Articolo 2 della Legge 29 dicembre 2000, n. 423
Articolo 1
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6 febbraio 2001
Art. 2. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2001
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