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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5390/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M02852 2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano alle conclusioni formulate negli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di MO EN l'avviso di accertamento n.
TF3012M02852/2023.
All'esito di controllo era emerso che nel modello unico presentato per l'anno d'imposta 2016 in data 3 gennaio
2018 al rigo RN 42 era stata indicata un'imposta irpef trattenuta da parte del sostituto d'imposta di euro
50.000,00 ed un reddito dichiarato di euro 1.000,00. La certificazione del datore di lavoro che avrebbe effettuata la ritenuta alla fonte era stata inviata il 3 gennaio 2023 e da essa risultava la trattenuta di euro
50.500,00 a titolo di saldo irpef 2015 e la data di inizio rapporto di lavoro all'1 gennaio 2016, quindi in epoca successiva all'annualità per la quale era stato effettuato il saldo dell'imposta, mentre per l'anno 2015 non risultava percepito alcun reddito, né risultava prodotta alcuna dichiarazione dei redditi. Sostituto d'imposta era la srl Società_1 della quale il Ricorrente_1 era legale rappresentante dalla costituzione, 2004, e titolare del 90% del capitale sociale. La predetta società non aveva mai prodotto né dichiarazioni fiscali, né bilanci di esercizio, né aveva effettuato alcun versamento d'imposta. Solo il 3 gennaio 2023 era stata inviata dalla società la certificazione unica ed il Ricorrente_1 aveva utilizzato in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione mod unico 2016 per la prima volta il 3 gennaio 2018 per il pagamento di debito scaturente da controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo all'anno d'imposta 2014 per euro 23.115,45.
Il Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento eccependo i seguenti vizi dell'atto:
illegittimità ed invalidità perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del DPR n.
600/1973. L'accertamento impugnato era relativo all'anno di imposta 2016, la cui dichiarazione 2017 era stata trasmessa in data 3 gennaio 2018. Pertanto, il termine di decadenza sarebbe spirato al “ 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della dichiarazione”, ossia il 31 dicembre 2023. L'atto impugnato era stato invece spedito il 2 gennaio 2024 e notificato il 4 gennaio 2024, quindi fuori termine;
violazione e falsa applicazione dell'art. 67 DL n. 18/2020 perché la sospensione di 85 giorni prevista dal legislatore poteva operare solo con riferimento ai periodi in decadenza nel corso dell'anno solare 2020;
nullità del provvedimento impugnato per violazione falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR n. 600/1973 in materia di accertamento parziale, oltre che per omesso contraddittorio preventivo ex art.
5-ter D.Lgs. n.
218/97. Con riferimento all'accertamento parziale deduceva che non avrebbe potuto trattarsi di un accertamento “parziale”, trattandosi di intervenuto disconoscimento di una ritenuta d'acconto indicata nel modello dichiarativo, senza alcun accertamento di un presunto maggior reddito o del venir meno di un'agevolazione, oltre che senza alcuna segnalazione né da altro Ufficio, né da altro ente verificatore;
illegittimità ed infondatezza nel merito del provvedimento, oltre che violazione e falsa applicazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. L'indicazione della certificazione di redditi e ritenute per il
2016 da parte della Società_1 era frutto di un errore commesso dal Ricorrente_1 in sede di dichiarazione, soprattutto in ragione del fatto che non egli aveva percepito né quel reddito, né subito le ritenute e, per quel che più conta, non essendo stata emessa nel 2017 nessuna certificazione da parte della società. L'essersi trattato di un errore sarebbe dimostrato dal fatto che, pur avendo indicato nella propria dichiarazione la certificazione ricevuta sia per la parte di reddito che per le ritenute, non aveva compensato il credito irpef risultante per effetto di tale inserimento;
illegittimità delle sanzioni irrogate, avendo esso ricorrente per mero errore inserito la certificazione nella propria dichiarazione dei redditi, senza alcun dolo.
Si costituì in giudizio l'agenzia elle entrate concludendo per il rigetto del ricorso. La CGT con sentenza n. 18732 pronunciata all'udienza del 17.10.2024 e depositata il 18.12.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 per spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dal Ricorrente_1 il quale ha così concluso:
in via principale:
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso, illegittimità della sentenza per violazione di legge su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n. 600/1973, con condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione a favore del difensore antistatario;
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso, illegittimità della sentenza per violazione di legge su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973, oltre che dell'art. 7, L. n. 212/2000, con riferimento all'obbligo di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio e dell'art.
5-ter comma
1 del DLgs. 218/97;
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza gravata, e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso per insussistenza nel merito della pretesa duplicata e, comunque riferita ad un credito non integralmente compensato;
violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973;
in subordine:
- accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto parzialmente il ricorso, recuperando solo la parte di credito compensato, disconoscendo il reddito da CU e riducendo le sanzioni al 30%.
L'agenzia delle entrate costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza fondata sul fatto che dal servizio “ dove e quando” di Poste italiane risulta che l'atto fu spedito il 2 gennaio 2024.
L'eccezione non è fondata.
L'agenzia delle entrate ha prodotto in primo grado la distinta degli atti giudiziari spediti in data 27 dicembre
2023 dalla quale risulta che in quella data, quindi prima della scadenza del termine di decadenza, la raccomandata diretta al Ricorrente_1 fu consegnata all'ufficio postale.
Poiché per il termine di decadenza trova applicazione il principio della scissione, la raccomandata deve considerarsi spedita tempestivamente.
L'agenzia ha anche prodotto la relata di notifica dell'avviso di accertamento sulla quale v'è il numero dell'atto del quale il messo aveva tentato la notifica ed il numero della raccomandata, 38604774577-2, è quello indicato in calce all'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo il Ricorrente_1 ripropone la eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per non essere stato attivato il contraddittorio prima della sua emissione.
Il motivo è infondato. Come correttamente argomentato dai primi giudici, esso non trova applicazione nei casi di emissione di avviso di accertamento o di rettifica parziale, come nel caso in esame, e ciò in forza del comma 2 dell'art 5 ter del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, che esclude in tali casi il preventivo contraddittorio.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza che ha affermato che ricorrevano le condizioni per procedere ad un accertamento parziale.
L'agenzia, sostiene, non avrebbe potuto effettuare un accertamento parziale perché ha disconosciuto una ritenuta d'acconto indicata nel modello di dichiarazione, senza avere effettuato alcun accertamento di un presunto maggior reddito o accertato il venir meno di un'agevolazione, oltre che senza alcuna segnalazione né da altro Ufficio, né da altro ente verificatore. Ha fatto ricorso all'accertamento parziale solo per evitare il contraddittorio preventivo. Come si evince dal provvedimento, l'Agenzia ha infatti disconosciuto, pur se solo in parte ed in danno del contribuente, la certificazione di redditi (CU) presente in anagrafe tributaria per la parte relativa alle sole ritenute certificate, mentre ha allo stesso tempo confermato i redditi ivi indicati, attività di controllo che è ben lontana dalle previsioni “semplicistiche” e “formalistiche” di cui al 41-bis.
Anche questo motivo non può essere accolto.
L'agenzia ha fatto corretta applicazione dell'articolo 41 bis del dpr 600/73 a norma del quale: “1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese (..) o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44”.
Nel caso in esame l'accertamento è stato fondato su quanto emergeva dall'anagrafe tributaria, fonte di conoscenza attendibile e ricompresa nel catalogo del surriportato articolo 41 bis.
Con altro motivo l'appellante contesta il merito del recupero.
L'indicazione della certificazione è frutto evidente di un errore;
per l'anno 2020 nel quale esso contribuente aveva compilato il quadro DI inserendovi il credito di 50.000,00 euro, l'agenzia aveva emesso una comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis dpr 600/73, disconoscendo il credito, per cui si sarebbe in presenza di una duplicazione del recupero;
il recupero ex art. 36 bis avrebbe dovuto riguardare la sola quota di credito
Irpef 2016 compensata effettivamente, di euro 23.115,45.
Anche questo motivo, ampiamente illustrato dalla difesa dell'appellante anche nel corso della duscussione orale, va respinto.
Il recupero riguarda la dichiarazione dei redditi presentata nel 2016 nella quale era stato inserito un credito di imposta che non trovava giustificazione nella dichiarazione del sostituto di imposta né riscontro nei versamenti effettuati dal sostituto. Si trattava, all'epoca della presentazione della dichiarazione, di un credito inesistente, sicché correttamente l'agenzia ha recuperato l'intera somma esposta in dichiarazione, non essendo tenuta a tener conto delle vicende successive.
Per il resto su questo motivo il collegio condivide le compiute e fondate motivazione dei primi giudici.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.500,00 oltre accessori
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5390/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3013M02852 2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: le parti si riportano alle conclusioni formulate negli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate emise nei confronti di MO EN l'avviso di accertamento n.
TF3012M02852/2023.
All'esito di controllo era emerso che nel modello unico presentato per l'anno d'imposta 2016 in data 3 gennaio
2018 al rigo RN 42 era stata indicata un'imposta irpef trattenuta da parte del sostituto d'imposta di euro
50.000,00 ed un reddito dichiarato di euro 1.000,00. La certificazione del datore di lavoro che avrebbe effettuata la ritenuta alla fonte era stata inviata il 3 gennaio 2023 e da essa risultava la trattenuta di euro
50.500,00 a titolo di saldo irpef 2015 e la data di inizio rapporto di lavoro all'1 gennaio 2016, quindi in epoca successiva all'annualità per la quale era stato effettuato il saldo dell'imposta, mentre per l'anno 2015 non risultava percepito alcun reddito, né risultava prodotta alcuna dichiarazione dei redditi. Sostituto d'imposta era la srl Società_1 della quale il Ricorrente_1 era legale rappresentante dalla costituzione, 2004, e titolare del 90% del capitale sociale. La predetta società non aveva mai prodotto né dichiarazioni fiscali, né bilanci di esercizio, né aveva effettuato alcun versamento d'imposta. Solo il 3 gennaio 2023 era stata inviata dalla società la certificazione unica ed il Ricorrente_1 aveva utilizzato in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione mod unico 2016 per la prima volta il 3 gennaio 2018 per il pagamento di debito scaturente da controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo all'anno d'imposta 2014 per euro 23.115,45.
Il Ricorrente_1 impugnò l'avviso di accertamento eccependo i seguenti vizi dell'atto:
illegittimità ed invalidità perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del DPR n.
600/1973. L'accertamento impugnato era relativo all'anno di imposta 2016, la cui dichiarazione 2017 era stata trasmessa in data 3 gennaio 2018. Pertanto, il termine di decadenza sarebbe spirato al “ 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della dichiarazione”, ossia il 31 dicembre 2023. L'atto impugnato era stato invece spedito il 2 gennaio 2024 e notificato il 4 gennaio 2024, quindi fuori termine;
violazione e falsa applicazione dell'art. 67 DL n. 18/2020 perché la sospensione di 85 giorni prevista dal legislatore poteva operare solo con riferimento ai periodi in decadenza nel corso dell'anno solare 2020;
nullità del provvedimento impugnato per violazione falsa applicazione dell'art. 41 bis DPR n. 600/1973 in materia di accertamento parziale, oltre che per omesso contraddittorio preventivo ex art.
5-ter D.Lgs. n.
218/97. Con riferimento all'accertamento parziale deduceva che non avrebbe potuto trattarsi di un accertamento “parziale”, trattandosi di intervenuto disconoscimento di una ritenuta d'acconto indicata nel modello dichiarativo, senza alcun accertamento di un presunto maggior reddito o del venir meno di un'agevolazione, oltre che senza alcuna segnalazione né da altro Ufficio, né da altro ente verificatore;
illegittimità ed infondatezza nel merito del provvedimento, oltre che violazione e falsa applicazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. L'indicazione della certificazione di redditi e ritenute per il
2016 da parte della Società_1 era frutto di un errore commesso dal Ricorrente_1 in sede di dichiarazione, soprattutto in ragione del fatto che non egli aveva percepito né quel reddito, né subito le ritenute e, per quel che più conta, non essendo stata emessa nel 2017 nessuna certificazione da parte della società. L'essersi trattato di un errore sarebbe dimostrato dal fatto che, pur avendo indicato nella propria dichiarazione la certificazione ricevuta sia per la parte di reddito che per le ritenute, non aveva compensato il credito irpef risultante per effetto di tale inserimento;
illegittimità delle sanzioni irrogate, avendo esso ricorrente per mero errore inserito la certificazione nella propria dichiarazione dei redditi, senza alcun dolo.
Si costituì in giudizio l'agenzia elle entrate concludendo per il rigetto del ricorso. La CGT con sentenza n. 18732 pronunciata all'udienza del 17.10.2024 e depositata il 18.12.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 per spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dal Ricorrente_1 il quale ha così concluso:
in via principale:
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso, illegittimità della sentenza per violazione di legge su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n. 600/1973, con condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione a favore del difensore antistatario;
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso, illegittimità della sentenza per violazione di legge su un punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973, oltre che dell'art. 7, L. n. 212/2000, con riferimento all'obbligo di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio e dell'art.
5-ter comma
1 del DLgs. 218/97;
accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza gravata, e riformarla per la parte in cui non ha accolto il ricorso per insussistenza nel merito della pretesa duplicata e, comunque riferita ad un credito non integralmente compensato;
violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973;
in subordine:
- accertare l'erroneità ed illegittimità della sentenza e riformarla per la parte in cui non ha accolto parzialmente il ricorso, recuperando solo la parte di credito compensato, disconoscendo il reddito da CU e riducendo le sanzioni al 30%.
L'agenzia delle entrate costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza fondata sul fatto che dal servizio “ dove e quando” di Poste italiane risulta che l'atto fu spedito il 2 gennaio 2024.
L'eccezione non è fondata.
L'agenzia delle entrate ha prodotto in primo grado la distinta degli atti giudiziari spediti in data 27 dicembre
2023 dalla quale risulta che in quella data, quindi prima della scadenza del termine di decadenza, la raccomandata diretta al Ricorrente_1 fu consegnata all'ufficio postale.
Poiché per il termine di decadenza trova applicazione il principio della scissione, la raccomandata deve considerarsi spedita tempestivamente.
L'agenzia ha anche prodotto la relata di notifica dell'avviso di accertamento sulla quale v'è il numero dell'atto del quale il messo aveva tentato la notifica ed il numero della raccomandata, 38604774577-2, è quello indicato in calce all'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo il Ricorrente_1 ripropone la eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per non essere stato attivato il contraddittorio prima della sua emissione.
Il motivo è infondato. Come correttamente argomentato dai primi giudici, esso non trova applicazione nei casi di emissione di avviso di accertamento o di rettifica parziale, come nel caso in esame, e ciò in forza del comma 2 dell'art 5 ter del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, che esclude in tali casi il preventivo contraddittorio.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza che ha affermato che ricorrevano le condizioni per procedere ad un accertamento parziale.
L'agenzia, sostiene, non avrebbe potuto effettuare un accertamento parziale perché ha disconosciuto una ritenuta d'acconto indicata nel modello di dichiarazione, senza avere effettuato alcun accertamento di un presunto maggior reddito o accertato il venir meno di un'agevolazione, oltre che senza alcuna segnalazione né da altro Ufficio, né da altro ente verificatore. Ha fatto ricorso all'accertamento parziale solo per evitare il contraddittorio preventivo. Come si evince dal provvedimento, l'Agenzia ha infatti disconosciuto, pur se solo in parte ed in danno del contribuente, la certificazione di redditi (CU) presente in anagrafe tributaria per la parte relativa alle sole ritenute certificate, mentre ha allo stesso tempo confermato i redditi ivi indicati, attività di controllo che è ben lontana dalle previsioni “semplicistiche” e “formalistiche” di cui al 41-bis.
Anche questo motivo non può essere accolto.
L'agenzia ha fatto corretta applicazione dell'articolo 41 bis del dpr 600/73 a norma del quale: “1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese (..) o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44”.
Nel caso in esame l'accertamento è stato fondato su quanto emergeva dall'anagrafe tributaria, fonte di conoscenza attendibile e ricompresa nel catalogo del surriportato articolo 41 bis.
Con altro motivo l'appellante contesta il merito del recupero.
L'indicazione della certificazione è frutto evidente di un errore;
per l'anno 2020 nel quale esso contribuente aveva compilato il quadro DI inserendovi il credito di 50.000,00 euro, l'agenzia aveva emesso una comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis dpr 600/73, disconoscendo il credito, per cui si sarebbe in presenza di una duplicazione del recupero;
il recupero ex art. 36 bis avrebbe dovuto riguardare la sola quota di credito
Irpef 2016 compensata effettivamente, di euro 23.115,45.
Anche questo motivo, ampiamente illustrato dalla difesa dell'appellante anche nel corso della duscussione orale, va respinto.
Il recupero riguarda la dichiarazione dei redditi presentata nel 2016 nella quale era stato inserito un credito di imposta che non trovava giustificazione nella dichiarazione del sostituto di imposta né riscontro nei versamenti effettuati dal sostituto. Si trattava, all'epoca della presentazione della dichiarazione, di un credito inesistente, sicché correttamente l'agenzia ha recuperato l'intera somma esposta in dichiarazione, non essendo tenuta a tener conto delle vicende successive.
Per il resto su questo motivo il collegio condivide le compiute e fondate motivazione dei primi giudici.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.500,00 oltre accessori