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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 106/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio l'8/11/2024, ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o
in materia di
LAVORO
iscritta al N. 106 R.G. Lav.- anno 2023
avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv. D. D'Antonio, elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti appellante principale e appellato incidentale contro
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti S. Di Pardo e M. Sansone appellato principale e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale di Campobasso, in Parte_1
composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato dal
4/5/2018 al 6/5/2021 alle dipendenze della ditta ” con un CP_2 Controparte_1
contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio part time, livello Q - CCNL Trasporto
e spedizioni merci e di essere creditore delle retribuzioni da maggio 2018 a maggio 2021.
Il giudice adito pronunciava il decreto ingiuntivo n. 693/2021 del 23/07/2021, con il quale la ditta convenuta veniva condannata al pagamento in favore dello stesso della somma Parte_1 di € 27.399,54, oltre interessi, spese e accessori come per legge.
Avverso il detto decreto proponeva opposizione il deducendo in particolare: CP_1
- che il nella qualità di socio e legale rappresentante della in data Parte_1 CP_3
Cont 17/3/2018 aveva ceduto all'impresa veicoli di proprietà della Controparte_1
impegnandosi a fare da gestore dei trasporti per un compenso mensile pari ad euro 250,00;
- che, in adempimento del predetto accordo, il 4/5/2018 la TT CO assumeva il con contratto a tempo parziale orizzontale a tempo indeterminato, ma che Parte_1 quest'ultimo non svolse poi le proprie mansioni, non presentandosi mai sul posto di lavoro e non offrendo alcun tipo di supporto al datore di lavoro;
- che in data 4/6/2018 la aveva anche ceduto alla ditta il “ramo d'azienda CP_3 CP_1
costituito dal diritto di accesso al mercato di Autotrasporto per conto terzi corrente in
Campobasso, alla via Luigi Sturzo numero 11, numero iscrizione Albo CB/7252654/S, posizione meccanografica D8NW4M” per il prezzo di euro 10.000,00 (per l'avviamento
9.900,00 e per i beni mobili 100,00) e che al momento della cessione soci della erano CP_3
(55%), (40%) e (5%); Parte_1 Persona_1 Persona_2
- che a causa della pandemia da Covid-19 e del blocco dei licenziamenti esso non CP_1 aveva potuto licenziare il e che quest'ultimo, in data 6/5/2021, aveva rassegnato le Parte_1
dimissioni volontarie;
- che successivamente il aveva agito in monitorio asserendo di non aver ricevuto Parte_1 alcuna retribuzione per l'intero periodo di lavoro e che, ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva notificato anche atto di pignoramento presso terzi.
A fondamento dell'opposizione il eccepiva: CP_1
-l'illegittimità della richiesta di pagamento con riferimento alle trattenute fiscali e previdenziali, già versate;
-l'erroneità dei conteggi atteso che la somma lorda richiesta era pari ad euro 27.399,54 mentre dalla relazione del rag. si evinceva che la somma lorda -nel caso in cui fosse stata Per_3
dimostrata la prestazione lavorativa- era pari ad euro 25.162,76;
-l'assenza della prestazione lavorativa da parte dell'opposto;
-l'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per mutuo dissenso, non essendosi l'opposto mai presentato sul posto di lavoro e non avendo lo stesso mai reclamato la retribuzione;
-la simulazione del contratto di lavoro come da scrittura privata del 17/3/2018 in cui il gli aveva ceduto i veicoli della e si era impegnato a fare da gestore dei Parte_1 CP_3 trasporti per un compenso mensile di € 250,00;
-la prescrizione delle pretese.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per la restituzione delle trattenute fiscali e previdenziali versate pari ad euro 6.381,78.
Concludeva spiegando le seguenti conclusioni “1) in via preliminare: sospendere inaudita altera parte o, in via gradata, alla prima udienza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la mancata erogazione della prestazione lavorativa e/o la mutua risoluzione e/o la simulazione del contratto ed accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa e per l'effetto accogliere
l'opposizione per le motivazioni di cui al presente atto e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto non avendo la datrice di lavoro nulla da corrispondere al Sig.
[...]
