Art. 1786. Trattamento economico degli ufficiali di complemento 1. Al personale militare che adempie gli obblighi di leva nella posizione di ufficiale di complemento compete il trattamento economico determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria. 2. Agli ufficiali di complemento, anche se transitati in servizio permanente effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento o grado corrispondente, in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/01/2022, n. 668Provvedimento: […] In particolare, l'appellato contesta le ragioni poste a sostegno del disposto recupero delle somme corrisposte a titolo di “ premio di fine ferma ” ai sensi dell'art. 38 della l.n. 574/1980 (recepito dall'art. 1786 del d.lgs. n. 66/2010, codice dell'ordinamento militare), previsto per gli “ Ufficiali di Completamento ”, stante la mancanza del presupposto ivi richiesto costituito dalla prestazione di un ulteriore periodo di ferma volontaria rispetto al servizio inizialmente svolto. […]Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- diritto amministrativo·
- art. 38 legge n. 574/1980·
- deferimento all'Adunanza plenaria·
- prova per annullamento di atto amministrativo·
- ufficiali di ferma prefissata·
- ufficiali di complemento·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- ripetizione di indebito·
- art. 2033 c.c.·
- art. 1786 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 99 c.p.a.·
- art. 101 c.p.a.·
- prescrizione·
- sospensione degli effetti della sentenza