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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
la in persona del procuratore speciale, con sede legale a Milano, Parte_1 nel Largo Augusto n. 1/A, angolo via Verzieri n. 13, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Lamezia Terme, nella Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv.
NE RT, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata agli atti di lite,
- attrice -
CONTRO
il in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/06/2022, nonché determinazione sindacale n. 52 del 17/05/2022, dall'Avv. Loredana Vaccaro, addetto al rispettivo ufficio legale, sito a Canicattì (AG), nel Corso Umberto I n. 57, ove è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio,
- convenuto -
Oggetto: Pagamento di credito ceduto.
Conclusioni per la società attrice:
1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Novembre 2024 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre 2025, entrambe celebrate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., riportandosi a quelle formulate in seno alle note di trattazione scritta depositate il 18 Novembre 2024, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Novembre 2024 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre 2025, entrambe celebrate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Giugno 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 Febbraio 2022 la
[...]
in persona del procuratore speciale, vocava in ius avanti l'intestato Tribunale il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore. All'uopo premetteva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di quest'ultimo di un credito, che gli era stato ceduto da Controparte_2 in forza del contratto di cessione stipulato il 14 Dicembre 2018, che gli era stato notificato il successivo 22 Gennaio 2019. Esponendo che, la suddetta posizione creditoria traeva origine dalla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018, emessa dalla prefata società nei confronti del cennato ente locale per la somma di € 21.671,00. Pertanto, con il cennato atto di citazione chiedeva all'adita autorità giudiziaria, testualmente, di “dichiarare il diritto di credito di
[...]
nei confronti del in persona del legale rappresentante, (……), Parte_1 Controparte_1
e conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla società (…) la Pt_1 Parte_1 somma per capitale di euro 21.671,00 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16.2.2022 ad euro 5.619,02 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 40,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 del
D. Lgs. 231/2002”.
2 Il in persona del Sindaco pro tempore, si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio depositando l'1 Giugno 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo obiettava, innanzitutto, che l'importo di cui al menzionato documento contabile non era dovuto alla enunciata cedente, atteso che la convenzione avente a oggetto il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, con essa sottoscritta il 5 Agosto
2009, aveva, per espressa previsione negoziale, natura triennale ed era scaduta il 4 Settembre
2012. Evidenziando sia che gli interventi descritti nella fattura in parola erano stati eseguiti nel periodo ricompreso fra i mesi di Luglio e di Dicembre 2017, ossia dopo la scadenza della convenzione in questione;
sia di avere diffidato di continuare a eseguire la Controparte_2 manutenzione degli enunciati impianti con lettera raccomandata con a.r., prot. n. 24320, del 9
Giugno 2022 (in realtà, 2017). La nominata pubblica amministrazione rilevava, poi, che controparte non aveva fornito la prova dell'effettuazione a opera della ricordata società degli interventi in dibattito. Contestando, in via subordinata, la richiesta dell'attrice di pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. In proposito rilevava che, qualora fosse accertata la debenza dell'ammontare in discorso, doveva trovare applicazione ai fini del computo degli interessi l'art. 5 della richiamata convenzione. Sulla base di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare la pretesa azionata dalla istante.
Con provvedimento adottato il 13 Settembre 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava a il termine di quindici giorni per inviare Parte_1 al Comune di l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel CP_1 corso dell'udienza del 31 Gennaio 2023 il suo legale dichiarava che, tale procedura aveva avuto esito negativo. Nell'ordinanza emessa il 19 Novembre 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 15 e il 18 Novembre
2024. Con successivo provvedimento dell'11 Novembre 2025, adottato sempre a norma della predetta disposizione codicistica, dopo avere rilevato che i loro difensori avevano discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riportandosi alle note scritte depositate il 10 e l'11
Novembre 2025, il Giudice revocava la cennata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3 2.- In diritto. Le domande formulate dalla società attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio il diritto di in persona Parte_1 del procuratore speciale, ad avere saldato dal in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, il credito, cedutole da con contratto di cessione stipulato il 14 Controparte_2
Dicembre 2018, avente repertorio n. 58105 e raccolta n. 29511, prodotto agli atti di lite, notificatogli il 22 Gennaio 2019. Esso scaturisce dalla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre
2018, emessa dalla seconda delle menzionate società nei riguardi dell'ente locale convenuto per la somma di € 21.671,00, a seguito dell'effettuazione di interventi di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel periodo intercorrente fra i mesi di
Luglio e di Dicembre 2017 in forza della convenzione sottoscritta inter partes il 5 Agosto 2009.
Per contrastare la pretesa creditoria in discussione la enunciata pubblica amministrazione obietta che quest'ultima, avente a oggetto il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di allegata nel fascicolo dell'attrice, ha avuto, per espressa Controparte_2 previsione negoziale, natura triennale ed è scaduta il 4 Settembre 2012. Evidenziando non solo che gli interventi descritti nel nominato documento contabile sono stati realizzati nell'arco temporale ricompreso fra i mesi di Luglio e di Dicembre 2017, vale a dire dopo la scadenza della ricordata convenzione;
ma, altresì, che con lettera raccomandata con a.r., prot. n. 24320, del 9 Giugno 2017 (non 2022 come riportato, per errore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Giugno 2022) ha diffidato la richiamata società dal procedere all'ulteriore manutenzione degli anzidetti impianti. Allo scopo di confutare tale doglianza è necessario esaminare, innanzitutto, la lettera raccomandata r.r., anticipata via fax, Prot. n. 40066 del 13 Settembre 2012, inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune di a CP_1 Controparte_2 versata nel presente giudizio. Per il suo tramite il cennato ente locale ha, fra l'altro, comunicato alla menzionata società che, come previsto dall'art. 25 del D.L. n. 1 del 24 Gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Marzo 2012, il rapporto di convenzione, all'epoca già scaduto, doveva intendersi prorogato sino alla individuazione del nuovo gestore.
Tale volontà manifestata dalla pubblica amministrazione convenuta si comprende tenendo conto che, la norma testé citata ha aggiunto il comma 32ter all'art. 4 del D.L. n. 138 del 13
Agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 Settembre 2011, che recita, testualmente: “Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
4 necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale (...) alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo”. Peraltro, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale redatto il 6 Settembre 2018, recante in calce la firma dei soggetti rappresentanti, rispettivamente, e il Comune di la proroga della Controparte_2 CP_1 convenzione oggetto del contendere è perdurata almeno fino a tale data. A questa constatazione si perviene in ragione del fatto che, nel processo verbale in commento si dà atto che, nel nominato giorno gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della enunciata società sono stati ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, al ricordato ente locale.
A fronte di tale cessione la pubblica amministrazione convenuta ha assunto l'obbligo di corrispondere alla cedente l'indennità di riscatto prevista dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1925 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986. Inoltre, dalla disamina del documento in argomento si evince che, con la loro consegna a partire dal 6 Settembre 2018 è cessato ogni obbligo di
[...] in ordine all'esecuzione dell'esercizio, della conduzione e della manutenzione degli CP_2 impianti di pubblica illuminazione in dibattito. Alla luce dei dati ricavabili dall'analisi della lettera raccomandata e del verbale di consegna di cui sopra appare innegabile che, la richiamata convenzione è stata prorogata almeno fino al 6 Settembre 2018. Ciò significa che, per gli interventi di gestione e di manutenzione eseguiti da sugli impianti controversi Controparte_2 dall'1 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, cui fa riferimento la suddetta fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018, il deve pagare a alla stregua Controparte_1 Parte_1 di cessionaria del relativo credito, l'importo di € 21.671,00 per il quale è stata emessa.
3.- Le considerazioni superiormente articolate relativamente alla intervenuta proroga della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 fra il cennato ente locale e la menzionata cedente della posizione creditoria per cui è causa, consentono di valutare infondata l'ulteriore obiezione formulata dal primo per prendere posizione avverso la pretesa azionata dall'attrice. Con essa denuncia, in estrema sintesi, che nell'ipotesi che ci occupa non è stata fornita la prova
5 dell'espletamento da parte di degli interventi di manutenzione indicati Controparte_2
nell'enunciato documento contabile. Ebbene, a conferma della realizzazione di questi ultimi depone il contenuto di una nota, inviata a mezzo pec dalla nominata società alla pubblica amministrazione convenuta, rinvenibile nel fascicolo della istante. Con essa, recapitata certamente successivamente alla nota prot. 27028 del 24 Agosto 2017 richiamata al suo interno, si è provveduto a trasmettere al Comune di l'elenco degli interventi eseguiti sui CP_1 ricordati impianti di illuminazione pubblica nel lasso di tempo intercorrente tra i mesi di Luglio
e di Dicembre 2017, nonché il relativo prospetto di contabilizzazione con prezziario DEI.
Rispetto a tale comunicazione il predetto ente locale non risulta avere mai contestato nulla alla cennata società. Peraltro, neanche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento de quo ha osservato alcunché in ordine sia alla citata pec;
sia, per quel che qui interessa maggiormente, in riferimento all'elenco degli interventi oggetto del contendere, ove vengono specificati la data, il luogo e la tipologia di lavoro effettuato, e al prospetto contenente il rispettivo costo, alla medesima allegati. D'altro canto, il fatto che la proroga della menzionata convenzione è perdurata fino al 6 Settembre 2018 induce a presumere, al di là di qualsivoglia dubbio e con estrema certezza, che ha continuato a offrire il servizio di gestione Controparte_2
e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica messi a disposizione del
[...] nel periodo controverso. CP_1
4.- Al contrario, giuridicamente legittima e fondata si configura la doglianza dedotta in via subordinata dall'ente locale convenuto contro le domande spiegate da Parte_1 instaurando questa vertenza processuale. Per il suo tramite contesta la richiesta di tale società avente a oggetto il pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 231 del 9 Ottobre 2002, tempo per tempo vigenti, da applicarsi sull'importo della enunciata fattura dal giorno successivo alla propria scadenza, quantificati alla data del 16
Febbraio 2022 in € 5.619,00. Evidenziando in merito che, invece, deve trovare applicazione l'art. 5 della nominata convenzione. Tale clausola, rubricata “Modalità di pagamento dei Servizi di base”, dispone al proprio II comma che: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente
Convenzione emetterà fatture mensili, comprensive di IVA come per legge, da pagare CP_2
a 30 giorni dalla data della emissione”. Prevedendo al successivo V comma che: “Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, , ferma la facoltà di adottare CP_2 tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, applicherà automaticamente gli interessi di mora a maturare sulla somma capitale dovuta nella misura del tasso legale, fatta
6 salva la risarcibilità del maggior danno subito”. A ben guardare, poiché, lo si ribadisce, gli interventi in dibattito sono stati compiuti sotto la vigenza della ricordata convenzione, è ovvio che per la individuazione del tasso da utilizzare per quantificare gli interessi di mora dovuti dalla richiamata pubblica amministrazione, nonché il momento da cui farli decorrere deve applicarsi quest'ultima disposizione. Del resto, la possibilità di derogare alle prescrizioni dettate in materia dal D. Lgs. n. 231/2002 è disciplinata proprio dai rispettivi artt. 4 e 5. A tali argomentazioni bisogna aggiungere un'altra osservazione. Segnatamente, l'anzidetto V comma dell'art. 5 della convenzione in discorso non presenta alcuno dei profili di nullità previsti dall'art. 7 del cennato provvedimento normativo. Pertanto, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a in primis, la somma di € 21.671,00, oltre Pt_1 Parte_1 gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dalla menzionata clausola della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 a decorrere da trenta giorni dalla data di emissione della fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018. In secondo luogo, l'importo forfettario di €
40,00 a titolo di risarcimento del danno arrecato per il ritardato pagamento, in ossequio a quanto stabilito dal II comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. Relativamente a quest'ultimo punto
è opportuno rilevare che, il prefato ente locale nulla ha obiettato in riferimento alla richiesta della società attrice afferente a tale forma di ristoro.
5.- Infine, per il principio della soccombenza l'enunciata pubblica amministrazione deve essere condannata a rifondere alla istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che in persona Parte_1 del procuratore speciale, è creditrice nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, della somma di cui alla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018 oggetto del contendere;
- per l'effetto, condanna il predetto ente locale a corrispondere alla società attrice la somma di € 21.671,00, oltre gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dall'art. 5, V comma, della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 a decorrere da trenta giorni dalla data di emissione della cennata fattura;
7 - condanna, altresì, la pubblica amministrazione convenuta a pagare alla istante l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno arrecato per il ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 6, II comma, del D. Lgs. n. 231/2002;
- infine, condanna il a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 12 Novembre 2025.
Il Giudice
BA AR
8
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
la in persona del procuratore speciale, con sede legale a Milano, Parte_1 nel Largo Augusto n. 1/A, angolo via Verzieri n. 13, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Lamezia Terme, nella Piazza 5 Dicembre n. 1, presso lo studio dell'Avv.