; Parte_1
3) in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
4) in ogni caso: condannare controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno e/o alla restituzione delle somme erroneamente corrisposte a titolo di trattenute fiscali e previdenziali pari ad euro 6.381,78 o in via subordinata da quantificarsi in via equitativa;
6) in ogni caso: condannare l'opposta, alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese, all'IVA ed al CAP come per legge”.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di opposizione asseriva: Parte_1
-che la datrice di lavoro aveva prodotto e gli aveva inviato mese per mese, durante tutto il dedotto rapporto di lavoro, le buste paga già depositate a corredo del ricorso monitorio;
-che non era mai stato erogato il Bonus Renzi;
-che il consulente di parte opponente aveva erroneamente posto a base di calcolo la minor somma di € 25.162,76 (mentre il monitorio era per € 27.399,54), considerando l'imponibile contributivo e non l'importo lordo spettante, nè aveva inserito il TFR nella somma;
-che il compenso mensile indicato nella scrittura privata non gli era mai stato versato e che era risultato impagato un assegno postale di € 1.000,00;
-che alcuna prescrizione era maturata considerato il termine di 5 anni decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (maggio 2021);
-che la stessa affermazione del posta a fondamento della domanda riconvenzionale, CP_1
relativa al versamento delle trattenute, confermava la sussistenza del rapporto di lavoro;
-che, comunque la domanda riconvenzionale era infondata, non essendovi prova del versamento dei contributi in suo favore.
Ammessi ed espletati successivamente i mezzi istruttori richiesti e, segnatamente, la prova per testi e l'interrogatorio formale del con sentenza in data 19/5/2023 il Tribunale di Parte_1
Campobasso accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, n. 693/2021.
In particolare, il GL riteneva che l'opposto, attore sostanziale nel giudizio, non aveva assolto l'onere probatorio riguardante la sussistenza del rapporto lavorativo, osservando che le risultanze istruttorie non erano certe, sia sotto il profilo del contenuto della prestazione
(risultando dalle buste paga un inquadramento del lavoratore quale operaio p.t. livello Q e tale essendo anche la qualifica dedotta dal in sede di monitorio, mentre del giudizio di Parte_1
opposizione invocava il ruolo di preposto), sia sotto il profilo del contenuto del compenso pattuito (250 euro previsti nella scrittura privataa e gli importi delle buste paga che riportano retribuzioni di importo superiore a tale cifra). Evidenziava, altresì, che i testi escussi avevano restituito un quadro probatorio di segno contrario alle asserzioni del in quanto non Parte_1
avevano riferito di alcun ruolo allo stesso ascrivibile come autista, né come operaio, né come preposto o gestore dei trasporti. Quanto alla invocata efficacia probatoria delle buste paga, osservava il GL che nella stessa pronuncia dei giudici di legittimità, richiamata dall'opposto, si attribuiva natura confessoria ai prospetti paga, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 2734 c.c.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza interponeva gravame per i seguenti motivi: Parte_1
- “ERRATA E MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI DEL
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”;
- “CONTRADDITTORIA E DISCRIMINANTE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
PROBATORI. MANCATA VALUTAZIONE DI CONTRADDIZIONI ED AMMISSIONI DELLA
DIFESA DI CONTROPARTE”;
- “DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA RISPETTO ALLE PROVE EMERSE
IN GIUDIZIO”.
In particolare, l'appellante reiterava le difese già fatte valere nel giudizio di opposizione ed evidenziava che il GL aveva riconosciuto efficacia probatoria alle buste paga quanto all'ammontare dei crediti ma non anche per l'esistenza del rapporto di lavoro, dolendosi di ciò.
Rilevava, inoltre, che il giudice dell'opposizione aveva valutato favorevolmente solo la prova testimoniale della controparte ma non aveva dato alcun credito alla copiosa documentazione prodotta da esso appellante, seppur di provenienza datoriale né alle risultanze dell'interrogatorio formale.
Deduceva altresì che, sulla base delle prove, non emergendo alcun carattere di univocità ed incontrovertibilità dei fatti favorevoli alla parte opponente-appellata, il Giudice del lavoro non poteva valutare liberamente i fatti oggetto della confessione resa con documenti, ma doveva attenersi alla validità delle prove offerte dalle parti considerando nella giusta attendibilità e validità anche le prove offerte da esso facendo valere il principio civilistico del “più Parte_1 probabile che non”.
Concludeva chiedendo alla Corte di “- riformare integralmente la sentenza appellata n.
107/2023 del Tribunale di CAMPOBASSO;
- per l'effetto ed in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il credito comunque esistente in favore del sig.
pari al netto del credito lordo ingiunto, ovvero € 24.360,85 o nella Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia.
- con il regolamento delle spese giudiziali del doppio grado”.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato contrastava il proposto gravame insistendo per il rigetto dello stesso. Affermava, in particolare, che correttamente il GL aveva sanzionato l'inammissibile mutatio del titolo (dal monitorio al giudizio di opposizione) offerta dalla controparte e ritenuto non fornita dall'opposto, sul quale gravava l'onere probatorio, la prova dell'avvenuto svolgimento della propria prestazione.
Spiegava, altresì, appello incidentale contestando sia la pronuncia di infondatezza della domanda riconvenzionale relativa alla restituzione delle trattenute fiscale e previdenziali (al riguardo asserendo di aver dimostrato l'avvenuto pagamento) che l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio e sulla eccezione di prescrizione delle prestazioni lavorative.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
* * *
3.Motivi della decisione.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Dispone l'art. 346 c.p.c. al comma 3 “Se propone appello incidentale l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni (3) (4) prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente”.
A seguito della pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione n. 20604 del 30/07/2008, deve ritenersi superato e in ogni caso minoritario l'orientamento invocato dall'appellante incidentale, al quale pertanto si ritiene di non dover aderire. E' stato, infatti, chiarito al riguardo anche di recente dalla Corte di legittimità che “Non emergono ragioni, infatti, che inducano a ritenere superato l'orientamento espresso da questa Corte, a Sezioni Unite, con la decisione n. 20604 del 30/07/2008. Le Sezioni Unite, infatti, hanno adottato la soluzione che oggi si vorrebbe superare proprio esaminando e disattendendo - al netto della tesi della comunitarizzazione della CEDU su cui è sufficiente il rinvio a Cass. 30/01/2018, n.2286 - proprio gli argomenti addotti dagli odierni ricorrenti. Per la sentenza evocata - a cui si rinvia per un esame della giurisprudenza di contrario avviso e per le ragioni del suo superamento - nel rito del lavoro
l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2,
Cost. – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod.proc.civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod.proc.civ. Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente;
cfr. a titolo esemplificativo, Cass.
26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass. 7/07/2018, n. 14839.
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n. 8595; Cass.
19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 cod.proc.civ., ma «per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 cod.proc.civ., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per
l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. 3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle
Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione».
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986, n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano
l'applicazione dell'art. 291 cod.proc.civ.: ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4/10/1996, n. 8707, Cass. 4/08/2004, n.
14952; Cass. 3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n. 11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 cod.proc.civ., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva).
L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) e nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace:
l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 cod.proc.civ. comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
in fine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348, comma 1, cod.proc.civ. ” (così Cass. n. 15726/2022).
Applicando siffatti principi al caso di specie, si osserva che la mancata notifica dell'appello incidentale, sulla quale non vi è contestazione, determina la sua inammissibilità.
Passando all'esame dell'appello principale, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato e che la sentenza gravata dba essere confermata.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice dell'opposizione, l'appellante, in veste di attore sostanziale della controversia, non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa che fa sorgere il rapporto sinallagmatico e il diritto alle retribuzioni pretese. Il onerato di provare la prestazione lavorativa de qua, si è limitato a depositare le Parte_1
buste paga rilasciate dal Sul valore probatorio dei cedolini i Giudici di legittimità, con CP_1
orientamento granitico, hanno precisato che “le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite
(articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364;
n. 5807/1981; n. 1074/1986).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769;
Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre
2000 n. 12803).” (Cass. n. 2239/2017).
Com'è noto, i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, sono stati ormai da tempo descritti dalla giurisprudenza : v. ad es. per tutte Cass. civ., Sez. lavoro, 22/12/2009, n. 26986 la quale ha precisato in particolare che: “Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, determinante è il requisito tipico della subordinazione, da intendersi come vincolo di soggezione del lavoratore sia al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro il quale deve manifestarsi con l'emanazione di ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, sia al suo potere organizzativo il quale deve consistere in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale”(cfr altresì nello stesso senso, ex multis, ad es. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/04/2019, n. 9667; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 01/03/2019; Trib. Genova, Sez. lavoro, 11/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato pure che “..omissis.. alla luce dei richiamati principi e della connessa necessità di verifica in concreto dell'atteggiarsi del rapporto in relazione agli elementi ritenuti sintomatici della subordinazione, la esistenza di buste paga è circostanza che non assume alcun rilievo decisivo nel senso di implicare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, la ricostruzione del rapporto inter partes (v. tra le altre,
Cass. 05/12/2014, n. 25756; Cass. 24/10/2013, n. 24092) come di natura dipendente, rappresentando la emissione di buste paga solo uno dei possibili elementi dai quali, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente” (così Cass. n. 4739/2019).
