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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.391/2025 promossa da
- Parte_1 [...]
(c.f. , Parte_2 P.IVA_1 in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellante
Contro
nato a [...] T. (AP) il Controparte_1
25/10/1978, (cod. fisc. ), residente a [...]C.F._1
Benedetto del T. (AP), via Mario Valeri n.3/2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino Gullì e Francesco Gullì
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n. 755 del 2024 del 9/12/2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Ascoli
Piceno e, per l'effetto, rigettare l'opposizione.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni tutte sopra esposte;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza sopra indicata, in accoglimento della domanda proposta da , ha Controparte_1 annullato l'Ordinanza ingiunzione n. 781248 del 09/05/2022, con la quale veniva comminata la sanzione di € 3.020,00 per aver emesso, in violazione dell'art. 49, comma 5 del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231, un assegno di importo di € 60.000,00 privo della clausola di non trasferibilità, con compensazione delle spese di lite.
Ha proposto appello avverso tale sentenza il
[...]
Parte_3
per i motivi di seguito riepilogati, rassegnando le
[...] conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituito , che ha contestato integralmente i Controparte_1 motivi di gravame, ritenendoli infondati, riproponendo, comunque, ai sensi dell'art. 346 cpc, le doglianze già sollevate nel primo grado di giudizio.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti del termine fino al 14.07.2025 per deduzioni e fino al 18.07.2025 per repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'Autorità amministrativa ha sanzionato un fatto diverso da quello addebitato nell'atto di contestazione dell'infrazione, ledendo il diritto di difesa dell'incolpato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. n.
6408/1996 e Cass. n. 2084/2005), in tema di sanzioni amministrative,
l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna solo quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, ma solo a condizione che esse pongano riferimento a materie o fatti oggettivamente diversi e la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio (cass civ 5530 del 2020), aspetti che non sono affatto venutisi a configurare nella fattispecie in esame.
È importante rilevare che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre soltanto l'ordinanza ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa. La contestazione assume, comunque, un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio di difesa, tanto che l'obbligo di contestazione dell'illecito è posto a tutela del diritto del trasgressore, perché, attraverso tale verbale, si rappresenta allo stesso il fatto del quale deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo in modo che possa valutare se e come predisporre le proprie difese.
Alla luce di queste considerazioni, risulta chiaro che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio della necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene emessa la sanzione, con la conseguenza che l'autorità competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione non può adottare un provvedimento sanzionatorio per una violazione diversa da quella oggetto dell'atto di contestazione né dal punto di vista del fatto commesso né sotto il profilo delle norme violate, atteso che, qualora venisse sanzionato un illecito diverso rispetto a quello oggetto di contestazione, si potrebbe determinare una lesione del diritto di difesa del trasgressore. (Cassazione civile sez. II,
13/12/2024, (ud. 11/04/2024, dep. 13/12/2024), n.32460)
Nel caso in esame, nell'ordinanza ingiunzione viene contestata la violazione dell'art 49 comma 5 del dlgs 231/2007, “per aver trasferito la somma di euro 60.000,00 a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità”
Analoga violazione risulta dal verbale di contestazione del 3.7.2020, in cui espressamente si indica che il signor si è reso responsabile CP_1 della violazione dell'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per aver trasferito la somma di euro 60.000,00
a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, infrazione punibile ai sensi dell'articolo 63 comma 1 del predetto decreto legislativo 31 del 2007. Né può ritenersi, come pure adombrato nella sentenza di primo grado e ritenuto dall'appellato, che non sussisterebbe corrispondenza tra la contestazione e la norma violata, laddove l'art 49 del dlgs 231/2007 prevede come illecito il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità, mentre, nel caso in esame, viene previsto il trasferimento di somme (e non di assegni) mediante un assegno privo della clausola di non trasferibilità, essendo del tutto evidente che, nella contestazione dell'illecito, non si debbano utilizzare le medesime parole di cui alla norma sanzionatoria e risultando che la contestazione formulata enunci in maniera aderente al disposto normativo il fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgono a delinearlo.
Ne discende l'erroneità di quanto affermato nella sentenza impugnata.
L'appellato ha riproposto, allora, le doglianze mosse in primo grado e non esaminate dal tribunale e, in particolare, ha eccepito l'insussistenza del fatto, dal momento che l'assegno bancario per cui è causa, presentato al pagamento in data 12/02/2020, è stato comunicato impagato in data 17/02/2020 con causale “INCOMPLETO
REQ ESSENZIALI” e, conseguentemente, restituito “INSOLUTO” dalla alla , con la Controparte_2 Parte_4 conseguenza che non vi sarebbe stato alcun trasferimento di somme.
L'appellato sostiene, poi, che l'assegno non è stato pagato perché risultava illeggibile la somma in lettere, circostanza che comporta la mancanza del requisito essenziale di cui all'art. 1, punto 2) R.D. n.
1736 del 1933, con la conseguenza che il documento deve essere qualificato come un titolo incompleto e, pertanto, non valido come assegno, con conseguente inapplicabilità della disciplina sanzionatoria.
Orbene, è pacifico che l'indicazione dell'importo in lettere costituisce requisito formale necessario per la validità di un assegno bancario, con la conseguenza che, in mancanza di detto requisito (ovvero qualora l'indicazione dell'importo sia assolutamente illeggibile, come nel caso di specie) la banca ha il diritto di rifiutare il pagamento e non ci si trova alla presenza di un titolo di credito valido.
Ne discende che non trovandoci al cospetto di un assegno valido, non potrà essere applicata la disciplina di cui al D.Lvo. n. 231/2007, con particolare riferimento all'art. 49, co.5 e la relativa disciplina sanzionatoria.
L'appello andrà, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, la controvertibilità della questione fa ritenere sussistenti i giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, così provvede: Parte_3 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.391/2025 promossa da
- Parte_1 [...]
(c.f. , Parte_2 P.IVA_1 in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellante
Contro
nato a [...] T. (AP) il Controparte_1
25/10/1978, (cod. fisc. ), residente a [...]C.F._1
Benedetto del T. (AP), via Mario Valeri n.3/2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino Gullì e Francesco Gullì
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n. 755 del 2024 del 9/12/2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Ascoli
Piceno e, per l'effetto, rigettare l'opposizione.
Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni tutte sopra esposte;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza sopra indicata, in accoglimento della domanda proposta da , ha Controparte_1 annullato l'Ordinanza ingiunzione n. 781248 del 09/05/2022, con la quale veniva comminata la sanzione di € 3.020,00 per aver emesso, in violazione dell'art. 49, comma 5 del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231, un assegno di importo di € 60.000,00 privo della clausola di non trasferibilità, con compensazione delle spese di lite.
Ha proposto appello avverso tale sentenza il
[...]
Parte_3
per i motivi di seguito riepilogati, rassegnando le
[...] conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituito , che ha contestato integralmente i Controparte_1 motivi di gravame, ritenendoli infondati, riproponendo, comunque, ai sensi dell'art. 346 cpc, le doglianze già sollevate nel primo grado di giudizio.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti del termine fino al 14.07.2025 per deduzioni e fino al 18.07.2025 per repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'Autorità amministrativa ha sanzionato un fatto diverso da quello addebitato nell'atto di contestazione dell'infrazione, ledendo il diritto di difesa dell'incolpato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. n.
6408/1996 e Cass. n. 2084/2005), in tema di sanzioni amministrative,
l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna solo quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, ma solo a condizione che esse pongano riferimento a materie o fatti oggettivamente diversi e la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio (cass civ 5530 del 2020), aspetti che non sono affatto venutisi a configurare nella fattispecie in esame.
È importante rilevare che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre soltanto l'ordinanza ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa. La contestazione assume, comunque, un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio di difesa, tanto che l'obbligo di contestazione dell'illecito è posto a tutela del diritto del trasgressore, perché, attraverso tale verbale, si rappresenta allo stesso il fatto del quale deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo in modo che possa valutare se e come predisporre le proprie difese.
Alla luce di queste considerazioni, risulta chiaro che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio della necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene emessa la sanzione, con la conseguenza che l'autorità competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione non può adottare un provvedimento sanzionatorio per una violazione diversa da quella oggetto dell'atto di contestazione né dal punto di vista del fatto commesso né sotto il profilo delle norme violate, atteso che, qualora venisse sanzionato un illecito diverso rispetto a quello oggetto di contestazione, si potrebbe determinare una lesione del diritto di difesa del trasgressore. (Cassazione civile sez. II,
13/12/2024, (ud. 11/04/2024, dep. 13/12/2024), n.32460)
Nel caso in esame, nell'ordinanza ingiunzione viene contestata la violazione dell'art 49 comma 5 del dlgs 231/2007, “per aver trasferito la somma di euro 60.000,00 a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità”
Analoga violazione risulta dal verbale di contestazione del 3.7.2020, in cui espressamente si indica che il signor si è reso responsabile CP_1 della violazione dell'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per aver trasferito la somma di euro 60.000,00
a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, infrazione punibile ai sensi dell'articolo 63 comma 1 del predetto decreto legislativo 31 del 2007. Né può ritenersi, come pure adombrato nella sentenza di primo grado e ritenuto dall'appellato, che non sussisterebbe corrispondenza tra la contestazione e la norma violata, laddove l'art 49 del dlgs 231/2007 prevede come illecito il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità, mentre, nel caso in esame, viene previsto il trasferimento di somme (e non di assegni) mediante un assegno privo della clausola di non trasferibilità, essendo del tutto evidente che, nella contestazione dell'illecito, non si debbano utilizzare le medesime parole di cui alla norma sanzionatoria e risultando che la contestazione formulata enunci in maniera aderente al disposto normativo il fatto passibile di sanzione amministrativa con tutte le circostanze che valgono a delinearlo.
Ne discende l'erroneità di quanto affermato nella sentenza impugnata.
L'appellato ha riproposto, allora, le doglianze mosse in primo grado e non esaminate dal tribunale e, in particolare, ha eccepito l'insussistenza del fatto, dal momento che l'assegno bancario per cui è causa, presentato al pagamento in data 12/02/2020, è stato comunicato impagato in data 17/02/2020 con causale “INCOMPLETO
REQ ESSENZIALI” e, conseguentemente, restituito “INSOLUTO” dalla alla , con la Controparte_2 Parte_4 conseguenza che non vi sarebbe stato alcun trasferimento di somme.
L'appellato sostiene, poi, che l'assegno non è stato pagato perché risultava illeggibile la somma in lettere, circostanza che comporta la mancanza del requisito essenziale di cui all'art. 1, punto 2) R.D. n.
1736 del 1933, con la conseguenza che il documento deve essere qualificato come un titolo incompleto e, pertanto, non valido come assegno, con conseguente inapplicabilità della disciplina sanzionatoria.
Orbene, è pacifico che l'indicazione dell'importo in lettere costituisce requisito formale necessario per la validità di un assegno bancario, con la conseguenza che, in mancanza di detto requisito (ovvero qualora l'indicazione dell'importo sia assolutamente illeggibile, come nel caso di specie) la banca ha il diritto di rifiutare il pagamento e non ci si trova alla presenza di un titolo di credito valido.
Ne discende che non trovandoci al cospetto di un assegno valido, non potrà essere applicata la disciplina di cui al D.Lvo. n. 231/2007, con particolare riferimento all'art. 49, co.5 e la relativa disciplina sanzionatoria.
L'appello andrà, dunque, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, la controvertibilità della questione fa ritenere sussistenti i giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, così provvede: Parte_3 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico