TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5371/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERENA Parte_1 C.F._1
FIVIZZOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 34, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIUSEPPE Parte_2 C.F._2
RIZIERI BRONDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), Piazza
Aranci n. 6, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale essendo di proprietà della famiglia continuerà ad essere assegnata alla Pt_1 medesima
3) Essendo il solo figlio economicamente indipendente, il sig. Persona_1 Parte_2 verserà direttamente e solo alla figlia , a titolo di mantenimento ed entro il cinque di ogni mese, Per_2 la somma di €. 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario da effettuarsi sulla postepay intestata alla medesima avente il seguente IBAN:
[...]. Le spese straordinarie faranno carico a entrambi i genitori per
1 metà ciascuno secondo le modalità indicate dal Protocollo del Tribunale di Lucca per quanto riguarda la distinzione tra spese straordinarie da concordarsi preventivamente e quelle che non necessitano di un previo accordo (solo a titolo esemplificativo si indicano ad esempio le spese mediche urgenti o trattamenti effettuati su prescrizione medica oppure le spese scolastiche o universitarie quali spese che non richiedono un preventivo accordo)
4) i coniugi si impegnano ad osservare le condizioni indicate sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, anche prima della sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in VE (LU) il 3/5/1998, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
22/10/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata l'[...]), Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n VE (LU) in data 3/5/1998, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di VE (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1998;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di VE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERENA Parte_1 C.F._1
FIVIZZOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 34, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIUSEPPE Parte_2 C.F._2
RIZIERI BRONDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), Piazza
Aranci n. 6, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale essendo di proprietà della famiglia continuerà ad essere assegnata alla Pt_1 medesima
3) Essendo il solo figlio economicamente indipendente, il sig. Persona_1 Parte_2 verserà direttamente e solo alla figlia , a titolo di mantenimento ed entro il cinque di ogni mese, Per_2 la somma di €. 300,00 (trecento/00) soggetta a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario da effettuarsi sulla postepay intestata alla medesima avente il seguente IBAN:
[...]. Le spese straordinarie faranno carico a entrambi i genitori per
1 metà ciascuno secondo le modalità indicate dal Protocollo del Tribunale di Lucca per quanto riguarda la distinzione tra spese straordinarie da concordarsi preventivamente e quelle che non necessitano di un previo accordo (solo a titolo esemplificativo si indicano ad esempio le spese mediche urgenti o trattamenti effettuati su prescrizione medica oppure le spese scolastiche o universitarie quali spese che non richiedono un preventivo accordo)
4) i coniugi si impegnano ad osservare le condizioni indicate sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, anche prima della sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in VE (LU) il 3/5/1998, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
22/10/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata l'[...]), Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n VE (LU) in data 3/5/1998, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di VE (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 1998;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di VE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3