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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, iscritta al n. 1689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Cavour n. 97, presso lo studio dell'Avv. Simone Bernini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1° agosto 2015 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di NE (VT), parte I, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
nata a [...] il [...], minorenne;
che sono separati per effetto
[...]
del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 9 dicembre 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Gli ex coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in NE (VT), Fontana Camerata, n. 21, con i suoi accessori e pertinenze e tutta la mobilia che la arreda, distinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al foglio 16, particella n. 1672, su. 2 e 3, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla signor che vi vivrà con la figli , senza Parte_2 Per_1
nulla dover corrispondere al signor fin quando la figlia non sarà Pt_1
economicamente autosufficiente.
3. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della Per_1
potestà genitoriale, che continueranno a condividere le responsabilità verso di lei, con l'unica finalità della migliore realizzazione del progetto educativo comune;
le scelte di maggior interesse nella vita della minore dovranno sempre essere concordate tra i genitori, se necessario in forma scritta.
4. La figlia minor vivrà e sarà collocata, in via prevalente, presso l'abitazione Per_1
della madre, ove, pure, avrà la residenza.
5. I genitori dovranno compiere ogni scelta inerente la frequentazione tra padre e figlia in accordo ed in maniera flessibile, nel primario interesse dei desideri, degli
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
impegni e delle esigenze della bambina. In ogni caso, ella trascorrerà con il padre i periodi qui di seguito specificati: tutti i giovedì dalle ore 14:00 alle ore 21:00; a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernotto.
6. Nel periodo di vacanza estivo, entrambi i genitori, previa comunicazione delle date e del luogo di vacanza con almeno due mesi di anticipo, potranno tenere con sé la figlia per un periodo di dieci giorni, curando di intrattenere costantemente brevi rapporti con l'altro genitore, anche tramite chiamata o videochiamata telefonica.
7. nel periodo di vacanze invernali, previa comunicazione delle date e del luogo di vacanza con preavviso di almeno un mese, potrà trascorrere con entrambi i Per_1
genitori un periodo continuativo di circa una settimana, purché questo non pregiudichi i giorni di festività da trascorrere con l'altro genitore.
8. Per quanto riguarda le festività, quali il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'Epifania e le altre festività nazionali, così come per il giorno del compleanno, verranno concordate di volta in volta, secondo un criterio di alternatività e sempre tenendo in primaria considerazione i desideri e gli interessi della bambina. Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2
mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
10. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il “protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con prot. n. 1961 del 11/09/2018 che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo e che i coniugi dichiarano di conoscere ed aver ricevuto.
11. In deroga al ridetto protocollo, i genitori convengono che regoleranno le spese per eventuale asilo e/o babysitter considerandole spese straordinarie, che necessi-
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
tano del preventivo accordo tra i genitori.
12. La signora beneficerà al 100% di tutti i bonus, contributi, sconti e Pt_2
agevolazioni di cui potrà godere relativamente alla figlia minore e saranno a Per_1
suo esclusivo beneficio (100%), che li richiederà direttamente, gli assegni familiari
(o l'assegno unico) relativi alla bambina. A tal proposito, il signo Parte_1
si impegna a compiere ed a sottoscrivere qualsiasi atto fosse necessario alla percezione dei predetti bonus e vantaggi. Diversamente, nel rispetto delle previsioni normative in materia, qualora vi fosse convenienza economica, lo stesso si impegna a percepirli direttamente ed a corrisponderli integralmente, senza ritardo, alla sig.ra
Pt_2
13. I ricorrenti provvederanno al pagamento delle rate mensili del predetto mutuo fondiario, pari a circa 444,00 euro al mese, acceso press , Controparte_1
filiale di Soriano nel Cimino, nella misura del 50% ciascuno, in ragione della loro coobbligazione.
14. Detto mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, potrà essere surrogato o rifinanziato al fine di abbattere la rata mensile. A tal proposito i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso e si impegnano a sottoscrivere senza ritardo atti relativi a proposte di altri Istituti di credito, recanti un oggettivo vantaggio economico.
15. Entrambi gli ex coniugi manterranno la titolarità dei veicoli loro intestati.
16. I coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e si impegnano a presenziare a tutte le procedure per i documenti della figlia.
17. Nel caso in cui i genitori intendano intraprendere un viaggio all'estero con la figlia dovranno preventivamente darne notizia specifica per iscritto (indicando partenza, ritorno, periodo di permanenza, luogo) all'altro coniuge, che dovrà dare il proprio consenso per iscritto.
18. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto di aver negoziato e regolato ogni altro rapporto economico, patrimoniale e non patrimoniale, tra di
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
essi e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
NE (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, iscritta al n. 1689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Cavour n. 97, presso lo studio dell'Avv. Simone Bernini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 10 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 1° agosto 2015 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di NE (VT), parte I, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
nata a [...] il [...], minorenne;
che sono separati per effetto
[...]
del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 9 dicembre 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Gli ex coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in NE (VT), Fontana Camerata, n. 21, con i suoi accessori e pertinenze e tutta la mobilia che la arreda, distinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al foglio 16, particella n. 1672, su. 2 e 3, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla signor che vi vivrà con la figli , senza Parte_2 Per_1
nulla dover corrispondere al signor fin quando la figlia non sarà Pt_1
economicamente autosufficiente.
3. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della Per_1
potestà genitoriale, che continueranno a condividere le responsabilità verso di lei, con l'unica finalità della migliore realizzazione del progetto educativo comune;
le scelte di maggior interesse nella vita della minore dovranno sempre essere concordate tra i genitori, se necessario in forma scritta.
4. La figlia minor vivrà e sarà collocata, in via prevalente, presso l'abitazione Per_1
della madre, ove, pure, avrà la residenza.
5. I genitori dovranno compiere ogni scelta inerente la frequentazione tra padre e figlia in accordo ed in maniera flessibile, nel primario interesse dei desideri, degli
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
impegni e delle esigenze della bambina. In ogni caso, ella trascorrerà con il padre i periodi qui di seguito specificati: tutti i giovedì dalle ore 14:00 alle ore 21:00; a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernotto.
6. Nel periodo di vacanza estivo, entrambi i genitori, previa comunicazione delle date e del luogo di vacanza con almeno due mesi di anticipo, potranno tenere con sé la figlia per un periodo di dieci giorni, curando di intrattenere costantemente brevi rapporti con l'altro genitore, anche tramite chiamata o videochiamata telefonica.
7. nel periodo di vacanze invernali, previa comunicazione delle date e del luogo di vacanza con preavviso di almeno un mese, potrà trascorrere con entrambi i Per_1
genitori un periodo continuativo di circa una settimana, purché questo non pregiudichi i giorni di festività da trascorrere con l'altro genitore.
8. Per quanto riguarda le festività, quali il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio, l'Epifania e le altre festività nazionali, così come per il giorno del compleanno, verranno concordate di volta in volta, secondo un criterio di alternatività e sempre tenendo in primaria considerazione i desideri e gli interessi della bambina. Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
9. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2
mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese;
10. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il “protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie” adottato dal Tribunale di Viterbo con prot. n. 1961 del 11/09/2018 che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo e che i coniugi dichiarano di conoscere ed aver ricevuto.
11. In deroga al ridetto protocollo, i genitori convengono che regoleranno le spese per eventuale asilo e/o babysitter considerandole spese straordinarie, che necessi-
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
tano del preventivo accordo tra i genitori.
12. La signora beneficerà al 100% di tutti i bonus, contributi, sconti e Pt_2
agevolazioni di cui potrà godere relativamente alla figlia minore e saranno a Per_1
suo esclusivo beneficio (100%), che li richiederà direttamente, gli assegni familiari
(o l'assegno unico) relativi alla bambina. A tal proposito, il signo Parte_1
si impegna a compiere ed a sottoscrivere qualsiasi atto fosse necessario alla percezione dei predetti bonus e vantaggi. Diversamente, nel rispetto delle previsioni normative in materia, qualora vi fosse convenienza economica, lo stesso si impegna a percepirli direttamente ed a corrisponderli integralmente, senza ritardo, alla sig.ra
Pt_2
13. I ricorrenti provvederanno al pagamento delle rate mensili del predetto mutuo fondiario, pari a circa 444,00 euro al mese, acceso press , Controparte_1
filiale di Soriano nel Cimino, nella misura del 50% ciascuno, in ragione della loro coobbligazione.
14. Detto mutuo, contratto per l'acquisto della casa familiare, potrà essere surrogato o rifinanziato al fine di abbattere la rata mensile. A tal proposito i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso e si impegnano a sottoscrivere senza ritardo atti relativi a proposte di altri Istituti di credito, recanti un oggettivo vantaggio economico.
15. Entrambi gli ex coniugi manterranno la titolarità dei veicoli loro intestati.
16. I coniugi, sin d'ora e senza riserve, si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e si impegnano a presenziare a tutte le procedure per i documenti della figlia.
17. Nel caso in cui i genitori intendano intraprendere un viaggio all'estero con la figlia dovranno preventivamente darne notizia specifica per iscritto (indicando partenza, ritorno, periodo di permanenza, luogo) all'altro coniuge, che dovrà dare il proprio consenso per iscritto.
18. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto di aver negoziato e regolato ogni altro rapporto economico, patrimoniale e non patrimoniale, tra di
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
essi e di non avere altro a pretendere l'una dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
NE (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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