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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott.ssa NT ZZ Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 5189 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025 e vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ammessi al patrocinio a spese dello Stato con C.F._2
delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 2.9.2021 nn.
5714 e 5715, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Panaccione
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._3
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 19 E
, nato a [...] Controparte_1 C.F._4
(Ce) il 10.3.1956 e deceduto a TO e LL (Ce) il 31.7.2021
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
NONCHÉ
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
IA AP ( ) in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 1030/2021
pubblicata il 19.7.2021 (compravendita immobiliare ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.10.2014 Controparte_1
premesso di avere venduto con atto pubblico del notaio del Persona_1
26.9.2013, rep. 5765 racc. 3914, a mezzo del suo procuratore speciale in forza di procura del 16.9.2013 rep. 5736, revocata il Controparte_2
29.11.2013, la piena proprietà del fabbricato per civile abitazione con annessa corte, sito in Rocca d'Evandro (CE), via Gesso Bianco snc, a
[...]
e e che gli acquirenti non avevano versato il Parte_1 Parte_2
prezzo, pattuito in € 60.000,00; tanto premesso, convenne in giudizio,
dinanzi il Tribunale di Cassino, i signori e chiedendo di Pt_1 Pt_2
pag. 2 di 19 dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di compravendita del
26.9.2013 e, per l'effetto, dichiarare che egli era ancora proprietario dell'immobile, nonché condannare i convenuti al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa in € 10.000,00 o nell'importo ritenuto di giustizia.
I convenuti si costituirono in giudizio e, negando l'inadempimento per avere saldato l'intero prezzo pattuito il 7.11.2013, come da quietanza di pagamento prodotta, chiesero il rigetto delle avverse domande;
spiegarono altresì
domanda riconvenzionale di condanna dell'attore all'immediato rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento dei danni patiti per l'occupazione senza titolo, da quantificarsi con riferimento al valore locativo del bene, e di ulteriori danni (patrimoniali e non), da liquidarsi equitativamente. Chie sero altresì di accertare nei confronti di terzo da chiamare in Controparte_2
causa, l'avvenuto pagamento del prezzo di vendita in suo favore quale procuratore speciale del . CP_1
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituì nel corso del giudizio anche il , dichiarando di non opporsi alla domanda svolta nei CP_2
suoi riguardi, sul rilievo di avere ricevuto il pagamento dell'intero prezzo da parte dei chiamanti in causa , nell'interesse del . CP_1
Il Tribunale adito, espletata consulenza tecnica di ufficio, così statu ì:
1) dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita per rogito notaio rep. 5765 racc. 3914 del 26.9.2013, previa revoca della titolarità Per_1
dell'immobile in capo agli acquirenti;
2) dichiarò il proprietario dell'immobile oggetto della CP_1
compravendita;
pag. 3 di 19 3) ordinò al Conservatore RR.II. la trascrizione della sentenza;
4) rigettò la domanda di risarcimento danni formulata da l;
CP_1
5) rigettò le domande riconvenzionali proposte dai signori e Pt_1 Pt_2
6) condannò i convenuti al pagamento in favore del delle spese di CP_1
lite e pose definitivamente a loro carico le spese di c.t.u.;
7) compensò le spese nei confronti del terzo chiamato in causa . CP_2
2. La sentenza è stata notificata dal procuratore del (parzialmente vittorioso)
il 23.7.2021. CP_1
Avverso detta sentenza i signori e hanno proposto appello, Pt_1 Pt_2
articolato in tre motivi, notificando lo, oltre che al , agli eredi del CP_2 [...]
, deceduto il 31.7.2021 (evento comunicato loro dal difensore) , in CP_1
forma collettiva e impersonale, vuoi al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito (art. 330, comma 1, c.p.c.), vuoi presso l'ultimo domicilio del defunto (art. 330, comma 2, c.p.c.) . Hanno concluso, quindi,
nei termini che seguono:
«- in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte proposte da CP_1
nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2
- accogliere la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
; Controparte_2
- in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali:
accertare/dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita del 26.9.13 Notaio
rep 5765 raccolta 3914; Per_1
accertare/dichiarare l'inadempimento del sig e conseguentemente Controparte_1
ordinare l'immediato rilascio dell'immobile venduto in favore degli appellanti;
pag. 4 di 19 condannare e/o i suoi Eredi, al risarcimento dei danni in favore dei Controparte_1
sigg e per occupazione sine titulo a far data dalla Parte_1 Parte_2
sottoscrizione del contratto di compravendita sino al momento dell'effettivo rilascio, da quantificarsi in riferimento al valore “locativo” del bene per tutta la durata dell'occupazione illegittima;
condannare e/o i suoi Eredi, ai sensi e per gli effetti dell'art 1223 Controparte_1
cc, al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non, subiti e subendi, dai sigg e da quantifcarsi in via equitativa;
Pt_1 Pt_2
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio nei confronti sia di e/o i suoi eredi che di da porre a carico dello Controparte_1 Controparte_2
Stato per la fase in cui risulta che gli appellanti sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
in subordine, nel caso di rigetto del primo motivo di gravame e di accoglimento del secondo motivo di gravame,
- rideterminare e ridurre le spese di lite liquidate a nel primo grado del Controparte_1
giudizio.»
3. Si è costituito il , il quale, confermando quanto già dichiarato nel CP_2
corso del primo grado e nel processo penale a suo carico per appropriazione indebita in danno del , circa l'avvenuta ricezione dell'intera somma CP_1
pattuita da parte degli appellanti, ha chiesto la compensazione delle spese del doppio grado anche in caso di accoglimento delle avverse istanze, in considerazione della sua condotta processuale.
4. Alla prima udienza la Corte, verificata la rituale notificazione dell'appello nei riguardi degli eredi del , ha dichiarato la loro contumacia. CP_1
pag. 5 di 19 5. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 16.10.2025 i soli appellanti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs.
n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
6. L'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che il pagamento del prezzo non è stato mai corrisposto dagli acquirenti /odierni appellanti o comunque non è stato provato, mentre gli stessi avrebbero fornito la prova dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito mediante:
a) la produzione della quietanza di pagamento sottoscritta il 7.11.2013 dal
, quale procuratore speciale del opponibile a quest'ultimo, CP_2 CP_1
erroneamente considerato terzo;
b) la restituzione da parte del n.q. degli effetti cambiari rilasciati CP_2
dagli acquirenti a garanzia del pagamento del prezzo, provata a mezzo della scrittura del 26.9.2013, anch'essa sottoscritta dal e opponibile al CP_2
rappresentato;
c) le ammissioni, in merito al pagamento del prezzo e alla restituzione dei titoli, effettuate dal n.q., il quale, nel costituirsi in giudizio, aveva CP_2
pag. 6 di 19 confermato di avere interamente ricevuto il prezzo della vendita e di non averla mai messa a disposizione del rappresentato, non potendo desumersi dalla mancata risposta all'interrogatorio formale del elementi in senso CP_2
contrario.
Gli appellanti lamentano altresì il mancato valore probatorio attribuito alla sentenza del Tribunale penale di Cassino, che ha condannato il per CP_2
appropriazione indebita, dando atto del mancato versamento da parte dell'imputato di quanto incassato a titolo di prezzo dagli acquirenti.
7. Con il secondo motivo si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite, applicando valori maggiori ai medi «per il lungo tempo trascorso e il comportamento tenuto nella vicenda». Così decidendo il Tribunale non avrebbe tenuto conto della parziale soccombenza del , al quale era stata rigettata la CP_1
domanda di risarcimento dei danni;
inoltre, il lungo tempo trascorso non avrebbe dovuto imputarsi agli appellanti, i quali avevano prodotto immediatamente la quietanza di pagamento e chiesto la definizione del giudizio, mentre generico sarebbe il riferimento al comportamento tenuto.
8. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento nel senso e nei limit i delle considerazioni che seguono, rendendo superfluo l'esame del secondo,
attinente al capo sulle spese, caducato per effetto della riforma della sentenza gravata.
Reputa la Corte che gli appellanti abbiano provato l'avvenuto pagamento del prezzo, a mezzo della quietanza sottoscritta dal il Per_2
7.11.2013, in nome e per conto del rappresentato in forza dei CP_1
pag. 7 di 19 poteri da quest'ultimo conferiti con la procura del 16.9.2013, comprensiva -
come è pacifico e risulta chiaramente dal testo - anche del potere di incassare il prezzo, rilasciandone quietanza;
procura che è stata revocata il 29.11.2013,
con atto comunicato agli odierni appellanti il 16.12.2013 . Detta quietanza attesta l'avvenuta ricezione in contanti della somma di € 60.000,00 versata dagli acquirenti, a titolo di saldo del prezzo pattuito con il contratto di compravendita per rogito notaio rep. 5765 del 26.9.2013 (doc. 21 Per_1
fasc. primo grado convenuti), stipulato dal sempre in nome e per conto CP_2
del in virtù della citata procura, oltre che l'avvenuta restituzione CP_1
delle cambiali emesse a garanzia del pagamento, come concordato tra il
, nella qualità, e gli acquirenti con la scrittura firmata il 16.9.2013 CP_2
(doc. 2 fasc. primo grado convenuti); quietanza che è stata menzionata espressamente anche nella lettera raccomandata a.r. dell'8.11.2013 inoltrata dagli appellanti, anch'essa prima della revoca della procura, al e da CP_1
questi non ricevuta (doc. 16 fasc. primo grado convenuti).
Poiché nei confronti del debitore il rappresentante agisce in nome e per conto del creditore, gli effetti del suo operato non possono che riverberarsi nella sfera giuridica del rappresentato, secondo le regole generali in tema di rappresentanza;
con la conseguenza che la quietanza rilasciata dal rappresentante, munito di apposito potere, è opponibile dal debitore al creditore quale prova del fatto estintivo dell'obbligazione, salva dimostrazione, che va fornita dal creditore, della non veridicità del fatto stesso (v. in termini, Cass. 22.7.2022 n. 10687).
pag. 8 di 19 Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti,
confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore –
che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo sicché l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (Cass.
8.6.2012 n. 9297; Cass. 28.6.2010 n. 15380; Cass. 22.2.2006 n. 3921).
Nella fattispecie, quindi, ha errato il primo giudice a non considerare la dichiarazione di quietanza del sotto il profilo di attestazione CP_2
proveniente dal rappresentante del venditore munito di apposito potere di quietanzare e, di conseguenza, a ritenere sfornita di prova l'eccezione di estinzione del debito (pagamento del prezzo) sollevata dagli acquirenti proprio in forza della quietanza, laddove, in presenza di una dichiarazione costituente prova documentale del fatto estintivo dell'obbligazione, era la domanda di risoluzione del venditore, basata sull'altrui inadempimento, che restava sfornita di prova.
Alla stregua dei principi sopra riportati, le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata non posso condividersi.
E infatti, in relazione ai documenti firmati dal quale procuratore CP_2
speciale del ome detto, non è possibile invocare l'applicazione CP_1
delle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data per i terzi, mentre sono prive di rilievo, a fronte del pag. 9 di 19 valore confessorio della quietanza rilasciata dal rappresentante del venditore,
le indagini compiute dal c.t.u. sugli adempimenti fiscali dei dodici effetti cambiari depositati e sull'effettivo “transito di denaro” su eventuali conti correnti o conti deposito intestati alle parti della vendita, nonché le considerazioni svolte circa l'inverosimiglianza e l'illiceità del pagamento in contanti.
Si aggiunga, in ordine a quanto argomentato dal giudice di primo grado circa la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dal al CP_1 CP_2
(inizialmente contumace), che il capitolo da cui è stata tratto l'argomento per ritenere non versato il prezzo dagli acquirenti (capito lo b della seconda memoria ex art. 183, «vero che in relazione alla compravendita del 26.9.13
dell'immobile di Via Gesso Bianco snc, Rocca d'Evandro, f. 6 mappale 5084
sub 1, non ha versato alcuna somma, per il corrispettivo, nelle mani di
[...]
né ha corrisposto alla stesso alcuna somma?») ha un CP_1
significato diverso da quello attribuito, riferendosi soltanto alla mancata consegna di denaro dal rappresentate al rappresentato non CP_2 CP_1
anche alla mancata dazione di denaro da parte degli acquirenti. Dazione di denaro che è stata riconosciuta come effettivamente avvenuta anche nella sentenza del Tribunale penale di Cassino n. 1225/2019 intervenuta nel corso del giudizio, che ha condannato il per il reato di appropriazione CP_2
indebita commesso in danno della costituita parte civile , alla quale CP_1
può attribuirsi valenza indiziaria (così Cass. ord. 19.4.2021 n. 10253).
9. Ciò posto e ritenuto provato il pagamento del prezzo da parte degli odierni appellanti, senza che siano emersi elementi per affermare che l'operazione di pag. 10 di 19 vendita sia stata frutto di un disegno criminoso in danno del la CP_1
sentenza impugnata va riformata, innanzitutto, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento degli acquirenti avanzata dal;
nulla va disposto, invece, in ordine alla CP_1
sua domanda risarcitoria, già rigettata dal giudice di primo grado con statuizione non oggetto di impugnazione.
Va accolta poi la domanda dei signori e a diretta a fare Pt_1 Parte_2
accertare l'inadempimento del agli obblighi assunti con il contratto CP_1
di compravendita a rogito del 26.9.2013, tuttora valido ed efficace, Per_1
posto che l'immobile è rimasto sempre nella disponibilità del proprietario venditore;
accertamento cui consegue la condanna degli eredi del CP_1
al rilascio immediato del bene in favore degli acquirenti .
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni (per occupazione senza titolo e danni ulteriori) avanzata dagli appellanti, deve rilevarsi che la domanda è
stata riproposta soltanto nelle conclusioni dell'atto di appello, senza nulla argomentare al riguardo.
Si osserva, in ogni caso, che la domanda è del tutto generica, tenuto conto ,
quanto all'unico danno specificato, che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, l'occupazione senza titolo di un bene immobile non determina un danno in re ipsa, ma un danno presunto o danno normale, che va provato (anche) con presunzioni basate su specifiche circostanze , potendo il giudice liquidare tale danno, ove non possa essere provato nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (S.U. 15.11.2022 n. 33645) ; nella fattispecie tale pag. 11 di 19 canone non è stato indicato né tanto meno dimostrato , dovendo, di conseguenza, la domanda in esame essere rigettata.
Va da ultimo evidenziato che n on può ordinarsi, in questa sede, la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione del contratto del (art. 2652 n. 1 c.c.), alla quale il giudice deve provvedere CP_1
d'ufficio quando rigetta la domanda, a norma dell'art. 2668, comma 2, c.c.,
mancando in atti la relativa nota di trascrizione, necessaria per provvedere all'incombente.
10. Resta da esaminare il terzo motivo di appello con cui si contesta la sentenza, per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa , tendente a fare accertare CP_2
l'avvenuta ricezione del prezzo convenuto quale procuratore del venditore
[...]
. CP_1
Secondo gli appellanti d etta domanda, determinante per la definizione della controversia con il sarebbe fondata, in quanto provata d a quanto CP_1
ammesso dallo stesso nella comparsa di costituzione e risposta , dal CP_2
contenuto della quietanza di pagamento da lui rilasciata e dalla sentenza di condanna del Tribunale penale di Cassino.
Errata sarebbe, dunque, anche la compensazione delle spese nei rapporti col
, disposta per mancanza di una domanda svolta nei di lui confronti. CP_2
Il motivo non è fondato.
Il giudice di primo grado, pur non avendo pronunciato espressamente su questa domanda, l'ha implicitamente rigettata, laddove ha escluso che fosse stato provato il pagamento del prezzo da parte degli acquirenti.
pag. 12 di 19 Reputa la Corte che gli appellanti siano privi di interesse a impugnare la sentenza sul punto, avuto riguardo all'accoglimento della domanda avanzata contro il basata sull'accertata esistenza della prova documentale CP_1
del pagamento a mezzo della quietanza firmata dal n.q. , e alla mancata CP_2
opposizione all'accoglimento di tale domanda da parte del , che ha CP_2
sempre dichiarato di avere incassato il prezzo della vendita e di non averlo consegnato al rappresentato.
Quanto alle spese, si conferma infine l'avvenuta compensazione, in ragione delle difese svolte fin dal primo grado dal , il quale ha aderito alla CP_2
ricostruzione dei fatti operata dai signori e non opponendosi Pt_1 Pt_2
alle conclusioni dai medesimi svolte.
11. In definitiva, la Corte accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risoluzione del contratto per cui è causa ex artt. 1453 e 1455 c.c. avanzata da e, accertato il suo inadempimento rispetto agli obblighi Controparte_1
assunti con l'anzidetto contratto, condanna i di lui eredi al rilascio immediato dell'immobile in favore degli appellanti.
Restano ferme le statuizioni non impugnate (rigetto della domanda risarcitoria del ) e sono da confermare quelle impugnate sulla base CP_1
dei motivi non accolti (rigetto della domanda di risarcimento del danno dei signori e compensazione delle spese di primo grado nei Pt_1 Pt_2
rapporti con il ). CP_2
Reputa la Corte che la sentenza, la quale ha natura di accertamento e di condanna, possa essere emessa nei confronti degli eredi in forma collettiva e pag. 13 di 19 impersonale, che poi dovranno individuarsi singolarmente e per nome al momento dell'esecuzione.
Spetterà, invero, alle parti vittoriose di specificare, in sede di esecuzione, i singoli destinatari della pronuncia, i quali, pur non potendo contestare il merito della pretesa (ciò per cui avrebbero dovuto costituirsi nel giudizio di cognizione), potranno eccepire, a mezzo dell'opposizione all'esecuzione, il difetto di legittimazione passiva in quanto privi della qualità di eredi.
Trova applicazione nella specie il principio affermato dalla S.C. , secondo cui la notificazione dell'impugnazione impersonale e collettiva effettuata agli eredi della stessa nell'ultimo domicilio del defunto instaura il contraddittorio non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace (cfr. , tra le molte, Cass. 29.9.2017 n. 22797;
Cass. 16.11.2007 n. 23783; Cass. 28.11.2001 n. 15122; Cass. 22.12.1998 n.
12783, in tema di riassunzione del processo interrotto ex art. 303, comma 2,
c.p.c.). È stato altresì precisato che con la notifica dell'atto di riassunzione,
entro l'anno dal decesso, agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, il contraddittorio è ricostituito e il processo prosegue, eventualmente nella contumacia degli eredi, noti o ignoti che siano (così Cass. 12.1.2015 n. 217).
Detta conclusione appare coerente con la ratio dell'art. 330, comma 2, c.p.c.
e con i principi affermati nella pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione del 18.6.2010 n. 14699, la quale, nell'interpretare la normativa di riferimento, «tenendo conto delle esigenze fondamentali: di agevolare e pag. 14 di 19 rendere più sollecito il diritto di impugnativa;
di tutelare il diritto di difesa;
di garantire il rispetto del principio del contraddittorio;
di contemperare - in modo corretto e coerente - i contrapposti interessi in gioco », ha affermato che «Va in proposito evidenziato che la citazione collettiva ed impersonale,
rispetto a quella personale di ciascun erede, comporta una evidente facilitazione per l'impugnante consentendogli di proseguire nel giudizio senza individuare personalmente gli eredi della parte defunta: spetta a chi ha la qualità di erede renderla palese costituendosi nel giudizio instaurato dall'impugnante» e che «Va precisato che tale facilitazione è giustificata logicamente dalla esigenza di evitare all'impugnante di effettuare lunghe e complesse indagini volte all'esatta individuazione degli eredi ».
Non si condivide quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione del 18.5.2022 n. 15995 (contraria al precedente specifico ivi menzionato,
Cass. 17.5.2005 n. 10336), secondo cui, in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali,
essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote,
e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere pag. 15 di 19 specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.
Detta pronuncia, che comunque è stata emessa in relazione all'ipotesi di condanna degli eredi al pagamento dei debiti ereditari , per la quale opera la specifica disciplina di cui agli artt. 752 e 754 c.c. (che precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria), non appare in linea con la ratio dell'art. 330 c.p.c., imponendo alla parte che ha riassunto in forma impersonale e collettiva l'integrazione del contraddittorio verso i chiamati singolarmente individuati, e prospetta un problema
(pronuncia in incertas personas) superabile in sede esecutiva, al pari di quanto accade nel caso, disciplinato dall'art. 477, comma 2, c.p.c., di notifica del titolo esecutivo formato contro il defunto in forma collettiva e impersonale agli eredi, che precede un'esecuzione verso i singoli solo successivamente individuati.
12. Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra gli appellanti e gli eredi di la riforma della sentenza di primo grado determina Controparte_1
l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336
c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. Cass. ord. 19.12.2024 n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022
n. 22306; Cass.
7.6.2021 n. 27056).
pag. 16 di 19 Alla stregua di tali principi, gli eredi vanno condannati alla CP_1
rifusione delle spese dei due gradi, in forza del principio della prevalente soccombenza, che si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n.
55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13.7.2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018
n. 31884), nei limiti dell'accolto, scaglione di riferimento da € 52.000,01 a €
260.000,00, come segue:
- per il giudizio di primo grado, € 14.103,00 per compensi, valori medi per le quattro fasi (€ 2.552,00 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€
5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.253,00 per fase decisionale)
- per il giudizio di appello, complessivi € 12.154,00 per compensi, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00
per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00
per fase decisionale).
Stante l'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi di giudizio, il pagamento delle spese deve essere eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli eredi
[...]
. CP_1
Nei rapporti tra gli appellanti e il va disposta l'integrale CP_2
compensazione delle spese del presente grado , per le stesse ragioni indicate per confermare la compensazione di quelle d i primo grado, avendo il CP_2
pag. 17 di 19 tenuto anche nel presente giudizio una condotta non oppositiva rispetto alle domande degli odierni appellanti .
13. Reputa la Corte, avuto riguardo al tenore della decisione, che sussistano i presupposti per trasmettere copia della presente sentenza e degli atti presenti nel fascicolo degli appellanti e all'ufficio finanziario Pt_1 Pt_2
competente per effettuare gli accertamenti di sua spettanza e verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio degli appellanti, come previsto dall'art. 127, comma 4, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Cassino 1030/2021 pubblicata il 19.7.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e er Parte_1 Parte_2
quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto :
- rigetta la domanda avanzata da di risoluzione per Controparte_1
inadempimento del contratto di compravendita per atto pubblico notaio
[...]
del 26.9.2013 rep. 5765 racc. 3914; Per_1
- accerta l'inadempimento di rispetto agli obblighi Controparte_1
previsti dal suddetto contratto e, di conseguenza, condanna i suoi eredi al rilascio immediato dell'immobile sito in Rocca d'Evandro, via Gesso Bianco
snc, oggetto dell'anzidetto contratto, in favore di e Parte_1
Parte_2
pag. 18 di 19 2. condanna gli eredi di a pagare le spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio a e che liquida, per il Parte_1 Parte_2
primo grado, in € 14.103,00 per compensi, e, per il grado di appello, in €
12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa,
come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002;
3. pone definitivamente le spese della c.t.u. disposta in primo grado a carico degli eredi di;
Controparte_1
4. compensa interamente tra gli appellanti e le spese del Controparte_2
giudizio di appello;
5. dispone tramettersi gli atti indicati in motivazione all'ufficio finanziario competente.
Così deciso in Roma in data 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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