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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. n. 9471 /2024
All'esito della camera di consiglio, a scioglimento della riserva trattenuta nel corso dell'udienza odierna, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio dichiarata dai ricorrenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
preso atto della dichiarazione di accettazione della rinuncia, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 306, 308 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, nel procedimento pendente tra:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Messina Matteo, presso il suo studio in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata in atti.
Contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Girolamo
Guarino, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti.
MOTIVI
Premesso che nell'ambito del procedimento portante n. 9471/2024 r.g. (da cui origina il presnte) i ricorrenti hanno chiesto, unitamente ad altri condomini, di dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare adottata il 30 aprile 2024 impugnata e per lo effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
CP_1
1 rilevato che: nel corso dell'udienza odierna ha dichiarato di essere Parte_1
disposto a rinunciare agli atti, previa indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che, avendo l'Avv. Guardino indicato l'obbligazione di pagamento del ricorrente con riguardo al periodo di riferimento, e cioè sino al 31 dicembre 2023, in misura di euro 804,35, con riserva di ulteriore riduzione di euro 124,69, che a tal punto ha rinunciato Parte_1 agli atti e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
rilevato che, nel medesimo contesto processuale: dichiarava di essere Parte_3
disposto a rinunciare agli atti, previa indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che avendo l'Avv. Guardino indicato che la somma dovuta è di euro 352,33 con riferimento al medesimo periodo sopra indicato;
che a tal punto ha rinuncia Parte_3 alla domanda e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
rilevato che: anche dichiarava di essere disposto a rinunciare agli atti, previa Parte_2 indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che, avendo l'Avv. Guardino indicato la somma dovuta da è di euro 1.781,82; che a tal punto Parte_2 Parte_2
rinuncia alla domanda e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
[...]
considerato che, in considerazione di ciò, è stata disposta la separazione del giudizio pendente tra i rinunciati agli atti e il convenuto;
CP_1
letti gli artt. 306 e 308 c.p.c. e ritenuto che, quando come nel caso di specie, la controversia rientra nella competenza del giudice unico (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di competenza collegiale, con provvedimento adottato dal G.I.), la pronuncia di estinzione del giudizio va assunta con sentenza, stabilendo le spese a carico dei rinunciati;
preso atto del fatto che non vi è stato accodo tra le Parti in ordine alle spese del giudizio;
tenuto conto che, in base alla natura della controversia e tenuto conto dell'attività svolta, esauritasi nella fase introduttiva, seguita da interlocuzioni di bonario componimento, le spese vanno liquidate a carico di ciascun rinunciante in misura di euro 300,00.
PQM
Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, Parte_1 CP_1
liquidando le spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
2 Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, liquidando Parte_3 CP_1
le spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, liquidando le Parte_2 CP_1
spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 03/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
3
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. n. 9471 /2024
All'esito della camera di consiglio, a scioglimento della riserva trattenuta nel corso dell'udienza odierna, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio dichiarata dai ricorrenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3
preso atto della dichiarazione di accettazione della rinuncia, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 306, 308 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, nel procedimento pendente tra:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Messina Matteo, presso il suo studio in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata in atti.
Contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Girolamo
Guarino, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti.
MOTIVI
Premesso che nell'ambito del procedimento portante n. 9471/2024 r.g. (da cui origina il presnte) i ricorrenti hanno chiesto, unitamente ad altri condomini, di dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare adottata il 30 aprile 2024 impugnata e per lo effetto condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
CP_1
1 rilevato che: nel corso dell'udienza odierna ha dichiarato di essere Parte_1
disposto a rinunciare agli atti, previa indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che, avendo l'Avv. Guardino indicato l'obbligazione di pagamento del ricorrente con riguardo al periodo di riferimento, e cioè sino al 31 dicembre 2023, in misura di euro 804,35, con riserva di ulteriore riduzione di euro 124,69, che a tal punto ha rinunciato Parte_1 agli atti e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
rilevato che, nel medesimo contesto processuale: dichiarava di essere Parte_3
disposto a rinunciare agli atti, previa indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che avendo l'Avv. Guardino indicato che la somma dovuta è di euro 352,33 con riferimento al medesimo periodo sopra indicato;
che a tal punto ha rinuncia Parte_3 alla domanda e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
rilevato che: anche dichiarava di essere disposto a rinunciare agli atti, previa Parte_2 indicazione da parte del Condominio del saldo passivo a lui riferibile;
che, avendo l'Avv. Guardino indicato la somma dovuta da è di euro 1.781,82; che a tal punto Parte_2 Parte_2
rinuncia alla domanda e l'Avv. Guarino ha accettato la rinuncia;
[...]
considerato che, in considerazione di ciò, è stata disposta la separazione del giudizio pendente tra i rinunciati agli atti e il convenuto;
CP_1
letti gli artt. 306 e 308 c.p.c. e ritenuto che, quando come nel caso di specie, la controversia rientra nella competenza del giudice unico (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di competenza collegiale, con provvedimento adottato dal G.I.), la pronuncia di estinzione del giudizio va assunta con sentenza, stabilendo le spese a carico dei rinunciati;
preso atto del fatto che non vi è stato accodo tra le Parti in ordine alle spese del giudizio;
tenuto conto che, in base alla natura della controversia e tenuto conto dell'attività svolta, esauritasi nella fase introduttiva, seguita da interlocuzioni di bonario componimento, le spese vanno liquidate a carico di ciascun rinunciante in misura di euro 300,00.
PQM
Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, Parte_1 CP_1
liquidando le spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
2 Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, liquidando Parte_3 CP_1
le spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
Dichiara l'estinzione del giudizio tra e il convenuto, liquidando le Parte_2 CP_1
spese di lite a carico del rinunciante in misura di euro 300,00 oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 03/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
3