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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma N. 12963/2023, pubblicata il 12.09.2023, notificata il 27.09.2023,
proposto da: NC ITALY Società Cooperativa (C.F. ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franklin Varioli
Pietrasanta (C.F. ) e Tommaso Spada (C.F. C.F._1
), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n.00818570012, iscritta alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n.1.00006), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi (C.F. n. ), con C.F._3
cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti hanno discusso la causa e concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame in primo grado è stato instaurato con atto di citazione, notificato dalla società cooperativa odierna appellante, NC Italy soc. coop., al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n.6813/22 del 20/4/22, notificatole dalla UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., per il pagamento della somma di €. 29.465,00, quale premio trimestrale non versato alla data di scadenza del 4/3/20, oltre interessi moratori e spese legali.
1.1-Nella resistenza della parte opposta;
disattese le richieste istruttorie delle parti;
sulla scorta della documentazione allegata in atti;
il tribunale ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha: -rilevato la tardiva notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice e, perciò, ne ha dichiarato l'inefficacia; -deciso nel merito la richiesta di pagamento, comunque reiterata in sede di cognizione ordinaria, reputandola fondata e accogliendola, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della rata di premio assicurativo per l'importo richiesto dalla medesima compagnia assicurativa, oltre interessi moratori e spese di lite.
1.2-Ha impugnato la statuizione NC Italy, con atto di appello alla cui integrale si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, riproponendo alcune delle doglianze già esposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e disattese dal tribunale,
sulla scorta di due motivi così rubricati: 1.-ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEPITA
PRESCRIZIONE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2947
COMMA II COD. CIV.;
2.- ERRONEO RIGETTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA E DELLA
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE
EX ADVERSO DEPOSITATA; esposti i quali ha rassegnato le seguenti richieste: “1.-
per quanto dedotto e documentato, respingere e rigettare la pretesa creditoria promossa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dalla NC Italy Società Cooperativa, per i titoli e causali del decreto ingiuntivo
n. 6813/2022, RG n. 17327/2022; 2.- in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione per
prescrizione annuale ex art. 2952, cod. civ. dei crediti ex adverso vantati in relazione ai
premi scaduti il 04.03.2020; 3.- con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da
liquidarsi in favore dello scrivente avvocato che a tal fine si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
1.3-Si è costituita la compagnia appellata, ha fermamente contestato la fondatezza dell'appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, ritenendo irricevibile, inammissibile e comunque infondata la proposta impugnazione, rigettare in toto l'appello con piena conferma della sentenza di Primo Grado e per l'effetto condannare la NC Italy soc.coop. al pagamento in favore di Unipolsai Assicurazioni spa della somma di €. 29.465,00 per premio insoluto, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02
e spese;
comunque, delibare come inaccoglibile e/o infondata qualsiasi domanda e/o eccezione e/o richiesta di controparte;
3) in via istruttoria, ove ritenuto necessario e conducente ai fini del decidere, ammettere i mezzi di prova per come richiesti;
4)
condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e discussione all'udienza cartolare in epigrafe indicata, con termine sino a gg.
30 prima per il deposito di note conclusionali e, all'esito, ha sciolto la riserva riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 275-bis, ultimo comma, c.p.c..
§2-Va anzitutto esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata compagnia assicurativa circa la validità della procura alle liti, rilasciata dal legale rappresentante della cooperativa appellante, pur essendo mutato, nella persona fisica che rivestiva la carica, nel corso del giudizio di primo grado e, precisamente, in data 07.04.2023. Il rilievo risulta infondato, poiché la procura alle liti allegata in atti è la stessa rilasciata per la proposizione del primo grado di giudizio, con atto del 28.10.2022, in cui è
specificato che il mandato alle liti è conferito non solo per il primo grado, ma anche per l'appello e per tutte le successive e connesse fasi, esecuzione, giudizio di riassunzione ecc….(cfr. procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.). Rispetto a tale conferimento dei poteri rappresentativi nel processo risultano irrilevanti i successivi mutamenti dell'organo rappresentativo dell'ente rappresentato, così opinando anche la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17216 del 12/07/2017: Il mutamento dell'organo investito della
rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità
del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e
ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante
efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente
investito del potere rappresentativo).
Ciò detto, venendo al merito, la disamina del primo motivo di appello impone la preliminare considerazione di quanto condivisibilmente osservato dal tribunale, riguardo alla questione: rigetto dell'eccezione di prescrizione.
È dato leggere nella sentenza impugnata: <
prescrizione deve rilevarsi come l'art. 2952, comma I, cpc dispone che il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno, con decorrenza dalla scadenza del pagamento contrattuale ma che parte opposta ha depositato tempestivi atti interruttivi. Il
pagamento del premio scadeva infatti il 04.03.2020 e parte opposta ha depositato la diffida di pagamento del 18.01.2021 con relativo avviso di ricevimento del 26 successivo,
la notifica del precedente decreto ingiuntivo avvenuta via pec in data 18.03.2021 (emesso su richiesta dell'Agente Procuratore di UnipolSai SpA fondato sulla medesima polizza n.
118660752 e relativo anche al pagamento del premio di cui si discute), la pec di diffida al pagamento dell'avv. Paola Giurola del 22.02.2022 con l'avviso di avvenuta consegna e da ultimo la notifica del presente decreto ingiuntivo in data 23.09.2022>>.
È dunque evidente che la lettera di messa in mora che assume valenza decisiva ai fini dell'interruzione della prescrizione annuale, incontestatamente applicabile alla fattispecie in esame, è quella datata 18.01.2021, con relativo avviso di ricevimento del successivo
26.01.2020, essendo scaduto il termine per il pagamento del premio assicurativo oggetto della pretesa dedotta in lite il 04.03.2020.
Ha dedotto in proposito l'appellante, nell'atto di citazione introduttivo di questa seconda fase della lite: “….la lettera datata 18.01.2021, peraltro, mai ricevuta dall'odierna
opponente, è priva della ricevuta di ritorno. L'opposta, inoltre, si è limitata a produrre
l'irrilevante stampata del “dovequando” delle Poste Italiane, che non può sopperire in
alcun modo alla prova della ricezione”, ritenendo detta parte che la prova della ricezione avrebbe dovuto essere fornita necessariamente attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, con l'attestazione del compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c..
E per suffragare tale assunto ha anche richiamato la giurisprudenza relativa alla ritualità
della notifica del ricorso in Cassazione.
È di tutta evidenza come il richiamo da ultimo indicato non sia per nulla pertinente alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di atto stragiudiziale, rispetto al quale risulta più che sufficiente ad attestare la ricezione, da parte della destinataria NC Italy, della diffida ad adempiere all'obbligo di pagamento del rateo di cui in questo giudizio si discute, la produzione in atti di copia della lettera stessa, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, datata 18.01.2021, a firma dell'avv. Paola Giurola, predisposta nell'interesse della UnipolSai S.p.A. nonché della ricevuta postale che ne attesta la ricezione presso la sede legale della cooperativa appellante, in data 26.01.2021, il tutto come chiaramente evincibile dall'allegato n. 7 della produzione telematica di primo grado della compagnia qui appellata. Tanto basta senz'altro a ritenere validamente interrotto il termine i prescrizione di cui si
è detto, anche considerando le contestazioni della destinataria dell'atto, in continuità con quanto ritiene la giurisprudenza di legittimità: La raccomandata inviata a mezzo del
servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto
ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base
dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza
dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso
di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini
dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la
verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle
risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (cfr. Cass. civ.
Sez. L -, Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 31845 del
27/10/2022); siccome, l'appellante non ha contestato né che l'indirizzo ove l'atto risulta ricevuto sia ad elle riferibile né che la firma per avvenuta ricezione apposta sulla ricevuta postale non è riferibile a soggetto inserito nella sua compagine organizzativa né che il plico ricevuto avesse un atto diverso dalla ridetta diffida.
Riguardo ai successivi atti interruttivi segnalati dal primo giudice nulla ha dedotto l'appellante e, pertanto, la valutazione della loro idoneità allo scopo avuto di mira deve ritenersi irretrattabile.
Il secondo motivo di appello neppure è idoneo a sovvertire il giudizio espresso dal primo giudice riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa a fondamento della pretesa creditoria di cui si controverte.
