Ordinanza cautelare 18 dicembre 2015
Sentenza 18 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2021
N. 00377/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA MB, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso lo studio Angelica Maria Nicotina in Padova, via U. Foscolo, 15/B;
contro
Comune di Vo', in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Provincia di Padova, non costituita in giudizio;
nei confronti
NO MB, FA MB non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale: del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 8089/2014 del 2.10.2014, rilasciato dal Comune di Vò a FA MB; della proposta di provvedimento favorevole formulata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 20, c. 3, D.P.R. n. 380/2001;
quanto ai motivi aggiunti:
del permesso di costruire n. 14/2015 rilasciato in data 3 novembre 2015 in favore di NO MB e FA MB, con specifico riferimento alla sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio (portico residenziale), ed alla esclusione della demolizione di un portico agricolo realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 4/2003; dei provvedimenti conosciuti a seguito di accesso agli atti effettuato presso il Comune di Vò in data 20 ottobre 2015: della istruttoria relativa alla pratica edilizia PC n. 14/2015 in data 19 luglio 2015, a firma del responsabile del procedimento;-del parere della Commissione edilizia comunale del 4 agosto 2015; del provvedimento prot. n. 7016 in data 6 agosto 2015, con specifico riferimento all'accoglimento in sanatoria del portico residenziale ed all'avviso, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, che la richiesta di demolizione della porzione di portico agricolo in proprietà e del terrazzo con vano tecnico “non può essere accolta poiché l'intervento andrebbe a pregiudicare la parte di portico agricolo eseguita in conformità nella proprietà confinante, come dettagliatamente evidenziato nella relazione istruttoria riportata nelle premesse"; della nota prot. n. 0114484/15 in data 15 settembre 2015,della Provincia di Padova; del provvedimento prot. n. 8070 (PEC) in data 16 settembre 2015 del Comune di Vò; del provvedimento prot. n. 8072 in data 16 settembre 2015 del Comune di Vò; del provvedimento 8096 in data 17 settembre 2015 del Comune di Vò;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vo';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il SI. MB ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 2.10.2014 dal Comune di Vò in favore di FA MB, proprietario dell’immobile confinante con quello nella titolarità del ricorrente. Quest’ultimo ha, in particolare, dedotto di aver presentato all’ente nel gennaio 2003, unitamente al controinteressato, un’istanza volta ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di un portico agricolo, che avrebbe dovuto estendersi lungo i due fabbricati esistenti sui fondi confinanti. I SIg. RA MB e FA MB stipulavano, inoltre, un atto d’obbligo in forza del quale si impegnavano a imprimere al portico un vincolo di destinazione d’uso di tipo agricolo, obbligandosi a non modificare detta destinazione sino a quando il Comune di Vo’ non avesse mutato la classificazione urbanistica dell’area.
Il Comune rilasciava la concessione richiesta, ma nel giugno 2014 il ricorrente constatava che erano in corso lavori non autorizzati sull’immobile del controinteressato, la cui esecuzione aveva dato origine a gravi fessurazioni e crepe all’interno dell’immobile sulla proprietà confinante.
In seguito, il Comune resistente rilasciava in favore dei controinteressati il permesso di costruire in sanatoria n.13 del 2 ottobre 2014: tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente, che ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di diversi motivi di censura.
Nel corso del giudizio, con determina n. 4 del 9 febbraio 2015, il Comune di Vo’ disponeva l’integrale annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2 ottobre 2014: seguiva il rilascio di un secondo titolo in sanatoria, avente n. 14/2015: detto provvedimento, unitamente ai relativi atti presupposti, è stato impugnato a mezzo di ricorso per motivi aggiunti con proposizione dei seguenti motivi di censura:
1) con il primo motivo di gravame si contesta che il Comune avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta, avanzata dagli stessi controinteressati, di procedere alla demolizione della porzione di portico agricolo costruita in difformità dalla concessione edilizia n. 4/2003 e della sovrastante terrazza, ricorrendo a una motivazione illogica e incongruente fondata sulla necessità di evitare che, a seguito della demolizione, la porzione del portico insistente nella proprietà del ricorrente venisse a violare le norme sulle distanze dai confini e tra fabbricati.
Si osserva, in proposito, che sarebbe ininfluente il dato relativo alla titolarità degli immobili, mentre rileverebbe la circostanza che i lavori tutti, siano essi realizzati nell’area del ricorrente come in quella dei controinteressati, troverebbero legittimazione in una concessione edilizia per la realizzazione di un progetto unitario ed organico, in quanto tale inscindibile, a prescindere dall’assetto delle proprietà esistenti; si aggiunge, ancora, che la conservazione delle opere abusive realizzate consentirebbe la permanenza in loco della terrazza realizzata dai controinteressati a distanza inferiore a mt. 1,5 dal confine, in violazione dell’art. 905 c.c.
Peraltro, l’Amministrazione avrebbe applicato la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, in difetto dei presupposti di cui all’art. 34, comma II, TUed.;
2) si lamenta, ancora, che i presupposti per procedere alla demolizione sussisterebbero, comunque, quantomeno in riferimento alla terrazza nella misura necessaria a garantire il rispetto dell’art. 905 c.c., trattandosi di un corpo aggiunto rispetto al portico autorizzato, dotato di autonomia e certamente eliminabile;
3) si deduce, inoltre, che i controinteressati avrebbero illegittimamente ottenuto un titolo in sanatoria per realizzare una nuova porzione di portico, a uso residenziale, in aderenza a quello già realizzato, senza fornire la documentazione richiesta dall’art. 44 L.R.11/2004 a riprova della funzionalizzazione dell’intervento allo svolgimento dell’attività agricola.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vo’, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso originario per esser stato ritirato in autotutela il titolo gravato, nonché il rigetto nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
Parte ricorrente, nella memoria ex art. 73 cpa, ha dedotto di aver, comunque, interesse ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del permesso annullato in autotutela ai sensi dell’art. 34, comma III, cpa, in funzione di una successiva azione volta al ristoro dei danni specificamente riconducibili a tale titolo edilizio.
All’udienza pubblica in data 11.02.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il SI. MB ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune resistente in data 2.10.2014 in relazione ad alcuni interventi abusivi realizzati dal controinteressato sulla proprietà confinante con quella del ricorrente.
Detto titolo è stato annullato in autotutela dal Comune in data 9 febbraio 2015, e di conseguenza l’Amministrazione ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso ( cfr . doc. 17 della produzione di parte ricorrente): il SI. MB ha, in proposito, osservato di avere ancora interesse alla decisione ai fini di una eventuale, futura, domanda risarcitoria da rivolgere nei confronti dell’ente. Ha, in particolare, dedotto che le opere abusivamente realizzate dal proprietario confinante, e segnatamente il vano interrato destinato a cantina, non immediatamente demolito in ragione della sanatoria inizialmente rilasciata dal Comune, avrebbe determinato gravi fessurazioni e crepe all’interno dell’immobile del ricorrente.
Ritiene il Collegio che, sulla scorta della prospettazione offerta da parte ricorrente, l’impugnazione non risulti più sorretta da un concreto interesse alla relativa disamina.
Giova rimarcare che, in base a consolidata giurisprudenza anche di questo TAR, è possibile affermare che: “ In mancanza di una espressa domanda di risarcimento del danno formulata in termini concreti e non meramente "eventuali", è necessario che la parte prospetti almeno per sommi capi il danno di cui intende chiedere il ristoro in separato giudizio, deducendo, quantomeno in nuce, gli elementi strutturali della fattispecie di danno ingiusto, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, dovendo comunque la parte allegare e provare l’interesse concreto ad una pronuncia ai soli fini di un futuro giudizio risarcitorio, come si evince dal tenore della richiamata disposizione di rito, laddove si prevede che il giudice accerta l’illegittimità dell’atto “se sussiste l’interesse a fini risarcitori”, con la conseguenza che incombe sulla parte l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto (e non meramente in astratto) di un siffatto interesse (...) Sul punto, si richiama peraltro l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, ribadito di recente anche da questo Tribunale, secondo cui “L'art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 dello stesso c.p.a. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato” (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 19 aprile 2019 n. 267; Cons. Stato sez. V, 28 febbraio 2014 n.1214) ” ( cfr . TAR Calabria, Reggio Calabria,18.11.2020, nr.34/2021; in senso conforme: Tar Veneto, III Sez., 12.02.2020, nr. 324).
Nel caso di specie il ricorrente allega l’esistenza di un danno risarcibile, consistente nelle crepe determinatesi all’interno del suo immobile, che discende direttamente dall’edificazione illegittimamente intrapresa sul fondo confinante ad iniziativa dei controinteressati: omette, tuttavia, di esplicitare quale sarebbe il contributo sul piano causale al determinarsi di tale pregiudizio che deriverebbe dall’attività amministrativa che si assume illegittima (non viene, ad esempio, allegato che nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio del titolo in sanatoria e il suo ritiro si sia determinato un aggravamento del danno che avrebbe potuto, altrimenti, evitarsi).
In ragione di quanto precede il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti il SI. MB ha impugnato il permesso di costruire n. 14/2015 con il quale il Comune ha disposto la sanatoria del portico a destinazione residenziale costruito in assenza di titolo e ha escluso la demolizione del portico agricolo realizzato in difformità dalla concessione originaria.
Con il primo motivo si lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente escluso la demolizione della porzione di portico riconosciuta abusiva in base a una motivazione illogica e incongruente fondata sulla necessità di evitare che, a seguito della demolizione, la porzione del portico insistente nella proprietà del ricorrente venisse a violare le norme sulle distanze dai confini e tra fabbricati: ciò in violazione del disposto dell’art. 34, II comma, DPR 380/2001.
Il motivo è fondato.
Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha escluso la demolizione della porzione di portico e della sovrastante terrazza realizzati in difformità dalla concessione nr.4/2013 ai sensi del citato art. 34 TUed. osservando che la demolizione non avrebbe potuto avere luogo “ senza pregiudizio della porzione di portico agricolo eseguita in conformità al medesimo titolo edilizio da parte del proprietario confinante ” ( cfr . doc. 18 della produzione dell’ente).
Con la precedente determina n. prot. 8070 in data 16.09.2015, a sua volta impugnata con motivi aggiunti, il Comune di Vò aveva infatti rigettato l’istanza dei controinteressati per il rilascio di titolo edilizio per la demolizione della suddetta porzione di portico ( cfr . doc. 15 della produzione di parte resistente). In tale provvedimento si osserva: “ Si ritiene che la demolizione della porzione di portico agricolo oggetto di istanza andrebbe a pregiudicare la parte di portico agricolo eseguita in difformità nella proprietà confinante, perché a seguito della demolizione della porzione in argomento, la porzione di portico agricolo di proprietà del confinante si troverebbe a non rispettare più le distanze dai confini e dai fabbricati. Si propone pertanto di applicare il comma 2 dell’art. 34 DPR 380/2001…… ”.
La norma da ultimo citata stabilisce al comma 2 che: “ 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ”.
Ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati violino, come lamentato da parte ricorrente, la disposizione in commento.
La norma in precedenza riportata consente, infatti, all’interessato di sottrarsi alla sanzione demolitoria dell’immobile realizzato in parziale difformità dal titolo, presentando apposita istanza all’Amministrazione e rappresentando i pregiudizi che la rimozione potrebbe provocare alle parti non abusive del manufatto. La verifica ex art. 34, comma 2, cit. va dunque compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva.
In termini: “ La giurisprudenza ha chiarito che l’esame circa la sussistenza dei presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione può avvenire solo dopo che, una volta disposta l’ingiunzione ad abbattere, il destinatario che si mostri disponibile ad eseguirla presenti istanza nella quale rappresenti i pregiudizi che la rimozione può provocare sulle parti non abusive del manufatto.
Vero che, secondo costante giurisprudenza, l'ingiunzione a demolire costituisce, anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 33 d.p.r. 380/2001, la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo e sanzionatorio, laddove l’evenienza della sanzione pecuniaria sostitutiva rileva nella fase esecutiva, tanto che la sua assenza nell'ordinanza di demolizione, al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire, non costituisce vizio dell’ordinanza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613).
Sarebbe quindi in astratto onere dell’interessato chiederne l’applicazione in proprio favore, fornendo seria e idonea dimostrazione del pregiudizio paventato per la struttura e l'utilizzo del bene residuo, poiché, in quanto autore dell'opera e del progetto, è a conoscenza di come quest’ultimo è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito della demolizione, in pregiudizio della parte conforme (ex ceteris, TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 febbraio 2017, n. 1137; id., 5 dicembre 2016, n. 5620; id., 2 novembre 2016, n. 5022; id., 11 ottobre 2016, n. 4667; id., 22 novembre 2013, n. 5317; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982). In ogni caso, l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico (conf. Cons. Stato, VI, n. 5180 del 2017 e n. 4855 del 2016, nel senso che “la valutazione circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive” - conf. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1940).
La verifica ex art. 34, comma 2, cit. va dunque compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva ” ( ex multi s, Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 dicembre 2020, nr. 1336).
Nel caso di specie, in difetto di ogni istanza degli interessati (i quali, al contrario, avevano chiesto autorizzarsi la demolizione del portico), il Comune, senza procedere ad alcun accertamento tecnico volto ad accertare se l’intervento potesse implicare un pregiudizio strutturale o nell’utilizzo della parte non abusiva dell’immobile in considerazione, ha deciso per la “fiscalizzazione” dell’abuso, osservando che, diversamente, l’immobile non già degli interessati, ma quello insistente sulla proprietà confinante, avrebbe violato le norme sulle distanze.
Sussiste, dunque, la lamentata violazione della norma richiamata, cui consegue, altresì, il vizio della motivazione del provvedimento prospettato dalla parte ricorrente: i titoli impugnati devono dunque essere annullati in parte de qua .
L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la necessità di procedere all’esame del secondo motivo di impugnazione.
Quanto al terzo motivo, relativo alla porzione di portico a uso residenziale costruita in aderenza al portico abusivo, e oggetto di sanatoria, parte ricorrente lamenta che la relativa edificazione sarebbe stata sanata pur in difetto della dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 44 L.R.V. 11/2004. Con il ricorso per motivi aggiunti è stato infatti dedotto che i controinteressati non avrebbero fornito la documentazione richiesta dalla norma citata a riprova del fatto che l’intervento fosse funzionale all’attività agricola svolta sul fondo.
Occorre rilevare, sul punto, che il ricorrente ha dedotto che la costruzione abusiva del portico risale al giugno 2014, allorquando era in vigore la formulazione del comma V della norma citata, da ultimo dettata dalla L.R.V. 3 aprile 2013, nr. 3: “5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale ”.
La norma include, dunque, tra gli interventi “sempre consentiti” anche l’ampliamento fino ad 800 mc delle case di abitazione esistenti in zona agricola, in tal modo prescindendo dalla necessaria qualità di imprenditore agricolo in capo al richiedente (si vedano sul punto le circolari regionali nr. 2/2009 e 3/2013, nonché l’interpretazione autentica dell’espressione “sono sempre consentiti” offerta dall’art. 5 della L.R.V. 30/2010, dettata con riguardo alla precedente versione del comma 5 dell’art. 44 L.R.V. 11/2004).
Nel caso di specie non viene dedotto che l’intervento di ampliamento, effettuato su un edificio adibito a residenza, superi il volume indicato dalla norma in commento. E’ appena il caso di evidenziare che risultano tardivamente sollevate da parte ricorrente le censure inerenti alla compatibilità della destinazione abitativa con lo strumento urbanistico generale.
Il motivo di censura è dunque infondato.
3. Conclusivamente: il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere parzialmente accolto, nei limiti indicati in precedenza.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie parzialmente, ai sensi di cui in parte motiva, il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune resistente e i controinteressati, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO