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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON AE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14928/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000418311000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 18/7/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 19/5/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi
€ 378,12. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. In subordine deduce che la stessa era socio accomandataria della Società_1 sas, dichiarata fallita in data 18/1/2019, fallimento chiuso nel giugno 2021, sicchè il credito doveva essere insinuato al passivo fallimentare. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono precluse. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Regione Campania ha dedotto e provato, con deposito tempestivo di copia della documentazione relativa, con attestazione di conformità all'originale, di aver notificato, a mezzo posta ordinaria, l'avviso di accertamento sottostante alla cartella, ricevuto a mani proprie in data 19/10/2022. Tale evenienza depriva di fondamento tanto le questioni principali, atteso che la notifica ha interrotto la prescrizione triennale, rispetto alla quale la notifica della cartella avvenuta il 19/5/2025 è tempestiva, quanto la questione subordinata, che andava eventualmente sollevata impugnando l'avviso di accertamento ed è, quindi, oggi preclusa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 300,00
(trecento) oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ON AE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14928/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000418311000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 18/7/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 19/5/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi
€ 378,12. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale. In subordine deduce che la stessa era socio accomandataria della Società_1 sas, dichiarata fallita in data 18/1/2019, fallimento chiuso nel giugno 2021, sicchè il credito doveva essere insinuato al passivo fallimentare. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania che deduceva di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono precluse. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Regione Campania ha dedotto e provato, con deposito tempestivo di copia della documentazione relativa, con attestazione di conformità all'originale, di aver notificato, a mezzo posta ordinaria, l'avviso di accertamento sottostante alla cartella, ricevuto a mani proprie in data 19/10/2022. Tale evenienza depriva di fondamento tanto le questioni principali, atteso che la notifica ha interrotto la prescrizione triennale, rispetto alla quale la notifica della cartella avvenuta il 19/5/2025 è tempestiva, quanto la questione subordinata, che andava eventualmente sollevata impugnando l'avviso di accertamento ed è, quindi, oggi preclusa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 300,00
(trecento) oltre oneri accessori se dovuti.