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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1457/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1457/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
marzo 1983, residente in [...],
elettivamente domiciliato in Torino alla via Carlo Alberto n. 32 presso lo studio dell'avv. Mariagabriella Tossi che lo rappresenta e difende per delega in atti.
e (c.f. ), nata a [...] il 13 Parte_2 C.F._2
luglio 1986 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ciriè alla via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avv. Serena
Zambon che la rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Nel merito:
a) cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- PRONUNCIARE la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato in
Balangero (To) il 12.7.2009 e trascritto presso il Comune di Balangero Atto N. 4 parte 2
serie A - anno 2009 confermando sul punto i provvedimenti emessi in sede di
separazione;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza ed alle annotazioni prescritte dal R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 e successive modifiche.
b) affidamento e mantenimento dei figli minori:
- I signori e rispetto all'affidamento ed al mantenimento Parte_1 Parte_2
dei figli minori e , intendono confermare le condizioni di cui Per_1 Per_2 Per_3
alla separazione consensuale e nello specifico:
1. I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
residenza anagrafica e domicilio prevalente degli stessi presso la madre e con facoltà per
il padre di vederli e di tenerli liberamente con sé, in modo compatibile alla volontà, agli
Pag. 2 di 11 impegni ed alle esigenze dei minorenni e sempre previo accordo tra i coniugi. Questi
ultimi, nella cura dei minori, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni.
2. In caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni
e con le esigenze dei figli, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé questi ultimi per
tre giorni consecutivi, alternandosi con l'altro (es: lunedì, martedì e mercoledì con la
mamma, giovedì, venerdì e sabato con il papà, domenica, lunedì e martedì con la
mamma e così via), dall'uscita da scuola il primo dei tre giorni sino alla mattina del
quarto giorno successivo, allorquando verranno riaccompagnati presso l'istituto, ed
impegnandosi a mantenere i predetti orari anche qualora il primo e l'ultimo giorno di
competenza coincidano con giornate in cui i figli non vanno a scuola;
ciascun coniuge si
impegna, inoltre, a concedere eventuali cambi di giorni e/o di orari, che, in ogni caso,
dovranno essere richiesti dall'altro con congruo preavviso, salvo comprovate urgenze.
Sempre in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli
impegni e con le esigenze dei figli, il padre potrà inoltre vederli e tenerli con sé:
- durante le vacanze natalizie un anno i giorni 24, 26, 27 e 28 dicembre, nonché 1, 2, 3 e
6 gennaio, quest'ultimo dalle ore 16.30 in poi, ed un anno i giorni 25, 29, 30 e 31
dicembre, nonché 4, 5 e 6 gennaio, quest'ultimo sino alle ore 16.30, e così di seguito,
alternativamente (in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre spetterà il primo
periodo e negli anni dispari il secondo);
- per metà delle vacanze pasquali e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua (in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori staranno con
la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così di seguito, alternativamente);
- durante le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, ad anni alterni (in caso di
disaccordo il primo ponte/festività spetterà alla signora ); i compleanni dei Pt_2
Pag. 3 di 11 ragazzi potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un
luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni con
ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà dell'altro genitore di
poter tenere con sé i figli il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 16.30 alle ore
22.00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da
concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il
signor potrà trascorrere con i minori quindici giorni in periodi non compresi tra Pt_1
la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio e così, parimenti, per il periodo
coincidente con i quindici giorni antecedenti l'inizio della scuola dei figli nel mese di
settembre, che resteranno di competenza della signora , sempre fatte salve Pt_2
eventuali diverse esigenze lavorative dei coniugi).
3. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli alle attività scolastiche,
ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria
competenza.
4. In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza, o di affidamento dei minori
a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e comunque con ampio
anticipo i luoghi di soggiorno ed i recapiti telefonici.
5. Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ciascun genitore
contribuirà al mantenimento degli stessi quando li ha con sé ed il padre corrisponderà
interamente i costi sopportati per la mensa scolastica.
6. Le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per ed , Per_1 Per_2 Per_3
necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate
Pag. 4 di 11 (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di
rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016, che le parti
dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione
di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei
minorenni.
7. L'assegno unico ex D.Lgs. 230/2021 - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio
previsto per i figli a carico - sarà percepito interamente dalla madre.
8. I genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di
ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
c) rapporti economici tra i coniugi:
PRENDERE ATTO che i coniugi hanno concordemente deciso di definire i reciproci
rapporti patrimoniali come indicato in premessa e che per il resto i coniugi non
avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere, dichiarando di avere già
regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico.”
Il P.M. con provvedimento del 23.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.06.2024,
, premettevano che: Parte_3
- avevano contratto matrimonio concordatario in Balangero (TO) in data 12
luglio 2009 (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2009) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
Pag. 5 di 11 - dalla loro unione nascevano tre figli: , in Ciriè il 2 luglio 2011, Per_1 Per_2
in Torino il 5 febbraio 2014, ed in Torino il 24 ottobre 2018; Per_3
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 29.06.22, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.07.22;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 23.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Pag. 6 di 11 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 29.06.22, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.07.22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli ancora minorenni, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali),
può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
Pag. 7 di 11 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Balangero (To) il tra e , in data Parte_1 Parte_2
12.7.2009, trascritto il 14.07.2009 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2009;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente degli stessi presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e di tenerli liberamente con sé, in modo compatibile alla volontà, agli impegni ed alle esigenze dei minorenni e sempre previo accordo tra i coniugi. Questi ultimi, nella cura dei minori, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni.
In caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni e con le esigenze dei figli, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé
questi ultimi per tre giorni consecutivi, alternandosi con l'altro (es: lunedì,
martedì e mercoledì con la mamma, giovedì, venerdì e sabato con il papà,
domenica, lunedì e martedì con la mamma e così via), dall'uscita da scuola il primo dei tre giorni sino alla mattina del quarto giorno successivo, allorquando verranno riaccompagnati presso l'istituto, ed impegnandosi a mantenere i predetti orari anche qualora il primo e l'ultimo giorno di competenza coincidano con giornate in cui i figli non vanno a scuola;
ciascun coniuge si impegna, inoltre,
a concedere eventuali cambi di giorni e/o di orari, che, in ogni caso, dovranno essere richiesti dall'altro con congruo preavviso, salvo comprovate urgenze.
Pag. 8 di 11 Sempre in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni e con le esigenze dei figli, il padre potrà inoltre vederli e tenerli con sé:
- durante le vacanze natalizie un anno i giorni 24, 26, 27 e 28 dicembre, nonché 1,
2, 3 e 6 gennaio, quest'ultimo dalle ore 16.30 in poi, ed un anno i giorni 25, 29, 30
e 31 dicembre, nonché 4, 5 e 6 gennaio, quest'ultimo sino alle ore 16.30, e così di seguito, alternativamente (in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre spetterà il primo periodo e negli anni dispari il secondo);
- per metà delle vacanze pasquali e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì
di Pasqua (in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori staranno con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così di seguito,
alternativamente);
- durante le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, ad anni alterni (in caso di disaccordo il primo ponte/festività spetterà alla signora ); i Pt_2
compleanni dei ragazzi potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà dell'altro genitore di poter tenere con sé i figli il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 16.30 alle ore 22.00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il signor potrà trascorrere con i minori quindici giorni in periodi Pt_1
non compresi tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio e così,
Pag. 9 di 11 parimenti, per il periodo coincidente con i quindici giorni antecedenti l'inizio della scuola dei figli nel mese di settembre, che resteranno di competenza della signora , sempre fatte salve eventuali diverse esigenze lavorative dei Pt_2
coniugi).
Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli alle attività scolastiche,
ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza, o di affidamento dei minori a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e comunque con ampio anticipo i luoghi di soggiorno ed i recapiti telefonici.
3) Dispone che sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ciascun genitore contribuirà al mantenimento degli stessi quando li ha con sé;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il padre corrisponderà
interamente i costi sopportati per la mensa scolastica.
- Dispone che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli , ed , necessitate ovvero previamente concordate tra Per_1 Per_2 Per_3
i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il
Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016, che le parti hanno dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
Pag. 10 di 11 Si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico ex
D.Lgs. 230/2021 - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio previsto per i figli a carico - sarà percepito interamente dalla madre.
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'abitazione coniugale sita in Balangero – via Valle Sea n. 18, di proprietà esclusiva del rimane al Pt_1
medesimo assegnata come stabilito in sede di separazione consensuale,
unitamente ai mobili che l'arredano e che i loro rapporti economici devono intendersi definiti e non avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere l'uno nei confronti dell'altra.
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1457/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1457/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1
marzo 1983, residente in [...],
elettivamente domiciliato in Torino alla via Carlo Alberto n. 32 presso lo studio dell'avv. Mariagabriella Tossi che lo rappresenta e difende per delega in atti.
e (c.f. ), nata a [...] il 13 Parte_2 C.F._2
luglio 1986 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ciriè alla via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avv. Serena
Zambon che la rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Nel merito:
a) cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- PRONUNCIARE la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato in
Balangero (To) il 12.7.2009 e trascritto presso il Comune di Balangero Atto N. 4 parte 2
serie A - anno 2009 confermando sul punto i provvedimenti emessi in sede di
separazione;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza ed alle annotazioni prescritte dal R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 e successive modifiche.
b) affidamento e mantenimento dei figli minori:
- I signori e rispetto all'affidamento ed al mantenimento Parte_1 Parte_2
dei figli minori e , intendono confermare le condizioni di cui Per_1 Per_2 Per_3
alla separazione consensuale e nello specifico:
1. I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
residenza anagrafica e domicilio prevalente degli stessi presso la madre e con facoltà per
il padre di vederli e di tenerli liberamente con sé, in modo compatibile alla volontà, agli
Pag. 2 di 11 impegni ed alle esigenze dei minorenni e sempre previo accordo tra i coniugi. Questi
ultimi, nella cura dei minori, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni.
2. In caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni
e con le esigenze dei figli, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé questi ultimi per
tre giorni consecutivi, alternandosi con l'altro (es: lunedì, martedì e mercoledì con la
mamma, giovedì, venerdì e sabato con il papà, domenica, lunedì e martedì con la
mamma e così via), dall'uscita da scuola il primo dei tre giorni sino alla mattina del
quarto giorno successivo, allorquando verranno riaccompagnati presso l'istituto, ed
impegnandosi a mantenere i predetti orari anche qualora il primo e l'ultimo giorno di
competenza coincidano con giornate in cui i figli non vanno a scuola;
ciascun coniuge si
impegna, inoltre, a concedere eventuali cambi di giorni e/o di orari, che, in ogni caso,
dovranno essere richiesti dall'altro con congruo preavviso, salvo comprovate urgenze.
Sempre in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli
impegni e con le esigenze dei figli, il padre potrà inoltre vederli e tenerli con sé:
- durante le vacanze natalizie un anno i giorni 24, 26, 27 e 28 dicembre, nonché 1, 2, 3 e
6 gennaio, quest'ultimo dalle ore 16.30 in poi, ed un anno i giorni 25, 29, 30 e 31
dicembre, nonché 4, 5 e 6 gennaio, quest'ultimo sino alle ore 16.30, e così di seguito,
alternativamente (in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre spetterà il primo
periodo e negli anni dispari il secondo);
- per metà delle vacanze pasquali e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua (in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori staranno con
la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così di seguito, alternativamente);
- durante le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, ad anni alterni (in caso di
disaccordo il primo ponte/festività spetterà alla signora ); i compleanni dei Pt_2
Pag. 3 di 11 ragazzi potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un
luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni con
ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà dell'altro genitore di
poter tenere con sé i figli il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 16.30 alle ore
22.00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da
concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il
signor potrà trascorrere con i minori quindici giorni in periodi non compresi tra Pt_1
la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio e così, parimenti, per il periodo
coincidente con i quindici giorni antecedenti l'inizio della scuola dei figli nel mese di
settembre, che resteranno di competenza della signora , sempre fatte salve Pt_2
eventuali diverse esigenze lavorative dei coniugi).
3. Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli alle attività scolastiche,
ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria
competenza.
4. In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza, o di affidamento dei minori
a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e comunque con ampio
anticipo i luoghi di soggiorno ed i recapiti telefonici.
5. Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ciascun genitore
contribuirà al mantenimento degli stessi quando li ha con sé ed il padre corrisponderà
interamente i costi sopportati per la mensa scolastica.
6. Le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per ed , Per_1 Per_2 Per_3
necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate
Pag. 4 di 11 (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di
rimborso si richiama il Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016, che le parti
dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione
di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei
minorenni.
7. L'assegno unico ex D.Lgs. 230/2021 - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio
previsto per i figli a carico - sarà percepito interamente dalla madre.
8. I genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di
ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
c) rapporti economici tra i coniugi:
PRENDERE ATTO che i coniugi hanno concordemente deciso di definire i reciproci
rapporti patrimoniali come indicato in premessa e che per il resto i coniugi non
avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere, dichiarando di avere già
regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico.”
Il P.M. con provvedimento del 23.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.06.2024,
, premettevano che: Parte_3
- avevano contratto matrimonio concordatario in Balangero (TO) in data 12
luglio 2009 (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2009) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
Pag. 5 di 11 - dalla loro unione nascevano tre figli: , in Ciriè il 2 luglio 2011, Per_1 Per_2
in Torino il 5 febbraio 2014, ed in Torino il 24 ottobre 2018; Per_3
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 29.06.22, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.07.22;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 23.07.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto.”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Pag. 6 di 11 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 29.06.22, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 21.07.22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli ancora minorenni, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali),
può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
Pag. 7 di 11 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Balangero (To) il tra e , in data Parte_1 Parte_2
12.7.2009, trascritto il 14.07.2009 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2009;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente degli stessi presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e di tenerli liberamente con sé, in modo compatibile alla volontà, agli impegni ed alle esigenze dei minorenni e sempre previo accordo tra i coniugi. Questi ultimi, nella cura dei minori, potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni materni e paterni.
In caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni e con le esigenze dei figli, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé
questi ultimi per tre giorni consecutivi, alternandosi con l'altro (es: lunedì,
martedì e mercoledì con la mamma, giovedì, venerdì e sabato con il papà,
domenica, lunedì e martedì con la mamma e così via), dall'uscita da scuola il primo dei tre giorni sino alla mattina del quarto giorno successivo, allorquando verranno riaccompagnati presso l'istituto, ed impegnandosi a mantenere i predetti orari anche qualora il primo e l'ultimo giorno di competenza coincidano con giornate in cui i figli non vanno a scuola;
ciascun coniuge si impegna, inoltre,
a concedere eventuali cambi di giorni e/o di orari, che, in ogni caso, dovranno essere richiesti dall'altro con congruo preavviso, salvo comprovate urgenze.
Pag. 8 di 11 Sempre in caso di disaccordo e fintantoché ciò non contrasterà con la volontà, con gli impegni e con le esigenze dei figli, il padre potrà inoltre vederli e tenerli con sé:
- durante le vacanze natalizie un anno i giorni 24, 26, 27 e 28 dicembre, nonché 1,
2, 3 e 6 gennaio, quest'ultimo dalle ore 16.30 in poi, ed un anno i giorni 25, 29, 30
e 31 dicembre, nonché 4, 5 e 6 gennaio, quest'ultimo sino alle ore 16.30, e così di seguito, alternativamente (in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre spetterà il primo periodo e negli anni dispari il secondo);
- per metà delle vacanze pasquali e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì
di Pasqua (in caso di disaccordo, per l'anno 2025 il giorno di Pasqua i minori staranno con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così di seguito,
alternativamente);
- durante le altre Festività, comandate e non, inclusi “ponti”, ad anni alterni (in caso di disaccordo il primo ponte/festività spetterà alla signora ); i Pt_2
compleanni dei ragazzi potranno essere festeggiati in famiglia alla presenza di entrambi i genitori in un luogo stabilito di comune accordo dagli stessi o, in alternativa, ad anni alterni con ciascun genitore, facendo salva, in quest'ultimo caso, la facoltà dell'altro genitore di poter tenere con sé i figli il giorno successivo a quello della festa, dalle ore 16.30 alle ore 22.00, se non già di propria competenza, per poterlo festeggiare;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il signor potrà trascorrere con i minori quindici giorni in periodi Pt_1
non compresi tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio e così,
Pag. 9 di 11 parimenti, per il periodo coincidente con i quindici giorni antecedenti l'inizio della scuola dei figli nel mese di settembre, che resteranno di competenza della signora , sempre fatte salve eventuali diverse esigenze lavorative dei Pt_2
coniugi).
Entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli alle attività scolastiche,
ricreative e ludiche che abbiano svolgimento nel periodo temporale di propria competenza.
In qualsiasi circostanza di pernotto fuori dalla residenza, o di affidamento dei minori a soggetti terzi, i genitori si comunicheranno preventivamente e comunque con ampio anticipo i luoghi di soggiorno ed i recapiti telefonici.
3) Dispone che sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli ciascun genitore contribuirà al mantenimento degli stessi quando li ha con sé;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il padre corrisponderà
interamente i costi sopportati per la mensa scolastica.
- Dispone che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli , ed , necessitate ovvero previamente concordate tra Per_1 Per_2 Per_3
i genitori e successivamente documentate (sulla individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno e delle relative modalità di rimborso si richiama il
Protocollo del Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2016, che le parti hanno dichiarano di aver letto e di voler applicare), saranno suddivise tra i genitori in ragione di una metà ciascuno e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
Pag. 10 di 11 Si dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico ex
D.Lgs. 230/2021 - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio previsto per i figli a carico - sarà percepito interamente dalla madre.
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei minori.
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'abitazione coniugale sita in Balangero – via Valle Sea n. 18, di proprietà esclusiva del rimane al Pt_1
medesimo assegnata come stabilito in sede di separazione consensuale,
unitamente ai mobili che l'arredano e che i loro rapporti economici devono intendersi definiti e non avanzano ulteriori reciproche domande di alcun genere l'uno nei confronti dell'altra.
6) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
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