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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1527/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1527/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente TRA (C.F. ) nata a [...] allo Ionio (CS) il Parte_1 C.F._1
19.11.1988, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marisa Caravetta, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] allo Ionio (CS) il Controparte_1 C.F._2
18.10.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Bloise, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. il 05.12.2024. Il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso iscritto il 10.07.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il coniuge con il quale si è unita in matrimonio in Cassano allo Ionio in data 03.04.2011 (atto Anno 2011, Parte II, Serie A, Numero 4, cfr. estratto depositato). La stessa ha dedotto: che dall'unione sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_1 Per_ 01.03.2012) e (nata a [...] il [...]); che ad occuparsi di loro nella quotidianità è la madre;
che la famiglia è residente in [...], in un'abitazione di esclusiva proprietà della ricorrente, giusto atto di donazione del 05.02.2014; che le figlie hanno ottimi rapporti con i parenti del padre e della madre;
che il ha svolto attività di , percependo uno stipendio di 1.200,00 euro;
di essere CP_1 Pt_2 stata assunta a tempo determinato, nel febbraio 2023, dalla società con Controparte_2 le mansioni di addetta alle pulizie presso il Museo Archeologico di Sibari;
che il dal CP_1
01.09.2023 è assunto come custode presso il Museo Archeologico di Sibari;
che il resistente è titolare di conto corrente bancario o postale in Cassano Allo Jonio;
di essere proprietaria dell'autoveicolo Fiat Tipo mentre il coniuge è proprietario di un veicolo Fiat Panda;
che le divergenze caratteriali e le diverse incomprensioni hanno fatto venire meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che per tali ragioni la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnarle la casa coniugale con gli arredi;
di porre a carico del un CP_1 assegno di mantenimento a favore delle figlie minori di euro 600,00 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
di porre le spese per le varie utenze (Enel, gas, acqua, spazzatura) a carico della ricorrente;
di disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita tra padre e figlie minori come da ricorso;
di stabilire che l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla ricorrente;
di ordinare all'ufficiale dello stato civile di Cassano allo Jonio ufficio di Corigliano di apportare la relativa annotazione negli appositi registri. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 19.12.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è costituito, in data 17.11.2023, il resistente, che ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: che l'affectio coniugalis è venuta meno per esclusiva responsabilità della , che l'ha sempre trattato Pt_1 come un “profugo”, un “estraneo”, non avendogli mai permesso di decidere e/o convenire neppure sulla scelta “del pranzo e della cena”; che nell'ultimo periodo si sono accentuate le forti aggressioni verbali nei suoi confronti;
che la moglie è solita uscire dopo le 22:00 e rientrare all'alba dopo serate nei locali notturni e, da circa un anno, non si occupa
2 delle figlie che lascia in casa da sole o accudite dal padre;
che nonostante i tentativi di ripristinare un clima di concordia e serenità, al fine di salvaguardare il nucleo familiare, la situazione familiare non è migliorata;
che la ricorrente, non si è occupata delle faccende domestiche e soprattutto ha tralasciato la cura e l'educazione dei figli;
che tra le cause della fine del matrimonio vi sono anche la diversità di cultura e soprattutto di educazione, che negli anni si sono andati sempre più accentuando e lo hanno portato a capire chi fosse veramente la moglie e la sua personalità; che la casa coniugale è solo formalmente di proprietà della moglie, essendo lui intervenuto per realizzare e completare l'immobile con le sue risorse e con il suo lavoro;
di lavorare per il Ministero della Cultura dal 01.09.2023 con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99; di aver sempre sostenuto da solo tutte le spese relative al mantenimento della famiglia e delle figlie;
che la ricorrente, dopo la notifica del ricorso per separazione giudiziale, non ha inteso più partecipare alle spese quotidiane per la famiglia e per i figli iscrivendosi in palestra e acquistando un nuovo telefonino;
di essere intestatario di una Fiat Panda mentre la è intestataria della autovettura Fiat Pt_1
Tipo acquistata e interamente pagata da lui;
di essersi sempre comportato da marito e da padre esemplare;
che la , oltre a lavorare con la società lavora Pt_1 Controparte_2 anche con contratto a tempo indeterminato con la percependo mensilmente la CP_3 somma di 1.500,00 euro, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico per le figlie. Ciò premesso, ha chiesto: di dichiarare la separazione dei coniugi addebitando la stessa alla ricorrente;
di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori al padre;
in subordine, di disporre l'affido paritetico (con 15 giorni continuativi al mese con il padre e 15 giorni continuativi con la madre); in estremo subordine di disporre l'affido condiviso con collocamento presso la casa coniugale con il padre;
di assegnargli la casa coniugale ovvero, in subordine, in caso di assegnazione della stessa alla ricorrente, di riconoscere in suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati, unitamente all'intero mobilio acquistato;
di disporre che la casa coniugale di proprietà della rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la Pt_1 Pt_1 dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente;
di disciplinare il diritto di visita
[...] della madre come da conclusioni rassegnate;
di porre a carico della un assegno di Pt_1 mantenimento a favore delle figlie minori di euro € 300,00 oltre alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente nonché un assegno di mantenimento a proprio favore pari ad
€ 150,00 per un importo totale pari ad € 450,00 con adeguamento annuale Istat. All'udienza del 19.12.2023, sentite le parti e fallito tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 20.01.2024 e depositata il 23.01.2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie delle parti, ha così disposto in via temporanea e urgente: affido condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre che abiterà con le figlie nella casa familiare sita in Cassano Allo Jonio (CS), alla Via Luigi Viola n. 21, già di proprietà esclusiva della ricorrente, con carico per la ricorrente degli oneri per le varie utenze (Enel-Gas-Acqua-spazzatura), nonché con termine al resistente per il ritiro dall'abitazione dei suoi effetti personali fino a tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
salvo diverso accordo tra le parti, il
3 diritto di visita del genitore non collocatario vada così regolamentato: il padre potrà tenere e vedere con sé le figlie minori: tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:00 con riaccompagnamento dalla madre;
a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00 con riaccompagnamento dalla madre;
nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre;
obbligo a carico del di versare alla entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € Controparte_1 Parte_1
360,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. All'udienza del 19.03.2024, il giudice delegato ha assegnato alle parti i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c. e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 27.11.2024, poi sostituita, con il deposito di note scritte, ex art 127 ter. Pertanto, sulla base delle note scritte depositate la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ex art. 473 bis 28 c.p.c. (ai sensi del quale all'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio) giusta ordinanza del 03/12/2024, emessa in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024.
2. Questioni preliminari In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande del resistente con cui lo stesso ha chiesto di riconoscere a suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati, unitamente all'intero mobilio acquistato per la casa familiare ovvero di disporre che la casa coniugale rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente, in quanto prive di Parte_1 connessione con il presente giudizio, come già correttamente evidenziato dal g.i. nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c. sopra richiamata. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità – e, dunque, la inutilizzabilità - delle memorie di replica ex art. 473bis.28 c.p.c. lett c) depositate dal resistente in data 08.11.2024. Invero, il resistente ha depositato, in data 11.09.2024, unicamente le note scritte di precisazione delle conclusioni omettendo di depositare entro il termine concesso (scaduto il 28 Ottobre 2024) la comparsa conclusionale;
d'altra parte la ricorrente non ha inteso depositare nessuna delle memorie ex art.472bis 28 c.p.c. Ebbene, la norma in questione ammette chiaramente la possibilità di replicare soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione. La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l'oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali. In assenza del deposito di una comparsa
4 conclusionale da parte della ricorrente, dunque, non può ammettersi il deposito di una memoria di replica da parte del resistente, in quanto ciò risulterebbe lesivo del diritto alla difesa della controparte. Ancora in limine litis si rileva che non si è ritenuta l'opportunità di procedere all'ascolto delle figlie minori tenuto conto della loro età.
3. Sulla domanda di separazione Tanto premesso, passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
4. Sulla domanda di addebito della separazione formulata dal resistente. Va rigettata la domanda di addebito formulata dal resistente. Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n. 14747/2003). A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 12130/2001: Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23071/2005). Nella fattispecie le allegazioni del resistente sono state del tutto generiche oltre che non provate nel corso del giudizio, stante il rigetto delle richieste di prova orale formulate dal medesimo con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., resa il 20.01.2024 e depositata il
5 23.01.2024, che si conferma in tale sede evidenziandosi, in ogni caso, che il resistente non ha inteso reiterare specificamente le proprie richieste istruttorie nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
5. Sulle domande di affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie Per_ minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
27.07.2018) Ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., resa il 20.01.2024 e depositata il 23.01.2024 per ciò che concerne le statuizioni sull'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori. Al tal proposito si osserva che, come ormai noto, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore (Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010). La mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n. 18559/2016). Nel caso di specie, non sono emerse situazioni di criticità tali da consentire la deroga del regime di affido condiviso avendo altresì il resistente, all'udienza del 19.12.2023, insistito per l'affido condiviso sia pure con collocamento presso di sé. Pertanto, va disposto l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso la madre con la quale, del resto, già vivono nella casa familiare sita in Cassano Allo Jonio (CS), alla Via Luigi Viola n. 21, ponendosi a carico della ricorrente, come dalla stessa richiesto, gli oneri per le varie utenze (Enel, gas, acqua,
6 spazzatura). Atteso che la casa familiare è di proprietà esclusiva della sola ricorrente - giusto atto di donazione del 24.01.2014 - nulla va disposto sulla sua assegnazione. Non può essere accolta la richiesta del resistente di disporre l'affido paritario delle minori (con 15 giorni continuativi al mese con il padre e 15 giorni continuativi con la madre). Sul punto si ritiene che la proposta di un regime di frequentazione paritario non corrisponde - sulla base degli elementi forniti - all'esigenza di serenità delle minori che è, invece, assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove ha vissuto finora può garantire. Del resto, la bi- genitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita delle figlie e nella cooperazione dei medesimi, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con le minori debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore non collocatario . Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che possano essere confermate le statuizioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. sopra richiamata e, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il diritto di visita del genitore non collocatario va così regolamentato: il padre potrà tenere e vedere con sé le figlie minori: tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:00 con riaccompagnamento dalla madre;
a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00 con riaccompagnamento dalla madre;
nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre.
6. Sull'assegno di mantenimento a favore delle figlie minori e sulla domanda di assegno di mantenimento a favore del resistente. Premesso che la ricorrente nulla ha chiesto per sé, in punto di fatto si rileva che le parti hanno depositato solo le dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2021 e 2022; inoltre risulta non contestato e documentalmente provato che la ricorrente lavora per la mentre il resistente lavora per il Ministero della Cultura dal 01.09.2023 Controparte_2 con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99 e che entrambi sono intestatari di autovetture. Dunque, sia la ricorrente che il resistente lavorano e, in particolare, la ricorrente ha guadagnato nell'anno di imposta 2022 € 6.538,00 mentre il resistente dal 01.09.2023 lavora per il Ministero della Cultura con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99; inoltre, occorre rilevare che il resistente nella comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di aver sostenuto da solo spese pari ad oltre 100.000,00 euro per i pagamenti relativi alla casa familiare, nonché di sostenere lui solo le spese per le autovetture di sua proprietà e di quella intestata alla moglie, ragion per cui può presumersi che lo stesso abbia disponibilità di altre somme oltre quelle derivanti dal proprio lavoro.
7 Alla luce di quanto emerso non vi sono i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento a favore del resistente non sussistendo una sperequazione tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore delle minori, deve tenersi conto, della situazione del resistente che dovrà provvedere a trovare altra sistemazione e vanno, inoltre, considerati i diversi tempi di permanenza che le minori trascorreranno presso ciascun genitore. Quindi, in assenza di modifiche medio tempore intervenute, ritiene il Collegio di poter confermare l'importo fissato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. dovendosi porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese, l'importo di € 360,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, con la decorrenza già indicata nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1. Le spese straordinarie da sostenere per la prole vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, anche in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
8 banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili. Quanto alla domanda della ricorrente di stabilire che l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla medesima, si osserva che la stessa non ha specificamente contestato di percepirlo, per intero, sin dal febbraio 2023, per cui nulla va disposto. Vero è che la nuova normativa prevede che in caso di affido condiviso (come nel caso in esame) l'assegno unico spetti a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ma nella fattispecie, come evidenziato, è lo stesso resistente a dedurre che la percepisce per Pt_1 intero tale emolumento dal febbraio 2023, costituendo ciò una manifestazione di implicito consenso alla detta percezione.
7. Sulla regolamentazione delle spese processuali Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, del rigetto della domanda di addebito del resistente e del parziale accoglimento delle domande della ricorrente in punto di assegno di mantenimento, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente ; Controparte_1
3. RIGETTA la domanda del resistente di assegno di mantenimento per sé;
4. DICHIARA INAMMISSIBILI le domande del resistente con cui lo stesso ha chiesto di riconoscere a suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati e documentati, unitamente all'intero mobilio acquistato per la casa familiare ovvero di disporre che la casa coniugale rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la Parte_1 dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente;
5. DISPONE l'affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, , con collocamento delle stesse presso la madre con la quale già vivono, ponendosi a carico della ricorrente gli oneri per le varie utenze (Enel, gas, acqua, spazzatura);
6. DISPONE che il resistente eserciti il diritto di visita come Controparte_1 indicato in motivazione;
7. PONE a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 360,00 mensili a titolo di
[...] mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, con la decorrenza indicata in motivazione;
9
8. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
9. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
10. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
11. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
12. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.01.2025. Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1527/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente TRA (C.F. ) nata a [...] allo Ionio (CS) il Parte_1 C.F._1
19.11.1988, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marisa Caravetta, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E
(C.F. ) nato a [...] allo Ionio (CS) il Controparte_1 C.F._2
18.10.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Maria Bloise, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Gli atti sono stati trasmessi al p.m. il 05.12.2024. Il p.m. ad oggi non ha fatto pervenire osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso iscritto il 10.07.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il coniuge con il quale si è unita in matrimonio in Cassano allo Ionio in data 03.04.2011 (atto Anno 2011, Parte II, Serie A, Numero 4, cfr. estratto depositato). La stessa ha dedotto: che dall'unione sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_1 Per_ 01.03.2012) e (nata a [...] il [...]); che ad occuparsi di loro nella quotidianità è la madre;
che la famiglia è residente in [...], in un'abitazione di esclusiva proprietà della ricorrente, giusto atto di donazione del 05.02.2014; che le figlie hanno ottimi rapporti con i parenti del padre e della madre;
che il ha svolto attività di , percependo uno stipendio di 1.200,00 euro;
di essere CP_1 Pt_2 stata assunta a tempo determinato, nel febbraio 2023, dalla società con Controparte_2 le mansioni di addetta alle pulizie presso il Museo Archeologico di Sibari;
che il dal CP_1
01.09.2023 è assunto come custode presso il Museo Archeologico di Sibari;
che il resistente è titolare di conto corrente bancario o postale in Cassano Allo Jonio;
di essere proprietaria dell'autoveicolo Fiat Tipo mentre il coniuge è proprietario di un veicolo Fiat Panda;
che le divergenze caratteriali e le diverse incomprensioni hanno fatto venire meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che per tali ragioni la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnarle la casa coniugale con gli arredi;
di porre a carico del un CP_1 assegno di mantenimento a favore delle figlie minori di euro 600,00 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché l'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
di porre le spese per le varie utenze (Enel, gas, acqua, spazzatura) a carico della ricorrente;
di disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita tra padre e figlie minori come da ricorso;
di stabilire che l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla ricorrente;
di ordinare all'ufficiale dello stato civile di Cassano allo Jonio ufficio di Corigliano di apportare la relativa annotazione negli appositi registri. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 19.12.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Si è costituito, in data 17.11.2023, il resistente, che ha dichiarato di aderire alla domanda di separazione. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: che l'affectio coniugalis è venuta meno per esclusiva responsabilità della , che l'ha sempre trattato Pt_1 come un “profugo”, un “estraneo”, non avendogli mai permesso di decidere e/o convenire neppure sulla scelta “del pranzo e della cena”; che nell'ultimo periodo si sono accentuate le forti aggressioni verbali nei suoi confronti;
che la moglie è solita uscire dopo le 22:00 e rientrare all'alba dopo serate nei locali notturni e, da circa un anno, non si occupa
2 delle figlie che lascia in casa da sole o accudite dal padre;
che nonostante i tentativi di ripristinare un clima di concordia e serenità, al fine di salvaguardare il nucleo familiare, la situazione familiare non è migliorata;
che la ricorrente, non si è occupata delle faccende domestiche e soprattutto ha tralasciato la cura e l'educazione dei figli;
che tra le cause della fine del matrimonio vi sono anche la diversità di cultura e soprattutto di educazione, che negli anni si sono andati sempre più accentuando e lo hanno portato a capire chi fosse veramente la moglie e la sua personalità; che la casa coniugale è solo formalmente di proprietà della moglie, essendo lui intervenuto per realizzare e completare l'immobile con le sue risorse e con il suo lavoro;
di lavorare per il Ministero della Cultura dal 01.09.2023 con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99; di aver sempre sostenuto da solo tutte le spese relative al mantenimento della famiglia e delle figlie;
che la ricorrente, dopo la notifica del ricorso per separazione giudiziale, non ha inteso più partecipare alle spese quotidiane per la famiglia e per i figli iscrivendosi in palestra e acquistando un nuovo telefonino;
di essere intestatario di una Fiat Panda mentre la è intestataria della autovettura Fiat Pt_1
Tipo acquistata e interamente pagata da lui;
di essersi sempre comportato da marito e da padre esemplare;
che la , oltre a lavorare con la società lavora Pt_1 Controparte_2 anche con contratto a tempo indeterminato con la percependo mensilmente la CP_3 somma di 1.500,00 euro, oltre alla percezione integrale dell'assegno unico per le figlie. Ciò premesso, ha chiesto: di dichiarare la separazione dei coniugi addebitando la stessa alla ricorrente;
di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori al padre;
in subordine, di disporre l'affido paritetico (con 15 giorni continuativi al mese con il padre e 15 giorni continuativi con la madre); in estremo subordine di disporre l'affido condiviso con collocamento presso la casa coniugale con il padre;
di assegnargli la casa coniugale ovvero, in subordine, in caso di assegnazione della stessa alla ricorrente, di riconoscere in suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati, unitamente all'intero mobilio acquistato;
di disporre che la casa coniugale di proprietà della rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la Pt_1 Pt_1 dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente;
di disciplinare il diritto di visita
[...] della madre come da conclusioni rassegnate;
di porre a carico della un assegno di Pt_1 mantenimento a favore delle figlie minori di euro € 300,00 oltre alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente nonché un assegno di mantenimento a proprio favore pari ad
€ 150,00 per un importo totale pari ad € 450,00 con adeguamento annuale Istat. All'udienza del 19.12.2023, sentite le parti e fallito tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 20.01.2024 e depositata il 23.01.2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie delle parti, ha così disposto in via temporanea e urgente: affido condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre che abiterà con le figlie nella casa familiare sita in Cassano Allo Jonio (CS), alla Via Luigi Viola n. 21, già di proprietà esclusiva della ricorrente, con carico per la ricorrente degli oneri per le varie utenze (Enel-Gas-Acqua-spazzatura), nonché con termine al resistente per il ritiro dall'abitazione dei suoi effetti personali fino a tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
salvo diverso accordo tra le parti, il
3 diritto di visita del genitore non collocatario vada così regolamentato: il padre potrà tenere e vedere con sé le figlie minori: tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:00 con riaccompagnamento dalla madre;
a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00 con riaccompagnamento dalla madre;
nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre;
obbligo a carico del di versare alla entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € Controparte_1 Parte_1
360,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, il tutto con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie da sostenere per la prole sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. All'udienza del 19.03.2024, il giudice delegato ha assegnato alle parti i termini di cui all'articolo 473bis.28 c.p.c. e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 27.11.2024, poi sostituita, con il deposito di note scritte, ex art 127 ter. Pertanto, sulla base delle note scritte depositate la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ex art. 473 bis 28 c.p.c. (ai sensi del quale all'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio) giusta ordinanza del 03/12/2024, emessa in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024.
2. Questioni preliminari In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande del resistente con cui lo stesso ha chiesto di riconoscere a suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati, unitamente all'intero mobilio acquistato per la casa familiare ovvero di disporre che la casa coniugale rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente, in quanto prive di Parte_1 connessione con il presente giudizio, come già correttamente evidenziato dal g.i. nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c. sopra richiamata. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità – e, dunque, la inutilizzabilità - delle memorie di replica ex art. 473bis.28 c.p.c. lett c) depositate dal resistente in data 08.11.2024. Invero, il resistente ha depositato, in data 11.09.2024, unicamente le note scritte di precisazione delle conclusioni omettendo di depositare entro il termine concesso (scaduto il 28 Ottobre 2024) la comparsa conclusionale;
d'altra parte la ricorrente non ha inteso depositare nessuna delle memorie ex art.472bis 28 c.p.c. Ebbene, la norma in questione ammette chiaramente la possibilità di replicare soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione. La previsione è dirimente e consente di trarre il corollario che l'oggetto della replica debba restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali. In assenza del deposito di una comparsa
4 conclusionale da parte della ricorrente, dunque, non può ammettersi il deposito di una memoria di replica da parte del resistente, in quanto ciò risulterebbe lesivo del diritto alla difesa della controparte. Ancora in limine litis si rileva che non si è ritenuta l'opportunità di procedere all'ascolto delle figlie minori tenuto conto della loro età.
3. Sulla domanda di separazione Tanto premesso, passando al merito della causa, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento. Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.). Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
4. Sulla domanda di addebito della separazione formulata dal resistente. Va rigettata la domanda di addebito formulata dal resistente. Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n. 14747/2003). A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n. 12130/2001: Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23071/2005). Nella fattispecie le allegazioni del resistente sono state del tutto generiche oltre che non provate nel corso del giudizio, stante il rigetto delle richieste di prova orale formulate dal medesimo con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., resa il 20.01.2024 e depositata il
5 23.01.2024, che si conferma in tale sede evidenziandosi, in ogni caso, che il resistente non ha inteso reiterare specificamente le proprie richieste istruttorie nelle note scritte di precisazione delle conclusioni.
5. Sulle domande di affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie Per_ minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
27.07.2018) Ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., resa il 20.01.2024 e depositata il 23.01.2024 per ciò che concerne le statuizioni sull'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori. Al tal proposito si osserva che, come ormai noto, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore (Cass. n. 26587/2009; Cass. n. 24526/2010). La mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n. 18559/2016). Nel caso di specie, non sono emerse situazioni di criticità tali da consentire la deroga del regime di affido condiviso avendo altresì il resistente, all'udienza del 19.12.2023, insistito per l'affido condiviso sia pure con collocamento presso di sé. Pertanto, va disposto l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso la madre con la quale, del resto, già vivono nella casa familiare sita in Cassano Allo Jonio (CS), alla Via Luigi Viola n. 21, ponendosi a carico della ricorrente, come dalla stessa richiesto, gli oneri per le varie utenze (Enel, gas, acqua,
6 spazzatura). Atteso che la casa familiare è di proprietà esclusiva della sola ricorrente - giusto atto di donazione del 24.01.2014 - nulla va disposto sulla sua assegnazione. Non può essere accolta la richiesta del resistente di disporre l'affido paritario delle minori (con 15 giorni continuativi al mese con il padre e 15 giorni continuativi con la madre). Sul punto si ritiene che la proposta di un regime di frequentazione paritario non corrisponde - sulla base degli elementi forniti - all'esigenza di serenità delle minori che è, invece, assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove ha vissuto finora può garantire. Del resto, la bi- genitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita delle figlie e nella cooperazione dei medesimi, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con le minori debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore non collocatario . Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che possano essere confermate le statuizioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. sopra richiamata e, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il diritto di visita del genitore non collocatario va così regolamentato: il padre potrà tenere e vedere con sé le figlie minori: tre pomeriggi a settimana dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 19:00 con riaccompagnamento dalla madre;
a fine settimana alternati dal sabato ore 15.00, ovvero, in periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20.00 con riaccompagnamento dalla madre;
nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno;
nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre.
6. Sull'assegno di mantenimento a favore delle figlie minori e sulla domanda di assegno di mantenimento a favore del resistente. Premesso che la ricorrente nulla ha chiesto per sé, in punto di fatto si rileva che le parti hanno depositato solo le dichiarazioni reddituali relative agli anni di imposta 2021 e 2022; inoltre risulta non contestato e documentalmente provato che la ricorrente lavora per la mentre il resistente lavora per il Ministero della Cultura dal 01.09.2023 Controparte_2 con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99 e che entrambi sono intestatari di autovetture. Dunque, sia la ricorrente che il resistente lavorano e, in particolare, la ricorrente ha guadagnato nell'anno di imposta 2022 € 6.538,00 mentre il resistente dal 01.09.2023 lavora per il Ministero della Cultura con una retribuzione annua pari ad € 9.675,99; inoltre, occorre rilevare che il resistente nella comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di aver sostenuto da solo spese pari ad oltre 100.000,00 euro per i pagamenti relativi alla casa familiare, nonché di sostenere lui solo le spese per le autovetture di sua proprietà e di quella intestata alla moglie, ragion per cui può presumersi che lo stesso abbia disponibilità di altre somme oltre quelle derivanti dal proprio lavoro.
7 Alla luce di quanto emerso non vi sono i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento a favore del resistente non sussistendo una sperequazione tra le posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi. Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore delle minori, deve tenersi conto, della situazione del resistente che dovrà provvedere a trovare altra sistemazione e vanno, inoltre, considerati i diversi tempi di permanenza che le minori trascorreranno presso ciascun genitore. Quindi, in assenza di modifiche medio tempore intervenute, ritiene il Collegio di poter confermare l'importo fissato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1, c.p.c. dovendosi porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese, l'importo di € 360,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, con la decorrenza già indicata nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 comma 1. Le spese straordinarie da sostenere per la prole vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal riguardo, anche in questa sede appare opportuno indicare, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie sul punto, l'indirizzo seguito da questo Ufficio in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
8 banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 20 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili. Quanto alla domanda della ricorrente di stabilire che l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito al 100% dalla medesima, si osserva che la stessa non ha specificamente contestato di percepirlo, per intero, sin dal febbraio 2023, per cui nulla va disposto. Vero è che la nuova normativa prevede che in caso di affido condiviso (come nel caso in esame) l'assegno unico spetti a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ma nella fattispecie, come evidenziato, è lo stesso resistente a dedurre che la percepisce per Pt_1 intero tale emolumento dal febbraio 2023, costituendo ciò una manifestazione di implicito consenso alla detta percezione.
7. Sulla regolamentazione delle spese processuali Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, del rigetto della domanda di addebito del resistente e del parziale accoglimento delle domande della ricorrente in punto di assegno di mantenimento, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente ; Controparte_1
3. RIGETTA la domanda del resistente di assegno di mantenimento per sé;
4. DICHIARA INAMMISSIBILI le domande del resistente con cui lo stesso ha chiesto di riconoscere a suo favore la somma pari ad € 100.000,00 per i lavori realizzati e documentati, unitamente all'intero mobilio acquistato per la casa familiare ovvero di disporre che la casa coniugale rimarrà pro-indiviso tra i coniugi e/o che la Parte_1 dovrà restituire l'intera somma pagata dal resistente;
5. DISPONE l'affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori, , con collocamento delle stesse presso la madre con la quale già vivono, ponendosi a carico della ricorrente gli oneri per le varie utenze (Enel, gas, acqua, spazzatura);
6. DISPONE che il resistente eserciti il diritto di visita come Controparte_1 indicato in motivazione;
7. PONE a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 360,00 mensili a titolo di
[...] mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, con la decorrenza indicata in motivazione;
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8. DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo lo schema indicato in motivazione;
9. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
10. ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
11. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
12. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.01.2025. Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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