TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3576/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2 sito in Firenze, Piazza Mascagni n. 87
ATTORE
nei confronti di
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. CP_1
, P.IVA n. ), in persona del procuratore firmatario Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: , giusta procura speciale rilasciata in data 19.10.2022 per
[...] C.F._3 atto del Notaio Notaio in Roma, Rep. n. 77770 e Racc. n. 29100 registrato Persona_1
a Velletri in data 19.10.2022 al n. 2766 Serie 1T, in qualità di procuratrice di
[...]
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_2
), in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio di Milano, in P.IVA_3 Persona_2 data 23 gennaio 2019 rep. 61674, registrata a Milano il 15 febbraio 2019 al n. 7050 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE PARATORE (C.F. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Pasquale Villari n. 39
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
in persona del lr pro tempore con sede in 00100 ROMA – Parte_2
Lungotevere Flaminio 18 – cf - • P.IVA_3 Email_1 emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, -in via principale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite;
- in vi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il ricorso avversario dovesse essere ritenuto ammissibile, dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per tutto quanto dedotto nel presente atto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite ovvero, in ipotesi, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo l'emissione di una sentenza di accertamento negativo del Parte_2 credito a titolo di garanzia fideiussoria originariamente vantato da quest'ultima nei suoi confronti e successivamente estintosi per prescrizione.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 in qualità di procuratrice di chiedendo dichiararsi, in via Parte_2 principale, l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite ovvero, in ipotesi, con integrale compensazione di queste ultime.
All'esito della prima udienza il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti nelle more del giudizio, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. In limine litis, si osserva che risultano integrati i presupposti per l'ammissibilità e procedibilità del presente giudizio avente ad oggetto un credito derivante da garanzia fideiussoria prestata in
2 riferimento ai contratti bancari di finanziamento e conto corrente elencati nella lettera di messa in mora del 30.6.2024 allegata al ricorso, avendo le parti provveduto all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come risulta dal verbale di mancato accordo prodotto dal ricorrente in data 27.07.2025.
2. Quanto alla verifica della sussistenza di un interesse delle parti ad una pronuncia in ordine all'accertamento negativo del credito, si rileva che, nel caso di specie, risulta integrata un'ipotesi di cessata materia del contendere.
Detta fattispecie, di elaborazione giurisprudenziale, trova applicazione nel caso in cui sopravvenga, nel corso del processo, un mutamento della situazione di fatto dedotta in giudizio, da cui derivi il venir meno dell'interesse ad agire o a resistere in giudizio, presupposto processuale del quale è sempre necessario verificare, anche d'ufficio, la sussistenza, atteso il disposto dell'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
In particolare, perché possa parlarsi di cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti in causa diano atto dell'avvenuto cambiamento della situazione di fatto che elimina la ragione del contendere, facendo cessare l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile a prescindere dalla pronuncia giudiziale (cfr. ex multis Cass. Sez.
U, sentenza n. 13969 del 26/07/2004, sez. 1, sentenza n. 11038 del 26/07/2002, sez. 3, sentenza n.
11931 del 22/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 2063 del
30/01/2014).
Verificandosi tale ipotesi il giudice è tenuto ad emettere una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere e, laddove permanga un interesse delle parti al regolamento delle spese di lite, a provvedere esclusivamente sul punto, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Venendo al caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto tra queste ultime in ordine all'oggetto della controversia, atteso che, in particolare, la convenuta ha confermato che il credito per cui è causa si è estinto per prescrizione e di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in riferimento alla posizione debitoria del ricorrente ormai venuta meno (si veda pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione della convenuta in cui si legge “L'odierna comparente non può che ribadire anche in questa sede che, a seguito di una più approfondita analisi della posizione debitoria del sig. ritiene oggi estinta nei suoi riguardi ogni ragione di credito Parte_1 derivante dalle causali di cui in premessa. In ragione di quanto sopra, e, Parte_2
3 per essa dichiara di rinunciare, come in effetti ha già rinunciato provvedendo alla CP_1 cancellazione della segnalazione alla CR ed al mancato avvio di ogni ulteriore azione volta al recupero del credito, ad ogni pretesa creditoria nei confronti del sig. derivante dai Parte_1 rapporti dedotti in giudizio”).
Detti rilievi rendono necessaria la pronuncia di Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
3. Permane, invece, un interesse delle parti alla pronuncia in ordine alle spese di lite, atteso che sia l'attore sia la convenuta hanno chiesto la condanna della rispettiva controparte alla loro rifusione, il primo altresì con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, la seconda insistendo, in subordine, per la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ebbene, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della convenuta, la quale, in ipotesi di decisione nel merito sulla controversia, sarebbe risultata soccombente rispetto alla domanda attorea di accertamento negativo del credito, pacificamente estintosi per prescrizione.
Non ricorrono, infatti, le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese, quali l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né la sussistenza di soccombenza reciproca o di “gravi motivi” (cfr Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77) che possano giustificare una pronuncia in tal senso, non essendo tale evidentemente il tempo trascorso tra la missiva della convenuta recante diffida ad adempiere e l'introduzione della presente causa in assenza di ulteriori solleciti di pagamento da parte della creditrice e neppure il fatto che l'inesistenza del credito del Sig. fosse desumibile dalla Pt_1 comunicazione della Banca in ordine all'intervenuta prescrizione del credito della moglie di questi, circostanza inerente ad altra persona e da cui non è invero desumibile il venir meno della volontà della creditrice di coltivare le proprie pretese nei confronti dell'odierno attore.
La liquidazione delle spese di lite è da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, nella cui vigenza si è svolto il giudizio, avuto riguardo ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento della causa (in ragione all'ammontare del credito oggetto di messa in mora e diffida ad adempiere della convenuta) e con applicazione della riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della mancanza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto da esaminare, del mancato espletamento di istruttoria e dell'emissione di sentenza meramente dichiarativa della cessata materia del contendere con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 4 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) NN in qualità di procuratrice di CP_1 Parte_2
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di merito, che si
[...] Parte_1 liquidano in € 1241,00 per esborsi non imponibili, € 10.218,60 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, disponendone il versamento a favore del difensore di quest'ultimo dichiaratosi antistatario.
Firenze, 7.10.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3576/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2 sito in Firenze, Piazza Mascagni n. 87
ATTORE
nei confronti di
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. CP_1
, P.IVA n. ), in persona del procuratore firmatario Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F.: , giusta procura speciale rilasciata in data 19.10.2022 per
[...] C.F._3 atto del Notaio Notaio in Roma, Rep. n. 77770 e Racc. n. 29100 registrato Persona_1
a Velletri in data 19.10.2022 al n. 2766 Serie 1T, in qualità di procuratrice di
[...]
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Parte_2
), in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio di Milano, in P.IVA_3 Persona_2 data 23 gennaio 2019 rep. 61674, registrata a Milano il 15 febbraio 2019 al n. 7050 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE PARATORE (C.F. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Pasquale Villari n. 39
CONVENUTA
1 OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1
in persona del lr pro tempore con sede in 00100 ROMA – Parte_2
Lungotevere Flaminio 18 – cf - • P.IVA_3 Email_1 emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, -in via principale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite;
- in vi subordinata: nella denegata ipotesi in cui il ricorso avversario dovesse essere ritenuto ammissibile, dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per tutto quanto dedotto nel presente atto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite ovvero, in ipotesi, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo l'emissione di una sentenza di accertamento negativo del Parte_2 credito a titolo di garanzia fideiussoria originariamente vantato da quest'ultima nei suoi confronti e successivamente estintosi per prescrizione.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 in qualità di procuratrice di chiedendo dichiararsi, in via Parte_2 principale, l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite ovvero, in ipotesi, con integrale compensazione di queste ultime.
All'esito della prima udienza il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti nelle more del giudizio, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. In limine litis, si osserva che risultano integrati i presupposti per l'ammissibilità e procedibilità del presente giudizio avente ad oggetto un credito derivante da garanzia fideiussoria prestata in
2 riferimento ai contratti bancari di finanziamento e conto corrente elencati nella lettera di messa in mora del 30.6.2024 allegata al ricorso, avendo le parti provveduto all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, come risulta dal verbale di mancato accordo prodotto dal ricorrente in data 27.07.2025.
2. Quanto alla verifica della sussistenza di un interesse delle parti ad una pronuncia in ordine all'accertamento negativo del credito, si rileva che, nel caso di specie, risulta integrata un'ipotesi di cessata materia del contendere.
Detta fattispecie, di elaborazione giurisprudenziale, trova applicazione nel caso in cui sopravvenga, nel corso del processo, un mutamento della situazione di fatto dedotta in giudizio, da cui derivi il venir meno dell'interesse ad agire o a resistere in giudizio, presupposto processuale del quale è sempre necessario verificare, anche d'ufficio, la sussistenza, atteso il disposto dell'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
In particolare, perché possa parlarsi di cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti in causa diano atto dell'avvenuto cambiamento della situazione di fatto che elimina la ragione del contendere, facendo cessare l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile a prescindere dalla pronuncia giudiziale (cfr. ex multis Cass. Sez.
U, sentenza n. 13969 del 26/07/2004, sez. 1, sentenza n. 11038 del 26/07/2002, sez. 3, sentenza n.
11931 del 22/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 2063 del
30/01/2014).
Verificandosi tale ipotesi il giudice è tenuto ad emettere una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere e, laddove permanga un interesse delle parti al regolamento delle spese di lite, a provvedere esclusivamente sul punto, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Venendo al caso di specie, alla luce delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, è venuto meno ogni contrasto tra queste ultime in ordine all'oggetto della controversia, atteso che, in particolare, la convenuta ha confermato che il credito per cui è causa si è estinto per prescrizione e di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in riferimento alla posizione debitoria del ricorrente ormai venuta meno (si veda pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione della convenuta in cui si legge “L'odierna comparente non può che ribadire anche in questa sede che, a seguito di una più approfondita analisi della posizione debitoria del sig. ritiene oggi estinta nei suoi riguardi ogni ragione di credito Parte_1 derivante dalle causali di cui in premessa. In ragione di quanto sopra, e, Parte_2
3 per essa dichiara di rinunciare, come in effetti ha già rinunciato provvedendo alla CP_1 cancellazione della segnalazione alla CR ed al mancato avvio di ogni ulteriore azione volta al recupero del credito, ad ogni pretesa creditoria nei confronti del sig. derivante dai Parte_1 rapporti dedotti in giudizio”).
Detti rilievi rendono necessaria la pronuncia di Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
3. Permane, invece, un interesse delle parti alla pronuncia in ordine alle spese di lite, atteso che sia l'attore sia la convenuta hanno chiesto la condanna della rispettiva controparte alla loro rifusione, il primo altresì con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, la seconda insistendo, in subordine, per la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Ebbene, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della convenuta, la quale, in ipotesi di decisione nel merito sulla controversia, sarebbe risultata soccombente rispetto alla domanda attorea di accertamento negativo del credito, pacificamente estintosi per prescrizione.
Non ricorrono, infatti, le condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese, quali l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né la sussistenza di soccombenza reciproca o di “gravi motivi” (cfr Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77) che possano giustificare una pronuncia in tal senso, non essendo tale evidentemente il tempo trascorso tra la missiva della convenuta recante diffida ad adempiere e l'introduzione della presente causa in assenza di ulteriori solleciti di pagamento da parte della creditrice e neppure il fatto che l'inesistenza del credito del Sig. fosse desumibile dalla Pt_1 comunicazione della Banca in ordine all'intervenuta prescrizione del credito della moglie di questi, circostanza inerente ad altra persona e da cui non è invero desumibile il venir meno della volontà della creditrice di coltivare le proprie pretese nei confronti dell'odierno attore.
La liquidazione delle spese di lite è da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, nella cui vigenza si è svolto il giudizio, avuto riguardo ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento della causa (in ragione all'ammontare del credito oggetto di messa in mora e diffida ad adempiere della convenuta) e con applicazione della riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della mancanza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto da esaminare, del mancato espletamento di istruttoria e dell'emissione di sentenza meramente dichiarativa della cessata materia del contendere con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 4 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) NN in qualità di procuratrice di CP_1 Parte_2
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di merito, che si
[...] Parte_1 liquidano in € 1241,00 per esborsi non imponibili, € 10.218,60 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, disponendone il versamento a favore del difensore di quest'ultimo dichiaratosi antistatario.
Firenze, 7.10.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
5