TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 4199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in S. Vito dei Normanni, Via Dante n. 60, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Montesardi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Napoli, Via
Giosuè Carducci n. 42 presso lo studio degli Avv.ti Bruno Pacileo e Luigi Pacileo che la rappresentano e difendono per procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21112/2022 (R.G. n. 70161/2022)
pagina 1 di 7 Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 21112/2022, questo Tribunale ha ingiunto alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di euro 52.367,66, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 e spese legali di procedura, in favore della per il mancato saldo della fattura n. GR22 – 77082G Controparte_1
emessa in data 09/03/2022 per la fornitura di gas naturale.
La ha formulato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito: dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma innanzi al quale è stato presentato il ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al nr. 70161/2022 R.G. in favore del
Tribunale di Brindisi quale giudice competente per territorio ex art. 20 c.p.c.; 2.
Conseguentemente: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 21112/2022 del
06.12.2022 perché emesso da Giudice incompetente per territorio;
3. In via preliminare di merito: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
4. Nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, revocare il decreto ingiuntivo 21112/2022 del 06.12.2022 reso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al nr. 70161/2022, per infondatezza in fatto ed in diritto delle ragioni creditorie oggetto del medesimo, accertando in ogni caso che nulla è dovuto a
[...]
;
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze ex D.M. n. 147/22”. CP_1
La società opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, ex art. 20 c.p.c., in favore del Tribunale di Brindisi e chiedendo,
pagina 2 di 7 conseguentemente, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che: 1) la pretesa creditoria era infondata e frutto di erronei conteggi dei consumi;
2) dalla comparazione delle fatture emesse dalla società opposta nei mesi precedenti di vigenza del contratto, si rilevava una sostanziale differenza rispetto ai conteggi effettuati e rilevati nelle mensilità di novembre e dicembre 2021, a fronte di un'invariata utilizzazione del bene somministrato;
3) l'attività produttiva svolta nei locali a servizio del contatore non era variata rispetto ai mesi precedenti, pertanto, appariva ingiustificato ed infondato il maggior importo richiesto;
4) la fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto non era stata preceduta da alcuna bolletta esplicativa dei consumi e dei costi addebitati;
5) l'emissione della predetta fattura era avvenuta solo dopo tre mesi dal periodo di riferimento e dopo che la stessa aveva esercitato il recesso dal contratto, avendo aderito alla proposta di altro operatore nel mese di gennaio 2022.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e le domande proposte dalla In subordine: b) Parte_1 condannare la a pagare in favore della l'importo Parte_1 Controparte_1
di Euro 52.367,66, ovvero quella diverso ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs
231/2002. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
L'opposta, rilevando anzitutto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla società opponente, ha dedotto che: 1)
l'opposizione proposta dalla non era fondata su prova scritta o di pronta Parte_1 soluzione;
2) l'opponente non aveva contestato di aver regolarmente goduto della fornitura di gas naturale assicuratale dalla medesima, né aveva affermato di aver ricevuto nel periodo di riferimento il gas da altro operatore, né aveva sostenuto che la propria struttura era stata chiusa al pubblico nei mesi di cui alla fattura azionata in via monitoria;
3) l'effettiva esistenza del credito era dimostrata e confermata dai dati del pagina 3 di 7 distributore competente;
4) aveva emesso le proprie fatture correttamente, sulla scorta dei dati di consumo ricevuti dal distributore ed aveva applicato su tali quantità i corrispettivi pattuiti nel contratto;
5) all'art. 11 del contratto di somministrazione stipulato dalle parti, era prevista una clausola solve et repete espressamente accettata dal cliente con l'ulteriore firma apposta in calce all'elenco delle clausole più onerose del contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 6) in virtù della predetta clausola, neanche in caso di contestazione, il cliente non poteva sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire o ridurre il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura;
7) all'art. 11 delle condizioni generi del contratto, le parti avevano devoluto all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma ogni controversia nascente dal contratto;
8) in ogni caso, il Tribunale di Roma sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto a Roma doveva essere eseguita la prestazione dovuta dalla poiché ivi era ubicato il forum destinatae solutionis. Parte_1
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 5/09/2023 che qui si intende riportata e confermata, è stata rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 20 c.p.c., in quanto formulata da parte opponente con riferimento solo ad alcuni dei criteri di radicamento alternativi previsti dal codice di rito, nonché
l'infondatezza della domanda, in ragione della clausola derogatoria convenzionale.
Nella predetta ordinanza è stata, altresì, concessa la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, rilevata la genericità delle contestazioni di parte opponente e l'assenza di opposizione fondata su prova scritta.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 4 di 7 obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/01/01, n. 13533).
Ciò posto, si rileva che la ha fornito riscontro della pretesa Controparte_1
creditoria allegando, già in fase monitoria, il contratto di fornitura stipulato con la la fattura oggetto di ingiunzione, l'estratto autentico del libro contabile Parte_1 nel quale è riportata la fattura emessa a carico dell'opponente e la diffida inoltrata alla controparte (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte opposta).
A fronte di tali produzioni documentali, la si è limitata a contestare Parte_1
genericamente i criteri con cui sono state quantificate le somme di cui alla fattura insoluta, senza fornire alcuna prova documentale a sostegno della sua pretesa.
L'opponente, infatti, ha riconosciuto di aver stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con la società opposta in data 9/03/2021 (cfr. doc. 3) e Controparte_1
di aver regolarmente utilizzato il gas fornito dalla società opposta, nel periodo di cui alla fattura azionata. Non è presente, infatti, in atti alcun elemento che possa giustificare la pretesa attorea, considerato che non risulta alcuna prova documentale che possa dimostrare un'erronea quantificazione dei consumi relativi al periodo di riferimento. La sostanziale differenza di consumi di gas naturale dei mesi precedenti rispetto al periodo novembre-dicembre 2021, rilevata da parte opponente, non appare in grado di fornire alcuna prova in merito alla non debenza della somma ingiunta al pagamento, dal momento che la società opponente non ha in alcun modo dimostrato pagina 5 di 7 che l'attività svolta nei locali a servizio del contatore fosse rimasta invariata rispetto ai mesi precedenti al punto da considerare ingiustificato il maggior importo richiesto.
Va, inoltre, rilevato che i consumi fatturati sono stati certificati dal Distributore competente per territorio, mentre l'opposizione si fonda su una generica contestazione del credito. A tal riguardo, si precisa che la fattura commerciale, atto a formazione unilaterale avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ciò comporta che, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento probatorio relativamente alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13/06/2006). Quanto riferito si verifica ancor di più nei rapporti di somministrazione, ove le fatture contengono indicazioni analitiche dei consumi effettuati.
Premesso, quindi, che l'assunto attoreo appare del tutto sfornito di elementi probatori,
l'inadempimento di parte opponente appare ancora più ingiustificato se si considera che le parti all'art. 20 del contratto di fornitura avevano pattuito la clausola limitativa di cui all'art. 1462 c.c.; il Cliente, pertanto, non avrebbe potuto sospendere, differire o ridurre il pagamento delle somme indicate in ciascuna fattura ed avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle stesse entro i termini previsti, anche in caso di contestazioni. La clausola “solve et repete” è, infatti, proprio volta ad assicurare al contraente nel cui interesse è stata stipulata il conseguimento della prestazione dovuta, ponendolo al riparo da eccezioni che passano evitare o ritardare la prestazione medesima.
In mancanza di prova documentale che possa giustificare l'infondatezza della pretesa creditoria, la società deve, quindi, rispondere dei consumi di cui alla Parte_1
pagina 6 di 7 fattura n. GR22 – 77082G di euro 52.367,66, emessa in data 09.03.2022 e riferibile al periodo novembre-dicembre 2021.
L'opposizione appare, quindi, infondata e deve essere respinta.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 20 c.p.c., formulata dalla in persona del legale rappresentante p.t., e la conseguente Parte_1 domanda di nullità del decreto ingiuntivo n. 21112/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 6/12/2022 (R.G. n. 70161/2022);
2. Rigetta l'opposizione avanzata dalla . in persona del legale Pt_1 Pt_1 rappresentante p.t., al decreto ingiuntivo n. 21112/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 6/12/2022 (R.G. n. 70161/2022);
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4199/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in S. Vito dei Normanni, Via Dante n. 60, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Montesardi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Napoli, Via
Giosuè Carducci n. 42 presso lo studio degli Avv.ti Bruno Pacileo e Luigi Pacileo che la rappresentano e difendono per procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21112/2022 (R.G. n. 70161/2022)
pagina 1 di 7 Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 21112/2022, questo Tribunale ha ingiunto alla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di euro 52.367,66, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 e spese legali di procedura, in favore della per il mancato saldo della fattura n. GR22 – 77082G Controparte_1
emessa in data 09/03/2022 per la fornitura di gas naturale.
La ha formulato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito: dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma innanzi al quale è stato presentato il ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al nr. 70161/2022 R.G. in favore del
Tribunale di Brindisi quale giudice competente per territorio ex art. 20 c.p.c.; 2.
Conseguentemente: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 21112/2022 del
06.12.2022 perché emesso da Giudice incompetente per territorio;
3. In via preliminare di merito: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
4. Nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande innanzi formulate, revocare il decreto ingiuntivo 21112/2022 del 06.12.2022 reso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al nr. 70161/2022, per infondatezza in fatto ed in diritto delle ragioni creditorie oggetto del medesimo, accertando in ogni caso che nulla è dovuto a
[...]
;
5. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze ex D.M. n. 147/22”. CP_1
La società opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, ex art. 20 c.p.c., in favore del Tribunale di Brindisi e chiedendo,
pagina 2 di 7 conseguentemente, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che: 1) la pretesa creditoria era infondata e frutto di erronei conteggi dei consumi;
2) dalla comparazione delle fatture emesse dalla società opposta nei mesi precedenti di vigenza del contratto, si rilevava una sostanziale differenza rispetto ai conteggi effettuati e rilevati nelle mensilità di novembre e dicembre 2021, a fronte di un'invariata utilizzazione del bene somministrato;
3) l'attività produttiva svolta nei locali a servizio del contatore non era variata rispetto ai mesi precedenti, pertanto, appariva ingiustificato ed infondato il maggior importo richiesto;
4) la fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto non era stata preceduta da alcuna bolletta esplicativa dei consumi e dei costi addebitati;
5) l'emissione della predetta fattura era avvenuta solo dopo tre mesi dal periodo di riferimento e dopo che la stessa aveva esercitato il recesso dal contratto, avendo aderito alla proposta di altro operatore nel mese di gennaio 2022.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni e le domande proposte dalla In subordine: b) Parte_1 condannare la a pagare in favore della l'importo Parte_1 Controparte_1
di Euro 52.367,66, ovvero quella diverso ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs
231/2002. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
L'opposta, rilevando anzitutto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla società opponente, ha dedotto che: 1)
l'opposizione proposta dalla non era fondata su prova scritta o di pronta Parte_1 soluzione;
2) l'opponente non aveva contestato di aver regolarmente goduto della fornitura di gas naturale assicuratale dalla medesima, né aveva affermato di aver ricevuto nel periodo di riferimento il gas da altro operatore, né aveva sostenuto che la propria struttura era stata chiusa al pubblico nei mesi di cui alla fattura azionata in via monitoria;
3) l'effettiva esistenza del credito era dimostrata e confermata dai dati del pagina 3 di 7 distributore competente;
4) aveva emesso le proprie fatture correttamente, sulla scorta dei dati di consumo ricevuti dal distributore ed aveva applicato su tali quantità i corrispettivi pattuiti nel contratto;
5) all'art. 11 del contratto di somministrazione stipulato dalle parti, era prevista una clausola solve et repete espressamente accettata dal cliente con l'ulteriore firma apposta in calce all'elenco delle clausole più onerose del contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; 6) in virtù della predetta clausola, neanche in caso di contestazione, il cliente non poteva sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire o ridurre il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura;
7) all'art. 11 delle condizioni generi del contratto, le parti avevano devoluto all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma ogni controversia nascente dal contratto;
8) in ogni caso, il Tribunale di Roma sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto a Roma doveva essere eseguita la prestazione dovuta dalla poiché ivi era ubicato il forum destinatae solutionis. Parte_1
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 5/09/2023 che qui si intende riportata e confermata, è stata rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 20 c.p.c., in quanto formulata da parte opponente con riferimento solo ad alcuni dei criteri di radicamento alternativi previsti dal codice di rito, nonché
l'infondatezza della domanda, in ragione della clausola derogatoria convenzionale.