Ciò posto, nel caso in esame non si rinviene un quadro allegatorio coerente e uniforme idoneo a suffragare gli assunti del Parte_1
Va al riguardo rimarcato quanto evidenziato dal giudice di prime cure ovvero che il Parte_1
ha attivato il procedimento monitorio allegando di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
con contratto a tempo indeterminato dal 4.5.2018 al 6.5.2021 con Controparte_4
qualifica di operaio part time, livello Q - CCNL Trasporto e spedizioni merci, invocando il pagamento delle retribuzioni, a suo dire non corrisposte dalla ditta de qua, relative a tale rapporto di lavoro.
Nelle buste paga depositate in sede di monitorio (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) egli risulta, infatti, inquadrato come “operaio p.time di livello Q per un totale di ore mensili pari a 41.
Tuttavia lo stesso, in sede di interrogatorio formale, reso all'udienza del 4/7/2022, ha, invece, dichiarato “sovintendevo ai trasporti effettuati” e tale circostanza è stata dal medesimo ribadita nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 2/5/2023, in cui ha, tra l'altro, richiamato il contenuto del documento prodotto il 6.7.2022, come pervenuto in data 30.6.2022 dal MCTC.
Al riguardo egli evidenzia, infatti, che l'ufficio mittente aveva comunicato che avrebbe provveduto a “notificare all'impresa l'avvenuta eliminazione della S.V. Controparte_1 dal ruolo di gestore dei trasporti a far data dal 6.5.2021” precisando che si trattava di
“dichiarazione ufficiale dalla quale, quindi, si evince che alla stessa data (30.6.2022) il sig. risultasse ancora gestore dei trasporti per la ditta he nulla aveva Parte_1 CP_1 comunicato alla MCTC in merito alla cessazione del rapporto di lavoro” e che “Tale documento è sicuramente ammissibile agli atti di causa, essendo di formazione successiva alla fase introduttiva del presente giudizio e proveniente da un soggetto terzo;
soprattutto, lo stesso ha particolare rilevanza in merito al giudizio de quo, circa l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa”.
Pertanto, è lo stesso odierno appellante principale che, dopo aver agito per rivendicare il proprio credito retributivo derivante da un contratto di assunzione come operaio in giudizio esclude di aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica.
In tale controverso contesto, analogamente, nessun elemento decisivo ai fini della prova dello svolgimento delle mansioni di operaio si trae dalla prova per testimoni, dalla quale, anzi, non emerge alcun ruolo effettivamente svolto dal all'interno della ditta Parte_1 CP_1
nella cui organizzazione egli non è risultato essere inserito.
[...] Escusso all'udienza del 4/7/2022, il teste e responsabile della stessa Testimone_1 cooperativa dove lavora il socio ha, al riguardo, unicamente affermato: “Io so che il CP_1
trasporto lo effettua sempre il sig. Non posso dire nulla di preciso sulla data del CP_1 periodo richiesto però confermo che l'attività di trasporto è stata sempre e solo esercitata dal sig. , aggiungendo sempre con riferimento a quest'ultimo: “Preciso che noi gli diamo CP_1
le direttive ed è lui a rispondere a telefono e molto spesso ci si incontra anche in giro per
l'Italia nei vari luoghi di carico e scarico e c'era sempre lui solo”.
Anche il teste -legale rappresentante della Di HI OR che Testimone_2
aveva commissionato al merci-, escusso nella stessa udienza, ha dichiarato Parte_2 che tra il 4/5/2018 e fino all'anno 2020 “l'attività di trasporto è stata esercitata sempre e solo dal sig. che guidava il camion e con il quale solo ho sempre avuto rapporti personali CP_1
e telefonici”.
Orbene, alla luce di siffatte risultanze processuali, non emerge la prova che il abbia Parte_1
svolto un qualunque ruolo lavorativo nella ditta , talchè alcuna retribuzione Controparte_1
può essergli riconosciuta.
Da tutto quanto esposto discende il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza gravata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. E' dovuto dal solo appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, attesa la dichiarazione in atti resa ai fini dell'esenzione dall'appellante principale.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO,
in funzione di giudice del lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 19/5/2023, e con ricorso qui depositato il 5/7/2023, da
Parte_1 nei confronti di in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello incidentale;
-rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
-dichiara dovuto dall'appellante incidentale un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello incidentale.
Campobasso, 8/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella