Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2025 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
IL TRIBUNALE DI MILANO
Riunito in camera di consiglio e così composto: dott.Laura De Simone Presidente e Relatore dott.Luisa Vasile Giudice dott.Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
nel procedimento unitario n.320/2025 introdotto da con sede legale in Parte_1
SC, Via Trieste n. 1, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
SC , n. REA BS – 628274, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica P.IVA_1
Iacoviello (C.F. – PEC: , C.F._1 Email_1 prof. PierDanilo Bel-trami (C.F. – PEC: C.F._2
e Luca Guerrini (C.F. Email_2
– PEC: del Foro di Milano, ed C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Michele Barozzi, n. 1, e presso i loro indirizzi pec
ha emesso il seguente
Sentenza di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 ha Parte_1 domandato al Tribunale l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori.
Pagina 1
Nell termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle imprese nessun creditore o altro interessato ha presentato opposizione ai sensi dell'art.48 comma 4 CCII.
All'esito dell'istruttoria documentale svolta, il Tribunale osserva quanto segue.
Sussiste, innanzi tutto, la competenza territoriale del giudice adito ai sensi dell'art. 28 CCII, essendo stata la sede sociale storica della società in Milano, via Tortona n.37, trasferita a
SC solo in data 8 ottobre 2024 contestualmente alla messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2487 c.c.
Nel merito si rileva che è una società a responsabilità Parte_1 limitata, messa in liquidazione in data 8 ottobre 2024, che ha operato fino a tempi recenti nel settore della moda, importando, distribuendo e commercializzando in Italia – tramite i canali di distribuzione Franchising, Department Stores e Multilabel – i prodotti a marchio
(abbigliamento, scarpe e accessori). era una filiale italiana di un gruppo CP_1 Pt_1 commerciale multinazionale (il “Gruppo Esprit”) e, come tale, nell'esercizio 2023 era assoggettata all'attività di direzione e coordinamento della società di diritto olandese
[...]
CP_2
Dal punto di vista operativo la società italiana intratteneva rapporti con le società di diritto tedesco , che forniva i prodotti da vendere sul mercato Controparte_3 italiano e con , che forniva servizi generali di supporto. Controparte_3
Il capitale sociale di interamente versato, è di euro 12.750,00 Parte_1 ed è detenuto dal socio unico .A . Controparte_4
In ordine allo stato di crisi della società, evidenzia la situazione patrimoniale aggiornata in atti uno stato di squilibrio finanziario e patrimoniale e l'incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La ricorrente ascrive tale condizione a molteplici fattori.
Da un lato già a partire dalla stagione autunno/inverno 2023 ha registrato un Pt_1 significativo rallentamento delle vendite, dovuto tra l'altro: (i) all'incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti;
(ii) alle condizioni climatiche particolarmente miti;
(iii) alla riduzione del personale addetto al “sell out”, che ha diminuito la capacità della Società di garantire adeguati livelli di supporto alle vendite.
Dall'altro lato, nel corso del 2024 diverse società tedesche del Gruppo, tra cui e CP_5
erano state ammesse a una procedura di amministrazione controllata retta dall'art. CP_6
Pagina 2 270 del codice dell'insolvenza tedesco (Insolvenzordnung), con conseguente sospensione della fornitura dei prodotti a marchio per il terzo e quarto trimestre del 2024, mentre CP_1 sarebbe stata possibile – ma non certa - la ripresa delle consegne solo nel corso del primo trimestre del 2025. Tale situazione ha comportato che, nelle settimane e nei mesi successivi, varie società del gruppo, con sede nei paesi europei in cui erano venduti i prodotti “ , Pt_1 sono state assoggettate a procedure concorsuali o fallimentari. In particolare, sono falliti nell'estate del 2024 sia (socio unico di , sia Controparte_4 Pt_1 Controparte_2
(socio unico di , nonché società che esercitava attività di direzione e Controparte_4 coordinamento su . Pt_1
In assenza di adeguate rassicurazioni sulle tempistiche della possibile ripresa delle forniture da parte del Gruppo e quindi sulla stessa possibilità di recuperare la continuità aziendale la società ha deciso la progressiva cessazione dell'attività della Società, con la di liquidazione dei suoi asset, avviando contestualmente delle negoziazioni con il ceto creditorio, tra cui figuravano le società correlate DE e DE, per verificare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione in bonis della Società.
Passando all'esame dei presupposti di accoglimento della domanda, la società ha rappresentato una esposizione debitoria complessiva di al 31 dicembre 2024, assunta Pt_1 come data di riferimento, in euro 3.007.391,00, di cui € 2.300.391,00 sono debiti infragruppo ed euro 1.917.121,13 quale somma delle seguenti categorie: dipendenti, agenti di commercio, fornitori.
Il piano sotteso agli accordi, raggiunti con i creditori che rappresentano l'81% dell'indebitamento complessivo, è di natura liquidatoria.
In assenza di preclusione normativa, nulla osta a che lo strumento degli accordi di ristrutturazione possa avere natura meramente liquidatoria, trattandosi di procedimento funzionale alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% del monte debiti, soggetto ad omologazione, senza necessità che sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa diretta o indiretta (come viceversa prescritto per gli accordi ad efficacia estesa dall'art.61 CCII).
La manovra finanziaria si fonda, nella specie, sulla disponibilità di cassa aggiornata alla data del 31 dicembre 2024 e libera per i pagamenti previsti a piano, pari a euro 945.183,77, oltre che sul recupero di crediti IVA, tributari e commerciali, indicati in euro 389.316,00, al netto delle svalutazioni previste.
Coerentemente con il piano, gli accordi di ristrutturazione che qui si chiede di omologare prevedono:
Pagina 3 o pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, quali il personale dipendente (già tutto licenziato), gli agenti ed i professionisti incaricati di assistere la Società;
o pagamento di tutti i creditori con cui sono stati stipulati accordi transattivi in conformità a quanto concordato;
o pagamento integrale dei creditori non aderenti nei tempi di legge (entro 120 giorni dall'omologa degli accordi);
o pagamento, alle società tedesche DE e DE di una percentuale stimata pari a circa il 25% del debito infragruppo da corrispondere:
• per euro 9.000,00 in favore di DE ed euro 91.000,00 in favore di CP_5 entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
• per l'importo residuo, in rate di importo variabile entro i successivi 3 anni;
con il diritto di DE e DE di risolvere l'accordo là dove la percentuale di pagamento dei loro crediti, al termine della liquidazione volontaria, fosse inferiore all'11,8% del debito verso e DE;
CP_5
o un meccanismo di earn-out a favore di DE e DE in base al quale tutte le entrate di cassa sino alla conclusione della liquidazione volontaria della società – derivanti dall'attività di recupero crediti portata avanti dal liquidatore e dalla stipula di accordi transattivi con i creditori di che eccedono le previsioni del Piano – Pt_1 saranno trasferite, pro quota, a tali due società, con un tetto massimo corrispondente al Debito Intercompany al netto dei costi della procedura di liquidazione volontaria.
La combinazione di accordi esposta consente di riscontrare che risultano raggiunte intese con creditori che, complessivamente, rappresentano l'81% dell'indebitamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2024.
La relazione redatta dal dott. , dottore commercialista iscritto nell'elenco Persona_1 ex art.356 CCII, con motivazioni ampiamente argomentate, attesta in maniera adeguata l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Alla luce delle considerazioni svolte devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57 CCII,
Pagina 4 omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società
[...]
con sede legale in SC, Via Trieste n. 1, Parte_1
C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di SC , ma P.IVA_1 precedentemente (sino al 7 ottobre 2024) con sede legale in Milano, via Tortona n.37, n.
REA BS – 628274 in persona del Liquidatore Unico Dott. , nato a [...] CP_7 il 30 agosto 1960 (C.F. ), con i creditori di seguito indicati, che C.F._4 rappresentano l'81% dell'indebitamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2024:
(i) l'Accordo di Ristrutturazione Creditrici Infragruppo sottoscritto in data 7 gennaio 2025 tra , da un lato, ed Parte_1
ed dall'altro lato;
Controparte_3 Controparte_3
(ii) l'Accordo di Ristrutturazione Show Room sottoscritto in data 26 febbraio 2025 tra e South West One S.r.l.; Parte_1
(iii) l'Accordo di Ristrutturazione Rinascente sottoscritto in data 24 febbraio 2025 tra e Parte_1 Controparte_8
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza e l'iscrizione nel
Registro delle Imprese ai sensi dell'art.48 comma 6 CCII
Milano, 17/04/2025
Il Presidente dott. Laura De Simone
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