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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 47605/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 47605/2022 promossa da:
, con l'avv. ALESSANDRO STANCANELLI Parte_1
ATTORE
CONTRO con l'avv. MARCO MOIRAGHI ONroparte_1
PARTE CONVENUTA con l'avv. MARCO MOIRAGHI ONroparte_2
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare:
- Disporre la riunione del presente procedimento con quello n° R.G. 3473/21 instaurato di fronte al
Tribunale di Milano, giudice dott. Quatrida, vertente tra e Parte_2 Parte_1
- In via subordinata sospendere la presente causa in attesa della definizione della causa di cui al punto precedente, per ragioni di economia processuale pagina 1 di 5 In via principale:
- Accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare il sig. in ONroparte_1 Parte_1 virtù della polizza n. 40023012000173, da ogni somma che dovesse essere condannato a pagare nella causa R.G. 3473/21 nei confronti del signor;
Parte_2
- Condannare in conseguenza a restituire a ogni somma che lo ONroparte_1 Parte_1 stesso dovesse essere condannato a risarcire a nella causa RG. 3473/21: Parte_2
In via istruttoria: ammettere la rimessione in termini ex art. 153, II comma c.p.c. richiesta e consentire in conseguenza il deposito del documento consistente nella CTU del 10/04/25 effettuata sul signor Persona_1
- il tutto con vittoria di competenze e spese di causa.”
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte formulate nei confronti di da rapportare in ONroparte_1 ogni ai limiti e alle franchigie contrattualmente previste.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In subordine in via istruttoria Per mero scrupolo difensivo, respinta ogni avversa istanza, deduzione e produzione, ove ritenuto necessario si insiste per l'ammissione della prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze tempestivamente formulate, qui di seguito richiamate e confermate: ON a) Vero che, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio tra e intercorreva la polizza n. Parte_1
4002301200073 del tipo “Tua Famiglia” (interrogatorio formale ). Parte_1
b) Vero che l'art. C.1 “Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero, figli, animali ONr domestici“ stabilisce che: si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.” (interrogatorio formale ). Parte_1
c) Vero fino ad un mese prima del 18 giugno 2018 era stato ricoverato in Persona_2 ospedale a causa della frattura del femore. (interpello ; teste Infermiere Parte_2 [...]
C.F._
c/o affaele Ortopedia 4A) Tes_1
d) Vero che al momento della sue dimissioni era incapace di intendere e volere Persona_2
pagina 2 di 5 a causa del decadimento cognitivo di cui era già affetto anche prima del sinistro (si indicano a testi i signori Dr. e Dr. Infermiere e Testimone_2 Persona_3 Testimone_1 Tes_3
C.F._
c/o affaele Ortopedia 4A.
[...]
e) Vero che il Dr. , a ciò incaricato da accertava il deterioramento Tes_2 ONroparte_1 cognitivo di attribuendolo al quadro di fondo del paziente affetto da Hiv con Persona_2 problematiche ad esso connesse e ascrivendo tale conduzione ad epoca anteriore all'intervento di protesi d'anca e concludendo per il successivo peggioramento. (Si indicano a testi il Dr. Tes_2
)
[...]
f) Vero che lo al momento del sinistro, era accompagnato da una badante. (interpello Per_2 [...]
) Parte_2
g) Nel referto dalla TAC cui lo era stato sottoposto nel marzo 2018 è riportato che questi era Per_2 affetto da “episodi di allucinazioni visive, insonnia di ndd”. così come risulta dalle annotazioni nel
Diario Infermieristico allegato da parte attrice sub doc. 2) terza parte che si chiede di rammostrare ai testi (Si indicano a testi i Signori Dr. Dr. Testimone_2 Persona_3 ONroparte_3
e c/o H.S. Raffaele Ortopedia 4A);
[...] Testimone_3
h) Vero che all'ingresso in ospedale subito dopo l'infortunio, aveva già sofferto Persona_2 di episodi confusionali correlati all'infezione da HIV di cui era affetto sin dal 2010 ed è attestato contestualmente che il suo decadimento globale era iniziato già durante la degenza per evolversi poi irrimediabilmente così come risulta dalle annotazioni nel Diario Infermieristico allegato da parte attrice sub doc. 2) terza parte che si chiede di rammostrare ai testi. (Si indicano a testi i signori Dr. Tes_2
, Dr. Infermiere e c/o H.S. Raffaele
[...] Persona_3 Testimone_1 Testimone_3
Ortopedia 4A).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice Parte_1 ONroparte_1 affermando di aver stipulato una polizza per la responsabilità civile con la predetta;
che in data
[...]
22/4/2018 l'attore aveva involontariamente urtato un soggetto terzo, il quale Persona_2 aveva ceduto il credito derivato dall'infortunio ad un altro soggetto;
che quest'ultimo aveva richiesto all'odierno attore il pagamento di una somma;
che da tale fatto era derivata la presente iniziativa dell'attore nei confronti della propria compagnia assicuratrice, nei cui confronti è stata svolta domanda di manleva.
La parte convenuta si è costituita in giudizio.
pagina 3 di 5 Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo, generico.
Con atto depositato successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni la società
[...]
è intervenuta in giudizio allegando che aveva ceduto la CP_2 ONroparte_1 propria azienda assicurativa ad e che quest'ultima aveva mutato la propria ONroparte_4 denominazione sociale in , e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via ONroparte_2 pregiudiziale: ammettersi l'intervento in questo giudizio della , avendo la stessa ONroparte_2 acquisito i diritti e gli obblighi di cui al rapporto per cui è causa e, conseguentemente, dichiararsi l'estromissione dal giudizio di cui in epigrafe della essendo la stessa ONroparte_1 divenuta estranea alla causa de qua, per difetto di legittimazione passiva”; “nel merito in via principale: per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte originariamente formulate nei confronti di da rapportare ai limiti e alle ONroparte_1 franchigie contrattualmente previste”; “in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la circostanza che in data 22/4/2018 aveva involontariamente urtato il Parte_1 soggetto terzo costituisce un fatto pacifico tra le parti, in quanto tale circostanza allegata dalla parte attorea non è stata specificamente contestata in atti assertivi dalla parte convenuta;
ne consegue che in relazione a tale circostanza opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, la dinamica dell'infortunio risulta dal contenuto del modulo della denuncia di sinistro presentata alla compagnia assicuratrice;
secondo quanto allegato dalla parte convenuta tale modulo è stato redatto da e tale documento è stato Parte_1 prodotto in atti dalla stessa convenuta senza contestare quanto in esso narrato;
- dalle condizioni di assicurazione pattuite in relazione alla “responsabilità civile - vita quotidiana” emerge all'art. C.1 con riferimento all' “oggetto della garanzia” (v. doc. 3 di cui alle produzioni della parte attorea), che la compagnia assicuratrice -per quanto qui rileva- “si obbliga a tenere indenne l'assicurato” di quanto lo stesso sia tenuto “a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese)” quale “civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi” per “lesioni personali”; appaiono dunque sussistere i presupposti della copertura assicurativa, nei limiti di polizza (doc. 2 prodotto dall'assicurato).
pagina 4 di 5 In considerazione di quanto sopra esposto la compagnia assicuratrice convenuta deve essere condannata a tenere indenne l'attore del pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere in relazione all'infortunio del 22/4/2018.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, non avendo la compagnia assicuratrice convenuta contestato la sussistenza del rapporto contrattuale con l'attore in relazione alla polizza azionata da quest'ultimo, ON avendo anzi affermato in comparsa di risposta che “all'epoca dei fatti dedotti in giudizio tra e intercorreva effettivamente la polizza”, sussistono ragioni per compensare tra le parti le Parte_1 spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la compagnia assicuratrice convenuta a tenere indenne l'attore del pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere in relazione all'infortunio del 22/4/2018;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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