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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.04.2023 e segnata dal N° R.G.A.C. 5000/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo PAOLI e Parte_1 dall'Avv. Anna Chiara PAOLI
-opponente a D.I. - contro
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., dott.ssa rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Chiara SCARPELLINI
-opposto-
Oggetto: Opposizione a D.I. nr. 767 del 20.3.2023
Conclusioni
Per l'opponente: Perché venga dichiarata la nullità della delibera condominiale opposta e la conseguente carenza di legittimazione di nominata amministratrice del CP_2
Condominio con delibera affetta da nullità e per l'effetto revocare il D.I. opposto, con spese a carico del Condominio.
Per l'opposto: Perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e accertata la soccombenza virtuale dell'opponente, voglia condannarlo alla refusione di spese e compenso in favore del Condominio comparente;
IN IPOTESI voglia compensare le spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
I sigg.ri e Avv. IA LA BANCA sono comproprietari Parte_1 di un appartamento posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Firenze,
, amministrato dallo “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nelle persone degli associati e Controparte_4 Controparte_5 dott.ssa CP_2 Con riguardo all'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta in seconda convocazione in data 11.7.2022 (il cui Ordine del Giorno al punto nr. 3 prevedeva l'approvazione del Bilancio Consuntivo gestione ordinaria dal 1.1.2021 – 31.12.2021
e al punto 4 prevedeva l'approvazione del Bilancio preventivo di gestione 1.1.2022-
31.12.2022), l'amministratore inviava la lettera di convocazione (via email) solamente all'avv. La NC sull'account vvocati.it. Email_1
Sia questa che il sig. non partecipavano all'assemblea che, Pt_1 sussistendo sia il quorum costitutivo (sette condomini su 14 e millesimi 547,18) che deliberativo, approvava il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché la ripartizione delle relative spese appostate secondo i criteri millesimali, con rateizzazione in tre tranches dei relativi pagamenti.
Nonostante la scadenza delle rate condominiali e i solleciti effettuati,
e IA La NC non provvedevano al pagamento delle Parte_1 rate ordinarie e straordinarie dovute per un totale di euro 5.053,91, oltre interessi legali, per cui l'amministratore condominiale, in data 10.2.2023, depositava presso il
Tribunale di Firenze il ricorso monitorio, ottenendo il titolo nr. 767/2023, immediatamente esecutivo ex lege, in data 20.2.2023; questo veniva notificato, unitamente al precetto, in data 3.3.2023 a che, per evitare Parte_1
l'esecuzione forata, bonificava al Condominio la somma di euro 6.000, con riserva di opposizione e ripetizione.
In data 16.4.2023 proponeva opposizione al detto Parte_1
D.I. di cui chiedeva la revoca e, in via riconvenzionale, chiedeva l'annullamento della delibera condominiale dell'11.7.2022 per omessa convocazione della sua persona, poiché l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che siano i comproprietari, entrambi avvisati, a scegliere il loro delegato per partecipare all'assemblea e non che l'amministratore scelga liberamente chi “avvisare” della tenuta dell'assemblea; per l'effetto, chiedeva anche la condanna del a rimborsargli la somma di CP_1 euro 6.000.
All'udienza del 27.09.2023 il Condominio veniva dichiarato contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., in data 17.10.2023 si costituiva in giudizio il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della delibera dell'11.7.2022, ritenendo che l'invio dell'avviso di convocazione ad uno dei comproprietari sia sufficiente per presumere che anche gli altri comproprietari ne siano a conoscenza, specie quando, come nel caso di specie,
2 trattandosi di coniugi conviventi, l'invio dell'avviso viene inviato presso la loro abitazione.
In secondo luogo, ha eccepito la decadenza dell'opponente dall'impugnare la delibera dell'11.7.2022 effettuata mediante la proposizione dell'opposizione al D.I. de quo, poiché la notifica dell'opposizione è avvenuta l'11.4.2023, ovvero in ritardo rispetto al termine di 30 gg decorrenti dalla notifica del D.I. coincidente con la data del 3.4.2023 (30 gg a decorrere dal 3.3.2023).
Nel merito, ha ribadito la legittimità del D.I., anche in considerazione della mancata contestazione del diritto di credito del . CP_1
Con provvedimento dell'8.2.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata indicata la data del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni;
trattandosi di causa “ante Cartabia” sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Occorre dare atto che il Condominio ha esperito presso l'O.C.F. in data
17.12.2023 la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa negativamente il 15.12.2023.
In data 25.02.2025 l'assemblea condominiale ha spontaneamente deliberato di confermare la delibera dell'11.7.2022, così sostituendola.
Motivi della decisione
In via preliminare
Parte opposta ha prodotto unitamente alla comparsa conclusionale numerosi documenti;
detta produzione è tardiva ed inammissibile, trattandosi di documenti tutti venuti in essere prima della scadenza dei termini assegnati di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., eccettuato il documento nr. 6 portante a data del 18.3.2024, comunque non rilevante ai fini della decisione.
Sull'omessa convocazione all'assemblea dell'11.7.2022 del sig. Pt_1
Il ritiene che l'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea CP_1 dell'11.7.2022 all'avv. IA La NC, coniuge convivente dell'opponente, sia idoneo a “sanare” l'omessa comunicazione al sig. e, a tal fine, Pt_1 richiama sentenza del Tribunale di Firenze, seconda sezione, del 15.3.2016 nr. 1021 resa nel procedimento R.G. 3932/2012, a firma di questo stesso giudice.
L'assunto non è condiviso.
Nel caso definito con la sentenza nr. 1021/2016, l'amministratore ebbe ad inviare una raccomandata a/r presso la medesima abitazione ove convivevano i
3 coniugi ed in quel caso vi era la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, da parte dell'altro coniuge.
Nel caso invece per cui oggi è processo, l'amministratore ha inviato un semplice e-mail su un account [peraltro riferibile all'attività professionale legale svolta dalla coniuge dell'opponente] e NON vi sono elementi per ritenere sussistente la presunzione dell'avvenuta conoscenza di tale email anche da parte dell'odierno opponente (ad es. dichiarazione dello stesso di voler ricevere gli avvisi di Pt_1 convocazione con questa modalità), non essendo - in astratto - consultabile da parte di chicchessia la corrispondenza elettronica pervenuta ad un soggetto se non si è a conoscenza delle password di uso personale del titolare dell'account.
Non da ultimo, si rileva che le comunicazioni inerenti le convocazioni assembleari effettuate via email debbono essere previste nel regolamento condominiale o approvate dall'assemblea condominiale, poiché, in difetto, soccorre il principio per cui “ferma restando la tassatività delle forme previsto dall'art. 3 dell'art. 66 disp. Att.ne c.c. deve ritenersi che l'uso dell'email non sia vietato, ma solo a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto – in caso di contestazione – a patto che possa essere provata la comunicazione (cfr. Corte di Appello di Ancona sentenza nr. 1651/2023); nel caso di specie non è stato nemmeno prodotto e parte opposta avrebbe dovuto colmare il deficit probatorio mediante il deposito del report di ricezione dell'email del 5.7.2022
(v. doc nr 3 di parte opponente allegato all'atto di citazione).
Pertanto, erra parte opposta nel ritenere infondata la censura mossa dal sig.
Pt_1
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente
Mette conto rilevare che l'omessa convocazione di un condomino all'assemblea condominiale è stata, costantemente, ritenuta dalla giurisprudenza (fra tutte Cass. sez. II 17.7.2020 nr. 15301 e anche Tribunale Vicenza, Sentenza 10 agosto 2021
n.1623) un motivo di annullabilità della relativa delibera1, da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 1137 secondo comma c.c. decorrente dalla comunicazione del relativo verbale di assemblea. Orbene, nel caso di specie, non vi è prova documentale che l'amministratore ebbe ad inviare a il verbale dell'assemblea dell'11.7.2022 [a nulla Parte_1 valendo a tal fine il doc. nr. 2 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. depositata in PT il 9.1.2024, afferente ad altra assemblea tenutasi nel 2019].
Pertanto, ha conosciuto il tenore della delibera condominiale Pt_1 dell'11.7.2022 soltanto in occasione della notifica del D.I. nr. 767 del 20.2.2023, ovvero il 3.3.2023; se così è, il termine entro il quale il condomino può sindacare la validità della delibera condominiale è quello di cui al secondo comma dell'art. 1137
c.c., per cui avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione entro il 2.4.2023.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza nr. 9839 del 2021 secondo la quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purché quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 c.c..
L'opposizione a D.I. apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass.,
Sez. Un., n. 7448 del 7.7.1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17.11.1994; Cass., Sez. 3, n.
3984 del 18.3.2003; Cass., Sez. L, n. 21432 del 17.10.2011).
Infatti, la validità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
pertanto, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.
Ciò premesso, essendo stata la citazione notificata al solo CP_1
l'11.4.2023, la domanda di annullare la delibera dell'11.7.2022 è inammissibile e ciò può essere disposto dall' in virtù dei poteri ufficiosi di rilievo dell'illegittimità CP_6
5 delle delibere assembleari che le Sezioni unite della Suprema Corte hanno riconosciuto al giudice del merito (così superando l'eccezione sollevata da parte opponente circa la tardività dell'eccezione sollevata a riguardo da parte opposta, che si è costituita in giudizio non tempestivamente).
Ad ogni modo, la delibera dell'11.7.2022 è stata sostituita da quella del
25.2.2025 (alla cui assemblea non ha partecipato) e questa ha riapprovato Pt_1 integralmente tutto quanto fu oggetto della discussione sviluppatasi all'assemblea dell'11.7.2022; tale circostanza fa venir meno l'interesse di parte opponente di ottenere una pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera dell'11.7.2022; per l'effetto il D.I. deve ritenersi emesso in base alle ripartizioni millesimali correttamente operate sui bilanci legittimamente approvati dall'assemblea condominiale.
Nel merito
La morosità dell'opponente nel pagamento dei ratei condominiali non è stata contestata tant'è che il sig. ha corrisposto, appena notificato del D.I. Pt_1
e del precetto, la somma di euro 6.000, che legittimamente deve essere trattenuta dal
Condominio.
Sulle spese processuali
Avendo ravvisato carenze ed omissioni nelle comunicazioni delle attività condominiali da parte dell'amministratore e riscontrata la morosità di parte opponente nel pagamento dei ratei condominiali, si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di annullare la delibera condominiale dell'11.7.2022 e rigetta l'opposizione proposta da
, così confermando il D.I. nr. 767 del 20.3.2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Firenze nei suoi confronti.
Compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, il 3 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono ritenute semplicemente annullabili: deliberazioni contrarie alla legge che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea; deliberazioni affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa;
deliberazioni viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 16.04.2023 e segnata dal N° R.G.A.C. 5000/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo PAOLI e Parte_1 dall'Avv. Anna Chiara PAOLI
-opponente a D.I. - contro
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., dott.ssa rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Chiara SCARPELLINI
-opposto-
Oggetto: Opposizione a D.I. nr. 767 del 20.3.2023
Conclusioni
Per l'opponente: Perché venga dichiarata la nullità della delibera condominiale opposta e la conseguente carenza di legittimazione di nominata amministratrice del CP_2
Condominio con delibera affetta da nullità e per l'effetto revocare il D.I. opposto, con spese a carico del Condominio.
Per l'opposto: Perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e accertata la soccombenza virtuale dell'opponente, voglia condannarlo alla refusione di spese e compenso in favore del Condominio comparente;
IN IPOTESI voglia compensare le spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
I sigg.ri e Avv. IA LA BANCA sono comproprietari Parte_1 di un appartamento posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Firenze,
, amministrato dallo “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
, nelle persone degli associati e Controparte_4 Controparte_5 dott.ssa CP_2 Con riguardo all'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta in seconda convocazione in data 11.7.2022 (il cui Ordine del Giorno al punto nr. 3 prevedeva l'approvazione del Bilancio Consuntivo gestione ordinaria dal 1.1.2021 – 31.12.2021
e al punto 4 prevedeva l'approvazione del Bilancio preventivo di gestione 1.1.2022-
31.12.2022), l'amministratore inviava la lettera di convocazione (via email) solamente all'avv. La NC sull'account vvocati.it. Email_1
Sia questa che il sig. non partecipavano all'assemblea che, Pt_1 sussistendo sia il quorum costitutivo (sette condomini su 14 e millesimi 547,18) che deliberativo, approvava il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché la ripartizione delle relative spese appostate secondo i criteri millesimali, con rateizzazione in tre tranches dei relativi pagamenti.
Nonostante la scadenza delle rate condominiali e i solleciti effettuati,
e IA La NC non provvedevano al pagamento delle Parte_1 rate ordinarie e straordinarie dovute per un totale di euro 5.053,91, oltre interessi legali, per cui l'amministratore condominiale, in data 10.2.2023, depositava presso il
Tribunale di Firenze il ricorso monitorio, ottenendo il titolo nr. 767/2023, immediatamente esecutivo ex lege, in data 20.2.2023; questo veniva notificato, unitamente al precetto, in data 3.3.2023 a che, per evitare Parte_1
l'esecuzione forata, bonificava al Condominio la somma di euro 6.000, con riserva di opposizione e ripetizione.
In data 16.4.2023 proponeva opposizione al detto Parte_1
D.I. di cui chiedeva la revoca e, in via riconvenzionale, chiedeva l'annullamento della delibera condominiale dell'11.7.2022 per omessa convocazione della sua persona, poiché l'art. 66 disp. att. c.c. dispone che siano i comproprietari, entrambi avvisati, a scegliere il loro delegato per partecipare all'assemblea e non che l'amministratore scelga liberamente chi “avvisare” della tenuta dell'assemblea; per l'effetto, chiedeva anche la condanna del a rimborsargli la somma di CP_1 euro 6.000.
All'udienza del 27.09.2023 il Condominio veniva dichiarato contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., in data 17.10.2023 si costituiva in giudizio il in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma della delibera dell'11.7.2022, ritenendo che l'invio dell'avviso di convocazione ad uno dei comproprietari sia sufficiente per presumere che anche gli altri comproprietari ne siano a conoscenza, specie quando, come nel caso di specie,
2 trattandosi di coniugi conviventi, l'invio dell'avviso viene inviato presso la loro abitazione.
In secondo luogo, ha eccepito la decadenza dell'opponente dall'impugnare la delibera dell'11.7.2022 effettuata mediante la proposizione dell'opposizione al D.I. de quo, poiché la notifica dell'opposizione è avvenuta l'11.4.2023, ovvero in ritardo rispetto al termine di 30 gg decorrenti dalla notifica del D.I. coincidente con la data del 3.4.2023 (30 gg a decorrere dal 3.3.2023).
Nel merito, ha ribadito la legittimità del D.I., anche in considerazione della mancata contestazione del diritto di credito del . CP_1
Con provvedimento dell'8.2.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata indicata la data del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni;
trattandosi di causa “ante Cartabia” sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Occorre dare atto che il Condominio ha esperito presso l'O.C.F. in data
17.12.2023 la procedura di mediazione obbligatoria che si è conclusa negativamente il 15.12.2023.
In data 25.02.2025 l'assemblea condominiale ha spontaneamente deliberato di confermare la delibera dell'11.7.2022, così sostituendola.
Motivi della decisione
In via preliminare
Parte opposta ha prodotto unitamente alla comparsa conclusionale numerosi documenti;
detta produzione è tardiva ed inammissibile, trattandosi di documenti tutti venuti in essere prima della scadenza dei termini assegnati di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., eccettuato il documento nr. 6 portante a data del 18.3.2024, comunque non rilevante ai fini della decisione.
Sull'omessa convocazione all'assemblea dell'11.7.2022 del sig. Pt_1
Il ritiene che l'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea CP_1 dell'11.7.2022 all'avv. IA La NC, coniuge convivente dell'opponente, sia idoneo a “sanare” l'omessa comunicazione al sig. e, a tal fine, Pt_1 richiama sentenza del Tribunale di Firenze, seconda sezione, del 15.3.2016 nr. 1021 resa nel procedimento R.G. 3932/2012, a firma di questo stesso giudice.
L'assunto non è condiviso.
Nel caso definito con la sentenza nr. 1021/2016, l'amministratore ebbe ad inviare una raccomandata a/r presso la medesima abitazione ove convivevano i
3 coniugi ed in quel caso vi era la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, da parte dell'altro coniuge.
Nel caso invece per cui oggi è processo, l'amministratore ha inviato un semplice e-mail su un account [peraltro riferibile all'attività professionale legale svolta dalla coniuge dell'opponente] e NON vi sono elementi per ritenere sussistente la presunzione dell'avvenuta conoscenza di tale email anche da parte dell'odierno opponente (ad es. dichiarazione dello stesso di voler ricevere gli avvisi di Pt_1 convocazione con questa modalità), non essendo - in astratto - consultabile da parte di chicchessia la corrispondenza elettronica pervenuta ad un soggetto se non si è a conoscenza delle password di uso personale del titolare dell'account.
Non da ultimo, si rileva che le comunicazioni inerenti le convocazioni assembleari effettuate via email debbono essere previste nel regolamento condominiale o approvate dall'assemblea condominiale, poiché, in difetto, soccorre il principio per cui “ferma restando la tassatività delle forme previsto dall'art. 3 dell'art. 66 disp. Att.ne c.c. deve ritenersi che l'uso dell'email non sia vietato, ma solo a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto – in caso di contestazione – a patto che possa essere provata la comunicazione (cfr. Corte di Appello di Ancona sentenza nr. 1651/2023); nel caso di specie non è stato nemmeno prodotto e parte opposta avrebbe dovuto colmare il deficit probatorio mediante il deposito del report di ricezione dell'email del 5.7.2022
(v. doc nr 3 di parte opponente allegato all'atto di citazione).
Pertanto, erra parte opposta nel ritenere infondata la censura mossa dal sig.
Pt_1
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente
Mette conto rilevare che l'omessa convocazione di un condomino all'assemblea condominiale è stata, costantemente, ritenuta dalla giurisprudenza (fra tutte Cass. sez. II 17.7.2020 nr. 15301 e anche Tribunale Vicenza, Sentenza 10 agosto 2021
n.1623) un motivo di annullabilità della relativa delibera1, da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 1137 secondo comma c.c. decorrente dalla comunicazione del relativo verbale di assemblea. Orbene, nel caso di specie, non vi è prova documentale che l'amministratore ebbe ad inviare a il verbale dell'assemblea dell'11.7.2022 [a nulla Parte_1 valendo a tal fine il doc. nr. 2 allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. depositata in PT il 9.1.2024, afferente ad altra assemblea tenutasi nel 2019].
Pertanto, ha conosciuto il tenore della delibera condominiale Pt_1 dell'11.7.2022 soltanto in occasione della notifica del D.I. nr. 767 del 20.2.2023, ovvero il 3.3.2023; se così è, il termine entro il quale il condomino può sindacare la validità della delibera condominiale è quello di cui al secondo comma dell'art. 1137
c.c., per cui avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione entro il 2.4.2023.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza nr. 9839 del 2021 secondo la quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purché quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'articolo 1137 c.c..
L'opposizione a D.I. apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass.,
Sez. Un., n. 7448 del 7.7.1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17.11.1994; Cass., Sez. 3, n.
3984 del 18.3.2003; Cass., Sez. L, n. 21432 del 17.10.2011).
Infatti, la validità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
pertanto, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.
Ciò premesso, essendo stata la citazione notificata al solo CP_1
l'11.4.2023, la domanda di annullare la delibera dell'11.7.2022 è inammissibile e ciò può essere disposto dall' in virtù dei poteri ufficiosi di rilievo dell'illegittimità CP_6
5 delle delibere assembleari che le Sezioni unite della Suprema Corte hanno riconosciuto al giudice del merito (così superando l'eccezione sollevata da parte opponente circa la tardività dell'eccezione sollevata a riguardo da parte opposta, che si è costituita in giudizio non tempestivamente).
Ad ogni modo, la delibera dell'11.7.2022 è stata sostituita da quella del
25.2.2025 (alla cui assemblea non ha partecipato) e questa ha riapprovato Pt_1 integralmente tutto quanto fu oggetto della discussione sviluppatasi all'assemblea dell'11.7.2022; tale circostanza fa venir meno l'interesse di parte opponente di ottenere una pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera dell'11.7.2022; per l'effetto il D.I. deve ritenersi emesso in base alle ripartizioni millesimali correttamente operate sui bilanci legittimamente approvati dall'assemblea condominiale.
Nel merito
La morosità dell'opponente nel pagamento dei ratei condominiali non è stata contestata tant'è che il sig. ha corrisposto, appena notificato del D.I. Pt_1
e del precetto, la somma di euro 6.000, che legittimamente deve essere trattenuta dal
Condominio.
Sulle spese processuali
Avendo ravvisato carenze ed omissioni nelle comunicazioni delle attività condominiali da parte dell'amministratore e riscontrata la morosità di parte opponente nel pagamento dei ratei condominiali, si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di annullare la delibera condominiale dell'11.7.2022 e rigetta l'opposizione proposta da
, così confermando il D.I. nr. 767 del 20.3.2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Firenze nei suoi confronti.
Compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, il 3 aprile 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono ritenute semplicemente annullabili: deliberazioni contrarie alla legge che, tuttavia, riguardano un oggetto che rientra tra i poteri dell'assemblea; deliberazioni affette da vizi formali attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea (cfr. art. 63 delle disp. att. c.c.) o di informazione della stessa;
deliberazioni viziate da eccesso di potere o da incompetenza.
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