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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11386/24 R.G. A.C., posta in decisione, all'udienza del 29 ottobre
2025, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da
nato a [...], il [...], C.F: e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] C.F: Parte_2 C.F._2
entrambi nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia minore nata Persona_1
a Catania il 4 febbraio 2014 C.F. , elettivamente domiciliati in Catania Via C.F._3
Caronda n. 14 presso lo studio dell'Avv. Manfredi TA, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rebecca Clemente Ruiz;
ricorrenti
contro
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Santa Teresa di Riva Via Crispi n. 131 presso lo studio dell'Avv. Paolo Giovanni Turiano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente; pagina 1 di 21 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' SANITARIA.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale del 29 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.11.2024 e Parte_1 [...]
- entrambi nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia minore Parte_2
– adivano questo Tribunale esponendo che in data 4 dicembre 2020 la Persona_1
minore veniva accompagnata dai genitori presso il P.S. Pediatrico dell' Persona_1 [...]
lamentando un forte dolore addominale. All'ingresso la stessa Controparte_1
presentava il seguente quadro clinico: “dolore in fossa iliaca dx (presente dal giorno precedente)
intervallato da periodo di benessere, associato a vomito”. In anamnesi veniva evidenziato che la stessa soffre di malattia celiaca. In pari data, veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Pediatria, dove effettuava esami di routine compreso emocromo con risultati nella norma. Successivamente, veniva posta in terapia antibiotica (Cefuroxime 500mg x 2) e sottoposta ad altri esami di routine. Deducevano che in data 5 dicembre 2021 la piccola veniva inviata al per una consulenza Per_1 Controparte_2
di chirurgia pediatrica presso l'U.O.C di Chirurgia Pediatrica: “si invia la piccola
[...]
per dolore addominale localizzato in fossa iliaca destra. RX diretta addome negativa per Persona_2
livelli idroaerei. Esami di laboratorio all'ingresso in P.S. negativi, rivalutazione laboratoristica di
emocromo e PCR stamane con esito negativo” dove veniva inviata nuovamente al in CP_1
quanto come si riportato nel certificato a firma della dr. “in atto non lamenta dolore Per_3 Per_1
e l'addome è trattabile. Non mi sembra opportuno in atto un ricovero presso il nostro reparto.
Restiamo a disposizione se serve”. Esponevano quindi che in data 6 dicembre 2020 veniva dimessa con diagnosi di “sospetta appendicopatia in paziente celiaco”. Quindi in data in data 7 dicembre 2020
accusando dei dolori la piccola , i genitori decidevano di affidarsi ad una diversa struttura Per_1
sanitaria trasportandola così al P.S. del P.O. Garibaldi Nesima di Catania dove veniva sottoposta ad pagina 2 di 21 Ecografia e TAC addome con esito di “sospetta torsione ovarica”. Qui veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica e sottoposta in pari data ad intervento chirurgico in urgenza con derogazione ed annessiectomia dx per via laparoscopica”. Veniva dimessa in data 11 dicembre 2020.
Rilevavano quindi come la condotta negligente dei medici della struttura convenuta fosse stata la causa dei danni riportati dalla minore e chiedevano quindi la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
L resistente si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Acquisito il fascicolo dell'ATP disposto ante causam, all'udienza di discussione del 29 ottobre 2025
la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 gg ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per pagina 3 di 21 l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue pagina 4 di 21 l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più pagina 5 di 21 idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dalla legge (n. 24/2017), che è Parte_3
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_3
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”. pagina 6 di 21 Ciò posto l'espletata ctu collegiale in sede di atp ha accertato che “A seguito delle operazioni di
consulenza e della visita medico legale risulta che la piccola risulta affetta da esiti di Per_1
annessiectomia dx per via laparascopica conseguente a torsione ovarica. …... Nel caso in specie, la
minore è stata seguita dai Sanitari del PS del PO , dai Sanitari afferenti all'UO Per_1 CP_1
di Pediatria del di Catania ed ha eseguito due consulenze chirurgiche, la prima alle CP_3
