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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1540/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGRO IA BEATRICE, Giudice
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7316/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK5IPCC003922024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 987/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale 2 di Roma, in persona del direttore pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'intimazione di pagamento n. TK5IPCC00392/2024, notificata il 10.1.2025 emesso dalla stessa Agenzia finanziaria.
Esponeva l'istante:
- il 23.3.2012, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 2 gli aveva notificato l'avviso di accertamento n. TK501A900871 per l'anno 2007, contestando l'omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, per il dichiarato corrispettivo di € 50.000,00, dell'autorizzazione comunale n. 255 per il servizio di del noleggio con conducente (NCC), che l'Ufficio aveva, invece, presuntivamente stimato in € 133.653,00.
- Il 21.5.2012, aveva presentato istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs.
218/1997), con integrazione documentale del 31 luglio successivo, senza però avere risposta.
- Il 17.10.2012, aveva, quindi, presentato ricorso avverso l'anzidetto avviso di accertamento, chiedendo la nullità in quanto basato su semplici induzioni dell'Ufficio del tutto infondate ed erronee, senza peraltro considerare il costo storico sostenuto per l'acquisto originario della stessa autorizzazione comunale, per la cui cessione, nel 1998, non era prevista la forma scritta.
- Con sentenza n. 17401/62/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. n. 6, accoglieva parzialmente il ricorso, sul rilievo che, pur essendo astrattamente fondata la doglianza del contribuente, non era sufficiente la prova del pagamento del costo storico dell'autorizzazione in oggetto, di talché il Collegio aveva ritenuto congruo il costo di acquisto in € 30.000,00 con conseguente parziale abbattimento della plusvalenza accertata dall'Ufficio da € 133.653,00 ad € 103.653,00.
- Pronunciando sull'appello da lui proposto avverso l'anzidetta pronuncia la CTR del Lazio, con sentenza n.
1400/15/2017, aveva accolto la domanda, annullando l'opposto accertamento.
- Avverso tale pronuncia l'Agenzia finanziaria proponeva ricorso per cassazione, eccependo la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita da esso istante telematicamente e non già a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Con ordinanza n. 27618/24, la Corte Suprema accoglieva il ricorso, accertando l'inesistenza della notifica e cassando la sentenza di appello.
- Con l'opposta intimazione di pagamento l'Ufficio - sul presupposto che erano dovuti imposte, interessi e sanzioni, in base a quanto deciso nella pronuncia di legittimità - ingiungeva ad esso ricorrente il pagamento dell'importo di € 108.259,86,
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva quanto segue:
1) nella pronuncia della Cassazione e nel testo dell'atto impugnato non era precisato a che titolo l'Agenzia finanziaria reclamasse il pagamento della somma di € 108.259,86 e precisamente € 42.595,00 per imposte,
€ 38.335,50 per sanzioni e € 27.302,6 per1Interessi, fino al 19.11.2024; donde la nullità dell'opposta intimazione.
2) La pronuncia della Cassazione aveva annullato la sentenza dalla CTR n. 1400/15/2017 con la conseguenza che riviveva la sentenza della CTP n. 1740/62/15 del 4.8.2015, la quale aveva, a sua volta, annullato l'avviso di accertamento TK501A900871 per l'anno 2007.
Dopo la sentenza della CTP l'Agenzia finanziaria avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento., salvo che, nel frattempo, fossero maturati termini di prescrizione e/o decadenza, come in effetti avvenuto.
3) L'Ufficio non aveva risposto all'istanza di accertamento con adesione, con successiva integrazione documentale.
4) Il valore del corrispettivo di cessione dell'autorizzazione era iniquo ed indimostrato, così come la presunta realizzazione di plusvalenza, frutto di erronea procedura induttiva.
Sulla base delle anzidette argomentazioni, il ricorrente chiedeva che, previa sospensione di esecutività,
l'opposta intimazione venisse annullata, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso sostenendone l'infondatezza.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reputa la Corte che la soluzione della controversia risieda, con ogni evidenza, nello sviluppo processuale della vicenda sottesa all'opposta intimazione di pagamento.
E' indubbio, infatti, che la pronuncia della Corte Suprema, nel rilevare la nullità della notifica dell'atto di appello e, per l'effetto, dell'intero giudizio di secondo grado, con conseguente cassazione della relativa sentenza, abbia comportato il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.
E' rimasto, così, definitivamente accertato che, legittimo l'accertamento dell'Ufficio, l'entità della plusvalenza era ridotta in ragione del riconoscimento del costo di acquisto, sia pure in misura ridotta rispetto a quanto, apoditticamente, sostenuto dal ricorrente.
L'opposta intimazione è stata dichiaratamente redatta sulla base delle risultanze della pronuncia definitiva.
Resta da dire che tutte le eccezioni del ricorrente vanno disattese in quanto improponibili in questa sede, attenendo a materia ormai coperta da giudicato, che, come è noto, copre il “dedotto ed il deducibile”.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta l'Agenzia finanziaria, delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00. Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO PAOLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGRO IA BEATRICE, Giudice
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7316/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK5IPCC003922024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 987/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale 2 di Roma, in persona del direttore pro-tempore, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'intimazione di pagamento n. TK5IPCC00392/2024, notificata il 10.1.2025 emesso dalla stessa Agenzia finanziaria.
Esponeva l'istante:
- il 23.3.2012, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 2 gli aveva notificato l'avviso di accertamento n. TK501A900871 per l'anno 2007, contestando l'omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, per il dichiarato corrispettivo di € 50.000,00, dell'autorizzazione comunale n. 255 per il servizio di del noleggio con conducente (NCC), che l'Ufficio aveva, invece, presuntivamente stimato in € 133.653,00.
- Il 21.5.2012, aveva presentato istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs.
218/1997), con integrazione documentale del 31 luglio successivo, senza però avere risposta.
- Il 17.10.2012, aveva, quindi, presentato ricorso avverso l'anzidetto avviso di accertamento, chiedendo la nullità in quanto basato su semplici induzioni dell'Ufficio del tutto infondate ed erronee, senza peraltro considerare il costo storico sostenuto per l'acquisto originario della stessa autorizzazione comunale, per la cui cessione, nel 1998, non era prevista la forma scritta.
- Con sentenza n. 17401/62/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. n. 6, accoglieva parzialmente il ricorso, sul rilievo che, pur essendo astrattamente fondata la doglianza del contribuente, non era sufficiente la prova del pagamento del costo storico dell'autorizzazione in oggetto, di talché il Collegio aveva ritenuto congruo il costo di acquisto in € 30.000,00 con conseguente parziale abbattimento della plusvalenza accertata dall'Ufficio da € 133.653,00 ad € 103.653,00.
- Pronunciando sull'appello da lui proposto avverso l'anzidetta pronuncia la CTR del Lazio, con sentenza n.
1400/15/2017, aveva accolto la domanda, annullando l'opposto accertamento.
- Avverso tale pronuncia l'Agenzia finanziaria proponeva ricorso per cassazione, eccependo la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita da esso istante telematicamente e non già a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Con ordinanza n. 27618/24, la Corte Suprema accoglieva il ricorso, accertando l'inesistenza della notifica e cassando la sentenza di appello.
- Con l'opposta intimazione di pagamento l'Ufficio - sul presupposto che erano dovuti imposte, interessi e sanzioni, in base a quanto deciso nella pronuncia di legittimità - ingiungeva ad esso ricorrente il pagamento dell'importo di € 108.259,86,
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva quanto segue:
1) nella pronuncia della Cassazione e nel testo dell'atto impugnato non era precisato a che titolo l'Agenzia finanziaria reclamasse il pagamento della somma di € 108.259,86 e precisamente € 42.595,00 per imposte,
€ 38.335,50 per sanzioni e € 27.302,6 per1Interessi, fino al 19.11.2024; donde la nullità dell'opposta intimazione.
2) La pronuncia della Cassazione aveva annullato la sentenza dalla CTR n. 1400/15/2017 con la conseguenza che riviveva la sentenza della CTP n. 1740/62/15 del 4.8.2015, la quale aveva, a sua volta, annullato l'avviso di accertamento TK501A900871 per l'anno 2007.
Dopo la sentenza della CTP l'Agenzia finanziaria avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento., salvo che, nel frattempo, fossero maturati termini di prescrizione e/o decadenza, come in effetti avvenuto.
3) L'Ufficio non aveva risposto all'istanza di accertamento con adesione, con successiva integrazione documentale.
4) Il valore del corrispettivo di cessione dell'autorizzazione era iniquo ed indimostrato, così come la presunta realizzazione di plusvalenza, frutto di erronea procedura induttiva.
Sulla base delle anzidette argomentazioni, il ricorrente chiedeva che, previa sospensione di esecutività,
l'opposta intimazione venisse annullata, con il favore delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso sostenendone l'infondatezza.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reputa la Corte che la soluzione della controversia risieda, con ogni evidenza, nello sviluppo processuale della vicenda sottesa all'opposta intimazione di pagamento.
E' indubbio, infatti, che la pronuncia della Corte Suprema, nel rilevare la nullità della notifica dell'atto di appello e, per l'effetto, dell'intero giudizio di secondo grado, con conseguente cassazione della relativa sentenza, abbia comportato il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.
E' rimasto, così, definitivamente accertato che, legittimo l'accertamento dell'Ufficio, l'entità della plusvalenza era ridotta in ragione del riconoscimento del costo di acquisto, sia pure in misura ridotta rispetto a quanto, apoditticamente, sostenuto dal ricorrente.
L'opposta intimazione è stata dichiaratamente redatta sulla base delle risultanze della pronuncia definitiva.
Resta da dire che tutte le eccezioni del ricorrente vanno disattese in quanto improponibili in questa sede, attenendo a materia ormai coperta da giudicato, che, come è noto, copre il “dedotto ed il deducibile”.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta l'Agenzia finanziaria, delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00. Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno