TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2109/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 2109/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LONGHI SIMONA presso il cui studio in VIA FELICIANI 43, MODENA è elettivamente domiciliato;
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ZACCARIA LUIGI presso il cui studio in VIA BRIGATA REGGIO 32 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
oggetto: modifica condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025 hanno così concluso: parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: in via principale
Per_ Per_ 1) revocare l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli maggiorenni ed;
2) revocare il contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli maggiorenni Per_ Per_
ed , per sopravvenuta indipendenza economica dei figli medesimi;
3) disporre che sia tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile che sarà ritenuta congrua e di Per_3 giustizia e comunque non superiore ad € 300,00; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che non possa ravvisarsi adeguata autosufficienza Per_ economica della figlia maggiorenne , tenuto conto della capacità lavorativa della medesima e sempre che quest'ultima continui ad abitare con la madre, disporre che
sia tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Per_ della figlia la somma mensile che sarà ritenuta congrua e di giustizia e comunque non superiore ad € 200,00, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori come per legge.
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta:
In via principale
ACCERTATO che non ha raggiunto la propria indipendenza e autosufficienza Persona_4 economica, ACCERTATO che ha sottoscritto un contratto di apprendistato che lo inserisce CP_2 nel mondo del lavoro ma non in maniera stabile e duratura ACCERTATO che le condizioni di non sono mutate rispetto a quanto stabilito Persona_5 dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. sentenza n. 1166/2024 del 26.11.2024
RIGETTARE in toto le richieste di parte avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
CONFERMARE che deve continuare a corrispondere il contributo al mante- Parte_1 nimento determinato con sentenza di scioglimento del matrimonio n.619/2018 del Per_ 24.04.2028 per le figlie e rivalutato secondo gli indici ISTAT in € 354,63 e da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo i medesimi indici.
STABILIRE che, a parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza di scioglimento del Per_ matrimonio n.619/2018, debba contribuire al mantenimento del figlio con Parte_1 l'importo di €.100,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere raggiunta l'in- dipendenza economica di ferme le restanti conclusioni CP_2
2 Per_ REVOCARE l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore del figlio
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 619/2018, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-24.04.2018.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei tre figli (all'epoca Per_ tutti minorenni) (nata il [...]), (nato il [...]) ed Per_1
(nata il [...]) con collocamento presso la madre, regolavano il Per_3 diritto di visita del padre e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile – già concordata in sede di separazione CP_1 consensuale - di € 900,00 rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che venga revocato il Parte_1 Per_ proprio obbligo di contribuzione relativamente ai figli ed , divenuti Per_1 maggiorenni. Per_
A sostegno della domanda, egli ha dedotto che il figlio , di anni 21, risulta occupato con contratto di apprendistato full time della durata di due anni e percepisce una retribuzione mensile lorda di € 1.750,00; quanto alla figlia , di anni 25 e studentessa universitaria, la stessa svolgerebbe Per_1
“lavori retribuiti” che le consentirebbero di mantenersi.
Il ricorrente ha dedotto altresì di trovarsi in asserite difficoltà economiche, avendo chiuso un'attività precedentemente gestita a Lanzarote (isole Canarie) ed ivi svolgendo attualmente le mansioni di addetto alla sicurezza per un hotel.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha resistito alla domanda del CP_1 ricorrente, evidenziando il risalente disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli sia dal punto di vista relazionale che economico, tanto che nel 2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_3 Per_ alla madre;
ha eccepito altresì che il lavoro di è di mero apprendistato, ciò che non consentirebbe di ritenerlo economicamente autosufficiente, anche alla luce dell'età del medesimo, di solo 21 anni e che sarebbe congruo rideterminare in € 100,00 il contributo per il suo mantenimento.
Quanto ad la resistente ha evidenziato che ella è studentessa Per_1 universitaria e che ha svolto negli ultimi anni solo lavoretti sporadici e saltuari con guadagni irrisori: € 972 nel 2021 ed € 36 nel 2022, € 737,00 nel 2024, € 442,40 nel 2025. Ha sostenuto che ciò denoterebbe una
3 condotta virtuosa da parte della ragazza, che certamente, tuttavia, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
La resistente ha sostenuto altresì che l'avere trasferito la residenza alle Canarie avrebbe favorito il ricorrente dal punto di vista fiscale
All'udienza di comparizione quest'ultimo non era presente e non è stato possibile ricercare un accordo tra le parti.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio costituisce certamente fatto nuovo sopravvenuto la circostanza, incontestata, che il figlio maggiorenne
[...] svolga attività lavorativa full time da oltre un anno (assunzione CP_2 del 01.06.2024 – doc. 14 parte resistente) ritraendone una retribuzione netta tra € 1.100 ed € 1.500,00 mensili (cfr. docc. 15 parte resistente). Per_
Ritiene dunque il Collegio che il figlio possa considerarsi economicamente autosufficiente, essendo provati parametri quali l'importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo che, anche nel caso di contratto di apprendistato, consentono di ritenerne esaurita in congruo termine la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr. Cass. 35494/2024); a fronte invero della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro (Trib. Monza 466/2022).
Nel caso in esame, la durata del contratto prevista in due anni e mezzo con possibilità di rinnovo, salvo l'esito negativo del periodo di apprendistato (cfr. doc. 15) e la retribuzione percepita, consentono di ritenere
[...] entrato a pieno titolo nel mondo del lavoro con conseguente CP_2 perdita del diritto ad essere mantenuto dai genitori.
La revoca dell'obbligo a carico del ricorrente va disposta dalla data della domanda, posto che “la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda e non dal momento in cui si consolida il giudicato sulla stessa” (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108).
Diversamente deve ragionarsi per la figlia maggiorenne , Per_1 studentessa universitaria di 25 anni in procinto di laurearsi, i cui “lavoretti” svolti durante gli studi e gli esigui redditi percepiti, inferiori ad € 1.000,00
4 annui, non sono certamente sufficienti a considerarla economicamente autosufficiente.
Va dunque confermata la contribuzione posta a carico del ricorrente per la figlia . Per_1
3. Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia e dell'accoglimento Per_ solo parziale della domanda attorea in relazione al solo figlio , vanno poste per 1/2 a carico della resistente e compensate per la restante metà.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, prendendo in considerazione le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 619/2018, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-24.04.2018:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo del sig. Per_ di contribuire al mantenimento del figlio e di Parte_1 corrispondere la quota posta a suo carico delle spese straordinarie;
- liquida in € 2.906,00 le spese di lite per compenso di avvocato, oltre al 15% del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge ed
€ 98,00 per Contributo Unificato, ponendole per 1/2 a carico della resistente e compensandole per la restante metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Presidente rel. dott. Damiano Dazzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 2109/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LONGHI SIMONA presso il cui studio in VIA FELICIANI 43, MODENA è elettivamente domiciliato;
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ZACCARIA LUIGI presso il cui studio in VIA BRIGATA REGGIO 32 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
oggetto: modifica condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 11.11.2025 hanno così concluso: parte ricorrente, come da ricorso introduttivo: in via principale
Per_ Per_ 1) revocare l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli maggiorenni ed;
2) revocare il contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli maggiorenni Per_ Per_
ed , per sopravvenuta indipendenza economica dei figli medesimi;
3) disporre che sia tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile che sarà ritenuta congrua e di Per_3 giustizia e comunque non superiore ad € 300,00; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che non possa ravvisarsi adeguata autosufficienza Per_ economica della figlia maggiorenne , tenuto conto della capacità lavorativa della medesima e sempre che quest'ultima continui ad abitare con la madre, disporre che
sia tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Per_ della figlia la somma mensile che sarà ritenuta congrua e di giustizia e comunque non superiore ad € 200,00, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori come per legge.
Parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta:
In via principale
ACCERTATO che non ha raggiunto la propria indipendenza e autosufficienza Persona_4 economica, ACCERTATO che ha sottoscritto un contratto di apprendistato che lo inserisce CP_2 nel mondo del lavoro ma non in maniera stabile e duratura ACCERTATO che le condizioni di non sono mutate rispetto a quanto stabilito Persona_5 dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza di modifica delle condizioni di divorzio n. sentenza n. 1166/2024 del 26.11.2024
RIGETTARE in toto le richieste di parte avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
CONFERMARE che deve continuare a corrispondere il contributo al mante- Parte_1 nimento determinato con sentenza di scioglimento del matrimonio n.619/2018 del Per_ 24.04.2028 per le figlie e rivalutato secondo gli indici ISTAT in € 354,63 e da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo i medesimi indici.
STABILIRE che, a parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza di scioglimento del Per_ matrimonio n.619/2018, debba contribuire al mantenimento del figlio con Parte_1 l'importo di €.100,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere raggiunta l'in- dipendenza economica di ferme le restanti conclusioni CP_2
2 Per_ REVOCARE l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore del figlio
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 619/2018, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-24.04.2018.
Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei tre figli (all'epoca Per_ tutti minorenni) (nata il [...]), (nato il [...]) ed Per_1
(nata il [...]) con collocamento presso la madre, regolavano il Per_3 diritto di visita del padre e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile – già concordata in sede di separazione CP_1 consensuale - di € 900,00 rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che venga revocato il Parte_1 Per_ proprio obbligo di contribuzione relativamente ai figli ed , divenuti Per_1 maggiorenni. Per_
A sostegno della domanda, egli ha dedotto che il figlio , di anni 21, risulta occupato con contratto di apprendistato full time della durata di due anni e percepisce una retribuzione mensile lorda di € 1.750,00; quanto alla figlia , di anni 25 e studentessa universitaria, la stessa svolgerebbe Per_1
“lavori retribuiti” che le consentirebbero di mantenersi.
Il ricorrente ha dedotto altresì di trovarsi in asserite difficoltà economiche, avendo chiuso un'attività precedentemente gestita a Lanzarote (isole Canarie) ed ivi svolgendo attualmente le mansioni di addetto alla sicurezza per un hotel.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha resistito alla domanda del CP_1 ricorrente, evidenziando il risalente disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli sia dal punto di vista relazionale che economico, tanto che nel 2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_3 Per_ alla madre;
ha eccepito altresì che il lavoro di è di mero apprendistato, ciò che non consentirebbe di ritenerlo economicamente autosufficiente, anche alla luce dell'età del medesimo, di solo 21 anni e che sarebbe congruo rideterminare in € 100,00 il contributo per il suo mantenimento.
Quanto ad la resistente ha evidenziato che ella è studentessa Per_1 universitaria e che ha svolto negli ultimi anni solo lavoretti sporadici e saltuari con guadagni irrisori: € 972 nel 2021 ed € 36 nel 2022, € 737,00 nel 2024, € 442,40 nel 2025. Ha sostenuto che ciò denoterebbe una
3 condotta virtuosa da parte della ragazza, che certamente, tuttavia, non può ritenersi economicamente autosufficiente.
La resistente ha sostenuto altresì che l'avere trasferito la residenza alle Canarie avrebbe favorito il ricorrente dal punto di vista fiscale
All'udienza di comparizione quest'ultimo non era presente e non è stato possibile ricercare un accordo tra le parti.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio costituisce certamente fatto nuovo sopravvenuto la circostanza, incontestata, che il figlio maggiorenne
[...] svolga attività lavorativa full time da oltre un anno (assunzione CP_2 del 01.06.2024 – doc. 14 parte resistente) ritraendone una retribuzione netta tra € 1.100 ed € 1.500,00 mensili (cfr. docc. 15 parte resistente). Per_
Ritiene dunque il Collegio che il figlio possa considerarsi economicamente autosufficiente, essendo provati parametri quali l'importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo che, anche nel caso di contratto di apprendistato, consentono di ritenerne esaurita in congruo termine la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr. Cass. 35494/2024); a fronte invero della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro (Trib. Monza 466/2022).
Nel caso in esame, la durata del contratto prevista in due anni e mezzo con possibilità di rinnovo, salvo l'esito negativo del periodo di apprendistato (cfr. doc. 15) e la retribuzione percepita, consentono di ritenere
[...] entrato a pieno titolo nel mondo del lavoro con conseguente CP_2 perdita del diritto ad essere mantenuto dai genitori.
La revoca dell'obbligo a carico del ricorrente va disposta dalla data della domanda, posto che “la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda e non dal momento in cui si consolida il giudicato sulla stessa” (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108).
Diversamente deve ragionarsi per la figlia maggiorenne , Per_1 studentessa universitaria di 25 anni in procinto di laurearsi, i cui “lavoretti” svolti durante gli studi e gli esigui redditi percepiti, inferiori ad € 1.000,00
4 annui, non sono certamente sufficienti a considerarla economicamente autosufficiente.
Va dunque confermata la contribuzione posta a carico del ricorrente per la figlia . Per_1
3. Le spese di lite, in ragione dell'esito della controversia e dell'accoglimento Per_ solo parziale della domanda attorea in relazione al solo figlio , vanno poste per 1/2 a carico della resistente e compensate per la restante metà.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, prendendo in considerazione le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 619/2018, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19-24.04.2018:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo del sig. Per_ di contribuire al mantenimento del figlio e di Parte_1 corrispondere la quota posta a suo carico delle spese straordinarie;
- liquida in € 2.906,00 le spese di lite per compenso di avvocato, oltre al 15% del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge ed
€ 98,00 per Contributo Unificato, ponendole per 1/2 a carico della resistente e compensandole per la restante metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Presidente rel. dott. Damiano Dazzi
5