ore 19:53 del 4.12 e la seconda (da specialista in Chirurgia Pediatrica) alle ore 16 del 5.12 presso
l'AOU Policlinico di Catania. Appare censurabile il comportamento dei sanitari che ebbero in carico
la paziente presso l' ove la piccola , venne in prima istanza sottoposta a Controparte_4 Per_1
consulenza chirurgica e successivamente a opportuno ricovero. In tale circostanza le buone pratiche
avrebbero imposto approfondimento diagnostico, al fine di escludere secondo diagnosi differenziale,
l'etiopatogenesi della sintomatologia dolorosa riferita e dell'obiettività clinica rilevata. Infatti il
Sanitario che ha eseguito la consulenza di chirurgia generale presso il PO Cannizzaro, avendo
clinicamente escluso una appendicopatia, ha richiesto “un Rx diretta addome, antibiotico-terapia,
ripetere routine ematica dopo 12 h e successiva eventuale rivalutazione alla persistenza della
sintomatologia”. Sebbene una patologia acuta ovarica dovesse essere esclusa in una diagnostica
differenziale, ancor di più avendo clinicamente escluso una patologia appendicolare, il Sanitario ha
omesso di richiedere un esame ecografico, rinviando la paziente ad una eventuale rivalutazione alla
persistenza della sintomatologia, dopo ripetizione della routine ematochimica a 12h. Opinabile, ma
non censurabile, il comportamento del Sanitario che ha eseguito la consulenza chirurgica pediatrica
(della convenuta ) alle ore 16.00 del 5.12. Infatti, sebbene tale Sanitario Controparte_5
abbia omesso di eseguire una diagnostica appropriata, non può essere ritenuto responsabile della
perdita della gonade in quanto, essendo già trascorse 36h dall'insorgenza della sintomatologia algica,
“secondo l'ipotesi del più probabile che non” è ipotizzabile che il danno ovarico fosse già conclamato
ed irrimediabilmente irreversibile. …..La condotta colposa realizzatasi nella mancata tempestiva
diagnosi di torsione ovarica ha compromesso la vitalità dell'organo con conseguente necessità di pagina 7 di 21 asportare chirurgicamente l'ovaio e la salpinge destra (annessectomia dx). …… Tenuto conto della
prestazione effettuata e del grado di specializzazione dei sanitari coinvolti le prestazioni rese all'epoca
dei fatti di causa possono giudicarsi di routinaria difficoltà……Risulta acquisito regolare consenso
generico all'atto del ricovero della piccola . ……….non è possibile esprimersi sulle Per_1
conseguenze a lungo termine ovvero sullo sviluppo puberale e sulla capacità riproduttiva futura,
essendo ancora in fase prepuberale. Certamente non sono prevedibili miglioramenti. ….. Si è
determinato un periodo di ITA pari a giorni 4 (quattro). Residuano altresì postumi in termini di
Danno biologico permanente valutabili nella misura del 10% (dieci per cento) secondo baremes di
riferimento (Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistica
-SIMLA – Giuffrè Editore 2016) …..la condotta colposa e la conseguente tardiva diagnosi hanno
privato di qualunque chance di salvare la gonade. ……Non sono prodotte spese mediche Per_1
allegate al fascicolo.”
Il collegio ha anche in modo esaustivo risposto ai rilievi di parte dell' resistente ed in CP_1
particolare ha dedotto che “Preliminarmente si fa presente che le predette osservazioni di natura assolutamente specialistica e tecnica non attengono a competenze del legale, quanto certamente a medico specialista, che non risulta formalmente nominato né presente all'inizio delle operazioni peritali. Pur non di meno in riferimento alle predette osservazioni si ribadisce quanto già espresso in consulenza. Il mancato approfondimento diagnostico (anche con esame non invasivo quale l'esame ecografico) ha reso tardiva la diagnosi e la preservazione dell'organo. Non può condividersi quanto sopradetto dal Legale tenuto conto dell'avvenuto ricovero e degenza della piccola con possibilità di esecuzione del predetto esame (peraltro di facile esecuzione). Anche in occasione del secondo accesso in PS (ARNAS GARIBALDI) la piccola non presentava quadro clinico di addome acuto, bensì il tempestivo e puntuale approfondimento diagnostico (Eco addome e TC) ha permesso ai sanitari di giungere prontamente alla diagnosi. Per ultimo, il legale Avv. P Turiano afferma: “tuttavia, trattandosi
di un caso clinico di urgenza ginecologica, sarebbe auspicabile che il caso fosse sottoposto all'esame pagina 8 di 21 di un consulente tecnico specialista in Ginecologia”. Ebbene a tal proposito si rileva incongruità con quanto prima detto, ovvero che in nessuna circostanza si ravvisassero condizioni di urgenza. Peraltro
lo scrivente CTU, oltre che essere Professore Associato in Chirurgia Pediatrica presso l'Università
degli Studi di Messina, è Dirigente Medico presso l'UOC di Chirurgia Pediatrica presso l'AOU “G.
Martino” di Messina e quotidianamente si trova a trattare casi analoghi, e per tale motivo nominato dal
Sig. Giudice per le competenze ed expertise dello stesso. È ovvio ed ampiamente dimostrato che un ritardo diagnostico di torsione ovarica si pone in relazione con la perdita definitiva dell'organo e l'operato dei Sanitari dell' risulta essere ineccepibile poiché l'ovaio, che mostrava al Controparte_6
tavolo operatorio aspetto necrotico, era effettivamente in totalitaria necrosi emorragica (danno quindi irrimediabilmente irreversibile) come dimostrato in maniera inequivocabile dall'esame istologico del
18.10.2020 prodotto agli atti”.
E' del tutto evidente che nella specie ci trovi di fronte ad una ipotesi di omessa diagnosi da parte dei sanitari della resistente. CP_1
E' stato sottolineato che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176, c. 2, c.c.)
sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitario. Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cass. 12.8.1995, n. 8845).
Infatti il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività
professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176, c. 1, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, c. 2, la pagina 9 di 21 quale comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di condurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise, in altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore.
Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete.
A norma dell'art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde i danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. 18.11.1997, n.
11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166). Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. pagina 10 di 21 In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cass. 11.4.1995, n. 4152), ovvero perchè la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza,
o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845).
Nella specie come detto, non pare assolutamente di potersi ritenere che ci si trovasse di fronte a problemi di particolare complessità per i sanitari ospedalieri di reparti di alta specializzazione.
In buona sostanza risulta escluso che si versasse in ipotesi clinica che trascendesse la preparazione medica di quel debitore qualificato (pediatra). L'omissione di un semplice esame strumentale ha compromesso una efficace risposta terapeutica in grado di salvare l'organo della minore.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
pagina 11 di 21 sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che la minore ha riportato esiti di
annessiectomia dx per via laparascopica conseguente a torsione ovarica. .
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 10%.
Il consulente ha inoltre determinato in 4 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea. pagina 12 di 21 È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 56.18, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 18.7.2025), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 224.72 (56.18*4*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex pagina 13 di 21 legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del pagina 14 di 21 danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2656.79 [€ 963.40 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
18.7.2025) * 2.75773 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.975 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 25903.70 (= € 2656.79 x10x 0.975).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella media pari ad € 6734.96 (26% del danno biologico). pagina 15 di 21 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n. pagina 16 di 21 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Nessuna ulteriore somma a titolo di perdita di chance per la perdita della gonade è possibile liquidare, atteso che se è vero che il collegio medico ha accertato che la condotta dei sanitari ha compromesso qualunque chance di salvare l'organo, tuttavia ha anche rilevato come “Non è possibile esprimersi sulle conseguenze a lungo termine ovvero sullo sviluppo puberale e sulla capacità
riproduttiva futura, essendo ancora in fase prepuberale. Certamente non sono prevedibili miglioramenti”.
Ovvero allo stato non è possibile ipotizzare ed affermare con certezza la reale perdita di chance che nella specie attiene (tenuto conto dell'organo coinvolto) alla capacità riproduttiva futura.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 32863.36.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se pagina 17 di 21 avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del pagina 18 di 21 ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (4.12.2020). pagina 19 di 21 Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (21.11.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese seguono la soccombenza anche relativamente alla fase di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e - entrambi nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la patria potestà sulla figlia minore contro Persona_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, Controparte_1
così provvede:
condanna l' resistente al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento danni CP_1
subiti dalla minore la complessiva somma di € 32863.36, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come in parte motiva;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate
– sia per la fase di atp che per la presente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Manfredi
TA e dell'Avv. Rebecca Clemente Ruiz - in complessivi € 7500.00 per compensi, € 840.00 per spese, € 3432.00 per compensi ctu/atp, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 21.11.2025 pagina 20 di 21 Il Giudice
(dott. IO NO)
pagina 21 di 21
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11386/24 R.G. A.C., posta in decisione, all'udienza del 29 ottobre
2025, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da
nato a [...], il [...], C.F: e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...] C.F: Parte_2 C.F._2
entrambi nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia minore nata Persona_1
a Catania il 4 febbraio 2014 C.F. , elettivamente domiciliati in Catania Via C.F._3
Caronda n. 14 presso lo studio dell'Avv. Manfredi TA, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rebecca Clemente Ruiz;
ricorrenti
contro
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Santa Teresa di Riva Via Crispi n. 131 presso lo studio dell'Avv. Paolo Giovanni Turiano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente; pagina 1 di 21 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' SANITARIA.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale del 29 ottobre 2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 4.11.2024 e Parte_1 [...]
- entrambi nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia minore Parte_2
– adivano questo Tribunale esponendo che in data 4 dicembre 2020 la Persona_1
minore veniva accompagnata dai genitori presso il P.S. Pediatrico dell' Persona_1 [...]
lamentando un forte dolore addominale. All'ingresso la stessa Controparte_1
presentava il seguente quadro clinico: “dolore in fossa iliaca dx (presente dal giorno precedente)
intervallato da periodo di benessere, associato a vomito”. In anamnesi veniva evidenziato che la stessa soffre di malattia celiaca. In pari data, veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Pediatria, dove effettuava esami di routine compreso emocromo con risultati nella norma. Successivamente, veniva posta in terapia antibiotica (Cefuroxime 500mg x 2) e sottoposta ad altri esami di routine. Deducevano che in data 5 dicembre 2021 la piccola veniva inviata al per una consulenza Per_1 Controparte_2
di chirurgia pediatrica presso l'U.O.C di Chirurgia Pediatrica: “si invia la piccola
[...]
per dolore addominale localizzato in fossa iliaca destra. RX diretta addome negativa per Persona_2
livelli idroaerei. Esami di laboratorio all'ingresso in P.S. negativi, rivalutazione laboratoristica di
emocromo e PCR stamane con esito negativo” dove veniva inviata nuovamente al in CP_1
quanto come si riportato nel certificato a firma della dr. “in atto non lamenta dolore Per_3 Per_1
e l'addome è trattabile. Non mi sembra opportuno in atto un ricovero presso il nostro reparto.
Restiamo a disposizione se serve”. Esponevano quindi che in data 6 dicembre 2020 veniva dimessa con diagnosi di “sospetta appendicopatia in paziente celiaco”. Quindi in data in data 7 dicembre 2020
accusando dei dolori la piccola , i genitori decidevano di affidarsi ad una diversa struttura Per_1
sanitaria trasportandola così al P.S. del P.O. Garibaldi Nesima di Catania dove veniva sottoposta ad pagina 2 di 21 Ecografia e TAC addome con esito di “sospetta torsione ovarica”. Qui veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica e sottoposta in pari data ad intervento chirurgico in urgenza con derogazione ed annessiectomia dx per via laparoscopica”. Veniva dimessa in data 11 dicembre 2020.
Rilevavano quindi come la condotta negligente dei medici della struttura convenuta fosse stata la causa dei danni riportati dalla minore e chiedevano quindi la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
L resistente si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Acquisito il fascicolo dell'ATP disposto ante causam, all'udienza di discussione del 29 ottobre 2025
la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 gg ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per pagina 3 di 21 l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue pagina 4 di 21 l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più pagina 5 di 21 idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dalla legge (n. 24/2017), che è Parte_3
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_3
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”. pagina 6 di 21 Ciò posto l'espletata ctu collegiale in sede di atp ha accertato che “A seguito delle operazioni di
consulenza e della visita medico legale risulta che la piccola risulta affetta da esiti di Per_1
annessiectomia dx per via laparascopica conseguente a torsione ovarica. …... Nel caso in specie, la
minore è stata seguita dai Sanitari del PS del PO , dai Sanitari afferenti all'UO Per_1 CP_1
di Pediatria del di Catania ed ha eseguito due consulenze chirurgiche, la prima alle CP_3
ore 19:53 del 4.12 e la seconda (da specialista in Chirurgia Pediatrica) alle ore 16 del 5.12 presso
l'AOU Policlinico di Catania. Appare censurabile il comportamento dei sanitari che ebbero in carico
la paziente presso l' ove la piccola , venne in prima istanza sottoposta a Controparte_4 Per_1
consulenza chirurgica e successivamente a opportuno ricovero. In tale circostanza le buone pratiche
avrebbero imposto approfondimento diagnostico, al fine di escludere secondo diagnosi differenziale,
l'etiopatogenesi della sintomatologia dolorosa riferita e dell'obiettività clinica rilevata. Infatti il
Sanitario che ha eseguito la consulenza di chirurgia generale presso il PO Cannizzaro, avendo
clinicamente escluso una appendicopatia, ha richiesto “un Rx diretta addome, antibiotico-terapia,
ripetere routine ematica dopo 12 h e successiva eventuale rivalutazione alla persistenza della
sintomatologia”. Sebbene una patologia acuta ovarica dovesse essere esclusa in una diagnostica
differenziale, ancor di più avendo clinicamente escluso una patologia appendicolare, il Sanitario ha
omesso di richiedere un esame ecografico, rinviando la paziente ad una eventuale rivalutazione alla
persistenza della sintomatologia, dopo ripetizione della routine ematochimica a 12h. Opinabile, ma
non censurabile, il comportamento del Sanitario che ha eseguito la consulenza chirurgica pediatrica
(della convenuta ) alle ore 16.00 del 5.12. Infatti, sebbene tale Sanitario Controparte_5
abbia omesso di eseguire una diagnostica appropriata, non può essere ritenuto responsabile della
perdita della gonade in quanto, essendo già trascorse 36h dall'insorgenza della sintomatologia algica,
“secondo l'ipotesi del più probabile che non” è ipotizzabile che il danno ovarico fosse già conclamato
ed irrimediabilmente irreversibile. …..La condotta colposa realizzatasi nella mancata tempestiva
diagnosi di torsione ovarica ha compromesso la vitalità dell'organo con conseguente necessità di pagina 7 di 21 asportare chirurgicamente l'ovaio e la salpinge destra (annessectomia dx). …… Tenuto conto della
prestazione effettuata e del grado di specializzazione dei sanitari coinvolti le prestazioni rese all'epoca
dei fatti di causa possono giudicarsi di routinaria difficoltà……Risulta acquisito regolare consenso
generico all'atto del ricovero della piccola . ……….non è possibile esprimersi sulle Per_1
conseguenze a lungo termine ovvero sullo sviluppo puberale e sulla capacità riproduttiva futura,
essendo ancora in fase prepuberale. Certamente non sono prevedibili miglioramenti. ….. Si è
determinato un periodo di ITA pari a giorni 4 (quattro). Residuano altresì postumi in termini di
Danno biologico permanente valutabili nella misura del 10% (dieci per cento) secondo baremes di
riferimento (Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistica
-SIMLA – Giuffrè Editore 2016) …..la condotta colposa e la conseguente tardiva diagnosi hanno
privato di qualunque chance di salvare la gonade. ……Non sono prodotte spese mediche Per_1
allegate al fascicolo.”
Il collegio ha anche in modo esaustivo risposto ai rilievi di parte dell' resistente ed in CP_1
particolare ha dedotto che “Preliminarmente si fa presente che le predette osservazioni di natura assolutamente specialistica e tecnica non attengono a competenze del legale, quanto certamente a medico specialista, che non risulta formalmente nominato né presente all'inizio delle operazioni peritali. Pur non di meno in riferimento alle predette osservazioni si ribadisce quanto già espresso in consulenza. Il mancato approfondimento diagnostico (anche con esame non invasivo quale l'esame ecografico) ha reso tardiva la diagnosi e la preservazione dell'organo. Non può condividersi quanto sopradetto dal Legale tenuto conto dell'avvenuto ricovero e degenza della piccola con possibilità di esecuzione del predetto esame (peraltro di facile esecuzione). Anche in occasione del secondo accesso in PS (ARNAS GARIBALDI) la piccola non presentava quadro clinico di addome acuto, bensì il tempestivo e puntuale approfondimento diagnostico (Eco addome e TC) ha permesso ai sanitari di giungere prontamente alla diagnosi. Per ultimo, il legale Avv. P Turiano afferma: “tuttavia, trattandosi
di un caso clinico di urgenza ginecologica, sarebbe auspicabile che il caso fosse sottoposto all'esame pagina 8 di 21 di un consulente tecnico specialista in Ginecologia”. Ebbene a tal proposito si rileva incongruità con quanto prima detto, ovvero che in nessuna circostanza si ravvisassero condizioni di urgenza. Peraltro
lo scrivente CTU, oltre che essere Professore Associato in Chirurgia Pediatrica presso l'Università
degli Studi di Messina, è Dirigente Medico presso l'UOC di Chirurgia Pediatrica presso l'AOU “G.
Martino” di Messina e quotidianamente si trova a trattare casi analoghi, e per tale motivo nominato dal
Sig. Giudice per le competenze ed expertise dello stesso. È ovvio ed ampiamente dimostrato che un ritardo diagnostico di torsione ovarica si pone in relazione con la perdita definitiva dell'organo e l'operato dei Sanitari dell' risulta essere ineccepibile poiché l'ovaio, che mostrava al Controparte_6
tavolo operatorio aspetto necrotico, era effettivamente in totalitaria necrosi emorragica (danno quindi irrimediabilmente irreversibile) come dimostrato in maniera inequivocabile dall'esame istologico del
18.10.2020 prodotto agli atti”.
E' del tutto evidente che nella specie ci trovi di fronte ad una ipotesi di omessa diagnosi da parte dei sanitari della resistente. CP_1
E' stato sottolineato che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176, c. 2, c.c.)
sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitario. Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività
esercitata.
Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cass. 12.8.1995, n. 8845).
Infatti il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività
professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176, c. 1, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, c. 2, la pagina 9 di 21 quale comporta il rispetto di tutte le regole e degli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di condurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise, in altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore.
Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete.
A norma dell'art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde i danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. 18.11.1997, n.
11440; Corte Cost. 22.11.1973, n. 166). Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. pagina 10 di 21 In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cass. 11.4.1995, n. 4152), ovvero perchè la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza,
o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845).
Nella specie come detto, non pare assolutamente di potersi ritenere che ci si trovasse di fronte a problemi di particolare complessità per i sanitari ospedalieri di reparti di alta specializzazione.
In buona sostanza risulta escluso che si versasse in ipotesi clinica che trascendesse la preparazione medica di quel debitore qualificato (pediatra). L'omissione di un semplice esame strumentale ha compromesso una efficace risposta terapeutica in grado di salvare l'organo della minore.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
pagina 11 di 21 sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che la minore ha riportato esiti di
annessiectomia dx per via laparascopica conseguente a torsione ovarica. .
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 10%.
Il consulente ha inoltre determinato in 4 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta.
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea. pagina 12 di 21 È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 56.18, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 18.7.2025), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 224.72 (56.18*4*100%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex pagina 13 di 21 legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del pagina 14 di 21 danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2656.79 [€ 963.40 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
18.7.2025) * 2.75773 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.975 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 25903.70 (= € 2656.79 x10x 0.975).
A tale somma va aggiunta la liquidazione del danno morale – secondo le citate tabelle – nella media pari ad € 6734.96 (26% del danno biologico). pagina 15 di 21 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n. pagina 16 di 21 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Nessuna ulteriore somma a titolo di perdita di chance per la perdita della gonade è possibile liquidare, atteso che se è vero che il collegio medico ha accertato che la condotta dei sanitari ha compromesso qualunque chance di salvare l'organo, tuttavia ha anche rilevato come “Non è possibile esprimersi sulle conseguenze a lungo termine ovvero sullo sviluppo puberale e sulla capacità
riproduttiva futura, essendo ancora in fase prepuberale. Certamente non sono prevedibili miglioramenti”.
Ovvero allo stato non è possibile ipotizzare ed affermare con certezza la reale perdita di chance che nella specie attiene (tenuto conto dell'organo coinvolto) alla capacità riproduttiva futura.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 32863.36.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se pagina 17 di 21 avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del pagina 18 di 21 ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (4.12.2020). pagina 19 di 21 Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (21.11.2025) andranno ancora computati,
secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o,
in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese seguono la soccombenza anche relativamente alla fase di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e - entrambi nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la patria potestà sulla figlia minore contro Persona_1 [...]
, disattesa ogni ulteriore istanza, Controparte_1
così provvede:
condanna l' resistente al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento danni CP_1
subiti dalla minore la complessiva somma di € 32863.36, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione come in parte motiva;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate
– sia per la fase di atp che per la presente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Manfredi
TA e dell'Avv. Rebecca Clemente Ruiz - in complessivi € 7500.00 per compensi, € 840.00 per spese, € 3432.00 per compensi ctu/atp, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 21.11.2025 pagina 20 di 21 Il Giudice
(dott. IO NO)
pagina 21 di 21