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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO ON, OR
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2352 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EC CI impugnava l'Avviso di Accertamento IMU per l'anno 2016 emesso dal Comune di
Castellaneta, chiedendone l'annullamento per insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo di aver stabilito la propria residenza effettiva ed anagrafica nell'appartamento in Castellaneta Marina dall'08.03.2007, mentre la moglie e i tre figli risiedevano in Gravina in Puglia.
Il Comune di Castellaneta si costituiva eccependo la mancanza dei requisiti per l'esenzione IMU e l'omessa dichiarazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che le sue doglianze fossero state "definitivamente confermate" dalla sopravvenuta sentenza n. 209 del 22/10/2022 emessa dalla Corte Costituzionale, la quale ha eliminato il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare in un'unica abitazione.
Il Comune di Castellaneta proponeva appello per ottenere la riforma della sentenza, lamentando, tra gli errores in iudicando e in procedendo, che il Giudice di primo grado avesse omesso di considerare che l'esenzione IMU non potesse ricorrere poiché il contribuente non aveva comprovato la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile oggetto di accertamento.
Il Resistente_1 si costituiva in appello per il rigetto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. L'appellato sosteneva che il presupposto impositivo originario ,basato sul nucleo familiare, fosse venuto meno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello proposto dal Comune di Castellaneta è fondato e deve essere accolto.
La Corte osserva preliminarmente che, come correttamente richiamato dal Giudice di primo grado e dalle parti, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha effettivamente ridefinito la nozione di "abitazione principale" ai fini IMU. Tale sentenza ha espunto ogni riferimento al nucleo familiare, stabilendo che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".Tuttavia, l'eliminazione del riferimento al nucleo familiare non ha in alcun modo snaturato l'indefettibile presupposto che l'unità immobiliare, per poter beneficiare dell'esenzione, debba essere qualificata quale dimora abituale del possessore. La dimora abituale è un requisito di fatto, distinto dalla mera residenza anagrafica, e la Corte
Costituzionale ha chiarito che l'eliminazione degli automatismi richiede che i Comuni e le altre autorità preposte effettuino adeguati controlli per prevenire il rischio di doppia agevolazione su "seconde case".
Nel caso di specie, il Comune appellante ha specificamente eccepito, tra i motivi di impugnazione, che il contribuente non avesse comprovato, in sede di accertamento e neanche successivamente, la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile di Castellaneta Marina, dove risiedeva anagraficamente.
In sede processuale, spettava al Resistente_1 fornire idonee evidenze documentali o probatorie per dimostrare la sussistenza del requisito della dimora abituale ed, anche se il Resistente_1 ha prodotto documentazione sui consumi di utenze domestiche, l'analisi degli atti non rivela una prova adeguata e incontrovertibile dell'abitualità della dimora, come specificamente richiesto anche dal Regolamento Comunale IMU allora vigente (Art. 6 co. 3) .In particolare dai consumi medi Enel /energia elettrica si nota che nei mesi gennnaio
-febbraio 2016 un importo di € 28,09, nei mesi novembre-dicembre 2016 un importo di € 38,89 , mentre solo nei mesi di luglio ed agosto 2016 i consumi sono significativi ed ammontano a € 194,22. Tali dati fanno presumere con ragionevole certezza che l'abitazione venisse utilizzata solo nei mesi estivi e il Resistente_1 non vi dimorasse.
In estrema sintesi, il contribuente, pur avendo stabilito la residenza anagrafica in Castellaneta, non ha superato l'onere probatorio, a suo carico, di dimostrare l'effettivo e abituale utilizzo dell'immobile come proprio centro di vita primario, requisito che è essenziale anche dopo la pronuncia della Consulta. Il venir meno del requisito del nucleo familiare, infatti, non esonera il possessore dall'obbligo di dimostrare la propria dimora abituale.
Di conseguenza, in assenza di idonea prova della dimora abituale da parte del Resistente_1, l'immobile non poteva essere riconosciuto come abitazione principale ai fini IMU, rendendo legittimo l'operato dell'Ente impositore nell'applicazione del tributo IMU per l'anno 2016.
Per la complessità della materia e lo ius superveniens (Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022) , si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dal Comune di Castellaneta e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
221/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, dichiara la legittimità dell'Avviso di
Accertamento IMU anno 2016 (n. 2352/2016). Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti in causa.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO ON, OR
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 08/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2352 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EC CI impugnava l'Avviso di Accertamento IMU per l'anno 2016 emesso dal Comune di
Castellaneta, chiedendone l'annullamento per insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo di aver stabilito la propria residenza effettiva ed anagrafica nell'appartamento in Castellaneta Marina dall'08.03.2007, mentre la moglie e i tre figli risiedevano in Gravina in Puglia.
Il Comune di Castellaneta si costituiva eccependo la mancanza dei requisiti per l'esenzione IMU e l'omessa dichiarazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che le sue doglianze fossero state "definitivamente confermate" dalla sopravvenuta sentenza n. 209 del 22/10/2022 emessa dalla Corte Costituzionale, la quale ha eliminato il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare in un'unica abitazione.
Il Comune di Castellaneta proponeva appello per ottenere la riforma della sentenza, lamentando, tra gli errores in iudicando e in procedendo, che il Giudice di primo grado avesse omesso di considerare che l'esenzione IMU non potesse ricorrere poiché il contribuente non aveva comprovato la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile oggetto di accertamento.
Il Resistente_1 si costituiva in appello per il rigetto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. L'appellato sosteneva che il presupposto impositivo originario ,basato sul nucleo familiare, fosse venuto meno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello proposto dal Comune di Castellaneta è fondato e deve essere accolto.
La Corte osserva preliminarmente che, come correttamente richiamato dal Giudice di primo grado e dalle parti, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha effettivamente ridefinito la nozione di "abitazione principale" ai fini IMU. Tale sentenza ha espunto ogni riferimento al nucleo familiare, stabilendo che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".Tuttavia, l'eliminazione del riferimento al nucleo familiare non ha in alcun modo snaturato l'indefettibile presupposto che l'unità immobiliare, per poter beneficiare dell'esenzione, debba essere qualificata quale dimora abituale del possessore. La dimora abituale è un requisito di fatto, distinto dalla mera residenza anagrafica, e la Corte
Costituzionale ha chiarito che l'eliminazione degli automatismi richiede che i Comuni e le altre autorità preposte effettuino adeguati controlli per prevenire il rischio di doppia agevolazione su "seconde case".
Nel caso di specie, il Comune appellante ha specificamente eccepito, tra i motivi di impugnazione, che il contribuente non avesse comprovato, in sede di accertamento e neanche successivamente, la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile di Castellaneta Marina, dove risiedeva anagraficamente.
In sede processuale, spettava al Resistente_1 fornire idonee evidenze documentali o probatorie per dimostrare la sussistenza del requisito della dimora abituale ed, anche se il Resistente_1 ha prodotto documentazione sui consumi di utenze domestiche, l'analisi degli atti non rivela una prova adeguata e incontrovertibile dell'abitualità della dimora, come specificamente richiesto anche dal Regolamento Comunale IMU allora vigente (Art. 6 co. 3) .In particolare dai consumi medi Enel /energia elettrica si nota che nei mesi gennnaio
-febbraio 2016 un importo di € 28,09, nei mesi novembre-dicembre 2016 un importo di € 38,89 , mentre solo nei mesi di luglio ed agosto 2016 i consumi sono significativi ed ammontano a € 194,22. Tali dati fanno presumere con ragionevole certezza che l'abitazione venisse utilizzata solo nei mesi estivi e il Resistente_1 non vi dimorasse.
In estrema sintesi, il contribuente, pur avendo stabilito la residenza anagrafica in Castellaneta, non ha superato l'onere probatorio, a suo carico, di dimostrare l'effettivo e abituale utilizzo dell'immobile come proprio centro di vita primario, requisito che è essenziale anche dopo la pronuncia della Consulta. Il venir meno del requisito del nucleo familiare, infatti, non esonera il possessore dall'obbligo di dimostrare la propria dimora abituale.
Di conseguenza, in assenza di idonea prova della dimora abituale da parte del Resistente_1, l'immobile non poteva essere riconosciuto come abitazione principale ai fini IMU, rendendo legittimo l'operato dell'Ente impositore nell'applicazione del tributo IMU per l'anno 2016.
Per la complessità della materia e lo ius superveniens (Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022) , si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dal Comune di Castellaneta e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
221/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, dichiara la legittimità dell'Avviso di
Accertamento IMU anno 2016 (n. 2352/2016). Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti in causa.