In effetti, le difese dell'appellante, sullo specifico argomento, sono state così testualmente illustrate: <<…si rileva che il Tribunale non ha adeguatamente valutato che la quietanza di pagamento di cui al doc. n. 2 del monitorio è priva di sottoscrizione, pertanto privo di alcun effetto probatorio. Così come pure si contesta, anche in questa sede, la conformità all'originale della fotocopia prodotta per scansione telematica da controparte in relazione al presunto rapporto contrattuale che, secondo la tesi avversaria, sarebbero intervenuto tra le parti, con particolar riferimento alla copia del contratto di assicurazione polizza n.
118660752 depositato quale doc. 1 del monitorio. Invero, il Giudice di primo grado non ha considerato che tale documento non è riferibile alla NC Italy non riportando,
nemmeno graficamente, la valida sottoscrizione del legale rappresentante della medesima società opponente, che ne disconosce l'autografia.
Né il predetto disconoscimento della firma può ritenersi inammissibile sull'assunto –
erroneo – della necessità di querela di falso. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la stessa Suprema Corte ha da tempo affermato: “Ai fini della
specificità del disconoscimento della conformità con gli originali delle copie di scritture
depositate dalla controparte, il riferimento operato a tutti quelli prodotti con l'atto
introduttivo è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti
contestati, risultando inutile la ripetizione del loro elenco, sia dal punto di vista del
contenuto della contestazione stessa” (Cass. Civ., Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20166).
Invero, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica non implica “la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità,
precisazione non necessaria per rendere il disconoscimento inequivoco e non generico”
(Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912).
Pertanto, non risultando prodotti gli originali del medesimo atto disconosciuto, le avverse pretese creditorie risultano prive di fondamento>>. Le ulteriori scarne e generiche deduzioni sono sempre riferite alla quietanza di pagamento innanzi indicata (doc. n. 2 all.
al fascicolo monitorio) e al contratto di polizza.
Ora, pur volendo tralasciare che la copia della polizza allegata in atti per dare prova del rapporto assicurativo addotto a fondamento della pretesa in contestazione contiene in tutti gli spazi dedicati alla firma del contraente assicurato il timbro della cooperativa appellante e sopra la firma di quello che, in ragione del ridetto timbro, deve presumersi essere il suo legale rappresentante, ciò che assume dirimente valenza, come pure dalla parte appellata posto in evidenza, è la mancanza di qualsivoglia specifica contestazione alla valutazione del primo giudice circa la prova desumibile aliunde del dedotto rapporto,
espressa nei seguenti termini: <
Assicurazioni SpA con la produzione degli assegni con cui controparte ha saldato le prime rate della polizza e con i numerosi atti di gestione di sinistri avvenuti nel periodo di copertura della stessa (lettere di intervento, denunzie cautelative, moduli CAI, istanze di accesso agli atti, verbali di pubblica autorità in cui viene indicato il veicolo come assicurato UnipolSai, riparazioni di veicoli presso officine convenzionate) abbia
dimostrato non solo la consapevolezza dell'esistenza della polizza assicurativa ma
anche la precisa volontà di avvalersene.
Giova rilevare che il contratto di assicurazione può essere stipulato anche oralmente e che la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall'art. 1888 c.c. può essere costituita da qualsiasi documento;
pertanto alcuna effetto avrebbe avuto nel caso in esame
l'eventuale accertamento dell'asserita falsità della firma apposta in polizza e anche in
questa sede, a fronte della reiterata richiesta di parte opposta, si dichiarano del tutto
superflui ed irrilevanti ai fini della decisione i mezzi di prova richiesti dalla Compagnia,
con conseguente reiterazione del rigetto. Infatti anche secondo la Suprema Corte il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta (Cass. Civ. n.
4379/2023)>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza).
Deriva dalla segnalata mancata contestazione delle su riportate valutazioni che la ritenuta sussistenza della prova del dedotto rapporto e del credito sulla base dello stesso vantato è
divenuta statuizione irretrattabile. L'appello va, quindi, rigettato, rimanendo assorbite tutte le ulteriori deduzioni e difese delle parti contendenti.
Le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” non svoltasi.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in €.
7.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che sussistono i presupposti – ex art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 – per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma N. 12963/2023, pubblicata il 12.09.2023, notificata il 27.09.2023,
proposto da: NC ITALY Società Cooperativa (C.F. ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franklin Varioli
Pietrasanta (C.F. ) e Tommaso Spada (C.F. C.F._1
), come da procura alle liti in atti. C.F._2
Appellante
Contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (codice fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n.00818570012, iscritta alla Sez. I
dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n.1.00006), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi (C.F. n. ), con C.F._3
cui elettivamente domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellata All'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti hanno discusso la causa e concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame in primo grado è stato instaurato con atto di citazione, notificato dalla società cooperativa odierna appellante, NC Italy soc. coop., al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n.6813/22 del 20/4/22, notificatole dalla UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., per il pagamento della somma di €. 29.465,00, quale premio trimestrale non versato alla data di scadenza del 4/3/20, oltre interessi moratori e spese legali.
1.1-Nella resistenza della parte opposta;
disattese le richieste istruttorie delle parti;
sulla scorta della documentazione allegata in atti;
il tribunale ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha: -rilevato la tardiva notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice e, perciò, ne ha dichiarato l'inefficacia; -deciso nel merito la richiesta di pagamento, comunque reiterata in sede di cognizione ordinaria, reputandola fondata e accogliendola, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della rata di premio assicurativo per l'importo richiesto dalla medesima compagnia assicurativa, oltre interessi moratori e spese di lite.
1.2-Ha impugnato la statuizione NC Italy, con atto di appello alla cui integrale si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, riproponendo alcune delle doglianze già esposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e disattese dal tribunale,
sulla scorta di due motivi così rubricati: 1.-ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEPITA
PRESCRIZIONE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2947
COMMA II COD. CIV.;
2.- ERRONEO RIGETTO DEL DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA E DELLA
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE
EX ADVERSO DEPOSITATA; esposti i quali ha rassegnato le seguenti richieste: “1.-
per quanto dedotto e documentato, respingere e rigettare la pretesa creditoria promossa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dalla NC Italy Società Cooperativa, per i titoli e causali del decreto ingiuntivo
n. 6813/2022, RG n. 17327/2022; 2.- in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione per
prescrizione annuale ex art. 2952, cod. civ. dei crediti ex adverso vantati in relazione ai
premi scaduti il 04.03.2020; 3.- con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da
liquidarsi in favore dello scrivente avvocato che a tal fine si dichiara antistatario ex art.
93 c.p.c.”.
1.3-Si è costituita la compagnia appellata, ha fermamente contestato la fondatezza dell'appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, ritenendo irricevibile, inammissibile e comunque infondata la proposta impugnazione, rigettare in toto l'appello con piena conferma della sentenza di Primo Grado e per l'effetto condannare la NC Italy soc.coop. al pagamento in favore di Unipolsai Assicurazioni spa della somma di €. 29.465,00 per premio insoluto, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02
e spese;
comunque, delibare come inaccoglibile e/o infondata qualsiasi domanda e/o eccezione e/o richiesta di controparte;
3) in via istruttoria, ove ritenuto necessario e conducente ai fini del decidere, ammettere i mezzi di prova per come richiesti;
4)
condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e discussione all'udienza cartolare in epigrafe indicata, con termine sino a gg.
30 prima per il deposito di note conclusionali e, all'esito, ha sciolto la riserva riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 275-bis, ultimo comma, c.p.c..
§2-Va anzitutto esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata compagnia assicurativa circa la validità della procura alle liti, rilasciata dal legale rappresentante della cooperativa appellante, pur essendo mutato, nella persona fisica che rivestiva la carica, nel corso del giudizio di primo grado e, precisamente, in data 07.04.2023. Il rilievo risulta infondato, poiché la procura alle liti allegata in atti è la stessa rilasciata per la proposizione del primo grado di giudizio, con atto del 28.10.2022, in cui è
specificato che il mandato alle liti è conferito non solo per il primo grado, ma anche per l'appello e per tutte le successive e connesse fasi, esecuzione, giudizio di riassunzione ecc….(cfr. procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.). Rispetto a tale conferimento dei poteri rappresentativi nel processo risultano irrilevanti i successivi mutamenti dell'organo rappresentativo dell'ente rappresentato, così opinando anche la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17216 del 12/07/2017: Il mutamento dell'organo investito della
rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità
del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e
ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante
efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente
investito del potere rappresentativo).
Ciò detto, venendo al merito, la disamina del primo motivo di appello impone la preliminare considerazione di quanto condivisibilmente osservato dal tribunale, riguardo alla questione: rigetto dell'eccezione di prescrizione.
È dato leggere nella sentenza impugnata: <
prescrizione deve rilevarsi come l'art. 2952, comma I, cpc dispone che il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno, con decorrenza dalla scadenza del pagamento contrattuale ma che parte opposta ha depositato tempestivi atti interruttivi. Il
pagamento del premio scadeva infatti il 04.03.2020 e parte opposta ha depositato la diffida di pagamento del 18.01.2021 con relativo avviso di ricevimento del 26 successivo,
la notifica del precedente decreto ingiuntivo avvenuta via pec in data 18.03.2021 (emesso su richiesta dell'Agente Procuratore di UnipolSai SpA fondato sulla medesima polizza n.
118660752 e relativo anche al pagamento del premio di cui si discute), la pec di diffida al pagamento dell'avv. Paola Giurola del 22.02.2022 con l'avviso di avvenuta consegna e da ultimo la notifica del presente decreto ingiuntivo in data 23.09.2022>>.
È dunque evidente che la lettera di messa in mora che assume valenza decisiva ai fini dell'interruzione della prescrizione annuale, incontestatamente applicabile alla fattispecie in esame, è quella datata 18.01.2021, con relativo avviso di ricevimento del successivo
26.01.2020, essendo scaduto il termine per il pagamento del premio assicurativo oggetto della pretesa dedotta in lite il 04.03.2020.
Ha dedotto in proposito l'appellante, nell'atto di citazione introduttivo di questa seconda fase della lite: “….la lettera datata 18.01.2021, peraltro, mai ricevuta dall'odierna
opponente, è priva della ricevuta di ritorno. L'opposta, inoltre, si è limitata a produrre
l'irrilevante stampata del “dovequando” delle Poste Italiane, che non può sopperire in
alcun modo alla prova della ricezione”, ritenendo detta parte che la prova della ricezione avrebbe dovuto essere fornita necessariamente attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, con l'attestazione del compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c..
E per suffragare tale assunto ha anche richiamato la giurisprudenza relativa alla ritualità
della notifica del ricorso in Cassazione.
È di tutta evidenza come il richiamo da ultimo indicato non sia per nulla pertinente alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di atto stragiudiziale, rispetto al quale risulta più che sufficiente ad attestare la ricezione, da parte della destinataria NC Italy, della diffida ad adempiere all'obbligo di pagamento del rateo di cui in questo giudizio si discute, la produzione in atti di copia della lettera stessa, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, datata 18.01.2021, a firma dell'avv. Paola Giurola, predisposta nell'interesse della UnipolSai S.p.A. nonché della ricevuta postale che ne attesta la ricezione presso la sede legale della cooperativa appellante, in data 26.01.2021, il tutto come chiaramente evincibile dall'allegato n. 7 della produzione telematica di primo grado della compagnia qui appellata. Tanto basta senz'altro a ritenere validamente interrotto il termine i prescrizione di cui si
è detto, anche considerando le contestazioni della destinataria dell'atto, in continuità con quanto ritiene la giurisprudenza di legittimità: La raccomandata inviata a mezzo del
servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto
ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base
dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza
dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso
di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini
dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la
verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle
risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (cfr. Cass. civ.
Sez. L -, Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 31845 del
27/10/2022); siccome, l'appellante non ha contestato né che l'indirizzo ove l'atto risulta ricevuto sia ad elle riferibile né che la firma per avvenuta ricezione apposta sulla ricevuta postale non è riferibile a soggetto inserito nella sua compagine organizzativa né che il plico ricevuto avesse un atto diverso dalla ridetta diffida.
Riguardo ai successivi atti interruttivi segnalati dal primo giudice nulla ha dedotto l'appellante e, pertanto, la valutazione della loro idoneità allo scopo avuto di mira deve ritenersi irretrattabile.
Il secondo motivo di appello neppure è idoneo a sovvertire il giudizio espresso dal primo giudice riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa a fondamento della pretesa creditoria di cui si controverte.
In effetti, le difese dell'appellante, sullo specifico argomento, sono state così testualmente illustrate: <<…si rileva che il Tribunale non ha adeguatamente valutato che la quietanza di pagamento di cui al doc. n. 2 del monitorio è priva di sottoscrizione, pertanto privo di alcun effetto probatorio. Così come pure si contesta, anche in questa sede, la conformità all'originale della fotocopia prodotta per scansione telematica da controparte in relazione al presunto rapporto contrattuale che, secondo la tesi avversaria, sarebbero intervenuto tra le parti, con particolar riferimento alla copia del contratto di assicurazione polizza n.
118660752 depositato quale doc. 1 del monitorio. Invero, il Giudice di primo grado non ha considerato che tale documento non è riferibile alla NC Italy non riportando,
nemmeno graficamente, la valida sottoscrizione del legale rappresentante della medesima società opponente, che ne disconosce l'autografia.
Né il predetto disconoscimento della firma può ritenersi inammissibile sull'assunto –
erroneo – della necessità di querela di falso. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la stessa Suprema Corte ha da tempo affermato: “Ai fini della
specificità del disconoscimento della conformità con gli originali delle copie di scritture
depositate dalla controparte, il riferimento operato a tutti quelli prodotti con l'atto
introduttivo è sufficiente sia dal punto di vista dell'individuazione dei documenti
contestati, risultando inutile la ripetizione del loro elenco, sia dal punto di vista del
contenuto della contestazione stessa” (Cass. Civ., Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20166).
Invero, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica non implica “la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità,
precisazione non necessaria per rendere il disconoscimento inequivoco e non generico”
(Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912).
Pertanto, non risultando prodotti gli originali del medesimo atto disconosciuto, le avverse pretese creditorie risultano prive di fondamento>>. Le ulteriori scarne e generiche deduzioni sono sempre riferite alla quietanza di pagamento innanzi indicata (doc. n. 2 all.
al fascicolo monitorio) e al contratto di polizza.
Ora, pur volendo tralasciare che la copia della polizza allegata in atti per dare prova del rapporto assicurativo addotto a fondamento della pretesa in contestazione contiene in tutti gli spazi dedicati alla firma del contraente assicurato il timbro della cooperativa appellante e sopra la firma di quello che, in ragione del ridetto timbro, deve presumersi essere il suo legale rappresentante, ciò che assume dirimente valenza, come pure dalla parte appellata posto in evidenza, è la mancanza di qualsivoglia specifica contestazione alla valutazione del primo giudice circa la prova desumibile aliunde del dedotto rapporto,
espressa nei seguenti termini: <
Assicurazioni SpA con la produzione degli assegni con cui controparte ha saldato le prime rate della polizza e con i numerosi atti di gestione di sinistri avvenuti nel periodo di copertura della stessa (lettere di intervento, denunzie cautelative, moduli CAI, istanze di accesso agli atti, verbali di pubblica autorità in cui viene indicato il veicolo come assicurato UnipolSai, riparazioni di veicoli presso officine convenzionate) abbia
dimostrato non solo la consapevolezza dell'esistenza della polizza assicurativa ma
anche la precisa volontà di avvalersene.
Giova rilevare che il contratto di assicurazione può essere stipulato anche oralmente e che la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall'art. 1888 c.c. può essere costituita da qualsiasi documento;
pertanto alcuna effetto avrebbe avuto nel caso in esame
l'eventuale accertamento dell'asserita falsità della firma apposta in polizza e anche in
questa sede, a fronte della reiterata richiesta di parte opposta, si dichiarano del tutto
superflui ed irrilevanti ai fini della decisione i mezzi di prova richiesti dalla Compagnia,
con conseguente reiterazione del rigetto. Infatti anche secondo la Suprema Corte il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta (Cass. Civ. n.
4379/2023)>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza).
Deriva dalla segnalata mancata contestazione delle su riportate valutazioni che la ritenuta sussistenza della prova del dedotto rapporto e del credito sulla base dello stesso vantato è
divenuta statuizione irretrattabile. L'appello va, quindi, rigettato, rimanendo assorbite tutte le ulteriori deduzioni e difese delle parti contendenti.
Le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” non svoltasi.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in €.
7.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che sussistono i presupposti – ex art.13, comma 1 quater, DPR 115/02 – per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis DPR cit..
Così deciso in Roma, il 27.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino