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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9904/2021 R.G., promossa da:
, in persona del direttore generale pro Parte_1 tempore, dott. partita iva rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2 P.IVA_1
Filippa Morina, giusta procura in atti opponente contro partita Controparte_1
iva , con sede a Fiumefreddo di Sicilia, via Umberto 217, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata a , viale Vittorio Controparte_1 Pt_1
Veneto n. 97, presso lo studio dell'avvocato Sergio Accetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opposta
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa
è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso monitorio depositato il 5.5.2021, il Parte_3
premettendo di erogare prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con
[...]
l' per la branca di cardiologia, ha chiesto la condanna dell' CP_2 Parte_1
al pagamento della somma di euro 11.504, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, a
[...]
titolo di indennità di funzione maturata nel periodo giugno-dicembre 2020, ai sensi della legge regionale n. 9/2020.
1 Con decreto ingiuntivo n. 2116/221 depositato il 27.5.2021 e notificato in data 8.6.2021, il
Tribunale di Catania ha ingiunto il pagamento della somma di euro 11.504 all' oltre CP_2
interessi moratori e spese della fase monitoria.
L con atto notificato il 13.7.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che l'importo intimato non sarebbe dovuto atteso che la remunerazione non può superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019 e che, comunque, il termine di pagamento decorrerebbe dal sessantesimo giorno dalla ricezione dei flussi;
l'opponente ha pure contestato l'applicazione del d. lgs. 231/2002, escludendo che la materia sia riconducibile alle transazioni commerciali.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ma le parti non hanno depositato le relative memorie. Posta la causa in decisione all'udienza del 14.10.2024, le parti non hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
non è fondata.
[...]
Incontroverso tra le parti il diritto della società opposta ad ottenere l'indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie accreditate nel periodo di emergenza da Covid-19, sussiste un contrasto sulla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'opposta, a sostegno della domanda, ha invocato l'art. 5, comma 15, della legge regionale n.
9/2020, che ha riconosciuto alle strutture private accreditate un'indennità di funzione pari al dodicesimo del budget assegnato nel 2019.
L ha contestato la fondatezza della domanda, ritenendo Parte_1
che la norma regionale citata fosse stata implicitamente abrogata dall'art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, a mente del quale l'indennità di funzione non potrebbe superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019.
Ritiene il decidente, condividendo sul punto le argomentazioni difensive della società ricorrente, che la norma introdotta dal d.l. 34/2020 non abbia abrogato l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Milita a sostegno del superiore assunto, in primo luogo, la circostanza che il conflitto tra la legge regionale e quella nazionale debba essere risolto sulla base del principio della competenza (in luogo del criterio dello ius superveniens invocato implicitamente da parte opponente).
Ebbene, la cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda è quella prevista dal d. lgs. 30.12.1992
n. 502, con cui il legislatore nazionale ha riformato il servizio sanitario nazionale coniugando il
2 principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.
La legge 27.12.1997 n. 449, nella prospettiva del potenziamento dell'attività di programmazione e controllo della spesa sanitaria, ha attribuito alle regioni il potere di determinare in via autoritativa i tetti massimi di spesa sostenibile. L'art. 32, comma 8, della citata legge stabilisce che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano per ciascuna istituzione di settore i limiti massimi annuali di spesa sostenibili dal fondo sanitario mediante atti di natura autoritativa (cfr. ex multis, Cons. Stato. Ad. plen. 12.4.2012, n. 3; Cons. Stato, sez. III, 21.7.2023 n. 7138).
Il sistema così delineato è risultato strutturato secondo un modello bifasico: mentre alle regioni è stato riconosciuto il potere di determinare autoritativamente i limiti di spesa sanitaria, è stato previsto un meccanismo negoziale, su base territoriale, in virtù del quale le aziende sanitarie, assoggettate a controllo dell'assessorato regionale, stipulano delle convenzioni, secondo schemi privatistici, con i singoli professionisti che operano in regime di accreditamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il riconoscimento dell'indennità di funzione alle strutture accreditate nel periodo emergenziale, nella misura in cui incide sulla determinazione dei tetti di spesa con oneri a carico del SSR, rientra nella competenza regionale, sicché non è ipotizzabile che il contrasto tra le fonti sia regolato dal criterio della successione temporale.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione della prevalenza della normativa regionale su quella nazionale, va richiamato l'art. 71 della legge regionale n. 3 del 31.1.2024, secondo cui: “
1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “nel triennio 2020-
2022” sono sostituite dalle parole “nel settennio 2020-2026”. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.
2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1”.
Il beneficio dell'indennità di funzione introdotto dalla legge regionale 9/2020, ben lungi dall'essere abrogato, è stato esteso al settennio 2020-2026: la norma, in una prospettiva transattiva, ha previsto un meccanismo premiale a favore delle strutture che intendano fruire dell'indennità a
3 condizione che rinuncino ai contenziosi in corso;
e ciò a dimostrazione della validità e corretta applicazione dell'indennità di funzione nella misura determinata dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Per quanto sopra, condividendo le argomentazioni difensive formulate dalla ricorrente, l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 non è abrogato e, al contrario, trova piena applicazione nella Regione Siciliana ai fini della determinazione dell'indennità di funzione.
Venendo alla determinazione del quantum, si osserva che l' Parte_1
non ha contestato i calcoli operati dall'opposta in base alla legge regionale 9/2020. In
[...]
particolare, considerato che il budget assegnato nel 2019 alla società
[...]
ammonta ad euro 76.363,96, il dodicesimo di tale importo è pari Parte_3
ad euro 6.363,66. Ne consegue che, in base alle prestazioni effettivamente pagate dall' Pt_1
residua un credito di euro 11.504 a titolo di indennità di funzione nel periodo giugno-dicembre
2020, come riportato nella tabella 1 indicata a pagina 4-5 della comparsa di risposta.
Cont Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l non è tenuta ad inviare i flussi, atteso che l'indennità di funzione costituisce corrispettivo di un servizio previsto dalla legge che prescinde dall'effettiva erogazione delle prestazioni.
Per quanto sopra, in accoglimento della domanda, l' è debitrice dell'importo di CP_2
euro 11.504 in favore della società Parte_3
oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' CP_2
non è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 2116/2021 emesso dal Tribunale di Catania va
[...]
dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai seni del dm 147/2022, in euro 919 per fase di studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 840 per fase istruttoria ed euro
850,50 per fase decisionale, somme calcolate applicando i valori medi delle prime due fasi e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto del mancato deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., delle comparse conclusionali e memorie di replica e della natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n.
9904/2021 R.G.:
4 RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
nei confronti della società e,
[...] Parte_3
per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2116/2021;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della società che liquida in Parte_3
euro 3.386,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9904/2021 R.G., promossa da:
, in persona del direttore generale pro Parte_1 tempore, dott. partita iva rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2 P.IVA_1
Filippa Morina, giusta procura in atti opponente contro partita Controparte_1
iva , con sede a Fiumefreddo di Sicilia, via Umberto 217, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata a , viale Vittorio Controparte_1 Pt_1
Veneto n. 97, presso lo studio dell'avvocato Sergio Accetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opposta
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa
è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso monitorio depositato il 5.5.2021, il Parte_3
premettendo di erogare prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con
[...]
l' per la branca di cardiologia, ha chiesto la condanna dell' CP_2 Parte_1
al pagamento della somma di euro 11.504, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002, a
[...]
titolo di indennità di funzione maturata nel periodo giugno-dicembre 2020, ai sensi della legge regionale n. 9/2020.
1 Con decreto ingiuntivo n. 2116/221 depositato il 27.5.2021 e notificato in data 8.6.2021, il
Tribunale di Catania ha ingiunto il pagamento della somma di euro 11.504 all' oltre CP_2
interessi moratori e spese della fase monitoria.
L con atto notificato il 13.7.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che l'importo intimato non sarebbe dovuto atteso che la remunerazione non può superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019 e che, comunque, il termine di pagamento decorrerebbe dal sessantesimo giorno dalla ricezione dei flussi;
l'opponente ha pure contestato l'applicazione del d. lgs. 231/2002, escludendo che la materia sia riconducibile alle transazioni commerciali.
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ma le parti non hanno depositato le relative memorie. Posta la causa in decisione all'udienza del 14.10.2024, le parti non hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
non è fondata.
[...]
Incontroverso tra le parti il diritto della società opposta ad ottenere l'indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie accreditate nel periodo di emergenza da Covid-19, sussiste un contrasto sulla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'opposta, a sostegno della domanda, ha invocato l'art. 5, comma 15, della legge regionale n.
9/2020, che ha riconosciuto alle strutture private accreditate un'indennità di funzione pari al dodicesimo del budget assegnato nel 2019.
L ha contestato la fondatezza della domanda, ritenendo Parte_1
che la norma regionale citata fosse stata implicitamente abrogata dall'art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, a mente del quale l'indennità di funzione non potrebbe superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019.
Ritiene il decidente, condividendo sul punto le argomentazioni difensive della società ricorrente, che la norma introdotta dal d.l. 34/2020 non abbia abrogato l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Milita a sostegno del superiore assunto, in primo luogo, la circostanza che il conflitto tra la legge regionale e quella nazionale debba essere risolto sulla base del principio della competenza (in luogo del criterio dello ius superveniens invocato implicitamente da parte opponente).
Ebbene, la cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda è quella prevista dal d. lgs. 30.12.1992
n. 502, con cui il legislatore nazionale ha riformato il servizio sanitario nazionale coniugando il
2 principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.
La legge 27.12.1997 n. 449, nella prospettiva del potenziamento dell'attività di programmazione e controllo della spesa sanitaria, ha attribuito alle regioni il potere di determinare in via autoritativa i tetti massimi di spesa sostenibile. L'art. 32, comma 8, della citata legge stabilisce che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano per ciascuna istituzione di settore i limiti massimi annuali di spesa sostenibili dal fondo sanitario mediante atti di natura autoritativa (cfr. ex multis, Cons. Stato. Ad. plen. 12.4.2012, n. 3; Cons. Stato, sez. III, 21.7.2023 n. 7138).
Il sistema così delineato è risultato strutturato secondo un modello bifasico: mentre alle regioni è stato riconosciuto il potere di determinare autoritativamente i limiti di spesa sanitaria, è stato previsto un meccanismo negoziale, su base territoriale, in virtù del quale le aziende sanitarie, assoggettate a controllo dell'assessorato regionale, stipulano delle convenzioni, secondo schemi privatistici, con i singoli professionisti che operano in regime di accreditamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il riconoscimento dell'indennità di funzione alle strutture accreditate nel periodo emergenziale, nella misura in cui incide sulla determinazione dei tetti di spesa con oneri a carico del SSR, rientra nella competenza regionale, sicché non è ipotizzabile che il contrasto tra le fonti sia regolato dal criterio della successione temporale.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione della prevalenza della normativa regionale su quella nazionale, va richiamato l'art. 71 della legge regionale n. 3 del 31.1.2024, secondo cui: “
1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “nel triennio 2020-
2022” sono sostituite dalle parole “nel settennio 2020-2026”. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.
2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1”.
Il beneficio dell'indennità di funzione introdotto dalla legge regionale 9/2020, ben lungi dall'essere abrogato, è stato esteso al settennio 2020-2026: la norma, in una prospettiva transattiva, ha previsto un meccanismo premiale a favore delle strutture che intendano fruire dell'indennità a
3 condizione che rinuncino ai contenziosi in corso;
e ciò a dimostrazione della validità e corretta applicazione dell'indennità di funzione nella misura determinata dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Per quanto sopra, condividendo le argomentazioni difensive formulate dalla ricorrente, l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 non è abrogato e, al contrario, trova piena applicazione nella Regione Siciliana ai fini della determinazione dell'indennità di funzione.
Venendo alla determinazione del quantum, si osserva che l' Parte_1
non ha contestato i calcoli operati dall'opposta in base alla legge regionale 9/2020. In
[...]
particolare, considerato che il budget assegnato nel 2019 alla società
[...]
ammonta ad euro 76.363,96, il dodicesimo di tale importo è pari Parte_3
ad euro 6.363,66. Ne consegue che, in base alle prestazioni effettivamente pagate dall' Pt_1
residua un credito di euro 11.504 a titolo di indennità di funzione nel periodo giugno-dicembre
2020, come riportato nella tabella 1 indicata a pagina 4-5 della comparsa di risposta.
Cont Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l non è tenuta ad inviare i flussi, atteso che l'indennità di funzione costituisce corrispettivo di un servizio previsto dalla legge che prescinde dall'effettiva erogazione delle prestazioni.
Per quanto sopra, in accoglimento della domanda, l' è debitrice dell'importo di CP_2
euro 11.504 in favore della società Parte_3
oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' CP_2
non è fondata ed il decreto ingiuntivo n. 2116/2021 emesso dal Tribunale di Catania va
[...]
dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai seni del dm 147/2022, in euro 919 per fase di studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 840 per fase istruttoria ed euro
850,50 per fase decisionale, somme calcolate applicando i valori medi delle prime due fasi e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto del mancato deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., delle comparse conclusionali e memorie di replica e della natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n.
9904/2021 R.G.:
4 RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Parte_1
nei confronti della società e,
[...] Parte_3
per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2116/2021;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della società che liquida in Parte_3
euro 3.386,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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