Art. 4.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-55, la spesa di lire 650.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e la assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 100.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-55, la spesa di lire 650.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e la assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 100.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.