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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 06/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.711/2022 R.G.
Il giudice NA AR NC lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate Parte_1
[...]
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate Parte_2
[...]
lette le conclusioni depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 21:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 06/10/2025
Il giudice
NA AR NC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NA AR NC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 711/2022 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 06/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele 23 L'Aquila, presso e nello studio dell' Avv. ISIDORI ISIDORO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, 35 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. CIPOLLONI ELENA dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: inadempimento contratto di affido di reparto di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 11/04/2022 , notificato a mezzo pec in pari data, la società semplificata, in persona di , quale amministratore unico Parte_1 Parte_3
e legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
235/2022 R.G. – N. 76/2022 Ing., emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.02.2022, su conforme richiesta di con il quale le era stato Parte_2
ingiunto il pagamento di € 12.159,98, oltre le spese della procedura monitoria ed interessi, per mancato pagamento di fatture emesse per i conguagli di fine anno 2021 e per le spese di riparazione frigorifero-abbattitore/sostituzione insegne emesse dai fornitori alla nel mese di dicembre 2021 in virtù di un contratto di affido Parte_2
di ramo azienda.
A fondamento dell'opposizione la contestava gli importi portati dalle Parte_1
fatture poste a fondamento della pretesa ingiunta perché in parte relative a consumi non provati e in parte ad importi già corrisposti come da documentazione contabile allegata in atti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 76/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio RGC
235/2022, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
Si costituiva in giudizio la per eccepire in Parte_2
via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. per non essere stato introdotto il giudizio di opposizione con il rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.; nel merito per contestare l'avversa prospettazione fattuale e giuridica smentite per tabulas.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in rito ed in via preliminare, accertare e dichiarare improponibile e/o inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del suo Parte_4
legale rappresentante Signor siccome tardivamente introdotta oltre Parte_3
il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ex art.
645 c.p.c..
2) sempre in rito ed in via subordinata, dichiarare la connessione ex art. 40 c.p.c. tra il presente giudizio e la causa n. 1917/2022 R.G. pendente dinanzi al medesimo
Tribunale di L'Aquila e, per l'effetto, disporre la riunione dei due procedimenti ex art.
274 c.p.c.;
3) nel merito, ed in accoglimento di tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del suo legale Parte_4
rappresentante Signor e, per l'effetto, confermare integralmente il Parte_3
decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda;
4) in subordine, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_4
al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal 20.02.2022; 5) con vittoria delle spese e del compenso della lite, oltre accessori ed oneri di legge, ivi comprese le spese sostenute dalla per il Parte_2
procedimento di mediazione.”
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto pretese derivanti da un contratto di affido di ramo d'azienda veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio. Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, all'udienza di discussione del 06/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente va esaminata la tempestività o meno dell'opposizione per essere stata proposta erroneamente con l'atto di citazione anziché con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. in quanto la sua ammissibilità ha carattere pregiudiziale rispetto alle altre questioni di merito.
Il presente giudizio verte in materia di un contratto di affidamento del ramo azienda di data 29/04/2019 con cui la ha affidato a Parte_2 Parte_2 Parte_4
la gestione del reparto di somministrazione di alimenti (ristorazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari e tipici attinenti al proprio reparto con esclusione della fornitura di bevande) dell'azienda di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto l'insegna “Bistrò 26” di cui la era Parte_2
titolare. Nello specifico si controverte per i conguagli di fine anno 2021 relativi alla gestione del ramo ristorante, per i consumi effettivi e per le spese di riparazione frigorifero-abbattitore/sostituzione insegne emesse dai fornitori alla nel Parte_2
mese di dicembre 2021. Ebbene, con il contratto di affido di ramo d'azienda la società opponente ha acquisito un ramo dell' azienda comprensivo di una serie di diritti, tra i quali il diritto di esercitare all'interno dei locali la somministrazione di alimenti, a tali diritti corrispondono altrettanti obblighi della opposta, che si è quindi impegnata, dietro il pagamento di un canone annuale di affitto comprensivo del canone di locazione dell'immobile e delle attrezzature e dei costi delle utenze delle parti comuni,
a mettere a disposizione della opponente un complesso di beni comprensivi, oltre il diritto di uso dei locali, anche il diritto a svolgere attività di ristorazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari e tipici attinenti il proprio reparto con esclusione della fornitura di bevande , a cui è senz'altro assimilabile l'istituto giuridico dell'affitto di azienda previsto dall'art. 2562 cod.civ..
Ne consegue che la presente opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., norma che richiama altresì l'art. 426 c.p.c., per il passaggio dal rito ordinario ex artt. 163 c.p.c. e segg., a quello speciale.
Vertendo, la controversia de qua, in materia di affitto di ramo d'azienda, l'opposizione doveva essere proposta con le forme del rito locatizio ai sensi dell'art. 447 bis cpc , per i quali vi è competenza ratione materiae del Tribunale, con la forma del ricorso depositato in cancelleria ex art. 415 cpc, norma espressamente richiamata dall'art. 447 bis c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. senza che fosse necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso fosse stato notificato. Invero, l'opposizione instaurata con ricorso depositato in cancelleria non è previsto dalla legge, ma è stata adottata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché per crediti relativi a rapporti in ordine ai quali è prevista la cognizione nelle forme del rito del lavoro (quali quelli locatizi), materia che costituisce, peraltro, eccezione pressoché unica ( Cass. civ. Sez.
Unite Sent. 23/09/2013 n. 21675).
Affermato il principio che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto d'azienda , e quindi soggetta al rito del lavoro ex art. 447 bis cpc, doveva essere proposta con ricorso, si pone l'ulteriore questione se e in quali limiti sia possibile la sanatoria di un'opposizione erroneamente proposta mediante atto di citazione.
In argomento la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è costantemente orientata nel senso di ritenere ammissibile tale sanatoria e ove l'opposizione sia stata proposta erroneamente con atto di citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso alla sola condizione che l'atto di citazione sia depositato in cancelleria nel rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. Sez. I, 25/11/2015, n. 24037).
La Corte di Cassazione Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/10/2021) 13/01/2022, n. 927 , ha confermato il principio di diritto per cui "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Dagli atti di causa risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato alla Parte_4
in data 01/03/2022 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è
[...]
stato notificato telematicamente in data 11/04/2022 , con iscrizione della causa a ruolo in data 21/04/2022 ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c..
A riguardo si rileva l' inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, soggetta al rito speciale di cui all' art. 447 bis, per non essere stato attivato il giudizio , con l'iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni, previsto dall' art. 641 c.p.c. con la conseguenza che, essendo impedito ogni contestazione del decreto ingiuntivo, esso è divenuto definitivo ed esecutivo.
L'accertamento della inammissibilità dell'opposizione con la definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo consente al Tribunale di assorbire l'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ex
D.M. n. 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: -dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo N.
235/2022 R.G. – N. 76/2022 Ing. emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.02.2022;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR NC
SEZIONE UNICA
UDIENZA 06/10/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.711/2022 R.G.
Il giudice NA AR NC lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate Parte_1
[...]
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate Parte_2
[...]
lette le conclusioni depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 21:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 06/10/2025
Il giudice
NA AR NC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa NA AR NC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 711/2022 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 06/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele 23 L'Aquila, presso e nello studio dell' Avv. ISIDORI ISIDORO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E
, in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi, 35 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. CIPOLLONI ELENA dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: inadempimento contratto di affido di reparto di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 11/04/2022 , notificato a mezzo pec in pari data, la società semplificata, in persona di , quale amministratore unico Parte_1 Parte_3
e legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
235/2022 R.G. – N. 76/2022 Ing., emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.02.2022, su conforme richiesta di con il quale le era stato Parte_2
ingiunto il pagamento di € 12.159,98, oltre le spese della procedura monitoria ed interessi, per mancato pagamento di fatture emesse per i conguagli di fine anno 2021 e per le spese di riparazione frigorifero-abbattitore/sostituzione insegne emesse dai fornitori alla nel mese di dicembre 2021 in virtù di un contratto di affido Parte_2
di ramo azienda.
A fondamento dell'opposizione la contestava gli importi portati dalle Parte_1
fatture poste a fondamento della pretesa ingiunta perché in parte relative a consumi non provati e in parte ad importi già corrisposti come da documentazione contabile allegata in atti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 76/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio RGC
235/2022, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
Si costituiva in giudizio la per eccepire in Parte_2
via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. per non essere stato introdotto il giudizio di opposizione con il rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.; nel merito per contestare l'avversa prospettazione fattuale e giuridica smentite per tabulas.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in rito ed in via preliminare, accertare e dichiarare improponibile e/o inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla in persona del suo Parte_4
legale rappresentante Signor siccome tardivamente introdotta oltre Parte_3
il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ex art.
645 c.p.c..
2) sempre in rito ed in via subordinata, dichiarare la connessione ex art. 40 c.p.c. tra il presente giudizio e la causa n. 1917/2022 R.G. pendente dinanzi al medesimo
Tribunale di L'Aquila e, per l'effetto, disporre la riunione dei due procedimenti ex art.
274 c.p.c.;
3) nel merito, ed in accoglimento di tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, rigettare l'opposizione proposta dalla in persona del suo legale Parte_4
rappresentante Signor e, per l'effetto, confermare integralmente il Parte_3
decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda;
4) in subordine, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_4
al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dal 20.02.2022; 5) con vittoria delle spese e del compenso della lite, oltre accessori ed oneri di legge, ivi comprese le spese sostenute dalla per il Parte_2
procedimento di mediazione.”
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto pretese derivanti da un contratto di affido di ramo d'azienda veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio. Esperita con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, istruito il giudizio a mezzo prove documentali, all'udienza di discussione del 06/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente va esaminata la tempestività o meno dell'opposizione per essere stata proposta erroneamente con l'atto di citazione anziché con il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. in quanto la sua ammissibilità ha carattere pregiudiziale rispetto alle altre questioni di merito.
Il presente giudizio verte in materia di un contratto di affidamento del ramo azienda di data 29/04/2019 con cui la ha affidato a Parte_2 Parte_2 Parte_4
la gestione del reparto di somministrazione di alimenti (ristorazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari e tipici attinenti al proprio reparto con esclusione della fornitura di bevande) dell'azienda di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sotto l'insegna “Bistrò 26” di cui la era Parte_2
titolare. Nello specifico si controverte per i conguagli di fine anno 2021 relativi alla gestione del ramo ristorante, per i consumi effettivi e per le spese di riparazione frigorifero-abbattitore/sostituzione insegne emesse dai fornitori alla nel Parte_2
mese di dicembre 2021. Ebbene, con il contratto di affido di ramo d'azienda la società opponente ha acquisito un ramo dell' azienda comprensivo di una serie di diritti, tra i quali il diritto di esercitare all'interno dei locali la somministrazione di alimenti, a tali diritti corrispondono altrettanti obblighi della opposta, che si è quindi impegnata, dietro il pagamento di un canone annuale di affitto comprensivo del canone di locazione dell'immobile e delle attrezzature e dei costi delle utenze delle parti comuni,
a mettere a disposizione della opponente un complesso di beni comprensivi, oltre il diritto di uso dei locali, anche il diritto a svolgere attività di ristorazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari e tipici attinenti il proprio reparto con esclusione della fornitura di bevande , a cui è senz'altro assimilabile l'istituto giuridico dell'affitto di azienda previsto dall'art. 2562 cod.civ..
Ne consegue che la presente opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., norma che richiama altresì l'art. 426 c.p.c., per il passaggio dal rito ordinario ex artt. 163 c.p.c. e segg., a quello speciale.
Vertendo, la controversia de qua, in materia di affitto di ramo d'azienda, l'opposizione doveva essere proposta con le forme del rito locatizio ai sensi dell'art. 447 bis cpc , per i quali vi è competenza ratione materiae del Tribunale, con la forma del ricorso depositato in cancelleria ex art. 415 cpc, norma espressamente richiamata dall'art. 447 bis c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. senza che fosse necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso fosse stato notificato. Invero, l'opposizione instaurata con ricorso depositato in cancelleria non è previsto dalla legge, ma è stata adottata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché per crediti relativi a rapporti in ordine ai quali è prevista la cognizione nelle forme del rito del lavoro (quali quelli locatizi), materia che costituisce, peraltro, eccezione pressoché unica ( Cass. civ. Sez.
Unite Sent. 23/09/2013 n. 21675).
Affermato il principio che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di affitto d'azienda , e quindi soggetta al rito del lavoro ex art. 447 bis cpc, doveva essere proposta con ricorso, si pone l'ulteriore questione se e in quali limiti sia possibile la sanatoria di un'opposizione erroneamente proposta mediante atto di citazione.
In argomento la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è costantemente orientata nel senso di ritenere ammissibile tale sanatoria e ove l'opposizione sia stata proposta erroneamente con atto di citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso alla sola condizione che l'atto di citazione sia depositato in cancelleria nel rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. Sez. I, 25/11/2015, n. 24037).
La Corte di Cassazione Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/10/2021) 13/01/2022, n. 927 , ha confermato il principio di diritto per cui "Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
Dagli atti di causa risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato alla Parte_4
in data 01/03/2022 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è
[...]
stato notificato telematicamente in data 11/04/2022 , con iscrizione della causa a ruolo in data 21/04/2022 ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c..
A riguardo si rileva l' inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, soggetta al rito speciale di cui all' art. 447 bis, per non essere stato attivato il giudizio , con l'iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni, previsto dall' art. 641 c.p.c. con la conseguenza che, essendo impedito ogni contestazione del decreto ingiuntivo, esso è divenuto definitivo ed esecutivo.
L'accertamento della inammissibilità dell'opposizione con la definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo consente al Tribunale di assorbire l'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ex
D.M. n. 147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: -dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo N.
235/2022 R.G. – N. 76/2022 Ing. emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 19.02.2022;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR NC