Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 4 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Intervenuto pagamento da parte di soggetto coobbligato

    Il Comune resistente riconosce l'avvenuto pagamento del tributo da parte del marito della ricorrente per l'immobile di Indirizzo_1.

  • Accolto
    Intervenuta decadenza dal potere impositivo per l'annualità 2018

    Il Comune resistente riconosce la fondatezza delle ragioni della ricorrente in relazione alle somme pretese per l'anno 2018 per intervenuta decadenza dal potere accertativo.

  • Accolto
    Erroneità degli importi pretesi e delle sanzioni irrogate

    La Corte rileva che tutti gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni in contestazione sono stati regolarmente ed integralmente versati dal conduttore, Nominativo_2, nonostante un mero errore materiale nell'identificazione del subalterno nell'atto di locazione. Pertanto, non vi è stata evasione di imposta.

  • Accolto
    Duplicazione della pretesa impositiva

    La Corte rileva che non vi è stata evasione di imposta, posto che per entrambi gli immobili sono stati integralmente corrisposti gli importi dovuti a titolo di Tari dai relativi conduttori.

  • Accolto
    Annullabilità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 6 bis e 7 bis della l. 212/2000

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base delle altre eccezioni sollevate e riconosciute fondate, non pronunciandosi specificamente su questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 2
    Data del deposito : 4 gennaio 2026

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