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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 289 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020
promosso da
(C.F.: ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giampiero
Tronci e Marco Piras , che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliati in Assemini, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Donatella Pistis, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellati
E CONTRO
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._4
appellati-contumaci
OGGETTO: responsabilità amministratore.
All'udienza del 10-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex amministratrice della sig.ra conseguente al danno da Parte_1 CP_2
aggravamento del dissesto societario, ai sensi dell'art. 217 c. 1 n. 4
L.F.;
2) per l'effetto - ove occorresse, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 185
c.p. -, condannare l'appellata al pagamento, a titolo CP_2
risarcitorio, della somma di euro 332.893,83 ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) dichiarare l'inefficacia, anche in relazione al credito risarcitorio di cui alle superiori lettere A) e B), degli atti di disposizione meglio indicati nella sentenza impugnata;
4) con vittoria, per il fallimento appellante – e per esso l'Erario – delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte
1) rigettare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
curatore, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n. 665/2020;
3) con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 665/2020 il Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_2
condannando la convenuta alla restituzione in favore della società
[...]
fallita della complessiva somma di euro 59.015,00, oltre accessori, dalla medesima distratta dalle casse sociali in qualità di amministratore della società in bonis e rigettando nel resto le altre domande risarcitorie, altresì
dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
gli atti dispositivi compiuti dalla e, segnatamente, l'atto di CP_2
costituzione di fondo patrimoniale, risalente al 12-01-2010, e la compravendita stipulata con e Controparte_3 Controparte_4
in data 30-11-2011. Era invece respinta la domanda proposta nei
[...]
confronti di . Controparte_1
Le spese processuali erano regolate secondo soccombenza, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio erano poste a carico delle parti in solido.
A fronte della domanda proposta dal nei confronti Parte_1
della ex amministratrice e del coniuge CP_2 Controparte_1
quale amministratore di fatto, e della domanda di revocatoria degli atti di disposizione, a titolo gratuito e a titolo oneroso, il tribunale riteneva che:
- non rivestiva il ruolo di amministratore di Controparte_1
fatto bensì di mero assistente tecnico, assunto dalla società il 12-
01-2009 con inquadramento al V livello (CCNL imprese edili),
mansione dal medesimo prestata per tutta la durata del rapporto senza assumere un potere decisionale diverso e/o superiore a quello che gli competeva e cioè (anche) di trattare con i fornitori, come del resto emergeva dalla prova orale espletata, essendosi i testi limitati a riferire che il svolgeva un ruolo tecnico CP_1
all'interno dei cantieri della società e si rapportava agli operai e ai fornitori e interloquiva nella formazione dei bilanci in merito alla quantificazione dei lavori in corso;
non smentiva questo limite funzionale la circostanza che, in alcune sporadiche occasioni, il avesse sottoscritto la quietanza di pagamento di clienti, non CP_1 -
-
potendosi ravvisare in tale comportamento quella sistematicità e coerenza necessari al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto;
delle domande risarcitorie formulate contro l'amministratore CP_2
poteva trovare accoglimento soltanto quella relativa ai
[...]
pagamenti dalla stessa ricevuti in contanti, e non riversati nelle casse sociali, per un totale di euro 59.015,00: dimostrato il ricevimento nelle mani dell'amministratrice di una serie di pagamenti effettuati da terzi, la medesima non provava di averli registrati in contabilità e di averli utilizzati per l'estinzione di debiti societari, come allegato;
viceversa non era configurabile la condotta contestata dall'attrice di aver proseguito l'attività sociale noncurante della situazione di insolvenza emersa nel 2008, in tal modo aggravando il dissesto: (i)
il danno allegato dal , e cioè i maggiori debiti registrati Parte_1
negli esercizi 2009 e 2010 per effetto della prosecuzione dell'impresa, non erano specificati e provati e nemmeno liquidabili equitativamente stante il riordino della contabilità da parte del curatore;
(ii) l'aggravamento della situazione debitoria riferibile alle due annualità indicate dall'attore non era automaticamente imputabile all'amministratore, ben potendo discendere dal risultato di esercizi precedenti, tenuto conto che la società lavorava in -
-
campo edilizio e negli anni 2009-2010 aveva ancora cantieri aperti e quindi rapporti da gestire rispetto ai quali l'attore non specificava quali sarebbero state le conseguenze economiche di un'immediata chiusura né era allegato o documentato che in quel periodo la società avesse intrapreso nuovi lavori;
non era apprezzabile neanche una condotta di distrazione dei beni facenti parte dell'azienda, essendo emerso che il valore delle attrezzature e l'avviamento, fatti confluire in una società di nuova costituzione, era trascurabile e di per sé improduttivo, tant'è che la nuova società aveva quasi da subito avviato un'attività diversa da quella edilizia;
sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria promossa nei confronti della per gli atti dispositivi dalla stessa compiuti in CP_2
pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dal fallimento, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2901 c.c.; in particolare, la distrazione di somme appartenenti alla società era stata perpetrata a cavallo della costituzione del costituzione del fondo patrimoniale, che appariva così preordinata alla salvaguardia del patrimonio personale rispetto alle azioni risarcitorie che presumibilmente i terzi avrebbero esercitato;
all'epoca in cui gli acquirenti (cognato e moglie di costui) avevano versato la prima tranche di acconto sul prezzo del trasferimento di quota di proprietà di immobile (novembre 2010) la situazione di dissesto della società era conclamata e quindi verosimilmente loro nota né, d'altro canto, gli stessi allegavano quale interesse intendevano soddisfare con l'acquisto della quota dell'immobile.
