Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1226/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1226 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 8.5.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to
Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, P.zza dell'Unità Nazionale n.24 presso lo studio dell'avv.to Elena Pezzetta che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.7.2024 chiedeva regolamentarsi affidamento, Parte_1 collocazione, regime di visite e mantenimento del figlio minore (2 Persona_1 anni, essendo nato il [...]), nato a [...] convivenza more uxorio con ormai cessata. In particolare, chiedeva che il figlio minore fosse Controparte_1 congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso di sé (ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto paterno di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore fosse fissato in misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili (oltre al 70% le spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visite del figlio minore, dall'altro chiedeva che il contributo da porsi a proprio carico per il suo mantenimento fosse fissato in misura non superiore ad € 300,00 mensili (oltre al 60% delle spese straordinarie ed accessorie).
Ciò premesso, le parti facevano successivamente presente di aver tra loro medio tempore raggiunto un accordo. Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minore delineando un Persona_1 regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento del figlio R_ adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale
[...] dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1226/2024 R.G.A.C.C.
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore R_ con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso
[...] l'abitazione della madre. Entrambi i genitori avranno il compito di istruire, mantenere ed educare il figlio minore;
per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti, nell'interesse del figlio relativa all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra loro tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Sarà onere dei genitori mantenere un contegno di reciproco rispetto, senza ingerenza nelle rispettive vite private e tenersi reciprocamente informati su ogni aspetto rilevante relativo al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare separatamente la potestà sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione e nei rispettivi periodi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro;
2) assegna a la casa famigliare sita in Costarainera, Via al Parte_1
Cimitero n.4 (in comproprietà tra le parti) ove la stessa abiterà con il figlio minore fino alla sua maggiore età ovvero, in ogni caso, alla Persona_1 sua indipendenza economica;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati dal sabato alle ore 14.00 Persona_1 fino al lunedì mattina alle ore 9.00. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nella settimana in cui il weekend è di sua competenza, dal martedì alle ore 19.00 fino al mercoledì alle ore 9.00 nonché il giovedì dalle ore 19.00 fino al venerdì alle ore 9.00. Potrà, ancora, tenerlo con sé, nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre dal lunedì alle ore 19.00 fino al martedì alle ore 9.00; dal mercoledì dalle ore 19.00 fino al giovedì alle ore
9.00 nonché dal venerdì alle ore 19.00 fino al sabato alle ore 9.00.
Con accordo a che sia prevista una certa flessibilità degli orari di visita (almeno 10/15 minuti), dovendo il padre prelevare il figlio minore presso l'abitazione della madre in Costarainera provenendo dal proprio luogo di lavoro e/o abitazione sita in Sanremo, conciliando le proprie esigenze di lavoro e famiglia;
quanto precede prevedendosi che entrambi i genitori debbano provvedere agli spostamenti del figlio minore (eventualmente in maniera alternata) secondo una calendarizzazione programmata e/o secondo le loro esigenze quotidiane.
Con accordo a che ulteriori periodi di visita/frequentazione possano essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni e delle esigenze del figlio minore. Con accordo a che nei periodi di rispettiva permanenza del figlio minore presso ciascuno di essi, entrambi i genitori abbiano piena libertà di affidarlo alle cure dei nonni, dei familiari e/o di persone fidate, con i quali lo stesso dovrà mantenere rapporti costanti e soddisfacenti, senza che l'altro genitore si ingerisca nella gestione dello stesso.
Il figlio minore bambino trascorrerà ad anni alterni la Viglia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio. Trascorrerà, inoltre, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati. Con impegno a che, salvo diverso accordo, venga applicato il principio dell'alternanza annuale tra i genitori anche relativamente ad altre festività
o ponti così come al giorno del compleanno del figlio minore.
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1226/2024 R.G.A.C.C.
Ciascuno dei genitori nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per il periodo di due settimane (anche non consecutive), con facoltà di condurlo con sé in vacanza;
periodi che dovranno essere reciprocamente comunicati con un preavviso di 10/15 giorni. 4) pone a carico del padre, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante Persona_1 versamento alla madre di un assegno dell'importo di € 550,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi sulla base dell'indice ISTAT oltre al 50% delle eventuali spese di custodia del figlio minore (baby-sitter) ed al 70% delle ulteriori spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate anche in una prospettiva futura:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche c/o strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N; d) ticket sanitari.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari anche erogati dal S.S.N; d) farmaci particolari.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo inizio anno;
c) mensa.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsate le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale (e/o sostegno al nucleo famigliare comunque denominato) per il figlio minore Persona_1
6) dandosi atto di come le parti si siano già accordate in punto spese arretrate, versando a la somma di € 1.000,00 al Controparte_1 Parte_1 deposito delle presenti conclusioni congiunte;
7) con accordo tra le parti a che proprietario per 6/10 di tre Controparte_1 terreni (classati due ad uliveto ed uno incolto, per un totale di mq. 1508) situati in prossimità della casa famigliare ma con ingresso separato ed autonomo, ne mantenga la disponibilità (fatta eccezione per gli alberi situati intorno all'abitazione) al fine di mantenerli puliti e curati ed evitare incuria e degrado della proprietà; quanto precede con obbligo assunto da CP_1 di informare con almeno una settimana di anticipo
[...] Parte_1 del momento in cui si recherà presso detti terreni, senza che ciò possa crearle disagio. Con ulteriore accordo a che, ove CP_2 Controparte_1 non mantenesse puliti tali terreni, si impegni a rifondere le spese a tal fine eventualmente sostenute da;
Parte_1
8) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver risolto tra loro tutte le questioni economiche e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 1226/2024 R.G.A.C.C.
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 5.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 5