Nella predetta ordinanza è stata, altresì, concessa la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, rilevata la genericità delle contestazioni di parte opponente e l'assenza di opposizione fondata su prova scritta.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale e la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Motivi della decisione
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 4 di 7 obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/01/01, n. 13533).
Ciò posto, si rileva che la ha fornito riscontro della pretesa Controparte_1
creditoria allegando, già in fase monitoria, il contratto di fornitura stipulato con la la fattura oggetto di ingiunzione, l'estratto autentico del libro contabile Parte_1 nel quale è riportata la fattura emessa a carico dell'opponente e la diffida inoltrata alla controparte (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte opposta).
A fronte di tali produzioni documentali, la si è limitata a contestare Parte_1
genericamente i criteri con cui sono state quantificate le somme di cui alla fattura insoluta, senza fornire alcuna prova documentale a sostegno della sua pretesa.
L'opponente, infatti, ha riconosciuto di aver stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con la società opposta in data 9/03/2021 (cfr. doc. 3) e Controparte_1
di aver regolarmente utilizzato il gas fornito dalla società opposta, nel periodo di cui alla fattura azionata. Non è presente, infatti, in atti alcun elemento che possa giustificare la pretesa attorea, considerato che non risulta alcuna prova documentale che possa dimostrare un'erronea quantificazione dei consumi relativi al periodo di riferimento. La sostanziale differenza di consumi di gas naturale dei mesi precedenti rispetto al periodo novembre-dicembre 2021, rilevata da parte opponente, non appare in grado di fornire alcuna prova in merito alla non debenza della somma ingiunta al pagamento, dal momento che la società opponente non ha in alcun modo dimostrato pagina 5 di 7 che l'attività svolta nei locali a servizio del contatore fosse rimasta invariata rispetto ai mesi precedenti al punto da considerare ingiustificato il maggior importo richiesto.
Va, inoltre, rilevato che i consumi fatturati sono stati certificati dal Distributore competente per territorio, mentre l'opposizione si fonda su una generica contestazione del credito. A tal riguardo, si precisa che la fattura commerciale, atto a formazione unilaterale avente la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ciò comporta che, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento probatorio relativamente alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13/06/2006). Quanto riferito si verifica ancor di più nei rapporti di somministrazione, ove le fatture contengono indicazioni analitiche dei consumi effettuati.
Premesso, quindi, che l'assunto attoreo appare del tutto sfornito di elementi probatori,
l'inadempimento di parte opponente appare ancora più ingiustificato se si considera che le parti all'art. 20 del contratto di fornitura avevano pattuito la clausola limitativa di cui all'art. 1462 c.c.; il Cliente, pertanto, non avrebbe potuto sospendere, differire o ridurre il pagamento delle somme indicate in ciascuna fattura ed avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle stesse entro i termini previsti, anche in caso di contestazioni. La clausola “solve et repete” è, infatti, proprio volta ad assicurare al contraente nel cui interesse è stata stipulata il conseguimento della prestazione dovuta, ponendolo al riparo da eccezioni che passano evitare o ritardare la prestazione medesima.
In mancanza di prova documentale che possa giustificare l'infondatezza della pretesa creditoria, la società deve, quindi, rispondere dei consumi di cui alla Parte_1
pagina 6 di 7 fattura n. GR22 – 77082G di euro 52.367,66, emessa in data 09.03.2022 e riferibile al periodo novembre-dicembre 2021.
L'opposizione appare, quindi, infondata e deve essere respinta.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, ex art. 20 c.p.c., formulata dalla in persona del legale rappresentante p.t., e la conseguente Parte_1 domanda di nullità del decreto ingiuntivo n. 21112/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 6/12/2022 (R.G. n. 70161/2022);
2. Rigetta l'opposizione avanzata dalla . in persona del legale Pt_1 Pt_1 rappresentante p.t., al decreto ingiuntivo n. 21112/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 6/12/2022 (R.G. n. 70161/2022);
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 7 di 7