TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2978/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2978/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso 24.12.2025 promosso congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a Parte_1 C.F._1
Catania il 30.9.1971, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Teresa Nicastro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
e
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21.11.1977, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Cataldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 23.10.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 2018/2021 dell'11.11.2021, pubblicata il
15.11.2021, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ricorrenti e, per quel che rileva in questa sede, adottava le seguenti ulteriori statuizioni: a)
1 l'obbligo per di versare a la somma mensile di Parte_1 Parte_2 euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie;
b) la revoca del contributo per il mantenimento della ex moglie;
c) la conferma per il resto delle condizioni già pattuite in sede di separazione giudiziale.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 15.10.2025, le parti sopraindicate evidenziavano che la figlia maggiorenne era ormai divenuta autonoma Per_1 sul piano economico.
Quindi concordemente domandavano di modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“- revocare l'obbligo di corrispondere il mantenimento di € 250 per la figlia Persona_2
- confermare l'obbligo a carico dello di corrispondere alla sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento esclusivo della figlia minore, , nata a [...] il [...], sino al raggiungimento di una Persona_3 stabile ed adeguata occupazione lavorativa da parte della stessa, oltre spese mediche specialiste previamente concordate al 50%”.
All'udienza del 23.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nella domanda congiunta ed il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e tra questi e le figlie vanno condivisi e recepiti dal Collegio, atteso il raggiungimento di autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne della coppia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni di divorzio riportate nella sentenza n. 2018/2021 dell'11.11.2021, pubblicata il 15.11.2021, nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
2
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2978/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso 24.12.2025 promosso congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a Parte_1 C.F._1
Catania il 30.9.1971, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Teresa Nicastro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
e
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21.11.1977, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Cataldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 23.10.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 2018/2021 dell'11.11.2021, pubblicata il
15.11.2021, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ricorrenti e, per quel che rileva in questa sede, adottava le seguenti ulteriori statuizioni: a)
1 l'obbligo per di versare a la somma mensile di Parte_1 Parte_2 euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie;
b) la revoca del contributo per il mantenimento della ex moglie;
c) la conferma per il resto delle condizioni già pattuite in sede di separazione giudiziale.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 15.10.2025, le parti sopraindicate evidenziavano che la figlia maggiorenne era ormai divenuta autonoma Per_1 sul piano economico.
Quindi concordemente domandavano di modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“- revocare l'obbligo di corrispondere il mantenimento di € 250 per la figlia Persona_2
- confermare l'obbligo a carico dello di corrispondere alla sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento esclusivo della figlia minore, , nata a [...] il [...], sino al raggiungimento di una Persona_3 stabile ed adeguata occupazione lavorativa da parte della stessa, oltre spese mediche specialiste previamente concordate al 50%”.
All'udienza del 23.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano nella domanda congiunta ed il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e tra questi e le figlie vanno condivisi e recepiti dal Collegio, atteso il raggiungimento di autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne della coppia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni di divorzio riportate nella sentenza n. 2018/2021 dell'11.11.2021, pubblicata il 15.11.2021, nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
2
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3