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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/08/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 87/2021 R.G., avverso la sentenza n. 42/2021 pronunciata l'8.2.2021 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 1880/2012 R.G.), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di , Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Aldo
Moscardino, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Mario Davì, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: 1) In via principale: per le considerazioni esposte al n. 1) dell'atto di appello, in totale riforma della sentenza n. 42/2021 emessa e pubblicata in data 8.02.2021 dal Tribunale di Isernia, e in accoglimento del proposto appello, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda proposta dal ” Controparte_1 per indebito ed illegittimo frazionamento del credito.
2) In via subordinata ed istruttoria: per le considerazioni di cui al punto n. 2) dell'atto di appello:
- disporre il rinnovo della CTU, mediante conferimento dell'incarico ad altro consulente, al fine di ricostruire il rapporto dare/avere tra le parti, previa verifica dell'esatta corrispondenza delle fatture emesse dalla società creditrice nelle scritture contabili obbligatorie;
- ovvero chiamare a chiarimenti il CTU, dott. al fine di dare contezza Controparte_3 in ordine a tutte le contestazioni sollevate dal CTP, rag. nelle note Persona_2
3.04.2019 allegate alla relazione del CTU.
Per l'appellata: accertare e dichiarare, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348-bis, 1° comma, cpc;
in ogni caso, respingere in toto il medesimo gravame di controparte, poiché destituito di fondamento in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale Civile di Isernia (estensore G.U. dr. Storto), n. 42/2021, pubblicata l'8.2.2021; con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di appello.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 42 dell'8.2.2021, in parziale accoglimento dell'opposizione, proposta da , e , avverso il Parte_1 Parte_2 Persona_1 decreto n. 272 del 22.6.2012, con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 107.443,56 in favore di previa revoca dello stesso Controparte_2 decreto, ha condannato i , in solido, al pagamento della minore somma di € Pt_1
89.862,99, con maggiorazione di interessi di mora dalla data della domanda.
La domanda di pagamento proposta in via monitoria dalla società (che ha CP_2 in seguito mutato la denominazione in , poi dichiarata fallita nel corso del CP_1 giudizio di primo grado) riguarda il credito vantato in relazione al rapporto di affiliazione commerciale di cui al contratto del 28.2.2003 e correlata fornitura di merce di cui alle fatture allegate al ricorso.
Il tribunale, disattesa l'eccezione di indebito frazionamento del credito in relazione a una precedente iniziativa giudiziaria di , ha: esteso l'accertamento giudiziale alla CP_2 verifica dell'esistenza di partite di debito / credito pendenti tra le parti relativamente all'intero rapporto negoziale;
recepito l'esito degli accertamenti contabili demandati a un c.t.u. e quantificato il credito residuo della opposta, odierna appellata, in € 89.862,99; rilevato la piena validità dell'obbligazione fideiussoria di;
affermato Persona_1
l'applicabilità della disciplina in tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali, individuando il momento di decorrenza in quello di proposizione della domanda;
dichiarato improponibile la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 2
c.p.c., proposta da parte opponente;
rigettato l'omologa domanda proposta dall'opposta.
2. Avverso la sentenza, notificata il 16.2.2021, hanno proposto appello e Parte_1
, in proprio e nella qualità di eredi di , nelle more deceduto, Parte_2 Persona_1 con atto di citazione notificato il 17.3.2021, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate;
in via istruttoria hanno insistito nel rinnovo della c.t.u., con conferimento dell'incarico ad altro consulente.
Si è costituito in giudizio il insistendo nella declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
La richiesta di inibitoria è stata implicitamente rinunciata dagli appellanti.
Quindi, all'esito dell'udienza del 25.9.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello si articola in due motivi, con cui si deduce: 1) violazione dell'art. 1175 c.c. per illegittimo frazionamento del credito;
2) erroneo recepimento delle risultanze della c.t.u.
3. Con il primo motivo gli appellanti ribadiscono le considerazioni svolte in primo grado in ordine alla illegittima parcellizzazione del credito unitario, evidenziando che nel 2005, quando la società aveva agito per la prima volta in via monitoria per il CP_2 recupero del credito fondato su altre fatture, era già maturato il credito azionato con il decreto ingiuntivo del 2012, oggetto della presente controversia;
aggiungono che tale comportamento processuale integra un abuso del processo, in considerazione dell'orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, con conseguente improponibilità della domanda proposta dall'appellata.
Il motivo è infondato.
3.1. L'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, di cui alla sentenza n.
23726/2007, su cui parte appellante fonda le proprie censure e la richiesta di declaratoria di improponibilità della domanda di pagamento, ha avuto una progressiva evoluzione, proprio con riferimento al caso che viene in rilievo nella presente controversia (domande aventi ad oggetto distinti diritti di crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le parti), dapprima con la sentenza n. 4090/2017 e, da ultimo, con la sentenza n.
7299/2025.
Secondo il più recente approdo da ultimo indicato, fermo restando il divieto di azionare in separati giudizi diritti di crediti relativi a uno stesso rapporto di durata “in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale” (a meno che non si accerti la sussistenza, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela frazionata), la sanzione della improponibilità della domanda deve essere, in ogni caso, esclusa quando sia intervenuta la formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta: in tale ipotesi il giudice è tenuto a decidere nel merito la domanda, pur se arbitrariamente frazionata, pur potendo valutare il comportamento del creditore in sede di decisione sulle spese processuali.
Il caso preso in esame dalle Sezioni unite del 2025 coincide con quello oggetto della presente controversia: anche nella fattispecie in esame si è formato il giudicato limitatamente alla frazione della domanda proposta con il ricorso monitorio del 2005, relativo a forniture di merce fatturate nel dicembre 2004 (in quel caso, a seguito dell'opposizione proposta e della prova dei pagamenti relativi a quelle specifiche forniture, offerta dagli odierni appellanti, il decreto ingiuntivo era stato revocato), e ciò preclude, sulla base dei condivisibili principi affermati dalle Sezioni unite, la possibilità di dichiarare improcedibile la domanda azionata con il successivo ricorso del 2012, relativamente alle forniture di cui alle fatture emesse da settembre a novembre 2004.
A tali risolutive considerazioni va aggiunto che parte appellante non contesta la legittimità della decisione del primo giudice di estendere, su richiesta di parte opposta, odierna appellata, l'oggetto dell'accertamento all'intero rapporto di durata tra le parti, nel cui ambito sono state realizzate, a più riprese, le forniture di merce;
anzi, indirettamente conferma la correttezza di tale decisione nel momento in cui contesta le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado.
4. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, riguarda, appunto, la decisione del tribunale di recepire gli esiti della c.t.u., che, previa ricostruzione del rapporto contrattuale tra le parti sulla base delle risultanze contabili in atti, ha accertato il residuo credito dell'appellata.
Sostiene che il consulente non ha dato risposte esaustive alle critiche sollevate dal c.t.p., in particolare per ciò che attiene all'attendibilità delle scritture contabili della società creditrice, mancando il riscontro documentale di fatture per un ammontare di €
259.092,37, che, pertanto, dovrebbe essere decurtato dal fatturato complessivo.
La censura, che riprende le critiche sollevate in primo grado, a cui il c.t.u. aveva già fornito esaustiva risposta, è infondata.
4.1. La metodologia seguita dal c.t.u., consistente nel comprendere nel fatturato complessivo di non solo le fatture di cui esiste un diretto riscontro CP_2 documentale, ma anche quelle che risultino annotate sui registri Iva, sul libro giornale o sul partitario contabile, è corretta e conforme alla previsione dell'art. 2709 c.c., in quanto la stessa documentazione contabile è stata considerata rilevante anche nella parte in cui attesta pagamenti ricevuti dalla società fornitrice, non documentati da copie di assegni
/matrici.
Se è vero che rispetto ai pagamenti ricevuti le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, secondo la disposizione sopra richiamata chi intende trarne vantaggio non può scinderne il contenuto;
pertanto i partitari e le altre scritture contabili, se utilizzati dagli appellanti per trarne la prova dei pagamenti effettuati, di cui non esiste prova documentale (per € 728.255,05, a fronte di pagamenti complessivamente effettuati per
€ 1.236.150,06), fanno prova anche a favore della società che le ha redatte, nella parte riguardante prestazioni di fornitura di merce per le quali non esiste il riscontro documentale di fatture (per € 259.092,37, a fronte di un ammontare complessivo del fatturato pari a € 1.326.013,05).
Sotto altro profilo, parte appellante non ha interesse a sostenere l'inattendibilità delle scritture contabili dell'appellata, in quanto l'accoglimento di tale prospettazione comporterebbe una decurtazione dei pagamenti complessivi in favore dell'appellata per il consistente ammontare di € 728.255,05, ben superiore a quello del fatturato che si ritiene non documentato (€ 259.092,37), conseguendone un aumento del loro debito, rispetto a quello accertato in primo grado, di € 469.162,68.
5. La totale soccombenza degli appellanti e la mancanza di uno specifico motivo di appello relativo alle spese impedisce qualsiasi modifica della statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado, la circostanza che sia sopravvenuta la pronuncia delle Sezioni unite n. 7299/2025 e che effettivamente non sussistesse un interesse apprezzabile della società creditrice alla tutela processuale frazionata – tale non essendo, come ritenuto dal primo giudice, l'esito del precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – così come il rilievo che l'appellata non ha esteso, in tale giudizio, la domanda all'intero rapporto, come pur avrebbe potuto (così di fatto rendendo necessaria una ulteriore iniziativa giudiziaria senza dubbio evitabile), inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 42/2021 pronunciata l'8.2.2021 dal Tribunale di Isernia, proposto da e , con Parte_1 Parte_2 citazione notificata il 17.3.2021, nei confronti del così Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico