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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado promossa da:
col patrocinio dell'avv. LAURA SECCHI e Parte_1
RA NI col patrocinio dell'avv. ROSA ALBA DALU
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli quando lo vorrà previo accordo con la madre e sulla base delle esigenze dei minori. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi la settimana previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, nonchè a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle 20.30. Il Carta si impegna ad andare a prenderli a Scano di Montiferro all'uscita da scuola e a riportarli entro le 20.30 presso il domicilio materno. Durante le festività natalizie il padre/la madre terrà i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Nelle vacanze Pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno. con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando che l'altro genitore potrà contattare telefonicamente i figli quando vorrà; Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 3) Il padre corrisponderà, per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con modalità e condizioni di cui al protocollo CNF in uso presso il Tribunale di Sassari;
l'assegno unico erogato dall' nell'interesse del figlio minore verrà percepito per intero dalla CP_1 sig.ra NI Visto l'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. i ricorrenti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e al riguardo confermano di non volersi riconciliare (…)”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c., l'8 luglio 2024 Parte_1
e RA NI chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in Scano Montiferro il 7 settembre 2013, unione dalla quale erano nati i figli
, a Oristano il 13.09.2016 e , nato a [...] il [...], entrambi residenti Persona_1 Per_2 presso l'abitazione materna a Scano Montiferro, dove frequentavano anche le scuole.
Esponevano che dalla data della separazione consensuale, omologata da questo tribunale con decreto del 28 marzo 2023, la loro convivenza non era più ripresa ed erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio, secondo quanto sopra riportato.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il giudice relatore invitava le parti a prendere specifica posizione sui rilevati profili d'incompetenza dell'adito tribunale, fissando l'udienza cartolare del 27 marzo
2025, alla quale le parti confermavano le rassegnate conclusioni.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve rilevarsi l'incompetenza territoriale di questo tribunale, trovando nella specie applicazione la disposizione dell'art. 473 bis.11, c.p.c., che individua nel tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale il giudice competente per tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino.
Nella specie le parti hanno congiuntamente prospettato che la stabile residenza dei minori è nel comune di Scano Montiferro, dove i loro due figli vivono e frequentano le scuole, dimorando presso la madre, ove sono stati collocati in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologati.
La richiamata disposizione, dettata a tutela degli interessi dei minori e coerente con la normativa sovranazionale che sancisce il principio di prossimità fra il giudice e il minorenne, stabilisce infatti inderogabilmente e con riferimento a tutti i procedimenti in cui debbano essere regolamentati l'affidamento e il mantenimento dei figli minorenni che il giudice oggettivamente più idoneo a decidere al riguardo è quello più vicino al centro dove effettivamente sia stabilita la loro residenza abituale. Né può in proposito ritenersi che, trattandosi di procedimento instaurato con domanda congiunta, il tribunale possa essere individuato, come previsto dall'art. 473 bis.51, c.p.c., in quello del luogo ove l'una o l'altra parte (nella specie, il sig. Carta) abbia residenza o domicilio, dato che anche ove il procedimento sia consensuale, e non sia propriamente demandata al giudice l'adozione della regolamentazione del rapporto genitoriale, il tribunale è comunque investito del doveroso vaglio in merito all'adeguatezza della disciplina proposta dalle parti all'interesse dei minori, restandogli quindi attribuita ogni valutazione sull'idoneità degli accordi conseguiti dalle parti a salvaguardare gli interessi educativi, di cura, formativi e di mantenimento dei figli.
Ritiene pertanto il collegio di dover declinare la propria competenza, in favore del tribunale di
Oristano, nel cui circondario ha sede il comune di Scano Montiferro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il tribunale di Oristano.
Nulla per le spese.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado promossa da:
col patrocinio dell'avv. LAURA SECCHI e Parte_1
RA NI col patrocinio dell'avv. ROSA ALBA DALU
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“1) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli quando lo vorrà previo accordo con la madre e sulla base delle esigenze dei minori. In difetto di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi la settimana previo accordo con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, nonchè a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle 20.30. Il Carta si impegna ad andare a prenderli a Scano di Montiferro all'uscita da scuola e a riportarli entro le 20.30 presso il domicilio materno. Durante le festività natalizie il padre/la madre terrà i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Nelle vacanze Pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno. con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, fermo restando che l'altro genitore potrà contattare telefonicamente i figli quando vorrà; Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 3) Il padre corrisponderà, per il mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con modalità e condizioni di cui al protocollo CNF in uso presso il Tribunale di Sassari;
l'assegno unico erogato dall' nell'interesse del figlio minore verrà percepito per intero dalla CP_1 sig.ra NI Visto l'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. i ricorrenti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e al riguardo confermano di non volersi riconciliare (…)”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c., l'8 luglio 2024 Parte_1
e RA NI chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in Scano Montiferro il 7 settembre 2013, unione dalla quale erano nati i figli
, a Oristano il 13.09.2016 e , nato a [...] il [...], entrambi residenti Persona_1 Per_2 presso l'abitazione materna a Scano Montiferro, dove frequentavano anche le scuole.
Esponevano che dalla data della separazione consensuale, omologata da questo tribunale con decreto del 28 marzo 2023, la loro convivenza non era più ripresa ed erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio, secondo quanto sopra riportato.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il giudice relatore invitava le parti a prendere specifica posizione sui rilevati profili d'incompetenza dell'adito tribunale, fissando l'udienza cartolare del 27 marzo
2025, alla quale le parti confermavano le rassegnate conclusioni.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve rilevarsi l'incompetenza territoriale di questo tribunale, trovando nella specie applicazione la disposizione dell'art. 473 bis.11, c.p.c., che individua nel tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale il giudice competente per tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino.
Nella specie le parti hanno congiuntamente prospettato che la stabile residenza dei minori è nel comune di Scano Montiferro, dove i loro due figli vivono e frequentano le scuole, dimorando presso la madre, ove sono stati collocati in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologati.
La richiamata disposizione, dettata a tutela degli interessi dei minori e coerente con la normativa sovranazionale che sancisce il principio di prossimità fra il giudice e il minorenne, stabilisce infatti inderogabilmente e con riferimento a tutti i procedimenti in cui debbano essere regolamentati l'affidamento e il mantenimento dei figli minorenni che il giudice oggettivamente più idoneo a decidere al riguardo è quello più vicino al centro dove effettivamente sia stabilita la loro residenza abituale. Né può in proposito ritenersi che, trattandosi di procedimento instaurato con domanda congiunta, il tribunale possa essere individuato, come previsto dall'art. 473 bis.51, c.p.c., in quello del luogo ove l'una o l'altra parte (nella specie, il sig. Carta) abbia residenza o domicilio, dato che anche ove il procedimento sia consensuale, e non sia propriamente demandata al giudice l'adozione della regolamentazione del rapporto genitoriale, il tribunale è comunque investito del doveroso vaglio in merito all'adeguatezza della disciplina proposta dalle parti all'interesse dei minori, restandogli quindi attribuita ogni valutazione sull'idoneità degli accordi conseguiti dalle parti a salvaguardare gli interessi educativi, di cura, formativi e di mantenimento dei figli.
Ritiene pertanto il collegio di dover declinare la propria competenza, in favore del tribunale di
Oristano, nel cui circondario ha sede il comune di Scano Montiferro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il tribunale di Oristano.
Nulla per le spese.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana