Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 496
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del termine di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la distinta degli atti spediti in data anteriore alla scadenza del termine, applicando il principio della scissione soggettiva della notifica.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio preventivo non trova applicazione nei casi di emissione di avviso di accertamento parziale, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Errata qualificazione come accertamento parziale

    L'accertamento è fondato su dati emergenti dall'anagrafe tributaria, fonte attendibile e ricompresa tra quelle previste dall'art. 41 bis DPR 600/73.

  • Rigettato
    Erroneità nel merito del recupero d'imposta

    Il recupero riguarda un credito d'imposta inesistente all'epoca della presentazione della dichiarazione, non essendo giustificato né dalla dichiarazione del sostituto né dai versamenti effettuati. L'Agenzia ha recuperato l'intera somma esposta, senza dover tener conto di vicende successive.

  • Rigettato
    Parziale accoglimento del ricorso

    La Corte ha rigettato l'appello nel suo complesso, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 496
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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