NE RT, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata agli atti di lite,
- attrice -
CONTRO
il in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata l'1/06/2022, nonché determinazione sindacale n. 52 del 17/05/2022, dall'Avv. Loredana Vaccaro, addetto al rispettivo ufficio legale, sito a Canicattì (AG), nel Corso Umberto I n. 57, ove è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio,
- convenuto -
Oggetto: Pagamento di credito ceduto.
Conclusioni per la società attrice:
1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Novembre 2024 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre 2025, entrambe celebrate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., riportandosi a quelle formulate in seno alle note di trattazione scritta depositate il 18 Novembre 2024, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Novembre 2024 e a quella di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. dell'11 Novembre 2025, entrambe celebrate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Giugno 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17 Febbraio 2022 la
[...]
in persona del procuratore speciale, vocava in ius avanti l'intestato Tribunale il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore. All'uopo premetteva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di quest'ultimo di un credito, che gli era stato ceduto da Controparte_2 in forza del contratto di cessione stipulato il 14 Dicembre 2018, che gli era stato notificato il successivo 22 Gennaio 2019. Esponendo che, la suddetta posizione creditoria traeva origine dalla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018, emessa dalla prefata società nei confronti del cennato ente locale per la somma di € 21.671,00. Pertanto, con il cennato atto di citazione chiedeva all'adita autorità giudiziaria, testualmente, di “dichiarare il diritto di credito di
[...]
nei confronti del in persona del legale rappresentante, (……), Parte_1 Controparte_1
e conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla società (…) la Pt_1 Parte_1 somma per capitale di euro 21.671,00 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16.2.2022 ad euro 5.619,02 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro 40,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 del
D. Lgs. 231/2002”.
2 Il in persona del Sindaco pro tempore, si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio depositando l'1 Giugno 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo obiettava, innanzitutto, che l'importo di cui al menzionato documento contabile non era dovuto alla enunciata cedente, atteso che la convenzione avente a oggetto il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, con essa sottoscritta il 5 Agosto
2009, aveva, per espressa previsione negoziale, natura triennale ed era scaduta il 4 Settembre
2012. Evidenziando sia che gli interventi descritti nella fattura in parola erano stati eseguiti nel periodo ricompreso fra i mesi di Luglio e di Dicembre 2017, ossia dopo la scadenza della convenzione in questione;
sia di avere diffidato di continuare a eseguire la Controparte_2 manutenzione degli enunciati impianti con lettera raccomandata con a.r., prot. n. 24320, del 9
Giugno 2022 (in realtà, 2017). La nominata pubblica amministrazione rilevava, poi, che controparte non aveva fornito la prova dell'effettuazione a opera della ricordata società degli interventi in dibattito. Contestando, in via subordinata, la richiesta dell'attrice di pagamento degli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. In proposito rilevava che, qualora fosse accertata la debenza dell'ammontare in discorso, doveva trovare applicazione ai fini del computo degli interessi l'art. 5 della richiamata convenzione. Sulla base di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare la pretesa azionata dalla istante.
Con provvedimento adottato il 13 Settembre 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava a il termine di quindici giorni per inviare Parte_1 al Comune di l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel CP_1 corso dell'udienza del 31 Gennaio 2023 il suo legale dichiarava che, tale procedura aveva avuto esito negativo. Nell'ordinanza emessa il 19 Novembre 2024 ex art. 127ter, III comma, c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 15 e il 18 Novembre
2024. Con successivo provvedimento dell'11 Novembre 2025, adottato sempre a norma della predetta disposizione codicistica, dopo avere rilevato che i loro difensori avevano discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riportandosi alle note scritte depositate il 10 e l'11
Novembre 2025, il Giudice revocava la cennata ordinanza, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3 2.- In diritto. Le domande formulate dalla società attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio il diritto di in persona Parte_1 del procuratore speciale, ad avere saldato dal in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, il credito, cedutole da con contratto di cessione stipulato il 14 Controparte_2
Dicembre 2018, avente repertorio n. 58105 e raccolta n. 29511, prodotto agli atti di lite, notificatogli il 22 Gennaio 2019. Esso scaturisce dalla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre
2018, emessa dalla seconda delle menzionate società nei riguardi dell'ente locale convenuto per la somma di € 21.671,00, a seguito dell'effettuazione di interventi di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel periodo intercorrente fra i mesi di
Luglio e di Dicembre 2017 in forza della convenzione sottoscritta inter partes il 5 Agosto 2009.
Per contrastare la pretesa creditoria in discussione la enunciata pubblica amministrazione obietta che quest'ultima, avente a oggetto il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di allegata nel fascicolo dell'attrice, ha avuto, per espressa Controparte_2 previsione negoziale, natura triennale ed è scaduta il 4 Settembre 2012. Evidenziando non solo che gli interventi descritti nel nominato documento contabile sono stati realizzati nell'arco temporale ricompreso fra i mesi di Luglio e di Dicembre 2017, vale a dire dopo la scadenza della ricordata convenzione;
ma, altresì, che con lettera raccomandata con a.r., prot. n. 24320, del 9 Giugno 2017 (non 2022 come riportato, per errore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'1 Giugno 2022) ha diffidato la richiamata società dal procedere all'ulteriore manutenzione degli anzidetti impianti. Allo scopo di confutare tale doglianza è necessario esaminare, innanzitutto, la lettera raccomandata r.r., anticipata via fax, Prot. n. 40066 del 13 Settembre 2012, inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune di a CP_1 Controparte_2 versata nel presente giudizio. Per il suo tramite il cennato ente locale ha, fra l'altro, comunicato alla menzionata società che, come previsto dall'art. 25 del D.L. n. 1 del 24 Gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 Marzo 2012, il rapporto di convenzione, all'epoca già scaduto, doveva intendersi prorogato sino alla individuazione del nuovo gestore.
Tale volontà manifestata dalla pubblica amministrazione convenuta si comprende tenendo conto che, la norma testé citata ha aggiunto il comma 32ter all'art. 4 del D.L. n. 138 del 13
Agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 Settembre 2011, che recita, testualmente: “Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
4 necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale (...) alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo”. Peraltro, come si evince chiaramente dalla lettura del verbale redatto il 6 Settembre 2018, recante in calce la firma dei soggetti rappresentanti, rispettivamente, e il Comune di la proroga della Controparte_2 CP_1 convenzione oggetto del contendere è perdurata almeno fino a tale data. A questa constatazione si perviene in ragione del fatto che, nel processo verbale in commento si dà atto che, nel nominato giorno gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della enunciata società sono stati ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, al ricordato ente locale.
A fronte di tale cessione la pubblica amministrazione convenuta ha assunto l'obbligo di corrispondere alla cedente l'indennità di riscatto prevista dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1925 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986. Inoltre, dalla disamina del documento in argomento si evince che, con la loro consegna a partire dal 6 Settembre 2018 è cessato ogni obbligo di
[...] in ordine all'esecuzione dell'esercizio, della conduzione e della manutenzione degli CP_2 impianti di pubblica illuminazione in dibattito. Alla luce dei dati ricavabili dall'analisi della lettera raccomandata e del verbale di consegna di cui sopra appare innegabile che, la richiamata convenzione è stata prorogata almeno fino al 6 Settembre 2018. Ciò significa che, per gli interventi di gestione e di manutenzione eseguiti da sugli impianti controversi Controparte_2 dall'1 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, cui fa riferimento la suddetta fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018, il deve pagare a alla stregua Controparte_1 Parte_1 di cessionaria del relativo credito, l'importo di € 21.671,00 per il quale è stata emessa.
3.- Le considerazioni superiormente articolate relativamente alla intervenuta proroga della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 fra il cennato ente locale e la menzionata cedente della posizione creditoria per cui è causa, consentono di valutare infondata l'ulteriore obiezione formulata dal primo per prendere posizione avverso la pretesa azionata dall'attrice. Con essa denuncia, in estrema sintesi, che nell'ipotesi che ci occupa non è stata fornita la prova
5 dell'espletamento da parte di degli interventi di manutenzione indicati Controparte_2
nell'enunciato documento contabile. Ebbene, a conferma della realizzazione di questi ultimi depone il contenuto di una nota, inviata a mezzo pec dalla nominata società alla pubblica amministrazione convenuta, rinvenibile nel fascicolo della istante. Con essa, recapitata certamente successivamente alla nota prot. 27028 del 24 Agosto 2017 richiamata al suo interno, si è provveduto a trasmettere al Comune di l'elenco degli interventi eseguiti sui CP_1 ricordati impianti di illuminazione pubblica nel lasso di tempo intercorrente tra i mesi di Luglio
e di Dicembre 2017, nonché il relativo prospetto di contabilizzazione con prezziario DEI.
Rispetto a tale comunicazione il predetto ente locale non risulta avere mai contestato nulla alla cennata società. Peraltro, neanche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento de quo ha osservato alcunché in ordine sia alla citata pec;
sia, per quel che qui interessa maggiormente, in riferimento all'elenco degli interventi oggetto del contendere, ove vengono specificati la data, il luogo e la tipologia di lavoro effettuato, e al prospetto contenente il rispettivo costo, alla medesima allegati. D'altro canto, il fatto che la proroga della menzionata convenzione è perdurata fino al 6 Settembre 2018 induce a presumere, al di là di qualsivoglia dubbio e con estrema certezza, che ha continuato a offrire il servizio di gestione Controparte_2
e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica messi a disposizione del
[...] nel periodo controverso. CP_1
4.- Al contrario, giuridicamente legittima e fondata si configura la doglianza dedotta in via subordinata dall'ente locale convenuto contro le domande spiegate da Parte_1 instaurando questa vertenza processuale. Per il suo tramite contesta la richiesta di tale società avente a oggetto il pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 231 del 9 Ottobre 2002, tempo per tempo vigenti, da applicarsi sull'importo della enunciata fattura dal giorno successivo alla propria scadenza, quantificati alla data del 16
Febbraio 2022 in € 5.619,00. Evidenziando in merito che, invece, deve trovare applicazione l'art. 5 della nominata convenzione. Tale clausola, rubricata “Modalità di pagamento dei Servizi di base”, dispone al proprio II comma che: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente
Convenzione emetterà fatture mensili, comprensive di IVA come per legge, da pagare CP_2
a 30 giorni dalla data della emissione”. Prevedendo al successivo V comma che: “Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, , ferma la facoltà di adottare CP_2 tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, applicherà automaticamente gli interessi di mora a maturare sulla somma capitale dovuta nella misura del tasso legale, fatta
6 salva la risarcibilità del maggior danno subito”. A ben guardare, poiché, lo si ribadisce, gli interventi in dibattito sono stati compiuti sotto la vigenza della ricordata convenzione, è ovvio che per la individuazione del tasso da utilizzare per quantificare gli interessi di mora dovuti dalla richiamata pubblica amministrazione, nonché il momento da cui farli decorrere deve applicarsi quest'ultima disposizione. Del resto, la possibilità di derogare alle prescrizioni dettate in materia dal D. Lgs. n. 231/2002 è disciplinata proprio dai rispettivi artt. 4 e 5. A tali argomentazioni bisogna aggiungere un'altra osservazione. Segnatamente, l'anzidetto V comma dell'art. 5 della convenzione in discorso non presenta alcuno dei profili di nullità previsti dall'art. 7 del cennato provvedimento normativo. Pertanto, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a in primis, la somma di € 21.671,00, oltre Pt_1 Parte_1 gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dalla menzionata clausola della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 a decorrere da trenta giorni dalla data di emissione della fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018. In secondo luogo, l'importo forfettario di €
40,00 a titolo di risarcimento del danno arrecato per il ritardato pagamento, in ossequio a quanto stabilito dal II comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002. Relativamente a quest'ultimo punto
è opportuno rilevare che, il prefato ente locale nulla ha obiettato in riferimento alla richiesta della società attrice afferente a tale forma di ristoro.
5.- Infine, per il principio della soccombenza l'enunciata pubblica amministrazione deve essere condannata a rifondere alla istante le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che in persona Parte_1 del procuratore speciale, è creditrice nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, della somma di cui alla fattura n. 1830047965 del 16 Ottobre 2018 oggetto del contendere;
- per l'effetto, condanna il predetto ente locale a corrispondere alla società attrice la somma di € 21.671,00, oltre gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dall'art. 5, V comma, della convenzione sottoscritta il 5 Agosto 2009 a decorrere da trenta giorni dalla data di emissione della cennata fattura;
7 - condanna, altresì, la pubblica amministrazione convenuta a pagare alla istante l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno arrecato per il ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 6, II comma, del D. Lgs. n. 231/2002;
- infine, condanna il a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 12 Novembre 2025.
Il Giudice
BA AR
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