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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2704/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NN IG Presidente
RI GR CA UD
ON VE UD rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2704 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 24 ottobre 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato il [...] a [...], residente in Parte_1
Casoria alla via Pietro Casilli n.26, c.f. e C.F._1 [...]
nata il [...] a [...], residente in [...]
Olimpico n.12, c.f. , rappresentati, domiciliati e C.F._2
difesi dall' Avv. Antonio Fabio Marzano giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 /7/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 20/7/2020 in Casoria, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 21/10/2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e la UD relatrice con provvedimento del 24/10/2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Il PM con visto del 28/10/2025 ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi acconsentono alla separazione personale e riconoscono la cessazione della convivenza coniugale;
2. La Sig.ra resterà a vivere presso l'attuale residenza di Parte_2
indirizzo se rilevante;
3. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € Pt_2
200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante
2 bonifico bancario sul conto che sarà indicato dalla beneficiaria. Tale obbligo si intenderà cessato nel momento in cui la Sig.ra troverà Pt_2
stabile occupazione lavorativa, previa comunicazione scritta all'altra parte;
4. Il Sig. si impegna inoltre a contribuire al Parte_1
mantenimento del cane di proprietà comune corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la somma di € 100,00 (cento/00), anch'essa da Parte_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con le stesse modalità;
Non vi sono ulteriori obbligazioni patrimoniali, né questioni da regolare in merito a beni mobili o immobili;
Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere, né in merito al mantenimento, né per altra causa pregressa o futura derivante dal rapporto coniugale.
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede così provvede:
a) pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art.151 co.1 c.c, di nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata Napoli il 25/10/1982 alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria
(Atto n.23 P. I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2020) per la
3 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'
Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 3/12/2025.
La UD relatrice La Presidente
ON VE NN IG
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