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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2555/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2555/2025, la ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento 1923 del 18.11.2024 emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 01.02.2025, con cui le veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 8.153,00 pretesa per TARI anni 2018 -2023 e relative sanzioni ed interessi, in riferimento ai seguenti immobili:
1. Indirizzo_1, piano 2, riportato in catasto alla sezione RC,
Associazione 1;
2. Indirizzo_1, piano S1, riportato in catasto alla sezione RC,
Associazione 2;
3. Indirizzo_2, piano IV, riportato in catasto alla sezione RC, Associazione_3
Eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per intervenuto pagamento da parte di soggetto coobbligato;
duplicazione della pretesa impositiva;
erroneità degli importi pretesi e delle sanzioni irrogate;
annullabilità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 6 bis e 7 bis della l. 212/2000; illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
Si costituisce il Comune di Regio Calabria che riconosceva la fondatezza delle ragioni della ricorrente in relazione alle somme pretese per l'immobile di Indirizzo_1, siccome integralmente versate dal marito della ricorrente, Nominativo_1, ivi residente;
ed alle somme pretese per l'anno
2018, per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
In data 28.11.2025, parte ricorrente depositava memorie illustrative con cui ribadiva l'illegittimità dell'atto impugnato, e chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte prende atto del riconoscimento, da parte dell'ente impositore, della non dovutezza della somma pretesa per l'anno 2018 per intervenuta decadenza dal potere impositivo Altresì, l'Ente riconosce, per l'immobile di Indirizzo_1, l'avvenuto pagamento del detto tributo da parte di Nominativo_1, coniuge della ricorrente, che ivi risiede e che risulta intestatario della relativa utenza.
Alla luce di quanto riconosciuto, il Comune chiede il pagamento del minor importo rideterminato in
€ 3.059,00, alla luce del discarico dell'annualità 2018 e della variazione del numero di occupanti (da 3 a 2) per l'insediamento di
Indirizzo 1 a partire dall'08/02/2023.
Occorre esaminare la questione controversa relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 n.
57, adibito a garage e costituente pertinenza dell'immobile ubicato alla stessa via al civico 43.
In merito, il Comune resistente sostiene la correttezza dell'imposizione stante che ai sensi dell'art.18, comma 5, del Regolamento Tari: "Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a tre”.
Questa Corte rileva che l'immobile di cui al civico 57 costituisce pertinenza dell'immobile principale ubicato al civico 43; quest'ultimo immobile è sempre stato occupato, anche negli anni in contestazione, dal marito della ricorrente, Nominativo_1, che ivi risiede e che ha provveduto regolarmente al pagamento della Tari dovuta, come da ricevute in atti.
Ne consegue che l'immobile ubicato al civico 57 deve essere considerato come pertinenza di un immobile di persona residente, e cioè di quello intestata a Nominativo_1, residente nell'immobile ubicato al civico 43, del quale il locale garage sito al civico 57 costituisce pertinenza. Ne deriva che il numero degli occupanti deve essere calcolato nella misura di 1 e non in quella di tre, posto che negli anni in contestazione l'immobile principale era occupato solo dal marito della ricorrente.
Quanto all'immobile ubicato in Indirizzo_2 si rileva che tutti gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni in contestazione sono stati regolarmente ed integralmente versati dal conduttore, Nominativo_2, come da ricevute in atti allegate dalla ricorrente.
I suddetti versamenti, tuttavia, non sono stati correttamente registrati dal Comune di Reggio Calabria, poiché per errore materiale (riconosciuto dalla stessa ricorrente) contenuto nell'originario contratto di locazione risalente all'anno 2013, il subalterno identificativo del detto immobile è stato riportato come 13,
a fronte di quello corretto ovvero 14.
Entrambi i suddetti immobili sono stati successivamente frazionati, per diversa distribuzione degli spazi.
Segnatamente il sub 13 dell'estensione di mq 142 è divenuto sub 26, come risulta dalla visura depositata in atti dal resistente, ed è stato concesso in locazione con contratto del 26.10.2020, allegato in copia, a
Nominativo_3, che tutt'ora vi risiede, il quale ha regolarmente provveduto al pagamento degli importi dovuti per il detto tributo, come da ricevute allegate.
Il sub. 14, di circa 70 mq, è invece divenuto sub 27 ed ha continuato ad essere occupato dal Nominativo_2, che ha provveduto puntualmente al pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di Tari, come da ricevute già depositate in data 17.11.2025.
Trattasi di mero errore materiale imputabile alla ricorrente e come tale rilevante in sede di statuizione delle spese ovvero di imputabilità della causa;
circostanza che però inficia il merito della pretesa che non può ritenersi dovuta in quanto le somme sono state interamente versate dai conduttori nell'importo dovuto.
"Come correttamente sostenuto dalla ricorrente il sub. 26, che correttamente il Comune resistente indica quale ex sub 13, ha un'estensione di ben 167 mq (di cui 142 locati al dr. Nominativo_3), mentre il sub 27, che invece per mero errore materiale è stato originariamente indicato come sub 14 e locato dal
2013 al 2024 al dr. Nominativo_2, ha un'estensione di mq 78 (e una superficie tassabile inferiore, come da criteri indicati nel Regolamento Comunale) perfettamente corrispondente a quella indicata nell'avviso di accertamento che ci occupa per l'immobile ubicato alla Indirizzo_2".
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte rileva che non vi è stata evasione di imposta, posto che per entrambi gli immobili sono stati integralmente corrisposti gli importi dovuti a titolo di Tari dai relativi conduttori.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene equo compensare le stesse in ragione della soccombenza reciproca;
in particolare, da un lato, il Comune è da ritenersi soccombente con riguardo sia al preteso pagamento del tributo relativo all'immobile di Indirizzo_1, effettuato da
Nominativo_1, coniuge della ricorrente, sia alla decadenza con riferimento all'annualità 2018; di contro, è imputabile alla parte ricorrente l'erronea indicazione del sub con riguardo all'immobile di Indirizzo_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
ASCIUTTO CATERINA, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2555/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M. Barillaro 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1923-2024 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2555/2025, la ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento 1923 del 18.11.2024 emesso dal Comune di Reggio Calabria, notificato il 01.02.2025, con cui le veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 8.153,00 pretesa per TARI anni 2018 -2023 e relative sanzioni ed interessi, in riferimento ai seguenti immobili:
1. Indirizzo_1, piano 2, riportato in catasto alla sezione RC,
Associazione 1;
2. Indirizzo_1, piano S1, riportato in catasto alla sezione RC,
Associazione 2;
3. Indirizzo_2, piano IV, riportato in catasto alla sezione RC, Associazione_3
Eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per intervenuto pagamento da parte di soggetto coobbligato;
duplicazione della pretesa impositiva;
erroneità degli importi pretesi e delle sanzioni irrogate;
annullabilità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 6 bis e 7 bis della l. 212/2000; illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
Si costituisce il Comune di Regio Calabria che riconosceva la fondatezza delle ragioni della ricorrente in relazione alle somme pretese per l'immobile di Indirizzo_1, siccome integralmente versate dal marito della ricorrente, Nominativo_1, ivi residente;
ed alle somme pretese per l'anno
2018, per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
In data 28.11.2025, parte ricorrente depositava memorie illustrative con cui ribadiva l'illegittimità dell'atto impugnato, e chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte prende atto del riconoscimento, da parte dell'ente impositore, della non dovutezza della somma pretesa per l'anno 2018 per intervenuta decadenza dal potere impositivo Altresì, l'Ente riconosce, per l'immobile di Indirizzo_1, l'avvenuto pagamento del detto tributo da parte di Nominativo_1, coniuge della ricorrente, che ivi risiede e che risulta intestatario della relativa utenza.
Alla luce di quanto riconosciuto, il Comune chiede il pagamento del minor importo rideterminato in
€ 3.059,00, alla luce del discarico dell'annualità 2018 e della variazione del numero di occupanti (da 3 a 2) per l'insediamento di
Indirizzo 1 a partire dall'08/02/2023.
Occorre esaminare la questione controversa relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 n.
57, adibito a garage e costituente pertinenza dell'immobile ubicato alla stessa via al civico 43.
In merito, il Comune resistente sostiene la correttezza dell'imposizione stante che ai sensi dell'art.18, comma 5, del Regolamento Tari: "Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a tre”.
Questa Corte rileva che l'immobile di cui al civico 57 costituisce pertinenza dell'immobile principale ubicato al civico 43; quest'ultimo immobile è sempre stato occupato, anche negli anni in contestazione, dal marito della ricorrente, Nominativo_1, che ivi risiede e che ha provveduto regolarmente al pagamento della Tari dovuta, come da ricevute in atti.
Ne consegue che l'immobile ubicato al civico 57 deve essere considerato come pertinenza di un immobile di persona residente, e cioè di quello intestata a Nominativo_1, residente nell'immobile ubicato al civico 43, del quale il locale garage sito al civico 57 costituisce pertinenza. Ne deriva che il numero degli occupanti deve essere calcolato nella misura di 1 e non in quella di tre, posto che negli anni in contestazione l'immobile principale era occupato solo dal marito della ricorrente.
Quanto all'immobile ubicato in Indirizzo_2 si rileva che tutti gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni in contestazione sono stati regolarmente ed integralmente versati dal conduttore, Nominativo_2, come da ricevute in atti allegate dalla ricorrente.
I suddetti versamenti, tuttavia, non sono stati correttamente registrati dal Comune di Reggio Calabria, poiché per errore materiale (riconosciuto dalla stessa ricorrente) contenuto nell'originario contratto di locazione risalente all'anno 2013, il subalterno identificativo del detto immobile è stato riportato come 13,
a fronte di quello corretto ovvero 14.
Entrambi i suddetti immobili sono stati successivamente frazionati, per diversa distribuzione degli spazi.
Segnatamente il sub 13 dell'estensione di mq 142 è divenuto sub 26, come risulta dalla visura depositata in atti dal resistente, ed è stato concesso in locazione con contratto del 26.10.2020, allegato in copia, a
Nominativo_3, che tutt'ora vi risiede, il quale ha regolarmente provveduto al pagamento degli importi dovuti per il detto tributo, come da ricevute allegate.
Il sub. 14, di circa 70 mq, è invece divenuto sub 27 ed ha continuato ad essere occupato dal Nominativo_2, che ha provveduto puntualmente al pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di Tari, come da ricevute già depositate in data 17.11.2025.
Trattasi di mero errore materiale imputabile alla ricorrente e come tale rilevante in sede di statuizione delle spese ovvero di imputabilità della causa;
circostanza che però inficia il merito della pretesa che non può ritenersi dovuta in quanto le somme sono state interamente versate dai conduttori nell'importo dovuto.
"Come correttamente sostenuto dalla ricorrente il sub. 26, che correttamente il Comune resistente indica quale ex sub 13, ha un'estensione di ben 167 mq (di cui 142 locati al dr. Nominativo_3), mentre il sub 27, che invece per mero errore materiale è stato originariamente indicato come sub 14 e locato dal
2013 al 2024 al dr. Nominativo_2, ha un'estensione di mq 78 (e una superficie tassabile inferiore, come da criteri indicati nel Regolamento Comunale) perfettamente corrispondente a quella indicata nell'avviso di accertamento che ci occupa per l'immobile ubicato alla Indirizzo_2".
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte rileva che non vi è stata evasione di imposta, posto che per entrambi gli immobili sono stati integralmente corrisposti gli importi dovuti a titolo di Tari dai relativi conduttori.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene equo compensare le stesse in ragione della soccombenza reciproca;
in particolare, da un lato, il Comune è da ritenersi soccombente con riguardo sia al preteso pagamento del tributo relativo all'immobile di Indirizzo_1, effettuato da
Nominativo_1, coniuge della ricorrente, sia alla decadenza con riferimento all'annualità 2018; di contro, è imputabile alla parte ricorrente l'erronea indicazione del sub con riguardo all'immobile di Indirizzo_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Compensa le spese di lite.