Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 8051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8051 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2022, proposto da:
- RA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Casandrino (NA), via Trento, n. 7;
contro
- Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 1508 del 21.1.2022, notificato il 2.2.2022, con cui il Responsabile del VII Settore – urbanistica, pianificazione e sviluppo del territorio del Comune di Sant’Antimo dichiara la decadenza del permesso di costruire n. 76/2014 del 13.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. NI SS e dato atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente introdotto, il sig. RA AL ha impugnato il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, adottato dal Comune di Sant’Antimo (NA) in data 21.1.2022 (e notificato il 2.2.2022).
1.1. Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, del principio di tipicità degli atti, nonché eccesso di potere per perplessità e carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione;
ii) violazione delle regole del giusto procedimento e omessa comunicazione del correlato avvio (artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della l. n. 241/1990);
1.2. In estrema sintesi, secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione avrebbe adottato l’atto di decadenza del permesso di costruire in evidente violazione/elusione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ossia sulla base di circostanze non legittimanti l’esercizio del relativo potere. In particolare, il provvedimento sarebbe motivato dal non regolare andamento dei lavori (che risultano sospesi dal 22.5.2019) e dalla mancata (nuova) nomina del direttore dei lavori dopo le dimissioni del precedente.
2. Il Comune di Sant’Antimo non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va innanzitutto rammentato quanto previsto – in tema di “efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire” – dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale: “[…] il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga […]” .
Sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, da un lato, come i presupposti legittimanti la decadenza del permesso di costruire siano soltanto quelli previsti dalla norma sopra citata, sulla base del principio di tipicità degli atti amministrativi ( cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 832/2014), dall’altro, come – pur operando la decadenza di diritto – sia comunque sempre necessaria un’espressione provvedimentale dell’Amministrazione, seppur di natura vincolata e ricognitiva ( cfr. Cons. Stato n. 8671/2024). È stato anche affermato che si tratta, sostanzialmente, di un mero procedimento di verifica dell'esistenza (o meno) della comunicazione di avvio dei lavori, con la conseguenza che decorsi i termini di inizio e di fine dei lavori il permesso decade di diritto per la parte non eseguita ( cfr. Cons. Stato n. 4933/2025).
5. Nel caso di specie, è accaduto che l’Amministrazione, invece di adottare un “semplice” provvedimento di decadenza sulla base del (mero) decorso del tempo e del mancato inizio dei lavori (circostanze entrambe che, peraltro, parrebbero sussistere sulla base degli atti di causa), ha assunto – a fondamento del diniego – ragioni diverse ed esorbitanti dalle ipotesi tipiche cui la legge subordina l’adozione dell’atto in questione.
5.1. In particolare, deve rilevarsi che – come dedotto dal ricorrente – il provvedimento impugnato risulta motivato sulla base del fatto che “i lavori seppure iniziati non hanno avuto regolare andamento e risultano sospesi dal 22/05/2019” , nonché in relazione alla circostanza che “per i lavori del [relativo] P.d.C. dopo la revoca dell’incarico all’ing. […] non risulta nuova nomina del D.L.” .
5.2. Non sfugge, peraltro, che il permesso di costruire è stato rilasciato in data 13.11.2014 e che, sulla base della proroga di 1 anno concessa dal Comune di Sant’Antimo in data 12.11.2015, il (nuovo) termine di “inizio dei lavori del suddetto titolo abilitativo [fosse] fissato al 13/11/2016” . Dunque, come già accennato supra , la fattispecie in esame risulta sussumibile all’interno del perimetro applicativo dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, atteso che l’inizio dei lavori è avvenuto in data 10.11.2017, ossia ben oltre il termine fissato (nuovamente) dal Comune di Sant’Antimo, all’esito della proroga concessa. Tuttavia, l’Amministrazione non ha fondato l’atto di decadenza sui presupposti giuridico-fattuali richiamati dalla norma citata ma ha addotto ragioni diverse e non previste a livello normativo.
6. L’azione amministrativa si rivela pertanto illegittima. Ritiene infatti il Collegio che possa essere qui richiamato (e seguito) l’orientamento giurisprudenziale (già ricordato) che qualifica la decadenza del permesso di costruire come un provvedimento tipico che può legittimamente essere emanato soltanto in presenza delle due ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel caso di inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori (comma 2 del citato articolo), ovvero qualora sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati (comma 4 del citato articolo); ne deriva che non è consentito all’amministrazione comunale determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire, come quelle nella specie individuate e collegate alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori nonché alla sospensione dei lavori ( cfr . T.A.R. Campania n. 5026/2016).
7. Quanto sopra dimostra la fondatezza del primo motivo di gravame che assume, peraltro, natura sostanziale e assorbente. Tuttavia, può favorevolmente apprezzarsi – ad abundantiam – anche la censura (contenuta nel secondo motivo di ricorso) concernente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Infatti, va precisato al riguardo che, in disparte l’applicabilità – ove ne ricorrano i presupposti – dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/1990, la decadenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata pur sempre all’esito di un’adeguata attività istruttoria da espletarsi anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la stessa declaratoria di decadenza. Quest’ultima, infatti, si risolve comunque in un provvedimento (espresso), il quale – ancorché a contenuto vincolato e dichiarativo – ha carattere autoritativo e non è sottratto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241 del 1990, né alla comunicazione di avvio del procedimento, prescritta dall'art. 7 della stessa legge (in termini analoghi, anche T.A.R. Veneto n. 1528/2021 e T.A.R. Campania, Salerno, n. 202/2022).
8. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto con conseguente caducazione del provvedimento impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa. Sussistono infine giusti motivi – avuto riguardo anche alle peculiarità della vicenda – per disporre l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
TA CE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
NI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SS | TA CE |
IL SEGRETARIO