Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3568/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ENZO Parte_1
GRANDINETTI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. FERRATO UMBERTO
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento del procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato in fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini della richiesta provvidenza economica. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo del suddetto requisito.
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l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 19.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte, con termine per il deposito alla data del 15.05.2025.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
15.05.2025, la parte convenuta il 09.05.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del
2 CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso il 24.07.2024 e comunicato in pari data, la ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 22.08.2024 seguita dal deposito del ricorso in data 20.09.2024.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase di opposizione, dott. Per_1
, ha diagnosticato che la ricorrente, bracciante agricola, è affetta
[...] dalle seguenti patologie: “spondiloartrosi; sindrome ansioso depressiva endoreattiva;
esiti di isterectomia totale;
ipertensione arteriosa;
cistocele con incontinenza urinaria;
eccesso ponderale”.
Il CTU ha, quindi, concluso, concordando con le conclusioni della commissione medica presso l' nel senso che le suddette patologie non CP_1 danno luogo ad una riduzione della capacità lavorativa della ricorrente
(bracciante agricolo) a meno di un terzo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di opposizione, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere
3 scientifico, confermano il giudizio espresso in sede amministrativa e dal
CTU nominato in fase sommaria, per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolate il CTU ha precisato, in risposta alle osservazioni della parte, che “…in sede di visita peritale è emerso un quadro clinico tale non determinare riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, e tale quadro, in essere dal
2023, coincide con il periodo di revoca della prestazione combaciando inoltre pienamente con quanto riportato nella precedente ATP del Dott. Si tratta Per_2 pertanto, e si ribadisce, di un miglioramento clinico in presenza di alcune patologie suscettibili di miglioramento (eccesso ponderale, ipertensione arteriosa, sindrome ansioso depressiva endoreattiva)”.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Avendo la ricorrente dichiarato di versare nelle condizioni di reddito indicate al comma 11 dell'art. 42 D.L. 268/2003, deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Di conseguenza la parte soccombente deve dichiararsi non tenuta alla rifusione delle spese di lite, mentre le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Cosenza, 16/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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