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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg 12134 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12134 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DEL GIUDICE CARMELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DEL GIUDICE CARMELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/03/2007 da cui nasceva la figlia (6.07.2007) - riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione Per_1
1 innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 01.07.2019 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 4445/2019 del 25/07/2019 reso nel procedimento RG 8207/2019 alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora, impegnandosi a comunicare ogni variazione degli stessi all'altro. 2) il marito e la moglie danno atto di vivere già separatamente in abitazioni diverse. 3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità. 4)
Quest'ultima continuerà a convivere con la madre in considerazione della sua capacità e disponibilità nell'offrirle continuità di guida e di cure e ad abitare presso la casa della stessa in Napoli, alla via Salieri, n. 40. 5) il padre potrà fare visita alla figlia e, compatibilmente con le sue condizioni nonchè con i suoi Per_1 impegni scolastici e sociali, averla con sé per tre pomeriggi a settimana, da fissarsi di settimana in settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, la domenica dalle 16:00 alle 20:00. Il sig. nei giorni in cui avrà con CP_1 sé la minore dovrà andare a prelevarla e riaccompagnarla presso il domicilio della madre, il tutto dovrà avvenire fra le ore 16:00 e le 20:00. Il padre, comunque, durante il mese di agosto trascorrerà con 15 giorni, in un unico contesto o Per_1 anche in più riprese, concordandone le date entro il 15 giugno di ciascun anno,
Trascorrerà, tra l'altro, con la figlia, il sabato santo e la domenica di Pasqua, oppure il lunedì di Pasquetta e il martedì santo, invertendo l'ordine ogni anno;
durante le vacanze natalizie, dal 24-12 al 26-12, oppure dal 31-12 al 02-01, sempre con l'inversione dell'ordine annuale;
6) trascorrerà con la madre la “festa Per_1 della mamma” e con il padre la festa del “papà”; il compleanno e l'onomastico con entrambi i genitori e, se ciò non fosse possibile, con un genitore, l'onomastico con l'altro il compleanno, invertendo annualmente l'ordine; 7) si da atto che la casa coniugale, in conduzione ai coniugi è già stata lasciata da entrambi e che gli arredi ivi presenti sono già stati equamente ripartiti fra gli stessi;
8) si precisa che ciascuno resterà titolare dei frutti derivanti da investimenti, immobilizzazioni praticate sul proprio conto corrente, nonché dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili personali;
9) entrambi i coniugi sono precettori di reddito da lavoro dipendente, come da dichiarazioni allegate, pertanto gli stessi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
10) il sig. si obbliga a corrispondere per il mantenimento della Controparte_1
2 figlia la somma mensile di € 300,00, da versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo vaglia postale intestato alla signora Parte_1 ovvero con alte modalità da concordare tra le parti;
la predetta;
la predetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTA, con riferimento al mese di proposizione del presente ricorso;
11) le spese mediche, paramediche ed interventi chirurgici, non coperti dal SSN, che si dovessero rendere necessarie, nonché le spese scolastiche, socio- ricreative e ludico-sportive sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 12) il prelievo di somme da eventuali libretti di risparmio della piccola sarà concordato da entrambi i coniugi;
13) la Per_1 signora si impegna: 13a) a formalizzare il passaggio di proprietà dell'auto, Pt_1 già in suo possesso, ma attualmente intestata al suocero sig. ; 13b) a lasciare CP_1 il sig. nel pieno possesso del motociclo acquistato dalla stessa;
Controparte_1
14) con la sottoscrizione l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi turistici all'estero ed il rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di
Pubblica sicurezza;
15) per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 16) Ad integrazione e modifica del punto n. 5 i coniugi concordano che a settimane alterne la minore resterà con il padre dal sabato dalle h 10:00 fino alle h 20:00- con pernottamento”.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
All'udienza del 20.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni cosi come modificate ed integrate. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
3 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivono separati sin dalla data di omologazione della separazione;
2. La figlia minore , studentessa, sarà affidata ad entrambi i genitori con Per_1
residenza privilegiata presso la madre a Napoli Via Antonio Salieri n. 40. Le decisioni id maggiore interesse saranno prese di comune accordo tra i genitori.
3) Il padre terrà con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, tre giorni a settimana, il lunedi, il mercoledi e il venerdi, dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 oltre a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica alle ore 20.00. Egli provvederà ad andare a prenderla e a riaccompagnarla a casa della madre.
4) Le festività saranno cosi ripartite: trascorrerà le vacanze natalizie ad Per_1
anni alterni dal 24 dicembre al 26 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro; il sabato santo e la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedi di Pasquetta ed il martedi santo con l'altro, sempre ad anni alterni.
5) trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa Per_1 del papà; il compleanno e l'onomastico con entrambi i genitori, e se ciò non fosse possibile, con un genitore l'onomastico e con l'altro il compleanno, invertendo annualmente l'ordine, e i compleanni dei genitori insieme a questi ultimi.
6) Il padre terrà con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e agosto, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ogni anno.
7) verserà € 400,00 per il mantenimento della figlia entro il 5 di Controparte_1 ogni mese, oltre alle spese straordinarie al 50% se concordate e documentate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 19/03/2007 (atto n. 44, parte I, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
2007);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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