Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1364/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 30 aprile 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Caneschi Alessio il quale rende la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc per le parte resistenti nessuno compare L'avv. Caneschi chiede che i convenuti siano formalmente dichiarati contumaci in quanto non costituiti e discute riportandosi al ricorso;
rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1364/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANESCHI Parte_1 C.F._1
ALESSIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Parti resistenti contumaci
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_2
- IN VIA PRINCIPALE,
ACCERTARE E DICHIARARE che ha svolto attività lavorativa presso la Parte_1 CP_1
[... con sede in Venturina Terme (LI), Via Martiri di Belfiore n. 6, P.I. , dal 25 luglio 2003 al P.IVA_1
1° marzo 2024;
ACCERTARE E DICHIARARE che dal 18.6.2007 il ricorrente ha aderito al Fondo di previdenza complementare Font.te e, successivamente, dal 15.2.2019, al Fondo indicando Controparte_2 quest'ultimi quali delegatari del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto dallo stesso con la Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE che per il periodo in cui il ha aderito alla previdenza Parte_1 complementare che prevedeva il versamento delle quote di TFR da parte del datore di lavoro, la
[...] non ha corrisposto il TFR maturato medio tempore dal lavoratore per €.3.548,00 al Fondo CP_1
Fon.te e per €.7.619,05 al Fondo Controparte_2
1 e per l'effetto CONDANNARE la al pagamento in favore del ricorrente dell'importo Controparte_1 complessivo di €.11.167,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o alla maggior o minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- IN VIA SUBORDINATA, qualora il Tribunale non riconosca quale legittimato Parte_1 principale ad ottenere la condanna della al pagamento del TFR indicato in premessa, Controparte_1 voglia riconoscere al ricorrente la legittimazione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e, previo accertamento di quanto dovuto dalla convenuta in forza del rapporto di lavoro a titolo di TFR trattenuto e non versato ai fondi di previdenza complementare, per l'effetto CONDANNARE la al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo complessivo di €.11.167,05, oltre interessi Controparte_2
e rivalutazione monetaria come per legge, o alla maggior o minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio solo nei confronti della . Controparte_1
2. Il ricorrente ha allegato che: ha lavorato in forza di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
[...] dal 25.7.2003 fino al 1.3.2004; sino al 2006 il TFR era trattenuto dalla società datrice di lavoro CP_1
e, una volta cessato il rapporto di lavoro, era oggetto di decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione;
in data 18.6.2017 il ricorrente aderiva al Fondo previdenziale Fon.te cui Parte_2 versava solo parzialmente le quote di TFR dovute;
successivamente, in data 15.2.2019, trasferiva l'intera posizione previdenziale di al Fondo cui il datore di lavoro nulla versava. CP_2 Controparte_2
3. La causa, istruita per documenti nella contumacia delle parti convenute regolarmente intimate, è stata istruita per documenti e decisa all'udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
5. Parte ricorrente agisce per il pagamento del TFR maturato successivamente all'adesione a due diversi fondi di previdenza complementare cui il datore di lavoro ha provveduto a versare solo in parte le relative quote.
6. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, <il credito del lavoratore al t.f.r. accantonato presso il datore di lavoro con la finalit destinazione alla previdenza complementare e in origine natura assume nel momento attuazione vincolo vale a dire versamento fondo delle risorse finanziarie sub specie contribuzione o conferimento quote accantonate dal su mandato medesimo cass. n. cit. qualora invece non provveda per inadempimento dell assunta verso ricevuto impresso alle>- parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R. - non si attua, ma
2 si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
9. Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit., e altre decisioni coeve, è avvalorata dal CP_ meccanismo di operatività dell'apposito Fondo di garanzia (istituito presso l contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare), introdotto dal d.lgs. 80 del 1992 che, all'art. 5, prevede che, nel caso in cui,
«a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare» (di cui all'art.
9-bis d.l. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) «ad opera del datore di lavoro», non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, «il lavoratore», ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3). 10.
Tali disposizioni confermano, invero, che quand'anche il lavoratore abbia aderito a forme di previdenza complementare, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi - anche sotto forma di quote di T.F.R. - non versate al fondo di previdenza complementare e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia, la surrogazione di quest'ultimo, al primo, nell'ammissione al passivo per i contributi omessi Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare - di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – per cui il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito. 12. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare. 13.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura
3 previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento... 15. In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di
T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest'ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura
«previdenziale».>> (Cass. sez. lav. n. 11198/2024).
7. Nel caso di specie, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha dato prova né dell'erogazione diretta al né del versamento ai fondi di previdenza convenuti delle quote TFR maturate dal lavoratore (e Parte_1 devolute al Fondo nella misura del 100%).
8. Per contro, emerge dagli atti che:
- con riferimento al Fondo Fon.Te, risultano attribuiti ma non effettivamente versati € 2354,47 (cfr. doc. 6 pag. 1 ric, colonna TFR);
- con riferimento al Fondo , a fronte di un importo da corrispondere a titolo di TFR, ne sono stati CP_2 versati solo € 26,85, con una differenza di € 7593,00 (cfr. in particolare doc. 7 ric.).
9. Pertanto, deve concludersi per la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di TFR di € 9947,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato fra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, applicato l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art 4.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento a favore di a titolo di TFR di € 9947,47, oltre interessi Controparte_1 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € Parte_2 Parte_1
3500,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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