Avverso tale decisione ha proposto appello il per Parte_1
ottenere la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria da aggravamento del dissesto societario;
a fondamento dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
(i) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il collegio giudicante errato nell'individuazione delle condotte contestate - indicate dall'attore nella omessa adozione di misure conservative del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 217 n. 4 L.F. e dell'art. 2476 c.c., richiamati dall'art. 224 L.F. -
invece esaminate dal tribunale in termini di prosecuzione dell'attività
d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società (riduzione del capitale sotto il minimo legale) così decidendo fuori dal perimetro della domanda;
(ii) falsa applicazione dell'art. 2486 c.c. ed omessa applicazione dell'art. 217 c. 1 n. 4 L.F. laddove il tribunale riferiva la condotta al momento del verificarsi di una causa di scioglimento in luogo dello stato di insolvenza, manifestatosi sin dall'esercizio 2008, che comportava l'obbligo in capo all'amministratore di chiedere la dichiarazione di fallimento in proprio o altra procedura minore al fine di non aggravare il dissesto, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 217 c. 1 n. 4 L.F.; (iii) violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale non considerava la prova documentale offerta dal libro giornale e dai partitari
2009-2010 prodotti dall'attore, da cui si evinceva che la gran parte dei debiti relativi a quel biennio non si sarebbero prodotti se l'amministratrice avesse tempestivamente chiesto il fallimento;
(iv) la carenza della motivazione, a norma dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
laddove il primo giudice non dava conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta per la verifica dell'erosione del patrimonio netto,
dell'incremento delle perdite d'esercizio, dell'aumento dei debiti e della differenza tra passivo e attivo fallimentare.
Si sono costituiti e , resistendo all'appello CP_2 Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
e regolarmente citati, sono Controparte_5 Controparte_4
rimasti contumaci.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si è doluto dell'interpretazione della domanda adottata in prime cure e del misconoscimento delle risultanze istruttorie offerte dalla prova documentale e dalla analisi eseguita dall'ausiliario nominato dal tribunale su precisi quesiti, volti ad accertare l'erosione del patrimonio netto e l'incremento delle perdite verificatisi nelle due annualità successive al manifestarsi dello stato di insolvenza.
In particolare, ha osservato l'appellante che - a fronte del dissesto in cui la società si era venuta a trovare fin dal 2008, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni normalmente derivanti dall'attività d'impresa -
l'amministratore non avrebbe dovuto proseguire l'attività sociale in modo da evitare l'aggravarsi della situazione debitoria comunque connessa alla vigenza dell'impresa, quale evidenziata dal c.t.u. con riferimento all'incremento dei debiti per contributi INPS e Edilcassa, all'incremento dei debiti verso l'Erario per ritenute d'acconto in favore dei dipendenti,
all'incremento dei debiti verso i fornitori e relativi interessi passivi,
all'incremento degli interessi passivi e degli oneri bancari, maturati nelle annualità 2009 e 2010, da cui doveva detrarsi l'incremento dell'attivo patrimoniale registrato nel medesimo periodo.
L'appellante ha quindi chiesto che le ragioni di credito poste a fondamento della revocatoria accordata dal tribunale sugli atti dispositivi compiuti dalla fossero estese al credito risarcitorio da aggravamento del CP_2
dissesto.
Giova richiamare i fatti costitutivi del capo della domanda risarcitoria da prosecuzione dell'attività allegati in primo grado e le argomentazioni esposte dall'attore. Nell'atto introduttivo, premesso di intendere esercitare l'azione di pertinenza della società (art. 2392 c.c.) e quella spettante ai creditori sociali
(art. 2394 c.c.), ai sensi dell'art. 146 L.F., il Fallimento della Flidais s.r.l.
allegava, fra l'altro, che già nell'esercizio 2008 erano apprezzabili chiari elementi sintomatici dell'incapacità della società di far fronte all'esposizione debitoria con i mezzi ordinari di pagamento e che, pertanto,
l'amministratore, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 224 l.f., avrebbe dovuto adottare, nel rispetto del precetto di cui all'art. 2476 c.c., misure di salvaguardia del patrimonio, eventualmente chiedendo il proprio fallimento o altra procedura minore, ai sensi dell'art. 217 n. 4
L.F., così evitando di aggravare il dissesto.
Deduceva che la prosecuzione dell'attività nell'esercizio 2009 aveva comportato un incremento esponenziale dei debiti societari, celati dall'amministratore che non aveva predisposto il bilancio di esercizio, ma ricostruiti dal curatore sulla base delle scritture contabili disponibili.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare o, in via subordinata, nella differenza tra il patrimonio netto risultante all'epoca dell'insolvenza e quello rilevato alla data del fallimento.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale, richiamati i principi contabili nazionali e gli elementi tecnicamente ritenuti sintomatici dell'incapacità di un'impresa di continuare ad operare, muniti dei relativi indicatori (v. pagg. 10-14 relazione scritta depositata in primo grado),
osservava che:
- sin dalla costituzione (nel 2007), la società aveva fatto un importante ricorso al capitale di terzi (“E' possibile rilevare negli anni un valore
crescente dei finanziamenti di terzi e una drastica riduzione dei mezzi
propri, che viene completamente erosa nel 2009 e nel 2010 dalle ingenti
perdite, che hanno intaccato il patrimonio netto”);
- l'indice di rotazione dei crediti, e cioè l'indice che determina la capacità
di incasso, presentava un andamento stabile negli anni 2008-2009 e peggiorava drasticamente nel 2010, anno in cui risultava evidente la difficoltà di incasso dei crediti (per quanto buona parte dei crediti fosse stata poi incassata dalla società, come confermato dal curatore) e l'azzeramento del fatturato;
- l'indice di rotazione del magazzino non forniva dati affidabili nel 2008 e nel 2009;
- l'indice di liquidità, che misura la capacità dell'azienda di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste liquide delle attività correnti, era in equilibrio nel 2008
mentre diminuiva nel 2009, segno che in quell'esercizio l'impresa era in difficoltà ad estinguere i debiti di breve periodo con l'attività corrente. Il c.t.u. concludeva quindi che la società , costituita nel 2007, si era Pt_1
trovata in una condizione di squilibrio patrimoniale già nel 2008, reso evidente dal ricorso all'utilizzo di capitale di terzi in misura superiore agli apporti propri, cui però si accompagnava una situazione di equilibrio di liquidità laddove la società era potenzialmente in grado di far fronte alle passività correnti con le liquidità a sua disposizione. Aggiungeva che “Già
a partire dal 2009 la società appare in difficoltà, con un importante
squilibrio finanziario, che non le permetterà di far fronte ai pagamenti
richiesti nel breve periodo. E' in tale momento che si manifesta
l'impossibilità per la società di adempiere alle proprie obbligazioni e
dunque di trovarsi in uno stato di insolvenza …Sulla base quindi degli
indici che presentano valori significativi e attendibili, è possibile
affermare che la società manifesta i sintomi di uno squilibrio Parte_1
patrimoniale sin dall'inizio dell'attività, con un importante squilibrio
finanziario manifestatosi dall'esercizio 2009”.
L'ausiliario precisava che nell'esercizio 2008 lo squilibrio patrimoniale era tale che le perdite avevano già eroso il capitale sociale e il patrimonio netto risultava negativo così manifestando i primi sintomi dell'insolvenza.
Nella sentenza impugnata il tribunale rappresentava correttamente i fatti esposti nella domanda con riferimento all'articolazione ivi esposta delle condotte ritenute illegittime e, per quanto riguarda l'aggravamento del dissesto, riportava la contestazione rivolta all'amministratrice “di non aver preso atto della situazione di insolvenza della società e di non aver
conseguentemente adottato le misure di natura conservativa finalizzate
alla tutela del patrimonio sociale, previo scioglimento della società o
previa apertura di una procedura concorsuale”.
Nell'analizzare il profilo di responsabilità dedotto in giudizio, tuttavia, il tribunale rivolgeva l'attenzione non già alla condotta di aggravamento del dissesto derivante dallo stato di insolvenza, e quindi alla violazione degli obblighi cui l'amministratore era tenuto per legge secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, bensì all'omessa adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2486 c.c. al fine di conservare il patrimonio sociale, una volta verificatasi una causa di scioglimento.
In questi termini i primi due motivi di impugnazione sono fondati.
Invero, è principio consolidato in materia di responsabilità degli amministratori, stante la natura contrattuale della stessa, che l'azione sociale di responsabilità comporta a carico dell'attore l'onere di provare la sussistenza di atti compiuti in violazione del dovere di diligenza,
analiticamente individuati nello specifico contesto in cui sarebbero stati posti in essere, nonché il nesso causale tra detti comportamenti e il danno asseritamente subìto; spetta, invece, all'amministratore convenuto la prova positiva della non imputabilità del fatto dannoso, dimostrando che la specifica condotta contestata, secondo una valutazione ex ante, lungi dall'essere avventata e imprudente, era conforme agli obblighi di legge e rispettosa della diligenza richiesta dall'incarico.
Nella specie, la condotta contestata dal Fallimento attore ex art. 146 L.F.
non consisteva in uno specifico atto gestorio di natura extra-conservativa in violazione del disposto dell'art. 2486 c.c.
Nella prospettazione attorea la responsabilità era fondata invece sulla prosecuzione dell'attività sociale nonostante il conclamato stato di insolvenza irreversibile sin dal 2008, contestazione questa che non abbisognava di individuare determinate condotte attive e/o omissive,
foriere di danno, per soddisfare l'onere di allegazione specifica dei comportamenti asseritamente dannosi, sui quali parte convenuta era chiamata a difendersi.
Il percorso logico-giuridico seguito in prime cure riguardava, invece, la mancata allegazione e prova del compimento di atti a carattere non conservativo e dei danni che ne sarebbero conseguiti, considerando che le perdite evidenziate nei bilanci negli anni 2009-2010, predisposti dal curatore sulla base delle scritture contabili, ben potevano essere frutto di attività intraprese prima del verificarsi della causa di scioglimento ed ancora perduranti (v. pag. 12 sentenza: “La società, infatti, svolgeva
attività edile ed è risultato che nel periodo incriminato avesse alcuni
cantieri aperti: non è stato tuttavia chiarito quando i relativi contratti di
appalto fossero stati siglati e quali sarebbero state le conseguenza economiche di una immediata chiusura dei cantieri. Né è stato allegato o
documentato che nel periodo 2009/2010 la società avesse intrapreso nuovi
lavori. Del resto, i maggiori debiti potrebbero essere la conseguenza di
sopravvenienze passive ovvero ancora il frutto di costi di gestione che la
società avrebbe comunque sopportato anche in caso di messa in
liquidazione”).
Al riguardo, l'assenza di elementi di valutazione, quali i contratti d'appalto stipulati dall'impresa e la contabilità di cantiere, dai quali ricavare la data e l'entità degli impegni assunti dall'impresa, l'eventuale applicazione di penali per il caso di recesso ed altri oneri derivanti dall'interruzione di rapporti pregressi è stata confermata dal c.t.u. nella relazione integrativa richiesta dalla Corte, nella quale l'ausiliario ha altresì ribadito che, sulla base dei valori contabili rettificati, era evidente che nel 2008 si era verificata una perdita tale che il capitale sociale si era ridotto di oltre un terzo, mentre, nello stesso esercizio, la situazione di liquidità, espressa nell'indicatore pressoché pari a 1, escludeva che il patrimonio netto negativo fosse manifestamente sintomatico di uno stato di insolvenza irreversibile.
Nella contestazione del - il quale ha richiamato la risposta resa Parte_1
dal c.t.u. in primo grado alle osservazioni di parte attrice - la relazione di c.t.u. depositata nel presente grado ha replicato che “l'esercizio 2008
evidenzia sicuramente una situazione ancora non stabile della società, che può essere fisiologicamente contestualizzata nel breve ciclo di vita
dell'impresa, ma che non concretizza, sulla base dei dati analizzati, una
situazione di conclamata e manifesta insolvenza”, concludendo che “già a
partire dall'esercizio 2009 risulta invece evidente come l'equilibrio non
solo patrimoniale, ma anche finanziario possa considerarsi compromesso
in modo irreversibile;
infatti, sebbene non sia calcolabile il rapporto tra
mezzi propri e di terzi, appare evidente (…) che i valori assoluti assunti
nell'esercizio 2009 determinino l'oggettiva situazione di squilibrio
patrimoniale della società. Anche sul piano finanziario, avendo riguardo
all'indice di liquidità sopra esposto, risulta l'incapacità dell'impresa di
far fronte alle obbligazioni assunte nel breve termine. Risulta dunque
evidente che la situazione di insolvenza sia da considerare concreta e
manifesta già all'inizio dell'esercizio 2010 e comunque, necessariamente,
dai primi mesi dello stesso esercizio 2010, anche in considerazione del
termine entro cui l'organo amministrativo è obbligato alla
predisposizione del bilancio per l'approvazione da parte dei soci e
conseguente deposito”.
Ritiene la Corte di aderire alle conclusioni esposte dall'ausiliario e che siano da escludere profili di contraddittorietà con quanto affermato nella relazione depositata in primo grado.
In quella sede, rispondendo alle osservazioni formulate dall'attore, il c.t.u.,
dopo aver illustrato il risultato e il significato degli indicatori utilizzati per la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria della società, dava atto che il risultato negativo dell'esercizio 2008 costituiva la prima manifestazione dei sintomi dell'insolvenza.
Tuttavia, l'affermazione va valutata nel contesto dell'analisi svolta dal consulente e delle conclusioni rassegnate e non può essere estrapolata separatamente.
D'altronde, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità per l'impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (cfr.
Cass. Civ. n. 29913/2018), sicché lo squilibrio patrimoniale verificatosi nel 2008 non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio.
Si deve dunque convenire con il c.t.u. che l'insolvenza si era resa manifesta nell'esercizio 2009 e andava acclarata con la predisposizione del relativo bilancio nei primi mesi del 2010 (avuto riguardo al termine di deposito dello stesso).
Al riguardo va osservato che parte attrice non identificava, nella contestazione di mala gestio, specifici elementi emersi nell'esercizio 2009
da cui si sarebbe potuto arguire un colposo omesso monitoraggio della situazione economico-finanziaria, tali da poter cogliere l'arco temporale di quell'esercizio in cui la crisi irreversibile era chiaramente percepibile già prima della scadenza del termine per predisporre il bilancio né sono disponibili in causa, come ribadito dal c.t.u. nella seconda relazione integrativa depositata nel presente grado, i contratti d'appalto e la contabilità di cantiere, da cui poter desumere l'andamento dei lavori in quel periodo, l'utilità della prosecuzione per l'incremento dell'attivo e le eventuali penalità connesse all'interruzione.
La richiesta avanzata dall'appellante di ulteriori precisazioni sul punto da parte del c.t.u. non può, pertanto, trovare accoglimento.
Il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito esposti.
Riconosciuta la responsabilità dell'amministratore per aver aggravato il dissesto, avendo omesso di chiedere fin dai primi mesi del 2010 la dichiarazione di fallimento in proprio o altra procedura minore, l'entità del danno va parametrata all'incremento dei debiti registrati verso i dipendenti, dei debiti erariali, verso fornitori e verso banche per interessi passivi maturati, che il c.t.u. ha calcolato in euro 66.579,45 (v. pag. 7
relazione integrativa).
E' fondata, infatti, la contestazione dell'appellante secondo la quale, se la società fosse stata tempestivamente dichiarata fallita, non vi sarebbe stato ulteriore incremento dei debiti relativi alla posizione contributiva dei dipendenti e verso l'Erario per ritenuta d'acconto né un incremento dei debiti verso i fornitori e degli interessi passivi verso le banche.
Nella specie, dunque, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, il danno può essere determinato nella sua concreta entità con riferimento all'aggravarsi della situazione debitoria, mentre non
è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione (cfr.
Cass. Civ. n. 8069/2024 con riferimento al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ed al criterio dei netti patrimoniali).
Va altresì osservato che il criterio dei c.d. netti patrimoniali non sarebbe coerente con la domanda proposta, essendo più appropriato ai casi in cui le contestate condotte dell'amministratore sono causa dell'erosione del patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. n. 21730/2020), mentre nella specie è
stato accertato che la perdita del capitale sociale si era verificata fin dal
2008, come meglio spiegato dal c.t.u. nella relazione depositata nel presente grado, e la condotta contestata all'amministratore è di aver omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione.
Non è fuor d'opera richiamare il novellato art. 2486 c.c. laddove prevede che: “quando è accertata la responsabilità a norma del presente articolo
e salva la prova di un diverso ammontare”, opera la presunzione di un danno pari alla differenza tra i netti patrimoniali o, in caso di procedura concorsuale e di disordine contabile, pari al c.d. deficit fallimentare.
L'appello va dunque accolto nei temini sopra esposti, condannando CP_2
al pagamento in favore del della somma di
[...] Parte_1
euro 66.579,45.
Trattandosi di debito di valore, su detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali sull'importo rivalutato di anno in anno dalla chiusura dell'esercizio 2010 fino alla data della presente decisione;
con gli interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza sino al soddisfo.
La declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli,
pronunciata in primo grado, deve essere riferita anche alle ragioni di credito riconosciute nella presente sentenza.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellata.
Nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
non essendo stato impugnato il capo della decisione relativo alla
[...]
loro posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale riforma della sentenza n. 665/2020 del Tribunale di
Cagliari, che nel resto si conferma, accoglie la domanda risarcitoria per aggravamento del dissesto proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_2
fallimento della somma di euro 66.579,45, oltre interessi legali sull'importo rivalutato di anno in anno dalla chiusura dell'esercizio
2010 fino alla data della presente decisione ed oltre gli interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza sino al soddisfo;
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado che liquida in euro
14.317,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da corrispondere all'Erario;
3) nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Così deciso in Cagliari il 17-04-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 289 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020
promosso da
(C.F.: ), in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giampiero
Tronci e Marco Piras , che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliati in Assemini, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Donatella Pistis, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellati
E CONTRO
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), Controparte_4 C.F._4
appellati-contumaci
OGGETTO: responsabilità amministratore.
All'udienza del 10-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex amministratrice della sig.ra conseguente al danno da Parte_1 CP_2
aggravamento del dissesto societario, ai sensi dell'art. 217 c. 1 n. 4
L.F.;
2) per l'effetto - ove occorresse, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 185
c.p. -, condannare l'appellata al pagamento, a titolo CP_2
risarcitorio, della somma di euro 332.893,83 ovvero di quell'altra, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) dichiarare l'inefficacia, anche in relazione al credito risarcitorio di cui alle superiori lettere A) e B), degli atti di disposizione meglio indicati nella sentenza impugnata;
4) con vittoria, per il fallimento appellante – e per esso l'Erario – delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte
1) rigettare l'appello proposto dal in persona del Parte_1
curatore, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n. 665/2020;
3) con vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 665/2020 il Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_2
condannando la convenuta alla restituzione in favore della società
[...]
fallita della complessiva somma di euro 59.015,00, oltre accessori, dalla medesima distratta dalle casse sociali in qualità di amministratore della società in bonis e rigettando nel resto le altre domande risarcitorie, altresì
dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
gli atti dispositivi compiuti dalla e, segnatamente, l'atto di CP_2
costituzione di fondo patrimoniale, risalente al 12-01-2010, e la compravendita stipulata con e Controparte_3 Controparte_4
in data 30-11-2011. Era invece respinta la domanda proposta nei
[...]
confronti di . Controparte_1
Le spese processuali erano regolate secondo soccombenza, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio erano poste a carico delle parti in solido.
A fronte della domanda proposta dal nei confronti Parte_1
della ex amministratrice e del coniuge CP_2 Controparte_1
quale amministratore di fatto, e della domanda di revocatoria degli atti di disposizione, a titolo gratuito e a titolo oneroso, il tribunale riteneva che:
- non rivestiva il ruolo di amministratore di Controparte_1
fatto bensì di mero assistente tecnico, assunto dalla società il 12-
01-2009 con inquadramento al V livello (CCNL imprese edili),
mansione dal medesimo prestata per tutta la durata del rapporto senza assumere un potere decisionale diverso e/o superiore a quello che gli competeva e cioè (anche) di trattare con i fornitori, come del resto emergeva dalla prova orale espletata, essendosi i testi limitati a riferire che il svolgeva un ruolo tecnico CP_1
all'interno dei cantieri della società e si rapportava agli operai e ai fornitori e interloquiva nella formazione dei bilanci in merito alla quantificazione dei lavori in corso;
non smentiva questo limite funzionale la circostanza che, in alcune sporadiche occasioni, il avesse sottoscritto la quietanza di pagamento di clienti, non CP_1 -
-
potendosi ravvisare in tale comportamento quella sistematicità e coerenza necessari al riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto;
delle domande risarcitorie formulate contro l'amministratore CP_2
poteva trovare accoglimento soltanto quella relativa ai
[...]
pagamenti dalla stessa ricevuti in contanti, e non riversati nelle casse sociali, per un totale di euro 59.015,00: dimostrato il ricevimento nelle mani dell'amministratrice di una serie di pagamenti effettuati da terzi, la medesima non provava di averli registrati in contabilità e di averli utilizzati per l'estinzione di debiti societari, come allegato;
viceversa non era configurabile la condotta contestata dall'attrice di aver proseguito l'attività sociale noncurante della situazione di insolvenza emersa nel 2008, in tal modo aggravando il dissesto: (i)
il danno allegato dal , e cioè i maggiori debiti registrati Parte_1
negli esercizi 2009 e 2010 per effetto della prosecuzione dell'impresa, non erano specificati e provati e nemmeno liquidabili equitativamente stante il riordino della contabilità da parte del curatore;
(ii) l'aggravamento della situazione debitoria riferibile alle due annualità indicate dall'attore non era automaticamente imputabile all'amministratore, ben potendo discendere dal risultato di esercizi precedenti, tenuto conto che la società lavorava in -
-
campo edilizio e negli anni 2009-2010 aveva ancora cantieri aperti e quindi rapporti da gestire rispetto ai quali l'attore non specificava quali sarebbero state le conseguenze economiche di un'immediata chiusura né era allegato o documentato che in quel periodo la società avesse intrapreso nuovi lavori;
non era apprezzabile neanche una condotta di distrazione dei beni facenti parte dell'azienda, essendo emerso che il valore delle attrezzature e l'avviamento, fatti confluire in una società di nuova costituzione, era trascurabile e di per sé improduttivo, tant'è che la nuova società aveva quasi da subito avviato un'attività diversa da quella edilizia;
sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria promossa nei confronti della per gli atti dispositivi dalla stessa compiuti in CP_2
pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dal fallimento, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2901 c.c.; in particolare, la distrazione di somme appartenenti alla società era stata perpetrata a cavallo della costituzione del costituzione del fondo patrimoniale, che appariva così preordinata alla salvaguardia del patrimonio personale rispetto alle azioni risarcitorie che presumibilmente i terzi avrebbero esercitato;
all'epoca in cui gli acquirenti (cognato e moglie di costui) avevano versato la prima tranche di acconto sul prezzo del trasferimento di quota di proprietà di immobile (novembre 2010) la situazione di dissesto della società era conclamata e quindi verosimilmente loro nota né, d'altro canto, gli stessi allegavano quale interesse intendevano soddisfare con l'acquisto della quota dell'immobile.
Avverso tale decisione ha proposto appello il per Parte_1
ottenere la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria da aggravamento del dissesto societario;
a fondamento dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
(i) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il collegio giudicante errato nell'individuazione delle condotte contestate - indicate dall'attore nella omessa adozione di misure conservative del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 217 n. 4 L.F. e dell'art. 2476 c.c., richiamati dall'art. 224 L.F. -
invece esaminate dal tribunale in termini di prosecuzione dell'attività
d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società (riduzione del capitale sotto il minimo legale) così decidendo fuori dal perimetro della domanda;
(ii) falsa applicazione dell'art. 2486 c.c. ed omessa applicazione dell'art. 217 c. 1 n. 4 L.F. laddove il tribunale riferiva la condotta al momento del verificarsi di una causa di scioglimento in luogo dello stato di insolvenza, manifestatosi sin dall'esercizio 2008, che comportava l'obbligo in capo all'amministratore di chiedere la dichiarazione di fallimento in proprio o altra procedura minore al fine di non aggravare il dissesto, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 217 c. 1 n. 4 L.F.; (iii) violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale non considerava la prova documentale offerta dal libro giornale e dai partitari
2009-2010 prodotti dall'attore, da cui si evinceva che la gran parte dei debiti relativi a quel biennio non si sarebbero prodotti se l'amministratrice avesse tempestivamente chiesto il fallimento;
(iv) la carenza della motivazione, a norma dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
laddove il primo giudice non dava conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta per la verifica dell'erosione del patrimonio netto,
dell'incremento delle perdite d'esercizio, dell'aumento dei debiti e della differenza tra passivo e attivo fallimentare.
Si sono costituiti e , resistendo all'appello CP_2 Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
e regolarmente citati, sono Controparte_5 Controparte_4
rimasti contumaci.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si è doluto dell'interpretazione della domanda adottata in prime cure e del misconoscimento delle risultanze istruttorie offerte dalla prova documentale e dalla analisi eseguita dall'ausiliario nominato dal tribunale su precisi quesiti, volti ad accertare l'erosione del patrimonio netto e l'incremento delle perdite verificatisi nelle due annualità successive al manifestarsi dello stato di insolvenza.
In particolare, ha osservato l'appellante che - a fronte del dissesto in cui la società si era venuta a trovare fin dal 2008, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni normalmente derivanti dall'attività d'impresa -
l'amministratore non avrebbe dovuto proseguire l'attività sociale in modo da evitare l'aggravarsi della situazione debitoria comunque connessa alla vigenza dell'impresa, quale evidenziata dal c.t.u. con riferimento all'incremento dei debiti per contributi INPS e Edilcassa, all'incremento dei debiti verso l'Erario per ritenute d'acconto in favore dei dipendenti,
all'incremento dei debiti verso i fornitori e relativi interessi passivi,
all'incremento degli interessi passivi e degli oneri bancari, maturati nelle annualità 2009 e 2010, da cui doveva detrarsi l'incremento dell'attivo patrimoniale registrato nel medesimo periodo.
L'appellante ha quindi chiesto che le ragioni di credito poste a fondamento della revocatoria accordata dal tribunale sugli atti dispositivi compiuti dalla fossero estese al credito risarcitorio da aggravamento del CP_2
dissesto.
Giova richiamare i fatti costitutivi del capo della domanda risarcitoria da prosecuzione dell'attività allegati in primo grado e le argomentazioni esposte dall'attore. Nell'atto introduttivo, premesso di intendere esercitare l'azione di pertinenza della società (art. 2392 c.c.) e quella spettante ai creditori sociali
(art. 2394 c.c.), ai sensi dell'art. 146 L.F., il Fallimento della Flidais s.r.l.
allegava, fra l'altro, che già nell'esercizio 2008 erano apprezzabili chiari elementi sintomatici dell'incapacità della società di far fronte all'esposizione debitoria con i mezzi ordinari di pagamento e che, pertanto,
l'amministratore, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 224 l.f., avrebbe dovuto adottare, nel rispetto del precetto di cui all'art. 2476 c.c., misure di salvaguardia del patrimonio, eventualmente chiedendo il proprio fallimento o altra procedura minore, ai sensi dell'art. 217 n. 4
L.F., così evitando di aggravare il dissesto.
Deduceva che la prosecuzione dell'attività nell'esercizio 2009 aveva comportato un incremento esponenziale dei debiti societari, celati dall'amministratore che non aveva predisposto il bilancio di esercizio, ma ricostruiti dal curatore sulla base delle scritture contabili disponibili.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare o, in via subordinata, nella differenza tra il patrimonio netto risultante all'epoca dell'insolvenza e quello rilevato alla data del fallimento.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale, richiamati i principi contabili nazionali e gli elementi tecnicamente ritenuti sintomatici dell'incapacità di un'impresa di continuare ad operare, muniti dei relativi indicatori (v. pagg. 10-14 relazione scritta depositata in primo grado),
osservava che:
- sin dalla costituzione (nel 2007), la società aveva fatto un importante ricorso al capitale di terzi (“E' possibile rilevare negli anni un valore
crescente dei finanziamenti di terzi e una drastica riduzione dei mezzi
propri, che viene completamente erosa nel 2009 e nel 2010 dalle ingenti
perdite, che hanno intaccato il patrimonio netto”);
- l'indice di rotazione dei crediti, e cioè l'indice che determina la capacità
di incasso, presentava un andamento stabile negli anni 2008-2009 e peggiorava drasticamente nel 2010, anno in cui risultava evidente la difficoltà di incasso dei crediti (per quanto buona parte dei crediti fosse stata poi incassata dalla società, come confermato dal curatore) e l'azzeramento del fatturato;
- l'indice di rotazione del magazzino non forniva dati affidabili nel 2008 e nel 2009;
- l'indice di liquidità, che misura la capacità dell'azienda di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste liquide delle attività correnti, era in equilibrio nel 2008
mentre diminuiva nel 2009, segno che in quell'esercizio l'impresa era in difficoltà ad estinguere i debiti di breve periodo con l'attività corrente. Il c.t.u. concludeva quindi che la società , costituita nel 2007, si era Pt_1
trovata in una condizione di squilibrio patrimoniale già nel 2008, reso evidente dal ricorso all'utilizzo di capitale di terzi in misura superiore agli apporti propri, cui però si accompagnava una situazione di equilibrio di liquidità laddove la società era potenzialmente in grado di far fronte alle passività correnti con le liquidità a sua disposizione. Aggiungeva che “Già
a partire dal 2009 la società appare in difficoltà, con un importante
squilibrio finanziario, che non le permetterà di far fronte ai pagamenti
richiesti nel breve periodo. E' in tale momento che si manifesta
l'impossibilità per la società di adempiere alle proprie obbligazioni e
dunque di trovarsi in uno stato di insolvenza …Sulla base quindi degli
indici che presentano valori significativi e attendibili, è possibile
affermare che la società manifesta i sintomi di uno squilibrio Parte_1
patrimoniale sin dall'inizio dell'attività, con un importante squilibrio
finanziario manifestatosi dall'esercizio 2009”.
L'ausiliario precisava che nell'esercizio 2008 lo squilibrio patrimoniale era tale che le perdite avevano già eroso il capitale sociale e il patrimonio netto risultava negativo così manifestando i primi sintomi dell'insolvenza.
Nella sentenza impugnata il tribunale rappresentava correttamente i fatti esposti nella domanda con riferimento all'articolazione ivi esposta delle condotte ritenute illegittime e, per quanto riguarda l'aggravamento del dissesto, riportava la contestazione rivolta all'amministratrice “di non aver preso atto della situazione di insolvenza della società e di non aver
conseguentemente adottato le misure di natura conservativa finalizzate
alla tutela del patrimonio sociale, previo scioglimento della società o
previa apertura di una procedura concorsuale”.
Nell'analizzare il profilo di responsabilità dedotto in giudizio, tuttavia, il tribunale rivolgeva l'attenzione non già alla condotta di aggravamento del dissesto derivante dallo stato di insolvenza, e quindi alla violazione degli obblighi cui l'amministratore era tenuto per legge secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, bensì all'omessa adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2486 c.c. al fine di conservare il patrimonio sociale, una volta verificatasi una causa di scioglimento.
In questi termini i primi due motivi di impugnazione sono fondati.
Invero, è principio consolidato in materia di responsabilità degli amministratori, stante la natura contrattuale della stessa, che l'azione sociale di responsabilità comporta a carico dell'attore l'onere di provare la sussistenza di atti compiuti in violazione del dovere di diligenza,
analiticamente individuati nello specifico contesto in cui sarebbero stati posti in essere, nonché il nesso causale tra detti comportamenti e il danno asseritamente subìto; spetta, invece, all'amministratore convenuto la prova positiva della non imputabilità del fatto dannoso, dimostrando che la specifica condotta contestata, secondo una valutazione ex ante, lungi dall'essere avventata e imprudente, era conforme agli obblighi di legge e rispettosa della diligenza richiesta dall'incarico.
Nella specie, la condotta contestata dal Fallimento attore ex art. 146 L.F.
non consisteva in uno specifico atto gestorio di natura extra-conservativa in violazione del disposto dell'art. 2486 c.c.
Nella prospettazione attorea la responsabilità era fondata invece sulla prosecuzione dell'attività sociale nonostante il conclamato stato di insolvenza irreversibile sin dal 2008, contestazione questa che non abbisognava di individuare determinate condotte attive e/o omissive,
foriere di danno, per soddisfare l'onere di allegazione specifica dei comportamenti asseritamente dannosi, sui quali parte convenuta era chiamata a difendersi.
Il percorso logico-giuridico seguito in prime cure riguardava, invece, la mancata allegazione e prova del compimento di atti a carattere non conservativo e dei danni che ne sarebbero conseguiti, considerando che le perdite evidenziate nei bilanci negli anni 2009-2010, predisposti dal curatore sulla base delle scritture contabili, ben potevano essere frutto di attività intraprese prima del verificarsi della causa di scioglimento ed ancora perduranti (v. pag. 12 sentenza: “La società, infatti, svolgeva
attività edile ed è risultato che nel periodo incriminato avesse alcuni
cantieri aperti: non è stato tuttavia chiarito quando i relativi contratti di
appalto fossero stati siglati e quali sarebbero state le conseguenza economiche di una immediata chiusura dei cantieri. Né è stato allegato o
documentato che nel periodo 2009/2010 la società avesse intrapreso nuovi
lavori. Del resto, i maggiori debiti potrebbero essere la conseguenza di
sopravvenienze passive ovvero ancora il frutto di costi di gestione che la
società avrebbe comunque sopportato anche in caso di messa in
liquidazione”).
Al riguardo, l'assenza di elementi di valutazione, quali i contratti d'appalto stipulati dall'impresa e la contabilità di cantiere, dai quali ricavare la data e l'entità degli impegni assunti dall'impresa, l'eventuale applicazione di penali per il caso di recesso ed altri oneri derivanti dall'interruzione di rapporti pregressi è stata confermata dal c.t.u. nella relazione integrativa richiesta dalla Corte, nella quale l'ausiliario ha altresì ribadito che, sulla base dei valori contabili rettificati, era evidente che nel 2008 si era verificata una perdita tale che il capitale sociale si era ridotto di oltre un terzo, mentre, nello stesso esercizio, la situazione di liquidità, espressa nell'indicatore pressoché pari a 1, escludeva che il patrimonio netto negativo fosse manifestamente sintomatico di uno stato di insolvenza irreversibile.
Nella contestazione del - il quale ha richiamato la risposta resa Parte_1
dal c.t.u. in primo grado alle osservazioni di parte attrice - la relazione di c.t.u. depositata nel presente grado ha replicato che “l'esercizio 2008
evidenzia sicuramente una situazione ancora non stabile della società, che può essere fisiologicamente contestualizzata nel breve ciclo di vita
dell'impresa, ma che non concretizza, sulla base dei dati analizzati, una
situazione di conclamata e manifesta insolvenza”, concludendo che “già a
partire dall'esercizio 2009 risulta invece evidente come l'equilibrio non
solo patrimoniale, ma anche finanziario possa considerarsi compromesso
in modo irreversibile;
infatti, sebbene non sia calcolabile il rapporto tra
mezzi propri e di terzi, appare evidente (…) che i valori assoluti assunti
nell'esercizio 2009 determinino l'oggettiva situazione di squilibrio
patrimoniale della società. Anche sul piano finanziario, avendo riguardo
all'indice di liquidità sopra esposto, risulta l'incapacità dell'impresa di
far fronte alle obbligazioni assunte nel breve termine. Risulta dunque
evidente che la situazione di insolvenza sia da considerare concreta e
manifesta già all'inizio dell'esercizio 2010 e comunque, necessariamente,
dai primi mesi dello stesso esercizio 2010, anche in considerazione del
termine entro cui l'organo amministrativo è obbligato alla
predisposizione del bilancio per l'approvazione da parte dei soci e
conseguente deposito”.
Ritiene la Corte di aderire alle conclusioni esposte dall'ausiliario e che siano da escludere profili di contraddittorietà con quanto affermato nella relazione depositata in primo grado.
In quella sede, rispondendo alle osservazioni formulate dall'attore, il c.t.u.,
dopo aver illustrato il risultato e il significato degli indicatori utilizzati per la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria della società, dava atto che il risultato negativo dell'esercizio 2008 costituiva la prima manifestazione dei sintomi dell'insolvenza.
Tuttavia, l'affermazione va valutata nel contesto dell'analisi svolta dal consulente e delle conclusioni rassegnate e non può essere estrapolata separatamente.
D'altronde, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità per l'impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (cfr.
Cass. Civ. n. 29913/2018), sicché lo squilibrio patrimoniale verificatosi nel 2008 non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio.
Si deve dunque convenire con il c.t.u. che l'insolvenza si era resa manifesta nell'esercizio 2009 e andava acclarata con la predisposizione del relativo bilancio nei primi mesi del 2010 (avuto riguardo al termine di deposito dello stesso).
Al riguardo va osservato che parte attrice non identificava, nella contestazione di mala gestio, specifici elementi emersi nell'esercizio 2009
da cui si sarebbe potuto arguire un colposo omesso monitoraggio della situazione economico-finanziaria, tali da poter cogliere l'arco temporale di quell'esercizio in cui la crisi irreversibile era chiaramente percepibile già prima della scadenza del termine per predisporre il bilancio né sono disponibili in causa, come ribadito dal c.t.u. nella seconda relazione integrativa depositata nel presente grado, i contratti d'appalto e la contabilità di cantiere, da cui poter desumere l'andamento dei lavori in quel periodo, l'utilità della prosecuzione per l'incremento dell'attivo e le eventuali penalità connesse all'interruzione.
La richiesta avanzata dall'appellante di ulteriori precisazioni sul punto da parte del c.t.u. non può, pertanto, trovare accoglimento.
Il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito esposti.
Riconosciuta la responsabilità dell'amministratore per aver aggravato il dissesto, avendo omesso di chiedere fin dai primi mesi del 2010 la dichiarazione di fallimento in proprio o altra procedura minore, l'entità del danno va parametrata all'incremento dei debiti registrati verso i dipendenti, dei debiti erariali, verso fornitori e verso banche per interessi passivi maturati, che il c.t.u. ha calcolato in euro 66.579,45 (v. pag. 7
relazione integrativa).
E' fondata, infatti, la contestazione dell'appellante secondo la quale, se la società fosse stata tempestivamente dichiarata fallita, non vi sarebbe stato ulteriore incremento dei debiti relativi alla posizione contributiva dei dipendenti e verso l'Erario per ritenuta d'acconto né un incremento dei debiti verso i fornitori e degli interessi passivi verso le banche.
Nella specie, dunque, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, il danno può essere determinato nella sua concreta entità con riferimento all'aggravarsi della situazione debitoria, mentre non
è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione (cfr.
Cass. Civ. n. 8069/2024 con riferimento al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ed al criterio dei netti patrimoniali).
Va altresì osservato che il criterio dei c.d. netti patrimoniali non sarebbe coerente con la domanda proposta, essendo più appropriato ai casi in cui le contestate condotte dell'amministratore sono causa dell'erosione del patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. n. 21730/2020), mentre nella specie è
stato accertato che la perdita del capitale sociale si era verificata fin dal
2008, come meglio spiegato dal c.t.u. nella relazione depositata nel presente grado, e la condotta contestata all'amministratore è di aver omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione.
Non è fuor d'opera richiamare il novellato art. 2486 c.c. laddove prevede che: “quando è accertata la responsabilità a norma del presente articolo
e salva la prova di un diverso ammontare”, opera la presunzione di un danno pari alla differenza tra i netti patrimoniali o, in caso di procedura concorsuale e di disordine contabile, pari al c.d. deficit fallimentare.
L'appello va dunque accolto nei temini sopra esposti, condannando CP_2
al pagamento in favore del della somma di
[...] Parte_1
euro 66.579,45.
Trattandosi di debito di valore, su detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali sull'importo rivalutato di anno in anno dalla chiusura dell'esercizio 2010 fino alla data della presente decisione;
con gli interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza sino al soddisfo.
La declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli,
pronunciata in primo grado, deve essere riferita anche alle ragioni di credito riconosciute nella presente sentenza.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellata.
Nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
non essendo stato impugnato il capo della decisione relativo alla
[...]
loro posizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale riforma della sentenza n. 665/2020 del Tribunale di
Cagliari, che nel resto si conferma, accoglie la domanda risarcitoria per aggravamento del dissesto proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_2
fallimento della somma di euro 66.579,45, oltre interessi legali sull'importo rivalutato di anno in anno dalla chiusura dell'esercizio
2010 fino alla data della presente decisione ed oltre gli interessi legali sulla somma così determinata dalla sentenza sino al soddisfo;
2) condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado che liquida in euro
14.317,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da corrispondere all'Erario;
3) nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Così deciso in Cagliari il 17-04-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu