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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in II grado da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. PERRELLA Parte_1 P.IVA_1
IO e IS TR, elettivamente domiciliata in VIA IM D'AZEGLIO
19 BOLOGNA, come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IN IM e AC TE, elettivamente domiciliata in VIA
ASSAROTTI, 4/10 16122 GENOVA, come da delega in atti appellata nonché contro pagina 1 di 20 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
PE AL AR, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA
N. 4 20122 MILANO, come da delega in atti appellata avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..).
CONCLUSIONI
Per Parte_1 richiama tutte le eccezioni e difese svolte in atti, rifiuta il contraddittorio rispetto a ogni gravame, domanda o eccezione nuova e insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti CONCLUSIONI
- Nel merito: in accoglimento del motivo d'appello, riformare la sentenza n. 6386/2024 del 22.06.2024, pubblicata il 25.06.2024, del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare la legittimazione ad agire e/o titolarità attiva di già nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e, accertata l'esclusiva responsabilità, contrattuale e/o extra-contrattuale di
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la sottrazione della merce, condannare
[...] quest'ultima a manlevare e tenere integralmente indenne già Parte_1 Controparte_3 da quanto dalla stessa versato a titolo di capitale, interessi e spese in favore di parte attrice, nonché a restituire quanto versato a titolo di spese di lite giusta la sentenza di primo grado, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 30385/2020 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano,
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo a per i motivi di cui in narrativa e per Controparte_1 l'effetto rigettare la domanda da questa azionata nei confronti di già Parte_1 Controparte_3
[...]
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso in capo a già per i motivi di Parte_1 Controparte_3 cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di nei confronti di Controparte_1
già Parte_1 Controparte_3
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta da per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda della Controparte_1 stessa nei confronti di già Parte_1 Controparte_3
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Parte_1 già in relazione alla spedizione di cui si discute per le ragioni di cui in narrativa Controparte_3 e, quindi, respingere le domande svolte da , in quanto inammissibili e/o Controparte_1 improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum.
- Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell'an, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite vettoriale di responsabilità dettato dalla normativa nazionale e/o internazionale vigente in materia, nonché in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di rispetto alla sottrazione della merce. Controparte_4
- In via istruttoria: già chiede che venga disposta una Parte_1 Controparte_3 consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettivo valore della merce asseritamente sottratta. pagina 2 di 20 Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1 Voglia codesta Ecc.ma Corte -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta- dichiarare inammissibile nei confronti di l'appello proposto da Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 6386/2024 del Tribunale di Milano in assenza di specifici motivi formulati
[...] nei confronti di essa ovvero respingere il gravame proposto dalla Controparte_1 stessa nei confronti di e per l'effetto e comunque Parte_1 Controparte_1 confermare detta sentenza nelle sue parti riguardanti le domande svolte da Controparte_1 nei confronti di In subordine, condannare al
[...] Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi dalla data dell'evento e -a decorrere da quella della domanda giudiziale- al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Vinti compensi e spese del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si richiamano e reiterano le istanze formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. datata Milano 22 novembre 2021, qui di seguito integralmente ritrascritte: PROVE TESTIMONIALI 1. «Vero che il 30 giugno 2014 si presentava presso gli stabilimenti di Alanno della
[...] per il ritiro dei prodotti medicinali di cui alla fattura accompagnatoria n. Controparte_4
312/14 del 30.06.2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste], confezionati in 494 colli riposti su dodici palette, l'autoarticolato targato EH639CX / AF71533 condotto dai signori e Parte_2
[come risulta dai docc. n.ri 1 e 5 attr. da rammostrarsi al teste]»; Parte_3 2. «Vero che la targa del mezzo presentatosi il 30 giugno 2014 presso gli stabilimenti della
[...] in Alanno per il ritiro dei medicinali di cui alla fattura di trasferimento n. Controparte_4
312/14 del 30.06.2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste], ossia EH639CX/AF71533, corrispondeva al numero di targa che la aveva comunicato alla Controparte_3 [...] quale targa designata per tale ritiro [come risulta dal doc. n. 24 attr. da Controparte_4 rammostrarsi al teste]»;
7. «Vero che l'importo di RON 767.119,50 indicato nella fattura di trasferimento n. 312/14 del 30 giugno 2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste] corrisponde al costo industriale dei prodotti farmaceutici elencati in detta fattura»;
8. «Vero che i prezzi indicati nel messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2013 [doc. n. 30 attr. da rammostrarsi al teste], nelle fatture di vendita n. 9222/14 del Controparte_4 27.06.2014 e n. 9201/14 del 18.06.2014 [docc. n.ri 31 e 32 attr. da rammostrarsi al teste] nonché nella denuncia in atti [doc. n. 6 attr. da rammostrarsi al teste] erano i prezzi per la commercializzazione sul mercato romeno stabiliti dal Ministero della Salute romeno alla data dell'evento per cui è causa, ovvero il 30 giugno 2014» 9. «Vero che la Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M - 75509 [docc. n.ri 21 e 21.2 attr. da rammostrarsi al teste] è stata tacitamente rinnovata per l'annualità decorrente dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014»; 10. «Vero che, come risulta dalla contabile di pagamento del premio in atti [doc. n. 21.2 da rammostrarsi al teste], la ha pagato in data 26 novembre 2013 alla Controparte_4 (oggi il premio deposito per Controparte_5 Controparte_1 l'annualità 31.12.2013 / 31.12.2014 della Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M
- 75509 [doc. n. 21 attr. da rammostrarsi al teste]»; 11. «Vero che, come risulta dall'appendice n. 4 del 28 dicembre 2012 alla Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M [docc. n.ri 21 e 21.1 attr. da rammostrarsi al teste] a partire dall'annualità 31.12.2012 / 31.12.2013 e, dunque, anche per l'annualità 31.12.2013 / 31.12.2014, il rischio di cui alla Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M [doc. n. 21 attr. da pagina 3 di 20 rammostrarsi al teste] è stato assunto al 100% dalla (oggi Controparte_5 [...]
»; Controparte_1 12. «Vero che in data 1° novembre 2017 la (oggi Controparte_5 [...]
ha corrisposto alla la somma di Euro Controparte_1 Controparte_4 157.519,40 a titolo d'indennizzo per il sinistro per cui è causa, contrassegnato dal riferimento n. 9645563923 [doc. n. 20 attr. da rammostrarsi al teste] e consistente nella perdita dei medicinali di cui alla fattura accompagnatoria n. 312/14 del 30.06.2014 e alla relazione di perizia in atti [doc.ti n. 2 e 8 attr. da rammostrarsi al teste]»; 13. «Vero che l'“atto di quietanza di danno e surroga” in atti [doc. n. 9 attr. da rammostrarsi al teste] è stato sottoscritto dalla signora procuratore speciale della Parte_4 Controparte_4 al tempo della sottoscrizione avvenuta in data 16 gennaio 2017».
[...] Si indicano a testi: - sui capitoli n. 1 e 2 la signora domiciliata in Milano, presso la Testimone_1 ALFASIGMA S.p.A., il signor e il signor , domiciliati in Verona, Controparte_6 Testimone_2 presso i locali uffici della - sui capitoli n. 9, 10, 11, 12 e 13 il dottor Controparte_3 [...]
domiciliato in Milano presso la e il Dottor Tes_3 Controparte_1 Tes_4
domiciliato in Bologna presso la - sui capitoli n. 7, 8 e 13 la signora
[...] CP_7 Tes_5
domiciliata in Milano presso la ALFASIGMA S.p.A. e si insta affinché, ex art. 203 c.p.c.,
[...] l'audizione del testimone domiciliato in Bologna venga delegata al Tribunale di Bologna, ovvero che la relativa deposizione venga assunta per iscritto ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c.».
Per : Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, così GIUDICARE 1) respingere l'impugnazione proposta dalla confermando la sentenza n. 6386/2024 del Parte_1 Tribunale di Milano e, comunque, dichiarare che ogni azione nei confronti della Controparte_8
è prescritta e che essa non ha alcuna responsabilità per l'evento dannoso di cui è causa.
[...] 2) Spese, anche generali, e compensi del secondo grado rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/08/2020, Controparte_1
(di seguito anche solo , quale assicuratrice di
[...] CP_1 Controparte_4
creditrice in surroga e cessionaria del credito azionato, citava avanti al Tribunale di Parte Milano divenuta (di seguito anche solo ), Controparte_3 Parte_1
per sentir accertare la responsabilità della convenuta per la perdita di una partita di 494 colli di medicinali oggetto di trasporto dallo stabilimento di in Controparte_4
Alanno al magazzino della in Pantelimon, Ilfov, Romania e per Controparte_9
Parte ottenere quindi la condanna di al pagamento del danno già indennizzato ad
[...]
per 157.519,40 € e di un'ulteriore somma, equitativamente Controparte_4
determinata, per il mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita. Parte Per quanto ancora di interesse, si costituiva e, oltre a resistere nei confronti pagina 4 di 20 dell'attrice anche con una serie di eccezioni preliminari, veniva autorizzata a chiamare in causa (di seguito anche , quale sub- Controparte_2 CP_2
trasportatrice, domandando quindi nei confronti di questa di “accertare e dichiarare, in via contrattuale e/o extra-contrattuale, l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione di Controparte_2
quanto occorso e, quindi, condannare quest'ultima a risarcire parte attrice o, comunque, a tenere indenne e manlevare e garantire già Parte_1 [...]
da qualsiasi pregiudizio possa alla stessa, in via subordinata e salvo Controparte_3
gravame, derivare dall'eventuale accoglimento delle domande ex adverso formulate nel presente giudizio e nei limiti del loro accoglimento e, comunque, a ogni conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi da già Parte_1 Controparte_3
per quanto esposto in narrativa, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo”.
Si costituiva ritualmente anche la quale eccepiva il difetto del titolo di CP_2
Parte legittimazione in capo a deducendo che il contratto avente ad oggetto il trasporto della merce per cui è causa sarebbe stato stipulato con AG GI AG, ossia una differente società di diritto svizzero. Inoltre, eccepiva la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto. In via subordinata, nel merito, eccepiva di aver agito come CP_2
spedizioniere e non già come sub-trasportatore, con esclusione di ogni sua responsabilità per la mancata riconsegna della merce. Ancora, si è difesa nel senso che non sarebbe provato il danno allegato da parte attrice, tenuto conto del disposto dell'art. 23.1 CMR, non avendo dimostrato del valore della merce alla partenza. CP_1
A fronte dell'eccezione di difetto del titolo di legittimazione, nella prima memoria Parte istruttoria, affermava di essere “divenuta anche cessionaria dei diritti spettanti ad
AG GI AG in forza del contratto di trasporto in essere con e che CP_2
conseguentemente “era ed è pienamente legittimata a chiamare in causa il vettore romeno al fine d'essere dallo stesso manlevata e tenuta indenne […]”. Inoltre, sempre in prima memoria, deduceva che la prescrizione era stata prima sospesa e poi comunque a pagina 5 di 20 più riprese interrotta, come dimostrato dai documenti prodotti sub doc. da 3 a 8.
In relazione alla cessione del credito risarcitorio, contestualmente al deposito della seconda memoria istruttoria, depositava sub doc. 9 una lettera di cessione del credito.
Il Tribunale di Milano, assunte alcune prove orali, pronunciava la sentenza n. 6386/2024 pubblicata in data 25/06/2024 con la quale, rigettate le eccezioni preliminari svolte da Parte Parte
nei confronti di condannava a corrispondere a l'importo di € CP_1 CP_1
100.000,00, oltre gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo, oltre spese processuali del grado. Parte Per quanto riguarda la domanda di manleva proposta da nei confronti di il Tribunale affermava che non poteva ritenersi provata una cessione del CP_2
credito in data anteriore a quella della produzione in giudizio del relativo documento
(novembre 2021) e che dunque la stessa non era opponibile a Inoltre, quanto CP_2
alla concorrente responsabilità extracontrattuale, evidenziava che tale responsabilità sussiste ove si accertino condotte distinte da quelle che configurano l'inadempimento al contratto in essere tra le parti, presupposto insussistente nel caso in esame. Parte Conseguentemente, rigettava la domanda di manleva e condannava al pagamento delle spese processuali del grado anche nei confronti di CP_2
Parte 2. Per la riforma di tale sentenza, ha citato avanti a questa Corte e CP_1
articolando un unico motivo di appello. CP_2
Si costituivano in appello e CP_1 CP_2
Parte La prima rilevava che il motivo di impugnazione proposto da riguardava unicamente il rapporto tra l'appellante e e che tuttavia nelle conclusioni CP_2
venivano riproposte le eccezioni preliminari già proposte in primo grado nei suoi confronti e rigettate dal Tribunale. Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti.
pagina 6 di 20 da parte sua, oltre ad eccepirne l'inammissibilità per aspecificità, chiedeva il CP_2
rigetto dell'appello avversario e riproponeva l'eccezione di prescrizione ed alcune delle difese di merito già articolate in primo grado.
Alla prima udienza del 1/07/2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell'11/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso rispetto a tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza. Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza già fissata e veniva decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Parte 3. Nell'unico motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la Parte legittimazione di ad agire nei confronti di ritenendo inopponibile alla CP_2
terza chiamata la cessione del credito intervenuta tra AG GI AG e l'appellante
(doc. 9 fascicolo I grado). CP_2
A sostegno del motivo, richiama l'orientamento giurisprudenziale per cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, con cui si attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari). Pertanto, sarebbe irrilevante l'assenza di data certa del contratto di cessione rispetto alla legittimazione ad agire o all'interruzione della prescrizione. Aggiunge che si tratta di credito liberamente cedibile, non esistendo divieti legali o convenzionali alla sua cessione e che sarebbe stato onere di contestare l'esistenza del credito originario o la validità del CP_2
contratto di cessione. Ancora, argomenta nel senso che la legittimazione attiva dovrebbe pagina 7 di 20 essere verificata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia e non al momento della proposizione della domanda.
4. Prima di procedere con l'esame dell'appello, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti, già ritenuti sussistenti dal Tribunale e non oggetto di censure in questa sede o comunque pacifici in causa.
È risultato che nel giugno 2014 incaricava Parte_5 Controparte_3
società di diritto italiano con sede a Verona, per il trasporto di 12 pallet contenenti 494 colli di medicinali dallo stabilimento di Alanno ad un magazzino della società CP_9
in Pantelimon, Romania (cfr. doc. 1, 2 e 8 fascicolo BB I grado).
[...]
Per tale trasporto, si rivolgeva ad una società appartenente al Controparte_3
medesimo gruppo con denominazione AG GI AG, società di diritto svizzero con sede a Basilea.
Quest'ultima sub-contrattava il trasporto alla , società di diritto Controparte_2
romeno con sede in Cernica, Romania secondo le condizioni contenute nel Transport order datato 27/06/2014 (v. doc. 3 fascicolo I grado nonché doc. 2 fascicolo CP_1
I grado, in seguito anche solo order). CP_2 CP_10
a sua volta, previa comunicazione ad AG GI AG circa l'esistenza CP_2
di un partner disponibile per il ritiro della merce (doc. 6 e 7 fascicolo I CP_2
grado), sub-contrattava il trasporto medesimo a società di diritto italiano Controparte_11
con sede a Palazzolo sull'Oglio (v. il contratto di trasporto del 27/06/2014 sub doc. 4 fascicolo I grado nonché doc. 8 fascicolo I grado). CP_1 CP_2
comunicava ad AG GI AG i dati (orario, targa del veicolo e nome CP_11
dell'autista) relativi al ritiro della merce (doc. 12 fascicolo FR I grado), dati che venivano poi inoltrati al mittente (doc. 24 fascicolo BB I grado).
Sebbene il giorno 30/06/2014 si presentasse allo stabilimento di Alanno per il carico il veicolo indicato con autisti diversi da quelli preannunciati, il mittente – dopo alcune interlocuzioni telefoniche – consegnava comunque la merce a costoro.
pagina 8 di 20 La merce non è mai giunta a destinazione.
Alla luce di ciò, in data 4/07/2014, per “ ” Controparte_12 CP_3 CP_13
denunciava a la sparizione della merce (doc. 3 fascicolo DSV I grado), CP_2
ritenendo responsabile dei danni subiti per 767.119,50 RON. CP_2
Seguivano, in data 24/07/2017, 25/07/2018, 16/02/2019, 17/01/2020, 25/11/2020, lettere di diffida indirizzate a a firma degli Avvocati Claudio Perrella e Pietro Nisi CP_2
in nome e per conto di “AG GI Ltd/AG GI Srl” (doc. da 4 a 8 fascicolo DSV I grado).
Denunce per la sottrazione della merce sono state presentate in Italia (doc. 6 fascicolo
BB I grado) e in Romania (doc. 10 fascicolo FR I grado).
Parte 5. Così richiamati i fatti rilevanti, deve essere esaminato l'appello proposto da , in Parte primo luogo per quanto riguarda il rapporto tra e lasciando per ora in CP_2
disparte la questione del coinvolgimento di nel presente grado. CP_1
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa limitatamente all'unico motivo di appello articolato e alle domande CP_2
riproposte nei confronti di esso appare chiaro e specifico, affiancando alla CP_2
parte volitiva una parte argomentativa che cerca di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice ed essendo d'altronde pacifico che non si debba esigere l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., S.U., n. 27199 del 2017).
L'appello è anche fondato laddove chiede la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui, aderendo alla difesa svolta da ha attribuito rilevanza al fatto che CP_2
il contratto di cessione sia privo di data certa e ha ritenuto pertanto che la cessione non sia opponibile al debitore ceduto in assenza di prova che essa fosse avvenuta in data anteriore alla produzione in giudizio del documento.
In fatto, è pacifico che ha ricevuto l'ordine di trasporto da AG GI CP_2
AG, società anonima di diritto svizzero con sede a Basilea. La circostanza risulta pagina 9 di 20 documentalmente dall'esame del Transport order e non è smentita neppure dall'appellante.
Tuttavia, il credito risarcitorio nascente dal contratto di trasporto tra AG GI
AG e è stato oggetto di cessione in favore di in data CP_2 Controparte_3
logicamente antecedente alla produzione in giudizio del relativo contratto di cessione, avvenuta il 19/11/2021 (doc. 9 fascicolo DSV I grado).
Tale produzione documentale era stata preceduta in data 22/10/2021 dalla prima Parte memoria istruttoria con la quale la difesa di , già allegava di Controparte_3
agire anche quale cessionaria del credito azionato.
A fronte di tali circostanze, ritiene la Corte non dirimente l'impossibilità di provare che la cessione fosse avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio.
Secondo giurisprudenza costante, il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che, in virtù del solo consenso legittimamente manifestato tra cedente e cessionario, produce immediatamente il trasferimento della titolarità del credito in capo al cessionario e con essa la legittimazione esclusiva del cessionario ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta. Quanto all'accettazione o notificazione di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c., tali atti servono soltanto ad escludere la portata liberatoria del pagamento eventualmente fatto dal debitore al cedente anziché al cessionario ovvero, in caso di più cessioni, a determinare quella che prevale (cfr. Cass., n. 11436 del 30/04/2021).
Dunque, in primo luogo, è erroneo ritenere inopponibile al debitore ceduto la cessione per il solo fatto che essa non abbia data certa anteriore al giudizio: la notificazione o l'accettazione previste dagli artt. 1264 e 1265 c.c. non sono condizione affinché il cessionario possa pretendere il pagamento del credito già trasferitogli per effetto dell'accordo tra cedente e cessionario.
In secondo luogo, la legittimazione del cessionario ad ottenere la condanna al pagamento del credito ceduto doveva essere valutata con riguardo al tempo della sentenza e non al tempo della proposizione della domanda. Infatti, la legittimazione ad pagina 10 di 20 agire, quale condizione dell'azione, è sufficiente che sussista al momento della decisione, potendo anche sopravvenire in corso di causa (cfr. Cass., n. 26769 del
18/12/2014).
Inoltre, l'integrazione della domanda di condanna, con allegazione della nuova causa petendi, e la produzione del contratto di cessione sono state effettuate dalla difesa di Parte
nel rispetto dei termini processuali di decadenza ratione temporis vigenti, rispettivamente previsti dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. per la modificazione della domanda e dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per la produzione di documenti. Si tratta di una modificazione della domanda certamente ammissibile, considerato che sono stati lasciati invariati il petitum e le parti e che è stata allegata una nuova causa petendi (titolarità del credito in virtù della cessione dello stesso da parte del creditore originario) alternativa alla causa petendi dedotta all'atto di chiamata del terzo (titolarità del credito a titolo originario in virtù della conclusione del contratto di trasporto). Sussiste quindi la cd. teleologica complanarità delle domande richiesta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, n. 12310 del 15/06/2015; Cass., Sez. U, n. 22404 del
13/09/2018); per cui, anche sotto il profilo della titolarità sostanziale del credito azionato, si deve ritenere tempestiva l'allegazione e la prova dell'avvenuta cessione di tale credito.
Diviene dunque irrilevante stabilire con precisione se il contratto di cessione del credito tra AG GI AG e sia stato concluso prima o dopo la Controparte_3
proposizione dell'azione nei confronti di dal momento che è comunque CP_2
provato che al tempo della sentenza DSV, già era divenuta Controparte_3
cessionaria del credito.
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'intervenuta cessione del credito può essere fatta valere per la prima volta dal cessionario nei confronti del debitore ceduto anche nel corso di un processo già pendente tra le due parti. In un caso analogo, è stata confermata la sentenza della Corte territoriale che, per ragioni simili a quelle appena pagina 11 di 20 esposte, aveva condannato il debitore al pagamento del credito che la parte vittoriosa aveva acquistato solo in corso di causa (cfr. Cass., n. 29691 del 10/11/2025).
Inoltre, con riferimento al giudizio di opposizione a precetto, ma con principio estensibile ad ogni giudizio di cognizione, è stato affermato che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto […] anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva” (Cass., n.
27688 del 12/10/2021). Proprio in un caso in cui il creditore cessionario con la comparsa di costituzione e risposta dava atto dell'intervenuta cessione in suo favore del credito azionato e depositava agli atti del giudizio di merito la copia del relativo atto di cessione,
è stato affermato che il giudice deve esaminare tali atti, poiché anche la cessione del credito costituisce una vicenda del rapporto giuridico suscettibile di essere apprezzata, non soltanto con riferimento alla data della notificazione del precetto opposto, ma fino alla data della decisione del relativo giudizio (così Cass., n. 14705 del 10/05/2022).
6. Tanto ritenuto, occorre valutare l'effettiva sussistenza del credito risarcitorio di fonte contrattuale e la sua possibile estinzione per prescrizione, eccezione riproposta nel presente grado ex art. 346 c.p.c. da CP_2
L'esame dell'eccezione di prescrizione, infatti, non è precluso da alcun giudicato implicito formatosi sul punto, in quanto il primo giudice si è limitato a rigettare la domanda escludendo l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, senza affrontare né la questione della sussistenza del diritto al risarcimento né tantomeno la sua prescrizione.
Tuttavia, essa non è fondata.
Trova applicazione l'art. 32 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra nel 1956 (CMR), come pagina 12 di 20 concordemente ritenuto anche dalle difese delle parti (v. tra gli atti, la comparsa di costituzione in primo grado di p. 4, nonché la prima memoria istruttoria di CP_2
Parte
, p. 2).
Dall'art. 32, par. 1 e 2 CMR si desume che il reclamo scritto per la perdita della merce ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere (così Cass., n. 13891 del
06/07/2020).
In virtù di tale norma, il reclamo scritto del 4/07/2014 con cui per Controparte_12
“ ” denunciava a la sparizione della merce, ritenendo CP_3 CP_13 CP_2
quest'ultima responsabile dei danni subiti per 767.119,50 RON (doc. 3 fascicolo DSV I grado), ha sospeso il decorso del termine prescrizionale. Sarebbe stato onere della parte appellata provare di aver risposto a tale reclamo, ma nessuna allegazione o CP_2
prova di una risposta è stata fornita a riguardo. Pertanto, il Collegio ritiene che la prescrizione così sospesa non abbia più ripreso il suo corso sino all'instaurazione del giudizio.
È poi infondata e fuorviante la difesa articolata dall'appellata secondo la quale il reclamo sarebbe stato inviato da ossia una società Controparte_14
diversa dalla AG GI AG.
Il diritto commerciale svizzero conosce tra le società di capitali la società anonima (SA)
e la società a garanzia limitata (Sagl); in lingua francese société anonyme (SA) e société
à responsabilité limitée (Sàrl); in lingua tedesca e Controparte_15 [...]
Quanto all'espressione inglese per indicare tali tipi Controparte_16
sociali, è sufficiente osservare che limited company (e la relativa abbreviazione Ltd) ben può essere la traduzione inglese del tedesco potendosi usare Controparte_15
questa espressione per qualsiasi società di capitali in cui i soci rispondano nei limiti di quanto conferito.
pagina 13 di 20 In ogni caso, la riconducibilità dell'atto interruttivo della prescrizione alla società con cui si era obbligata ad eseguire il trasporto, ossia la AG GI AG, si CP_2
desume anche dal fatto che il reclamo sia stato firmato da , ossia la Controparte_12
stessa persona con cui i dipendenti di avevano interloquito nell'esecuzione CP_2
del trasporto (cfr. corrispondenza prodotta sub doc. 6 e 7 fascicolo I grado) e CP_2
che il numero di telefono e l'indirizzo riprodotti nell'intestazione del documento siano gli stessi riportati in calce al Transport order riferiti alla AG GI AG.
In seguito, con l'atto di cessione del credito, la stessa AG GI AG si identifica anche con a conferma che si tratti della medesima persona Controparte_17
giuridica (v. i piè di pagina del documento sub doc. 9 fascicolo DSV I grado).
Peraltro, il documento prodotto dalla difesa dell'appellata per dimostrare che si tratterebbe di società diverse con una differente partita iva (doc. 13 fascicolo FR
I grado) è del tutto inattendibile. Si tratta di una stampata parziale (è stata prodotta solo la pagina 2 di 12) di un sito web che non costituisce fonte ufficiale (gb.kompass.com), dalla quale non è nemmeno dato capire a quale società si riferiscano i pochi dati riportati nella pagina riprodotta, mancando completamente la prima pagina. Inoltre, ferma l'inattendibilità del documento, non è comunque dirimente la sola presunta differenza nel numero di partita iva, che potrebbe anche essere mutato nel tempo.
Per mera completezza motivazionale, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 32, par. 1
CMR il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è triennale, in ragione del dolo di appropriazione dei terzi soggetti di cui si è avvalsa e di cui deve CP_2
rispondere, dolo già accertato al punto 7 della sentenza del Tribunale con statuizione non censurata e quindi passata in giudicato ed in ogni caso condivisa da questa Corte.
Quanto al dies a quo, andrebbe collocato al 1/08/2014, ossia il trentesimo giorno successivo al 2/07/2014, termine convenuto per la consegna della merce nel Transport order. Pertanto, anche prescindendo dalla sospensione, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta con le lettere di diffida indirizzate a a firma degli CP_2
Avvocati Claudio Perrella e Pietro Nisi in nome e per conto di “AG GI
pagina 14 di 20 Ltd/AG GI Srl” in data 24/07/2017, 25/07/2018, 16/02/2019, 17/01/2020,
25/11/2020 (doc. da 4 a 8 fascicolo DSV I grado).
7. Esclusa la prescrizione del credito risarcitorio di fonte contrattuale, validamente ceduto all'appellante ai fini del giudizio nei termini di cui supra, la domanda svolta da Parte
nei confronti di per essere manlevata e tenuta indenne da quanto dalla CP_2
prima versato a titolo di capitale, interessi e spese in favore dell'originaria attrice è fondata alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni.
Differentemente da quanto argomentato dalla difesa dell'appellata, il contratto concluso tra AG GI AG e di cui al Transport order è un contratto di trasporto CP_2
e non di spedizione.
Lo si desume dal fatto che AG GI trasmise a un “Transport order” CP_2
con cui rimetteva alla società romena il “following transport” alle condizioni poi indicate analiticamente in tale documento, anche con riferimento al rispetto di determinate temperature e condizioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione di trasporto dei farmaci. Valore dirimente assumono poi le condizioni generali allegate all'ordine ed accettate da nella misura in cui ha dato esecuzione all'ordine CP_2
stesso: in esse, il punto 7 prevedeva che “Vi è affidato questo ordine di trasporto sulla base delle regole CMR e Voi accettate tutte le responsabilità derivanti dal fatto di agire come vettore” (p. 3 n. 7; nell'originale inglese, “You are submitted this transport order on the basis of CMR Rule and You accept all responsabilities deriving from acting as carrier”). Inoltre, vi sono riferimenti ai “Vostri autisti e Vostri veicoli” (punto 3) e alla lettera di vettura CMR (punto 8).
Alla luce di tali elementi, risulta che oggetto del contratto era l'obbligo di trasportare la merce, con ogni obbligazione e responsabilità nascente in capo al vettore ai CP_2
sensi della CMR. Né rileva in senso contrario che informasse AG CP_2
GI della circostanza che si sarebbe avvalsa di un partner terzo nell'esecuzione del trasporto (doc. 6 e 7 fascicolo I grado). CP_2
pagina 15 di 20 Pertanto, stante la mancata riconsegna della merce, è responsabile di tale CP_2
perdita totale, per l'esclusione della quale avrebbe dovuto allegare e provare una delle cause di esclusione di responsabilità di cui agli artt. 17 ss. CMR.
Tale prova non è stata fornita in alcun modo.
Non è stata allegata alcuna colpa in capo al sub-mittente AG GI.
Quanto alla colpa di , essa è stata ritenuta solo concorrente dal Controparte_4
Tribunale, con statuizione non impugnata da e in ogni caso condivisa da CP_2
questa Corte.
Non si applicano neppure le limitazioni di responsabilità previste dalla CMR, in quanto deve ritenersi accertato il dolo per l'appropriazione della merce mai riconsegnata, fatto doloso di cui risponde e già accertato al punto 7 della sentenza del Tribunale CP_2
con statuizione non censurata e quindi passata in giudicato ed in ogni caso condivisa da questa Corte, come già supra rilevato.
Sul punto, l'art. 29 par. 2 CMR chiaramente dispone che il vettore non ha diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova “nel caso in cui il dolo o la colpa [equiparata al dolo dalla legge del giudice adito, ossia la colpa grave] sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni”.
Pertanto, in riforma della decisione del Tribunale ed in accoglimento delle domande dell'appellante, l'appellata deve essere condannata a manlevare e tenere integralmente Parte indenne da quanto quest'ultima ha pagato in esecuzione della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese processuali in favore di CP_1
Alle somme così complessivamente determinate devono aggiungersi gli interessi legali Parte dalla data in cui ha effettuato il pagamento in favore di al pagamento della CP_1
manleva.
pagina 16 di 20 Parte 8. Considerato che si impone la riforma della sentenza impugnata nei rapporti tra e anche in punto di spese processuali, le quali saranno oggetto di liquidazione CP_2
Parte ex novo infra, e vista la domanda di restituzione articolata da , deve CP_2
Parte anche essere condannata a restituire a quanto da quest'ultima versatole a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Parte 9. Quanto ai rapporti tra e nel presente grado, ha eccepito CP_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti e comunque ha domandato la condanna Parte di al rimborso delle spese processuali del grado. Parte
, negli scritti conclusionali, ha affermato di aver notificato l'atto di citazione in appello a per instaurare correttamente il contraddittorio e in osservanza alle CP_1
disposizioni dell'art. 331 c.p.c., vista la dipendenza delle cause su cui si è pronunciato il Parte Tribunale, e che i motivi di gravame proposti da riguardano esclusivamente i capi Parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito sui rapporti tra la stessa e CP_2
Tuttavia, in modo contraddittorio rispetto a tali difese, dall'intestazione dall'atto di citazione in appello, risulta che esso è stato proposto sia contro Controparte_1
sia contro entrambe indicate quali appellate. Inoltre,
[...] Controparte_2
nell'atto introduttivo, oltre alla citazione in appello sia di Controparte_1
sia di sono contenute le conclusioni sopra trascritte, nelle Controparte_2
quali vengono riproposte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo a , di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso in capo a
[...]
già e di prescrizione dell'azione svolta da Parte_1 Controparte_3 [...]
, nonché le istanze di rigetto delle domande di eccezioni e Controparte_1 CP_1
domande tutte già disattese dal Tribunale e rispetto alle quali l'appellante non ha argomentato alcunché nell'unico motivo di impugnazione articolato.
pagina 17 di 20 Tali conclusioni, comprensive delle eccezioni preliminari nei confronti di sono CP_1
state ribadite sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia nelle note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Pertanto, nei confronti di l'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché CP_1
difetta dei requisiti di cui all'art. 342, non contenendo né l'individuazione dei capi della sentenza impugnati, né alcuna censura della sentenza, né alcuna altra motivazione a sostegno dell'accoglimento delle domande ed eccezioni già espressamente disattese dal
Tribunale e, ciononostante, riproposte in sede di appello fino all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Peraltro, anche ritenendo che l'appello sia stato sostanzialmente proposto solo nei confronti di l'aver riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni preliminari nei CP_2
confronti di già rigettate dal Tribunale ha comunque costretto la stessa a CP_1 CP_1
costituirsi e a prendere posizione sulle stesse.
Infine, la difesa secondo la quale la citazione di sarebbe stata imposta dall'art. CP_1
331 c.p.c., oltre che contraddittoria rispetto alle conclusioni precisate, è comunque Parte infondata. Non avendo (validamente) impugnato alcun capo della sentenza relativo al rapporto principale con e ridiscutendosi in appello solo del rapporto di CP_1
Parte garanzia impropria tra e le due cause sono divenute scindibili. Sarebbe CP_2
stata semmai ad avere interesse a proporre appello incidentale condizionato CP_2
relativamente ai capi della sentenza aventi ad oggetto il rapporto principale e a dover così citare in giudizio ex art. 331 c.p.c. anche Tuttavia, così non è stato in quanto CP_1
Parte si è difesa solo con riguardo al rapporto di garanzia impropria tra sé e . CP_2
Dunque, le cause in appello vanno considerate scindibili (v. Cass., n. 12174 del
22/06/2020 sulla dipendenza tra causa principale e causa di garanzia impropria) e la citazione in appello di era comunque superflua. CP_1
Parte Alla luce di ciò, le spese di BB devono essere poste a carico di , la quale ha dato causa ad esse per le ragioni appena esposte, e sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa, in rapporto ai pagina 18 di 20 valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
10. All'esito del giudizio di appello, considerata la riforma della sentenza impugnata nei Parte rapporti tra e e l'integrale soccombenza di quest'ultima, CP_2 CP_2
deve essere condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore della controparte, incluse spese anticipate per c.u. e marche da bollo.
Le spese per onorari devono essere liquidate come in dispositivo sulla base del vigente
D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo delle spese dell'appello la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Milano n. 6386/2024 pubblicata il 25/06/2024,
2. condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...]
da quanto versato a titolo di capitale, interessi e spese processuali Parte_1
in favore di in esecuzione della sentenza Controparte_1
impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento eseguito da Parte_1
in favore di;
[...] Controparte_1
3. condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 [...]
di quanto ricevuto a titolo di spese di lite in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dal ricevimento alla restituzione;
4. dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
pagina 19 di 20 5. conferma nel resto la sentenza impugnata;
6. condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio in favore di iquidate quanto al Parte_1
primo grado in complessivi € 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, quanto al secondo grado in complessivi € 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna alla refusione delle spese processuali del presente Parte_1
grado in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
9.991,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in II grado da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. PERRELLA Parte_1 P.IVA_1
IO e IS TR, elettivamente domiciliata in VIA IM D'AZEGLIO
19 BOLOGNA, come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IN IM e AC TE, elettivamente domiciliata in VIA
ASSAROTTI, 4/10 16122 GENOVA, come da delega in atti appellata nonché contro pagina 1 di 20 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
PE AL AR, elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA
N. 4 20122 MILANO, come da delega in atti appellata avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..).
CONCLUSIONI
Per Parte_1 richiama tutte le eccezioni e difese svolte in atti, rifiuta il contraddittorio rispetto a ogni gravame, domanda o eccezione nuova e insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, accolga le seguenti CONCLUSIONI
- Nel merito: in accoglimento del motivo d'appello, riformare la sentenza n. 6386/2024 del 22.06.2024, pubblicata il 25.06.2024, del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare la legittimazione ad agire e/o titolarità attiva di già nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e, accertata l'esclusiva responsabilità, contrattuale e/o extra-contrattuale di
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la sottrazione della merce, condannare
[...] quest'ultima a manlevare e tenere integralmente indenne già Parte_1 Controparte_3 da quanto dalla stessa versato a titolo di capitale, interessi e spese in favore di parte attrice, nonché a restituire quanto versato a titolo di spese di lite giusta la sentenza di primo grado, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 30385/2020 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano,
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo a per i motivi di cui in narrativa e per Controparte_1 l'effetto rigettare la domanda da questa azionata nei confronti di già Parte_1 Controparte_3
[...]
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso in capo a già per i motivi di Parte_1 Controparte_3 cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di nei confronti di Controparte_1
già Parte_1 Controparte_3
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione svolta da per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda della Controparte_1 stessa nei confronti di già Parte_1 Controparte_3
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Parte_1 già in relazione alla spedizione di cui si discute per le ragioni di cui in narrativa Controparte_3 e, quindi, respingere le domande svolte da , in quanto inammissibili e/o Controparte_1 improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum.
- Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell'an, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite vettoriale di responsabilità dettato dalla normativa nazionale e/o internazionale vigente in materia, nonché in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di rispetto alla sottrazione della merce. Controparte_4
- In via istruttoria: già chiede che venga disposta una Parte_1 Controparte_3 consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettivo valore della merce asseritamente sottratta. pagina 2 di 20 Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
Per : Controparte_1 Voglia codesta Ecc.ma Corte -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta- dichiarare inammissibile nei confronti di l'appello proposto da Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 6386/2024 del Tribunale di Milano in assenza di specifici motivi formulati
[...] nei confronti di essa ovvero respingere il gravame proposto dalla Controparte_1 stessa nei confronti di e per l'effetto e comunque Parte_1 Controparte_1 confermare detta sentenza nelle sue parti riguardanti le domande svolte da Controparte_1 nei confronti di In subordine, condannare al
[...] Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi dalla data dell'evento e -a decorrere da quella della domanda giudiziale- al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Vinti compensi e spese del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si richiamano e reiterano le istanze formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. datata Milano 22 novembre 2021, qui di seguito integralmente ritrascritte: PROVE TESTIMONIALI 1. «Vero che il 30 giugno 2014 si presentava presso gli stabilimenti di Alanno della
[...] per il ritiro dei prodotti medicinali di cui alla fattura accompagnatoria n. Controparte_4
312/14 del 30.06.2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste], confezionati in 494 colli riposti su dodici palette, l'autoarticolato targato EH639CX / AF71533 condotto dai signori e Parte_2
[come risulta dai docc. n.ri 1 e 5 attr. da rammostrarsi al teste]»; Parte_3 2. «Vero che la targa del mezzo presentatosi il 30 giugno 2014 presso gli stabilimenti della
[...] in Alanno per il ritiro dei medicinali di cui alla fattura di trasferimento n. Controparte_4
312/14 del 30.06.2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste], ossia EH639CX/AF71533, corrispondeva al numero di targa che la aveva comunicato alla Controparte_3 [...] quale targa designata per tale ritiro [come risulta dal doc. n. 24 attr. da Controparte_4 rammostrarsi al teste]»;
7. «Vero che l'importo di RON 767.119,50 indicato nella fattura di trasferimento n. 312/14 del 30 giugno 2014 [doc. n. 2 attr. da rammostrarsi al teste] corrisponde al costo industriale dei prodotti farmaceutici elencati in detta fattura»;
8. «Vero che i prezzi indicati nel messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2013 [doc. n. 30 attr. da rammostrarsi al teste], nelle fatture di vendita n. 9222/14 del Controparte_4 27.06.2014 e n. 9201/14 del 18.06.2014 [docc. n.ri 31 e 32 attr. da rammostrarsi al teste] nonché nella denuncia in atti [doc. n. 6 attr. da rammostrarsi al teste] erano i prezzi per la commercializzazione sul mercato romeno stabiliti dal Ministero della Salute romeno alla data dell'evento per cui è causa, ovvero il 30 giugno 2014» 9. «Vero che la Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M - 75509 [docc. n.ri 21 e 21.2 attr. da rammostrarsi al teste] è stata tacitamente rinnovata per l'annualità decorrente dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014»; 10. «Vero che, come risulta dalla contabile di pagamento del premio in atti [doc. n. 21.2 da rammostrarsi al teste], la ha pagato in data 26 novembre 2013 alla Controparte_4 (oggi il premio deposito per Controparte_5 Controparte_1 l'annualità 31.12.2013 / 31.12.2014 della Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M
- 75509 [doc. n. 21 attr. da rammostrarsi al teste]»; 11. «Vero che, come risulta dall'appendice n. 4 del 28 dicembre 2012 alla Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M [docc. n.ri 21 e 21.1 attr. da rammostrarsi al teste] a partire dall'annualità 31.12.2012 / 31.12.2013 e, dunque, anche per l'annualità 31.12.2013 / 31.12.2014, il rischio di cui alla Polizza per l'assicurazione merci trasportate n. 010590716M [doc. n. 21 attr. da pagina 3 di 20 rammostrarsi al teste] è stato assunto al 100% dalla (oggi Controparte_5 [...]
»; Controparte_1 12. «Vero che in data 1° novembre 2017 la (oggi Controparte_5 [...]
ha corrisposto alla la somma di Euro Controparte_1 Controparte_4 157.519,40 a titolo d'indennizzo per il sinistro per cui è causa, contrassegnato dal riferimento n. 9645563923 [doc. n. 20 attr. da rammostrarsi al teste] e consistente nella perdita dei medicinali di cui alla fattura accompagnatoria n. 312/14 del 30.06.2014 e alla relazione di perizia in atti [doc.ti n. 2 e 8 attr. da rammostrarsi al teste]»; 13. «Vero che l'“atto di quietanza di danno e surroga” in atti [doc. n. 9 attr. da rammostrarsi al teste] è stato sottoscritto dalla signora procuratore speciale della Parte_4 Controparte_4 al tempo della sottoscrizione avvenuta in data 16 gennaio 2017».
[...] Si indicano a testi: - sui capitoli n. 1 e 2 la signora domiciliata in Milano, presso la Testimone_1 ALFASIGMA S.p.A., il signor e il signor , domiciliati in Verona, Controparte_6 Testimone_2 presso i locali uffici della - sui capitoli n. 9, 10, 11, 12 e 13 il dottor Controparte_3 [...]
domiciliato in Milano presso la e il Dottor Tes_3 Controparte_1 Tes_4
domiciliato in Bologna presso la - sui capitoli n. 7, 8 e 13 la signora
[...] CP_7 Tes_5
domiciliata in Milano presso la ALFASIGMA S.p.A. e si insta affinché, ex art. 203 c.p.c.,
[...] l'audizione del testimone domiciliato in Bologna venga delegata al Tribunale di Bologna, ovvero che la relativa deposizione venga assunta per iscritto ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c.».
Per : Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, così GIUDICARE 1) respingere l'impugnazione proposta dalla confermando la sentenza n. 6386/2024 del Parte_1 Tribunale di Milano e, comunque, dichiarare che ogni azione nei confronti della Controparte_8
è prescritta e che essa non ha alcuna responsabilità per l'evento dannoso di cui è causa.
[...] 2) Spese, anche generali, e compensi del secondo grado rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/08/2020, Controparte_1
(di seguito anche solo , quale assicuratrice di
[...] CP_1 Controparte_4
creditrice in surroga e cessionaria del credito azionato, citava avanti al Tribunale di Parte Milano divenuta (di seguito anche solo ), Controparte_3 Parte_1
per sentir accertare la responsabilità della convenuta per la perdita di una partita di 494 colli di medicinali oggetto di trasporto dallo stabilimento di in Controparte_4
Alanno al magazzino della in Pantelimon, Ilfov, Romania e per Controparte_9
Parte ottenere quindi la condanna di al pagamento del danno già indennizzato ad
[...]
per 157.519,40 € e di un'ulteriore somma, equitativamente Controparte_4
determinata, per il mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita. Parte Per quanto ancora di interesse, si costituiva e, oltre a resistere nei confronti pagina 4 di 20 dell'attrice anche con una serie di eccezioni preliminari, veniva autorizzata a chiamare in causa (di seguito anche , quale sub- Controparte_2 CP_2
trasportatrice, domandando quindi nei confronti di questa di “accertare e dichiarare, in via contrattuale e/o extra-contrattuale, l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione di Controparte_2
quanto occorso e, quindi, condannare quest'ultima a risarcire parte attrice o, comunque, a tenere indenne e manlevare e garantire già Parte_1 [...]
da qualsiasi pregiudizio possa alla stessa, in via subordinata e salvo Controparte_3
gravame, derivare dall'eventuale accoglimento delle domande ex adverso formulate nel presente giudizio e nei limiti del loro accoglimento e, comunque, a ogni conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi da già Parte_1 Controparte_3
per quanto esposto in narrativa, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo”.
Si costituiva ritualmente anche la quale eccepiva il difetto del titolo di CP_2
Parte legittimazione in capo a deducendo che il contratto avente ad oggetto il trasporto della merce per cui è causa sarebbe stato stipulato con AG GI AG, ossia una differente società di diritto svizzero. Inoltre, eccepiva la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto. In via subordinata, nel merito, eccepiva di aver agito come CP_2
spedizioniere e non già come sub-trasportatore, con esclusione di ogni sua responsabilità per la mancata riconsegna della merce. Ancora, si è difesa nel senso che non sarebbe provato il danno allegato da parte attrice, tenuto conto del disposto dell'art. 23.1 CMR, non avendo dimostrato del valore della merce alla partenza. CP_1
A fronte dell'eccezione di difetto del titolo di legittimazione, nella prima memoria Parte istruttoria, affermava di essere “divenuta anche cessionaria dei diritti spettanti ad
AG GI AG in forza del contratto di trasporto in essere con e che CP_2
conseguentemente “era ed è pienamente legittimata a chiamare in causa il vettore romeno al fine d'essere dallo stesso manlevata e tenuta indenne […]”. Inoltre, sempre in prima memoria, deduceva che la prescrizione era stata prima sospesa e poi comunque a pagina 5 di 20 più riprese interrotta, come dimostrato dai documenti prodotti sub doc. da 3 a 8.
In relazione alla cessione del credito risarcitorio, contestualmente al deposito della seconda memoria istruttoria, depositava sub doc. 9 una lettera di cessione del credito.
Il Tribunale di Milano, assunte alcune prove orali, pronunciava la sentenza n. 6386/2024 pubblicata in data 25/06/2024 con la quale, rigettate le eccezioni preliminari svolte da Parte Parte
nei confronti di condannava a corrispondere a l'importo di € CP_1 CP_1
100.000,00, oltre gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo, oltre spese processuali del grado. Parte Per quanto riguarda la domanda di manleva proposta da nei confronti di il Tribunale affermava che non poteva ritenersi provata una cessione del CP_2
credito in data anteriore a quella della produzione in giudizio del relativo documento
(novembre 2021) e che dunque la stessa non era opponibile a Inoltre, quanto CP_2
alla concorrente responsabilità extracontrattuale, evidenziava che tale responsabilità sussiste ove si accertino condotte distinte da quelle che configurano l'inadempimento al contratto in essere tra le parti, presupposto insussistente nel caso in esame. Parte Conseguentemente, rigettava la domanda di manleva e condannava al pagamento delle spese processuali del grado anche nei confronti di CP_2
Parte 2. Per la riforma di tale sentenza, ha citato avanti a questa Corte e CP_1
articolando un unico motivo di appello. CP_2
Si costituivano in appello e CP_1 CP_2
Parte La prima rilevava che il motivo di impugnazione proposto da riguardava unicamente il rapporto tra l'appellante e e che tuttavia nelle conclusioni CP_2
venivano riproposte le eccezioni preliminari già proposte in primo grado nei suoi confronti e rigettate dal Tribunale. Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti.
pagina 6 di 20 da parte sua, oltre ad eccepirne l'inammissibilità per aspecificità, chiedeva il CP_2
rigetto dell'appello avversario e riproponeva l'eccezione di prescrizione ed alcune delle difese di merito già articolate in primo grado.
Alla prima udienza del 1/07/2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell'11/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso rispetto a tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche e note sostitutive dell'udienza. Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza già fissata e veniva decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Parte 3. Nell'unico motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la Parte legittimazione di ad agire nei confronti di ritenendo inopponibile alla CP_2
terza chiamata la cessione del credito intervenuta tra AG GI AG e l'appellante
(doc. 9 fascicolo I grado). CP_2
A sostegno del motivo, richiama l'orientamento giurisprudenziale per cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, con cui si attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari). Pertanto, sarebbe irrilevante l'assenza di data certa del contratto di cessione rispetto alla legittimazione ad agire o all'interruzione della prescrizione. Aggiunge che si tratta di credito liberamente cedibile, non esistendo divieti legali o convenzionali alla sua cessione e che sarebbe stato onere di contestare l'esistenza del credito originario o la validità del CP_2
contratto di cessione. Ancora, argomenta nel senso che la legittimazione attiva dovrebbe pagina 7 di 20 essere verificata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia e non al momento della proposizione della domanda.
4. Prima di procedere con l'esame dell'appello, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti, già ritenuti sussistenti dal Tribunale e non oggetto di censure in questa sede o comunque pacifici in causa.
È risultato che nel giugno 2014 incaricava Parte_5 Controparte_3
società di diritto italiano con sede a Verona, per il trasporto di 12 pallet contenenti 494 colli di medicinali dallo stabilimento di Alanno ad un magazzino della società CP_9
in Pantelimon, Romania (cfr. doc. 1, 2 e 8 fascicolo BB I grado).
[...]
Per tale trasporto, si rivolgeva ad una società appartenente al Controparte_3
medesimo gruppo con denominazione AG GI AG, società di diritto svizzero con sede a Basilea.
Quest'ultima sub-contrattava il trasporto alla , società di diritto Controparte_2
romeno con sede in Cernica, Romania secondo le condizioni contenute nel Transport order datato 27/06/2014 (v. doc. 3 fascicolo I grado nonché doc. 2 fascicolo CP_1
I grado, in seguito anche solo order). CP_2 CP_10
a sua volta, previa comunicazione ad AG GI AG circa l'esistenza CP_2
di un partner disponibile per il ritiro della merce (doc. 6 e 7 fascicolo I CP_2
grado), sub-contrattava il trasporto medesimo a società di diritto italiano Controparte_11
con sede a Palazzolo sull'Oglio (v. il contratto di trasporto del 27/06/2014 sub doc. 4 fascicolo I grado nonché doc. 8 fascicolo I grado). CP_1 CP_2
comunicava ad AG GI AG i dati (orario, targa del veicolo e nome CP_11
dell'autista) relativi al ritiro della merce (doc. 12 fascicolo FR I grado), dati che venivano poi inoltrati al mittente (doc. 24 fascicolo BB I grado).
Sebbene il giorno 30/06/2014 si presentasse allo stabilimento di Alanno per il carico il veicolo indicato con autisti diversi da quelli preannunciati, il mittente – dopo alcune interlocuzioni telefoniche – consegnava comunque la merce a costoro.
pagina 8 di 20 La merce non è mai giunta a destinazione.
Alla luce di ciò, in data 4/07/2014, per “ ” Controparte_12 CP_3 CP_13
denunciava a la sparizione della merce (doc. 3 fascicolo DSV I grado), CP_2
ritenendo responsabile dei danni subiti per 767.119,50 RON. CP_2
Seguivano, in data 24/07/2017, 25/07/2018, 16/02/2019, 17/01/2020, 25/11/2020, lettere di diffida indirizzate a a firma degli Avvocati Claudio Perrella e Pietro Nisi CP_2
in nome e per conto di “AG GI Ltd/AG GI Srl” (doc. da 4 a 8 fascicolo DSV I grado).
Denunce per la sottrazione della merce sono state presentate in Italia (doc. 6 fascicolo
BB I grado) e in Romania (doc. 10 fascicolo FR I grado).
Parte 5. Così richiamati i fatti rilevanti, deve essere esaminato l'appello proposto da , in Parte primo luogo per quanto riguarda il rapporto tra e lasciando per ora in CP_2
disparte la questione del coinvolgimento di nel presente grado. CP_1
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa limitatamente all'unico motivo di appello articolato e alle domande CP_2
riproposte nei confronti di esso appare chiaro e specifico, affiancando alla CP_2
parte volitiva una parte argomentativa che cerca di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice ed essendo d'altronde pacifico che non si debba esigere l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., S.U., n. 27199 del 2017).
L'appello è anche fondato laddove chiede la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui, aderendo alla difesa svolta da ha attribuito rilevanza al fatto che CP_2
il contratto di cessione sia privo di data certa e ha ritenuto pertanto che la cessione non sia opponibile al debitore ceduto in assenza di prova che essa fosse avvenuta in data anteriore alla produzione in giudizio del documento.
In fatto, è pacifico che ha ricevuto l'ordine di trasporto da AG GI CP_2
AG, società anonima di diritto svizzero con sede a Basilea. La circostanza risulta pagina 9 di 20 documentalmente dall'esame del Transport order e non è smentita neppure dall'appellante.
Tuttavia, il credito risarcitorio nascente dal contratto di trasporto tra AG GI
AG e è stato oggetto di cessione in favore di in data CP_2 Controparte_3
logicamente antecedente alla produzione in giudizio del relativo contratto di cessione, avvenuta il 19/11/2021 (doc. 9 fascicolo DSV I grado).
Tale produzione documentale era stata preceduta in data 22/10/2021 dalla prima Parte memoria istruttoria con la quale la difesa di , già allegava di Controparte_3
agire anche quale cessionaria del credito azionato.
A fronte di tali circostanze, ritiene la Corte non dirimente l'impossibilità di provare che la cessione fosse avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio.
Secondo giurisprudenza costante, il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che, in virtù del solo consenso legittimamente manifestato tra cedente e cessionario, produce immediatamente il trasferimento della titolarità del credito in capo al cessionario e con essa la legittimazione esclusiva del cessionario ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta. Quanto all'accettazione o notificazione di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c., tali atti servono soltanto ad escludere la portata liberatoria del pagamento eventualmente fatto dal debitore al cedente anziché al cessionario ovvero, in caso di più cessioni, a determinare quella che prevale (cfr. Cass., n. 11436 del 30/04/2021).
Dunque, in primo luogo, è erroneo ritenere inopponibile al debitore ceduto la cessione per il solo fatto che essa non abbia data certa anteriore al giudizio: la notificazione o l'accettazione previste dagli artt. 1264 e 1265 c.c. non sono condizione affinché il cessionario possa pretendere il pagamento del credito già trasferitogli per effetto dell'accordo tra cedente e cessionario.
In secondo luogo, la legittimazione del cessionario ad ottenere la condanna al pagamento del credito ceduto doveva essere valutata con riguardo al tempo della sentenza e non al tempo della proposizione della domanda. Infatti, la legittimazione ad pagina 10 di 20 agire, quale condizione dell'azione, è sufficiente che sussista al momento della decisione, potendo anche sopravvenire in corso di causa (cfr. Cass., n. 26769 del
18/12/2014).
Inoltre, l'integrazione della domanda di condanna, con allegazione della nuova causa petendi, e la produzione del contratto di cessione sono state effettuate dalla difesa di Parte
nel rispetto dei termini processuali di decadenza ratione temporis vigenti, rispettivamente previsti dall'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. per la modificazione della domanda e dall'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per la produzione di documenti. Si tratta di una modificazione della domanda certamente ammissibile, considerato che sono stati lasciati invariati il petitum e le parti e che è stata allegata una nuova causa petendi (titolarità del credito in virtù della cessione dello stesso da parte del creditore originario) alternativa alla causa petendi dedotta all'atto di chiamata del terzo (titolarità del credito a titolo originario in virtù della conclusione del contratto di trasporto). Sussiste quindi la cd. teleologica complanarità delle domande richiesta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, n. 12310 del 15/06/2015; Cass., Sez. U, n. 22404 del
13/09/2018); per cui, anche sotto il profilo della titolarità sostanziale del credito azionato, si deve ritenere tempestiva l'allegazione e la prova dell'avvenuta cessione di tale credito.
Diviene dunque irrilevante stabilire con precisione se il contratto di cessione del credito tra AG GI AG e sia stato concluso prima o dopo la Controparte_3
proposizione dell'azione nei confronti di dal momento che è comunque CP_2
provato che al tempo della sentenza DSV, già era divenuta Controparte_3
cessionaria del credito.
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'intervenuta cessione del credito può essere fatta valere per la prima volta dal cessionario nei confronti del debitore ceduto anche nel corso di un processo già pendente tra le due parti. In un caso analogo, è stata confermata la sentenza della Corte territoriale che, per ragioni simili a quelle appena pagina 11 di 20 esposte, aveva condannato il debitore al pagamento del credito che la parte vittoriosa aveva acquistato solo in corso di causa (cfr. Cass., n. 29691 del 10/11/2025).
Inoltre, con riferimento al giudizio di opposizione a precetto, ma con principio estensibile ad ogni giudizio di cognizione, è stato affermato che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto […] anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva” (Cass., n.
27688 del 12/10/2021). Proprio in un caso in cui il creditore cessionario con la comparsa di costituzione e risposta dava atto dell'intervenuta cessione in suo favore del credito azionato e depositava agli atti del giudizio di merito la copia del relativo atto di cessione,
è stato affermato che il giudice deve esaminare tali atti, poiché anche la cessione del credito costituisce una vicenda del rapporto giuridico suscettibile di essere apprezzata, non soltanto con riferimento alla data della notificazione del precetto opposto, ma fino alla data della decisione del relativo giudizio (così Cass., n. 14705 del 10/05/2022).
6. Tanto ritenuto, occorre valutare l'effettiva sussistenza del credito risarcitorio di fonte contrattuale e la sua possibile estinzione per prescrizione, eccezione riproposta nel presente grado ex art. 346 c.p.c. da CP_2
L'esame dell'eccezione di prescrizione, infatti, non è precluso da alcun giudicato implicito formatosi sul punto, in quanto il primo giudice si è limitato a rigettare la domanda escludendo l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, senza affrontare né la questione della sussistenza del diritto al risarcimento né tantomeno la sua prescrizione.
Tuttavia, essa non è fondata.
Trova applicazione l'art. 32 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra nel 1956 (CMR), come pagina 12 di 20 concordemente ritenuto anche dalle difese delle parti (v. tra gli atti, la comparsa di costituzione in primo grado di p. 4, nonché la prima memoria istruttoria di CP_2
Parte
, p. 2).
Dall'art. 32, par. 1 e 2 CMR si desume che il reclamo scritto per la perdita della merce ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere (così Cass., n. 13891 del
06/07/2020).
In virtù di tale norma, il reclamo scritto del 4/07/2014 con cui per Controparte_12
“ ” denunciava a la sparizione della merce, ritenendo CP_3 CP_13 CP_2
quest'ultima responsabile dei danni subiti per 767.119,50 RON (doc. 3 fascicolo DSV I grado), ha sospeso il decorso del termine prescrizionale. Sarebbe stato onere della parte appellata provare di aver risposto a tale reclamo, ma nessuna allegazione o CP_2
prova di una risposta è stata fornita a riguardo. Pertanto, il Collegio ritiene che la prescrizione così sospesa non abbia più ripreso il suo corso sino all'instaurazione del giudizio.
È poi infondata e fuorviante la difesa articolata dall'appellata secondo la quale il reclamo sarebbe stato inviato da ossia una società Controparte_14
diversa dalla AG GI AG.
Il diritto commerciale svizzero conosce tra le società di capitali la società anonima (SA)
e la società a garanzia limitata (Sagl); in lingua francese société anonyme (SA) e société
à responsabilité limitée (Sàrl); in lingua tedesca e Controparte_15 [...]
Quanto all'espressione inglese per indicare tali tipi Controparte_16
sociali, è sufficiente osservare che limited company (e la relativa abbreviazione Ltd) ben può essere la traduzione inglese del tedesco potendosi usare Controparte_15
questa espressione per qualsiasi società di capitali in cui i soci rispondano nei limiti di quanto conferito.
pagina 13 di 20 In ogni caso, la riconducibilità dell'atto interruttivo della prescrizione alla società con cui si era obbligata ad eseguire il trasporto, ossia la AG GI AG, si CP_2
desume anche dal fatto che il reclamo sia stato firmato da , ossia la Controparte_12
stessa persona con cui i dipendenti di avevano interloquito nell'esecuzione CP_2
del trasporto (cfr. corrispondenza prodotta sub doc. 6 e 7 fascicolo I grado) e CP_2
che il numero di telefono e l'indirizzo riprodotti nell'intestazione del documento siano gli stessi riportati in calce al Transport order riferiti alla AG GI AG.
In seguito, con l'atto di cessione del credito, la stessa AG GI AG si identifica anche con a conferma che si tratti della medesima persona Controparte_17
giuridica (v. i piè di pagina del documento sub doc. 9 fascicolo DSV I grado).
Peraltro, il documento prodotto dalla difesa dell'appellata per dimostrare che si tratterebbe di società diverse con una differente partita iva (doc. 13 fascicolo FR
I grado) è del tutto inattendibile. Si tratta di una stampata parziale (è stata prodotta solo la pagina 2 di 12) di un sito web che non costituisce fonte ufficiale (gb.kompass.com), dalla quale non è nemmeno dato capire a quale società si riferiscano i pochi dati riportati nella pagina riprodotta, mancando completamente la prima pagina. Inoltre, ferma l'inattendibilità del documento, non è comunque dirimente la sola presunta differenza nel numero di partita iva, che potrebbe anche essere mutato nel tempo.
Per mera completezza motivazionale, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 32, par. 1
CMR il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è triennale, in ragione del dolo di appropriazione dei terzi soggetti di cui si è avvalsa e di cui deve CP_2
rispondere, dolo già accertato al punto 7 della sentenza del Tribunale con statuizione non censurata e quindi passata in giudicato ed in ogni caso condivisa da questa Corte.
Quanto al dies a quo, andrebbe collocato al 1/08/2014, ossia il trentesimo giorno successivo al 2/07/2014, termine convenuto per la consegna della merce nel Transport order. Pertanto, anche prescindendo dalla sospensione, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta con le lettere di diffida indirizzate a a firma degli CP_2
Avvocati Claudio Perrella e Pietro Nisi in nome e per conto di “AG GI
pagina 14 di 20 Ltd/AG GI Srl” in data 24/07/2017, 25/07/2018, 16/02/2019, 17/01/2020,
25/11/2020 (doc. da 4 a 8 fascicolo DSV I grado).
7. Esclusa la prescrizione del credito risarcitorio di fonte contrattuale, validamente ceduto all'appellante ai fini del giudizio nei termini di cui supra, la domanda svolta da Parte
nei confronti di per essere manlevata e tenuta indenne da quanto dalla CP_2
prima versato a titolo di capitale, interessi e spese in favore dell'originaria attrice è fondata alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni.
Differentemente da quanto argomentato dalla difesa dell'appellata, il contratto concluso tra AG GI AG e di cui al Transport order è un contratto di trasporto CP_2
e non di spedizione.
Lo si desume dal fatto che AG GI trasmise a un “Transport order” CP_2
con cui rimetteva alla società romena il “following transport” alle condizioni poi indicate analiticamente in tale documento, anche con riferimento al rispetto di determinate temperature e condizioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione di trasporto dei farmaci. Valore dirimente assumono poi le condizioni generali allegate all'ordine ed accettate da nella misura in cui ha dato esecuzione all'ordine CP_2
stesso: in esse, il punto 7 prevedeva che “Vi è affidato questo ordine di trasporto sulla base delle regole CMR e Voi accettate tutte le responsabilità derivanti dal fatto di agire come vettore” (p. 3 n. 7; nell'originale inglese, “You are submitted this transport order on the basis of CMR Rule and You accept all responsabilities deriving from acting as carrier”). Inoltre, vi sono riferimenti ai “Vostri autisti e Vostri veicoli” (punto 3) e alla lettera di vettura CMR (punto 8).
Alla luce di tali elementi, risulta che oggetto del contratto era l'obbligo di trasportare la merce, con ogni obbligazione e responsabilità nascente in capo al vettore ai CP_2
sensi della CMR. Né rileva in senso contrario che informasse AG CP_2
GI della circostanza che si sarebbe avvalsa di un partner terzo nell'esecuzione del trasporto (doc. 6 e 7 fascicolo I grado). CP_2
pagina 15 di 20 Pertanto, stante la mancata riconsegna della merce, è responsabile di tale CP_2
perdita totale, per l'esclusione della quale avrebbe dovuto allegare e provare una delle cause di esclusione di responsabilità di cui agli artt. 17 ss. CMR.
Tale prova non è stata fornita in alcun modo.
Non è stata allegata alcuna colpa in capo al sub-mittente AG GI.
Quanto alla colpa di , essa è stata ritenuta solo concorrente dal Controparte_4
Tribunale, con statuizione non impugnata da e in ogni caso condivisa da CP_2
questa Corte.
Non si applicano neppure le limitazioni di responsabilità previste dalla CMR, in quanto deve ritenersi accertato il dolo per l'appropriazione della merce mai riconsegnata, fatto doloso di cui risponde e già accertato al punto 7 della sentenza del Tribunale CP_2
con statuizione non censurata e quindi passata in giudicato ed in ogni caso condivisa da questa Corte, come già supra rilevato.
Sul punto, l'art. 29 par. 2 CMR chiaramente dispone che il vettore non ha diritto di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova “nel caso in cui il dolo o la colpa [equiparata al dolo dalla legge del giudice adito, ossia la colpa grave] sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni”.
Pertanto, in riforma della decisione del Tribunale ed in accoglimento delle domande dell'appellante, l'appellata deve essere condannata a manlevare e tenere integralmente Parte indenne da quanto quest'ultima ha pagato in esecuzione della sentenza impugnata per capitale, interessi e spese processuali in favore di CP_1
Alle somme così complessivamente determinate devono aggiungersi gli interessi legali Parte dalla data in cui ha effettuato il pagamento in favore di al pagamento della CP_1
manleva.
pagina 16 di 20 Parte 8. Considerato che si impone la riforma della sentenza impugnata nei rapporti tra e anche in punto di spese processuali, le quali saranno oggetto di liquidazione CP_2
Parte ex novo infra, e vista la domanda di restituzione articolata da , deve CP_2
Parte anche essere condannata a restituire a quanto da quest'ultima versatole a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Parte 9. Quanto ai rapporti tra e nel presente grado, ha eccepito CP_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti e comunque ha domandato la condanna Parte di al rimborso delle spese processuali del grado. Parte
, negli scritti conclusionali, ha affermato di aver notificato l'atto di citazione in appello a per instaurare correttamente il contraddittorio e in osservanza alle CP_1
disposizioni dell'art. 331 c.p.c., vista la dipendenza delle cause su cui si è pronunciato il Parte Tribunale, e che i motivi di gravame proposti da riguardano esclusivamente i capi Parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito sui rapporti tra la stessa e CP_2
Tuttavia, in modo contraddittorio rispetto a tali difese, dall'intestazione dall'atto di citazione in appello, risulta che esso è stato proposto sia contro Controparte_1
sia contro entrambe indicate quali appellate. Inoltre,
[...] Controparte_2
nell'atto introduttivo, oltre alla citazione in appello sia di Controparte_1
sia di sono contenute le conclusioni sopra trascritte, nelle Controparte_2
quali vengono riproposte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo a , di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso in capo a
[...]
già e di prescrizione dell'azione svolta da Parte_1 Controparte_3 [...]
, nonché le istanze di rigetto delle domande di eccezioni e Controparte_1 CP_1
domande tutte già disattese dal Tribunale e rispetto alle quali l'appellante non ha argomentato alcunché nell'unico motivo di impugnazione articolato.
pagina 17 di 20 Tali conclusioni, comprensive delle eccezioni preliminari nei confronti di sono CP_1
state ribadite sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia nelle note scritte sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Pertanto, nei confronti di l'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché CP_1
difetta dei requisiti di cui all'art. 342, non contenendo né l'individuazione dei capi della sentenza impugnati, né alcuna censura della sentenza, né alcuna altra motivazione a sostegno dell'accoglimento delle domande ed eccezioni già espressamente disattese dal
Tribunale e, ciononostante, riproposte in sede di appello fino all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Peraltro, anche ritenendo che l'appello sia stato sostanzialmente proposto solo nei confronti di l'aver riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni preliminari nei CP_2
confronti di già rigettate dal Tribunale ha comunque costretto la stessa a CP_1 CP_1
costituirsi e a prendere posizione sulle stesse.
Infine, la difesa secondo la quale la citazione di sarebbe stata imposta dall'art. CP_1
331 c.p.c., oltre che contraddittoria rispetto alle conclusioni precisate, è comunque Parte infondata. Non avendo (validamente) impugnato alcun capo della sentenza relativo al rapporto principale con e ridiscutendosi in appello solo del rapporto di CP_1
Parte garanzia impropria tra e le due cause sono divenute scindibili. Sarebbe CP_2
stata semmai ad avere interesse a proporre appello incidentale condizionato CP_2
relativamente ai capi della sentenza aventi ad oggetto il rapporto principale e a dover così citare in giudizio ex art. 331 c.p.c. anche Tuttavia, così non è stato in quanto CP_1
Parte si è difesa solo con riguardo al rapporto di garanzia impropria tra sé e . CP_2
Dunque, le cause in appello vanno considerate scindibili (v. Cass., n. 12174 del
22/06/2020 sulla dipendenza tra causa principale e causa di garanzia impropria) e la citazione in appello di era comunque superflua. CP_1
Parte Alla luce di ciò, le spese di BB devono essere poste a carico di , la quale ha dato causa ad esse per le ragioni appena esposte, e sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa, in rapporto ai pagina 18 di 20 valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
10. All'esito del giudizio di appello, considerata la riforma della sentenza impugnata nei Parte rapporti tra e e l'integrale soccombenza di quest'ultima, CP_2 CP_2
deve essere condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore della controparte, incluse spese anticipate per c.u. e marche da bollo.
Le spese per onorari devono essere liquidate come in dispositivo sulla base del vigente
D.M. n. 55/2014, con riferimento al valore della causa, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo delle spese dell'appello la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Milano n. 6386/2024 pubblicata il 25/06/2024,
2. condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_2 [...]
da quanto versato a titolo di capitale, interessi e spese processuali Parte_1
in favore di in esecuzione della sentenza Controparte_1
impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento eseguito da Parte_1
in favore di;
[...] Controparte_1
3. condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 [...]
di quanto ricevuto a titolo di spese di lite in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata, oltre interessi legali dal ricevimento alla restituzione;
4. dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
pagina 19 di 20 5. conferma nel resto la sentenza impugnata;
6. condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_2
di entrambi i gradi di giudizio in favore di iquidate quanto al Parte_1
primo grado in complessivi € 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, quanto al secondo grado in complessivi € 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
7. condanna alla refusione delle spese processuali del presente Parte_1
grado in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
9.991,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio
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