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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4352/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
società_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021456535000 SANZIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 5782/4/2024 del 29.11.2024 depositata il 24.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società società_1 srl in persona del legale rappresentante Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento notificata in data 26/04/2024 avente ad oggetto maggiore IRPEF anno 2020 pretesa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 per un totale di euro 31.139,30 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente faceva presente che la comunicazione predisposta il 10/10/2023 e consegnata a parere dell'Ufficio in data 17/10/2023 in realtà non era stata mai ricevuta dalla società, in quanto all'epoca dei fatti la società stessa era sottoposta a sequestro.
Solo successivamente i beni e le quote erano state dissequestrate ed erano tornati nella disponibilità degli aventi diritto. La società ricorrente eccepiva in primis che la comunicazione e la successiva cartella sarebbero state notificate oltre il termine di decadenza fissato dall'art. 36 bis oltre a contestare la mancata notifica dell'avviso bonario. Inoltre, la ricorrente società lamentava vizi di contenuto, forma e di motivazione dell'atto tali da non consentire al contribuente il giusto esercizio del proprio diritto di difesa.
La cartella si prestava poi ad ulteriori censure per difetto di sottoscrizione.
Nel dettaglio addebiti non erano poi esplicitate le modalità di calcolo degli interessi dovuti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con proprie controdeduzioni, nelle quali chiariva che il controllo automatizzato effettuato si riferiva alla dichiarazione mod. 770 relativa all'anno di imposta 2020. Respingeva ogni contestazione affermando che trattavasi di ritenute non versate.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano parzialmente fondato il ricorso, rigettando le censure formali ma accogliendo quella relativa alla debenza delle sanzioni in quanto, tenuto conto dell'amministrazione giudiziaria cui era sottoposta la società nel periodo temporale di riferimento, appariva equo annullare il provvedimento con riferimento alle sole sanzioni in quanto i soggetti attualmente responsabili all'epoca erano esautorati per decisione dell'Autorità Giudiziaria e pertanto gli stessi non potevano rispondere per comportamenti altrui.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza nella parte in cui il giudice aveva annullato le sanzioni in ragione di una valutazione equa poiché la Corte di giustizia tributaria non era dotata di poteri di equità sostitutiva ma doveva fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione sulla base delle prove offerte.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente sopra indicata ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240021456535 contenente le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600-73 effettuata sulla dichiarazione modello 770 presentata per il periodo d'imposta 2020.
La CGT di I grado, all'esito del giudizio, con la pronuncia n.5782/04/2024 ha accolto parzialmente il ricorso annullando le sole sanzioni con la seguente motivazione: “ … La Corte viceversa ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla società ricorrente ritenendo non dovute le sanzioni in quanto, tenuto conto dell'amministrazione giudiziaria cui era sottoposta la società nel periodo temporale di riferimento, appare equo annullare il provvedimento con riferimento alle sole sanzioni in quanto i soggetti attualmente responsabili all'epoca erano esautorati per decisione dell'Autorità Giudiziaria e pertanto gli stessi non possono rispondere per comportamenti altrui…”.
Il d.lgs. 546/1992 recante le “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 legge 431/1991” all'art. 8 prevede quanto segue:
· “La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
Lo statuto del contribuente (d.lgs. 212/2000) all'art. 10 c. 3 dispone che:
· “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”
L'incertezza normativa oggettiva può essere causa di esenzione del contribuente da responsabilità, nondimeno, essa non può ravvisarsi nella pendenza di un giudizio costituzionale o comunitario sulla disposizione tributaria nazionale (Cass. 1893/2021).
L'Agenzia delle Entrate lamenta che il giudice tributario abbia disposto l'annullamento delle sanzioni in violazione della disposizione su citata (art. 8 d.lgs. 546/1992). Infatti, la Commissione Tributaria Regionale non ha indicato gli elementi specifici da cui, nel caso di specie, discendeva l'incertezza normativa, se non una valutazione di “equità”.
La norma in oggetto introduce una causa di non punibilità a favore del contribuente e consente al giudice tributario di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria. Nondimeno, il giudice di merito non ha indicato la sussistenza dei presupposti necessari per addivenire a tale declaratoria.
La giurisprudenza ha più volte ribadito la non debenza delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di incertezza normativa (Cass. 13076/2015; Cass. 4394/2014; Cass. 3113/2014; Cass. 24670/2007).
L'incertezza normativa, sotto il profilo oggettivo, si può ricavare dalla presenza di una serie di elementi che il giudice deve accertare e valutare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:
la difficoltà di individuare le disposizioni normative, difficoltà dovuta, ad esempio, alla mancanza di esplicite previsioni di legge;
la difficoltà “di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica”; la difficoltà di determinare il significato della formula dichiarativa individuata;
la mancanza di informazioni amministrative oppure la loro contraddittorietà; la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative tra loro contrastanti;
la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
la presenza di indirizzi giurisprudenziali in contrasto tra loro e, magari, accompagnati dalla richiesta di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
il contrasto tra la prassi amministrativa e l'orientamento giurisprudenziale;
il contrasto tra opinioni dottrinali;
l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
I succitati elementi rappresentano dei “fatti indice” che spetta al giudicante accertare, esaminare e valutare nel loro valore indicativo. La presenza di siffatti elementi porta ad escludere la responsabilità amministrativa tributaria del contribuente a causa di “una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione” (Cass. 18405/2018)
La giurisprudenza ha chiarito che la condizione di inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria “consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie”. Invece, è irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa1.
Secondo la giurisprudenza, sussiste l'incertezza obiettiva allorché la disciplina normativa da applicare si articoli “in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione”. Il contribuente è gravato dall'onere di dimostrare la presenza di tali elementi di confusione e il giudice tributario di merito non può decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente (Cass. 22890/2006, Cass. 4031/2012; Cass. 440/2015; Cass.
7067/2015; Cass. 17195/2019).
Il giudice, in sostanza, può ridurre forfettariamente gli importi accertati soltanto se ha compiuto un giudizio estimativo, “vuoi perché ha ritenuto parzialmente sfornita di prova la pretesa impositiva, vuoi perché ha accolto in parte le prove offerte dal contribuente”: in pratica, deve dirimere le controversie solamente basandosi sulle norme di legge e sul materiale probatorio offerto dalle parti in causa.
Non è consentito al giudice tributario decidere secondo equità (come – ad esempio – è consentito dalla legge al giudice di pace, nel caso di controversie di valore inferiore a 2.500 euro, ex articolo 113, comma 2, cpc), questo perché risulterebbe violato il cardine costituzionale dell'articolo 23, secondo cui le prestazioni personali e patrimoniali possono essere imposte solo “in base alla legge”.
Il consolidato orientamento di legittimità, che la Corte di cassazione ha avuto occasione di chiarire con ordinanza n. 1707/2024 ha ribadito, che “ciò che è precluso al giudice tributario è il fare uso di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13726; Cass., Sez. V, 25 giugno 2019,
n. 16960), dovendo il giudice dare conto delle risultanze del materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 5 aprile
2022, n. 10875; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 7354)”.
Si ribadisce che le sanzioni applicate pari al 30% dell'importo non versato risultano legittime in quanto irrogate a seguito dell'omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta. Infatti, in caso di mancato pagamento, nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Le sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa le spese del doppio grado
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4352/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
società_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021456535000 SANZIONI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 5782/4/2024 del 29.11.2024 depositata il 24.12.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società società_1 srl in persona del legale rappresentante Resistente_1 , avverso la cartella di pagamento notificata in data 26/04/2024 avente ad oggetto maggiore IRPEF anno 2020 pretesa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 per un totale di euro 31.139,30 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente faceva presente che la comunicazione predisposta il 10/10/2023 e consegnata a parere dell'Ufficio in data 17/10/2023 in realtà non era stata mai ricevuta dalla società, in quanto all'epoca dei fatti la società stessa era sottoposta a sequestro.
Solo successivamente i beni e le quote erano state dissequestrate ed erano tornati nella disponibilità degli aventi diritto. La società ricorrente eccepiva in primis che la comunicazione e la successiva cartella sarebbero state notificate oltre il termine di decadenza fissato dall'art. 36 bis oltre a contestare la mancata notifica dell'avviso bonario. Inoltre, la ricorrente società lamentava vizi di contenuto, forma e di motivazione dell'atto tali da non consentire al contribuente il giusto esercizio del proprio diritto di difesa.
La cartella si prestava poi ad ulteriori censure per difetto di sottoscrizione.
Nel dettaglio addebiti non erano poi esplicitate le modalità di calcolo degli interessi dovuti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con proprie controdeduzioni, nelle quali chiariva che il controllo automatizzato effettuato si riferiva alla dichiarazione mod. 770 relativa all'anno di imposta 2020. Respingeva ogni contestazione affermando che trattavasi di ritenute non versate.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano parzialmente fondato il ricorso, rigettando le censure formali ma accogliendo quella relativa alla debenza delle sanzioni in quanto, tenuto conto dell'amministrazione giudiziaria cui era sottoposta la società nel periodo temporale di riferimento, appariva equo annullare il provvedimento con riferimento alle sole sanzioni in quanto i soggetti attualmente responsabili all'epoca erano esautorati per decisione dell'Autorità Giudiziaria e pertanto gli stessi non potevano rispondere per comportamenti altrui.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza nella parte in cui il giudice aveva annullato le sanzioni in ragione di una valutazione equa poiché la Corte di giustizia tributaria non era dotata di poteri di equità sostitutiva ma doveva fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione sulla base delle prove offerte.
Nella seduta del 12 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente sopra indicata ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240021456535 contenente le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600-73 effettuata sulla dichiarazione modello 770 presentata per il periodo d'imposta 2020.
La CGT di I grado, all'esito del giudizio, con la pronuncia n.5782/04/2024 ha accolto parzialmente il ricorso annullando le sole sanzioni con la seguente motivazione: “ … La Corte viceversa ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla società ricorrente ritenendo non dovute le sanzioni in quanto, tenuto conto dell'amministrazione giudiziaria cui era sottoposta la società nel periodo temporale di riferimento, appare equo annullare il provvedimento con riferimento alle sole sanzioni in quanto i soggetti attualmente responsabili all'epoca erano esautorati per decisione dell'Autorità Giudiziaria e pertanto gli stessi non possono rispondere per comportamenti altrui…”.
Il d.lgs. 546/1992 recante le “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 legge 431/1991” all'art. 8 prevede quanto segue:
· “La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.
Lo statuto del contribuente (d.lgs. 212/2000) all'art. 10 c. 3 dispone che:
· “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”
L'incertezza normativa oggettiva può essere causa di esenzione del contribuente da responsabilità, nondimeno, essa non può ravvisarsi nella pendenza di un giudizio costituzionale o comunitario sulla disposizione tributaria nazionale (Cass. 1893/2021).
L'Agenzia delle Entrate lamenta che il giudice tributario abbia disposto l'annullamento delle sanzioni in violazione della disposizione su citata (art. 8 d.lgs. 546/1992). Infatti, la Commissione Tributaria Regionale non ha indicato gli elementi specifici da cui, nel caso di specie, discendeva l'incertezza normativa, se non una valutazione di “equità”.
La norma in oggetto introduce una causa di non punibilità a favore del contribuente e consente al giudice tributario di dichiarare inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria. Nondimeno, il giudice di merito non ha indicato la sussistenza dei presupposti necessari per addivenire a tale declaratoria.
La giurisprudenza ha più volte ribadito la non debenza delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di incertezza normativa (Cass. 13076/2015; Cass. 4394/2014; Cass. 3113/2014; Cass. 24670/2007).
L'incertezza normativa, sotto il profilo oggettivo, si può ricavare dalla presenza di una serie di elementi che il giudice deve accertare e valutare.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:
la difficoltà di individuare le disposizioni normative, difficoltà dovuta, ad esempio, alla mancanza di esplicite previsioni di legge;
la difficoltà “di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica”; la difficoltà di determinare il significato della formula dichiarativa individuata;
la mancanza di informazioni amministrative oppure la loro contraddittorietà; la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative tra loro contrastanti;
la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
la presenza di indirizzi giurisprudenziali in contrasto tra loro e, magari, accompagnati dalla richiesta di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
il contrasto tra la prassi amministrativa e l'orientamento giurisprudenziale;
il contrasto tra opinioni dottrinali;
l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
I succitati elementi rappresentano dei “fatti indice” che spetta al giudicante accertare, esaminare e valutare nel loro valore indicativo. La presenza di siffatti elementi porta ad escludere la responsabilità amministrativa tributaria del contribuente a causa di “una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione” (Cass. 18405/2018)
La giurisprudenza ha chiarito che la condizione di inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria “consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie”. Invece, è irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa1.
Secondo la giurisprudenza, sussiste l'incertezza obiettiva allorché la disciplina normativa da applicare si articoli “in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione”. Il contribuente è gravato dall'onere di dimostrare la presenza di tali elementi di confusione e il giudice tributario di merito non può decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente (Cass. 22890/2006, Cass. 4031/2012; Cass. 440/2015; Cass.
7067/2015; Cass. 17195/2019).
Il giudice, in sostanza, può ridurre forfettariamente gli importi accertati soltanto se ha compiuto un giudizio estimativo, “vuoi perché ha ritenuto parzialmente sfornita di prova la pretesa impositiva, vuoi perché ha accolto in parte le prove offerte dal contribuente”: in pratica, deve dirimere le controversie solamente basandosi sulle norme di legge e sul materiale probatorio offerto dalle parti in causa.
Non è consentito al giudice tributario decidere secondo equità (come – ad esempio – è consentito dalla legge al giudice di pace, nel caso di controversie di valore inferiore a 2.500 euro, ex articolo 113, comma 2, cpc), questo perché risulterebbe violato il cardine costituzionale dell'articolo 23, secondo cui le prestazioni personali e patrimoniali possono essere imposte solo “in base alla legge”.
Il consolidato orientamento di legittimità, che la Corte di cassazione ha avuto occasione di chiarire con ordinanza n. 1707/2024 ha ribadito, che “ciò che è precluso al giudice tributario è il fare uso di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13726; Cass., Sez. V, 25 giugno 2019,
n. 16960), dovendo il giudice dare conto delle risultanze del materiale istruttorio (Cass., Sez. V, 5 aprile
2022, n. 10875; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 7354)”.
Si ribadisce che le sanzioni applicate pari al 30% dell'importo non versato risultano legittime in quanto irrogate a seguito dell'omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta. Infatti, in caso di mancato pagamento, nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Le sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%.
L'appello va, pertanto, accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della procedura e della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa le spese del doppio grado