TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1792/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alcidoni Parte_1
Mariasole, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alcidoni CP_1
Mariasole, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022 a Tarquinia (VT), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“- Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione di residenza ed ordinando le necessarie formalità di rito al competente Ufficiale di Stato Civile.
- Assegnare al ricorrente la casa coniugale di via Andromeda n. 31 Terni Parte_1
(TR) con tutti i beni mobili ivi contenuti.
- Disporre che nulla risulti dovuto a titolo di mantenimento tra essi coniugi.
- Ogni altro rapporto economico e personale tra le parti risolto e definito, dichiarare che null'altro è reciprocamente dovuto tra i coniugi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi Parte_1 CP_1 per matrimonio celebrato in Tarquinia (VT) in data 10/09/2022, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TARQUINIA (VT) (atto n. 42, parte II, serie C, dell'anno 2022);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1792/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alcidoni Parte_1
Mariasole, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alcidoni CP_1
Mariasole, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/09/2022 a Tarquinia (VT), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“- Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione di residenza ed ordinando le necessarie formalità di rito al competente Ufficiale di Stato Civile.
- Assegnare al ricorrente la casa coniugale di via Andromeda n. 31 Terni Parte_1
(TR) con tutti i beni mobili ivi contenuti.
- Disporre che nulla risulti dovuto a titolo di mantenimento tra essi coniugi.
- Ogni altro rapporto economico e personale tra le parti risolto e definito, dichiarare che null'altro è reciprocamente dovuto tra i coniugi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi Parte_1 CP_1 per matrimonio celebrato in Tarquinia (VT) in data 10/09/2022, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TARQUINIA (VT) (atto n. 42, parte II, serie C, dell'anno 2022);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti