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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Scaramuzzino Giulio Presidente dott. Alberto Cecconi Giudice Relatore dott. Simona Capurso Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/03/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 114/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] - c.f.: - e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], loc. Barabarca n. 32, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Martinelli e Federica Del Nista presso il cui studio sito in Livorno, Scali
D'Azeglio n. 20 è elettivamente domiciliata
RECLAMANTE contro
, corrente a Capoliveri (LI), Loc. Barabarca snc (C.F. Controparte_1
), in persona del proprio Amministratore p.t. dott.ssa P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Maria Sansi presso il cui studio sito in Spoleto
(PG), Viale Trento e Trieste n. 52 è elettivamente domiciliato
RECLAMATO
ha emesso la seguente
ORDINANZA
- 1. in data 17 gennaio 2025 ha proposto tempestivo reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale (G.I. Dott.
Massimo Orlando) in data 5 gennaio 2025 e comunicata alle parti il 7 gennaio 2025, con
1 la quale è stato accolto, nei limiti di cui alla parte motiva dell'ordinanza gravata, il ricorso per la reintegrazione nel possesso, iscritto al n R.G. 1459/2024, proposto dal nei suoi confronti. Controparte_1
In particolare, parte reclamante, a fondamento del proprio gravame, ha rappresentato i seguenti fatti:
- con ricorso ex art.703 c.p.c. il aveva adito l'intestato Controparte_1
Tribunale chiedendo l'eliminazione di un tendone verde apposto sui montanti di una rete recinzione collocata nelle immediate vicinanze di una siepe esistente in loco in quanto lesivo di un proprio asserito diritto di servitù di panorama sul golfo sottostante, nonché la rimozione di altri manufatti installati sulla medesima siepe, quali un cancelletto, dei cartelli ed una telecamera, tutti asseritamente apposti dall'odierna reclamante;
- di essersi ritualmente costituita in giudizio eccependo l'inesistenza di qualsivoglia diritto di vista panoramica in capo al e chiedendo, quindi, il rigetto delle CP_1
domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
- che la causa era stata istruita attraverso l'audizione degli informatori alle udienze del
27.09.2024 e del 07.11.2024, sentiti sulle seguenti circostanze individuate dal primo
Giudicante (con ordinanza del 26.07.2024) come rilevanti (segnatamente: a) della potatura si è occupato il condominio in autonomia o solo previo permesso di CP_1
?; b) qual è stata l'altezza della siepe, prima e dopo il 2020, anno in cui Parte_1
la sig.ra amministratore del condominio ha acquistato una unità CP_2 CP_1
immobiliare?; c) da quando la potatura della siepe ha comportato l'abbassamento della sua altezza da 3 o 2 metri a 1 metro?; d) da quali elementi si desume che la siepe è all'interno della proprietà della ); Pt_1
- il Giudice di prime cure, esaurita l'istruttoria, aveva accolto il ricorso ordinando: “a
di rimuovere il tendone verde oscurante” ma non le altre opere in Parte_1 quanto “da un lato non impediscono l'esercizio di fatto della veduta panoramica e, dall'altro, costituiscono legittimo esercizio del diritto del proprietario di tutelare la sicurezza della propria abitazione”;
- la sig.ra ha, quindi, proposto reclamo avverso la suindicata Parte_1
ordinanza ritenendo non corretta la valutazione operata dal primo Giudice sia degli elementi di fatto che di diritto esposti nel ricorso;
2 - nello specifico parte reclamante ha contestato l'ordinanza per i seguenti motivi:
➢ inesistenza del possesso ad usucapionem in capo al condominio: l'escussione degli informatori avrebbe di fatto smentito la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte. Dall'istruttoria sarebbe, infatti, emerso che la potatura delle siepi ad opera del sarebbe sempre stata effettuata con il consenso dell'odierna parte CP_1
reclamante e, pertanto, nessun possesso utile ad usucapionem, dunque, sarebbe mai stato esercitato dal e ciò in quanto l'esercizio di una relazione Controparte_1
materiale con il bene fondata sulla mera tolleranza del proprietario non costituisce prova del possesso;
➢ inesistenza di un diritto reale di servitù costituibile per usucapione: ad avviso della reclamante l'attività del non poteva essere considerata Controparte_1
possesso utile ad usucapionem non solo perché consentita per mero atto di tolleranza da parte del proprietario (art. 1144 c.c.) ma anche perché “non corrispondente” all'esercizio della servitù di veduta panoramica per mancanza di opere visibili inequivocabilmente destinate al suo esercizio (art. 1061 c.c.);
➢ errata valutazione delle prove assunte: la reclamante non avrebbe inteso affermare che la siepe è sempre stata costantemente alta almeno due metri come affermato dal
Giudice di prime cure (“In pratica, occorre stabilire se la siepe era alta più o meno di due metri….”); la avrebbe solo inteso affermare che negli anni precedenti agli Pt_1
ultimi indebiti tagli fatti eseguire unilateralmente dal la siepe Controparte_1
aveva mantenuto un'altezza ed una profondità tali da escludere o quanto meno fortemente limitare la possibilità di inspicere e prospicere nella di lei proprietà e ciò a tutela del proprio diritto alla privacy.
È contestata dalla reclamante anche la valutazione di inattendibilità dell'informatrice
(valutazione fondata dal primo Giudicante sul fatto che la dichiarante Persona_1
si avvantaggerebbe da una maggiore altezza della siepe) atteso che l'informatrice sarebbe una vicina della reclamante la cui proprietà non sarebbe delimitata dallo stesso tratto di siepe che insta nel fondo della ma da uno diverso. Ad avviso della Pt_1
reclamante risulterebbe, infine, erronea la valutazione del primo Giudice secondo cui dalle risultanze istruttorie si sarebbe desunto “con tranquillante certezza che la siepe è sempre stata alta più o meno un metro” (pag. 4 ordinanza reclamata) laddove, per contro, dalla foto prodotta dalla difesa della – foto mai disconosciuta dal Pt_1
3 Condominio reclamato – l'altezza della siepe, prima del taglio del 5 luglio 2023, avrebbe raggiunto l'altezza di circa 3 metri (altezza quest'ultima certamente “non raggiungibile da un giorno, e neppure da un mese, all'altro”);
➢ ingiusta esclusione di informatori precedentemente ammessi per aver il primo
Giudicante i) escusso all'udienza del 6 novembre 2024 ben tre informatori indicati dal ricorrente e ii) non accolto l'istanza di escussione dell'informatore della CP_1
convenuta (precedente amministratrice del Controparte_3 Controparte_1
“la quale avrebbe potuto, meglio di chiunque altro, riferire in maniera equanime non soltanto in merito all'altezza della siepe nel corso degli anni, ma anche sul fatto se gli interventi di taglio della medesima fossero stati frutto o meno di una interlocuzione tra le parti”;
➢ ingiusta imposizione dell'onere delle spese a carico della reclamante nonostante le domande formulate dal odierno reclamato fossero state accolte solo CP_1
parzialmente da parte del primo Giudicante.
- sulla scorta di quanto sopra la reclamante ha domandato la Parte_1
riforma integrale dell'ordinanza impugnata, con rigetto delle domande proposte dal siccome infondate in fatto e in diritto con condanna di Controparte_1 quest'ultimo alle spese di entrambi gradi di giudizio;
la reclamante ha chiesto, in subordine, la riforma del capo della decisione contenente la condanna della alla Pt_1
refusione delle intere spese processuali del giudizio di primo grado, con richiesta di provvedere alla loro compensazione ovvero alla “congrua riduzione delle stesse in misura percentuale, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Con decreto del 17 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza per la discussione della causa al giorno 11 marzo 2025.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto dalla controparte e ha domandato il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo conseguentemente la conferma dell'ordinanza impugnata con condanna della controparte alle spese della presente fase.
All'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento e precisando le conclusioni come da atti. Il Collegio ha riservato la decisione.
4 ***
In via preliminare, va disattesa l'istanza della reclamante volta ad ottenere l'escussione di un ulteriore informatore attesa la superfluità della stessa alla luce Controparte_3 dell'ampia istruttoria espletata dal Giudice di prime cure nella pregressa fase ove, lo si rammenti, sono stati sentiti ben 8 sommari informatori (peraltro, garantendo l'assoluta
“parità delle armi” essendo stati escussi n. 4 dichiaranti per parte).
Tanto brevemente premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia da accogliere limitatamente al capo sulle spese mentre per la restante parte merita il rigetto sulla scorta della seguente motivazione.
In via preliminare, occorre evidenziare come l'azione di spoglio (o di reintegrazione), disciplinata dall'art. 1168 c.c., intentata nella pregressa fase dal odierno CP_1
reclamato sia un rimedio posto a tutela del possesso, inteso quale potere di fatto esercitato su una cosa mediante attività corrispondenti a quelle di un titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale minore.
Lo scopo dell'azione è quello di ripristinare la situazione possessoria preesistente all'atto illecito di spoglio, così da ricostituire la situazione fattuale che si era consolidata e prevenire forme di autotutela privata.
Come noto, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad OR possessionem.
Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché, illegittimo ed abusivo o di mala fede) purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talché l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad OR possessionem (sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299). Il concetto di possesso, poi, deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ma anche di qualsiasi altro diritto reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il
5 possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
Dall'altro lato, è necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo (v. Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res: ex plurimis, Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985
n. 4226; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10366).
Non sembra superfluo rammentare che ai fini della tutela del possesso, non occorre che esso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione (Cass. civ., n. 1139/1984, n. 1139,
1139/1982) o si esplichi in continui concreti atti di utilizzo del bene, purché il possessore possa ad libitum ripristinarne l'esercizio (cfr., Cass. civ., n. 11119/1997).
Ciò, in quanto, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio. Occorre, dunque, distinguere tra possesso utile ai fini dell'usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione (Cass. civ., sez. II, sentenza 3 agosto 2010, n. 18034), indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato della disponibilità del bene. In quest'ultima ipotesi è sufficiente un possesso qualsiasi, anche illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori del diritto di proprietà o di un altro diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974). In altri termini, il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionate (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020 (Rv.
659689 - 01).
Si è, infine, pure chiarito che l'accoglimento della domanda di reintegrazione, nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio (e quindi per analogia, trattandosi sempre di servitù negativa, anche nel caso che ci occupa), non è subordinata alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere
6 anche quello nel momento dello spoglio stesso (Cass. civ., n. 3055/1985), e della qualità dell'utilizzatore di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (Cass. civ., n. 1139/1984; cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Cosenza sez. I,
19/01/2023, n.92 in Redazione Giuffrè 2023).
Va, peraltro, data continuità all'orientamento della Suprema Corte per cui va evitato che la tutela possessoria possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi (cfr. Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022, Rv. 665558 – 01; cfr., altresì, Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n.10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent, n. 21233 del 2009). Ciò, in quanto, nel giudizio possessorio viene tutelato di fatto lo ius possessionis, cioè
l'effettivo esercizio di facoltà e poteri di signoria sulla cosa (in tal senso cfr. Tribunale
Napoli sez. VI, 01/12/2021, n.9709 in Redazione Giuffrè 2021).
Tanto premesso e passando all'esame del merito della controversia, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della tutela possessoria richiesta dal come già correttamente accertato dal giudice di prime cure. Controparte_1
Per contro, non colgono nel segno i motivi di gravame articolati dalla reclamante.
Come già puntualmente affermato dal primo Giudicante all'udienza del 27 settembre
2024 in questa sede non possono trovare ingresso domande ed eccezioni petitorie;
nel presente procedimento si deve aver riguardo solo alla situazione di fatto e, per l'effetto, del tutto correttamente non sono state prese in considerazione ai fini della decisione le allegazioni e le richieste istruttorie volte a stabilire l'esatto confine tra le due proprietà.
Ciò premesso, il Condominio ricorrente (ed odierno reclamato), a fondamento dell'azione di reintegrazione, aveva allegato la compromissione – realizzata dall'odierna reclamante proprietaria di un fondo collocato a quota inferiore rispetto al fondo Pt_1 ove insiste il complesso condominiale- del diritto del “di godere del CP_1
panorama unico offerto dal sito, specie al tramonto, allorché il sole si adagia lentamente nelle acque del Golfo antistante”.
Si consideri che il possesso del diritto di veduta panoramica del Condominio (leso dalla non contestata apposizione del telone verde oscurante) non può che consistere nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione del complesso edilizio condominiale, pacificamente sito ad una quota più alta rispetto al fondo della
7 e con parimenti incontestata fruizione in capo al Condominio del piacevole Pt_1
panorama (golfo di Capoliveri).
Del resto, sia il dislivello fisiologico tra le due proprietà, sia la posizione ed orientamento conferiti all'edificio condominiale in fase costruttiva (“non casuale è la ubicazione degli affacci sul versante rivolto al mare”), unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie di cui alla pregressa fase (in particolare l'accertamento dell'altezza della siepe nel tempo immediatamente antecedente al patito spoglio) non potevano che condurre all'accertamento del possesso da parte del della CP_1
servitù di veduta panoramica. Come ha correttamente ravvisato il primo Giudicante
“Non è questa la sede per stabilire se il diritto reale di servitù di veduta panoramica sia stato legittimamente sorto, perché questa questione dovrà costituire oggetto dell'eventuale giudizio petitorio. Pertanto, l'iniziativa della resistente di installare un tendone verde oscurante al di sopra della rete di recinzione costituisce certamente un atto di spoglio del possesso della servitù di veduta panoramica, perché ne impedisce
l'esercizio”.
Va detto che la Suprema Corte, pronunciandosi sulla servitù di veduta panoramica
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01), ha avuto modo di statuire che la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 12793 del 14/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 8518 del 31/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012; Sez. 2,
Sentenza n. 8572 del 12/04/2006).
La servitù di veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale.
Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza – in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi (Cass. Sez. 2, Sentenza
8 n. 1206 del 13/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 20/10/1997; Sez. 2, Sentenza n.
6683 del 13/06/1995).
Orbene, richiamato quanto già sopra esposto sulla diversità tra possesso ad usucapionem e possesso tutelabile ai fini dell'accoglimento della invocata tutela possessoria, non colgono nel segno i motivi di gravame articolati dalla con Pt_1 riferimento alla presunta “inesistenza del possesso ad usucapionem” in capo al
Condominio ed alla presunta “inesistenza di un diritto reale di servitù costituibile per usucapione”.
Ed invero, premesso che la Suprema Corte nella richiamata pronuncia (Ordinanza n.
17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01) ha ammesso per la servitù di veduta panoramica la possibilità di essere acquistata (oltre che a titolo derivativo), a titolo originario per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, non sembra superfluo rammentare che l'odierna reclamante ha da sempre assunto la paternità circa la realizzazione delle opere contestate dal ricorrente e gli CP_1
informatori escussi nella pregressa fase hanno offerto un più che congruo supporto alle allegazioni difensive articolate dal ricorrente. CP_1
Ed invero, l'informatore (nipote della sig.ra la Testimone_1 Parte_2
quale aveva provveduto a far costruire l'immobile ove è ubicato il Condominio nonché ad “installare” la siepe che oggi ci occupa nel 1973) ha precisato che della potatura delle siepi nel tempo se ne era sempre fatto carico un addetto, su espresso incarico del
Dal narrato del dichiarante emerge che il non aveva mai CP_1 CP_1
richiesto a tal fine alcun permesso alla e che al più vi sarebbe stato un Pt_1 pacifico “dialogo” con quest'ultima sull'altezza della siepe (“Per quanto riguarda la potatura, l'addetto era incaricato dal condominio;
il non ha mai chiesto il CP_1 permesso alla l'addetto alla potatura può aver parlato con la sig.ra Pt_1 Pt_1
escludo che abbia chiesto alla sig.ra il permesso, possono aver dialogato Pt_1 sull'altezza della siepe”).
Particolarmente importante, ad avviso del Collegio, è il passaggio della deposizione del nella parte in cui il dichiarante afferma che fino a quando lo stesso era stato Tes_1
proprietario di uno degli appartamenti del Condominio (“fino a 3 o 4 anni fa” rispetto alla data della sua escussione 27.9.2024) la siepe presentava un altezza non così
9 rilevante (“Fino a quando sono stato proprietario dei due metri, la siepe è stata sempre più bassa di me (io sono alto 176 cm.) e mi arrivava più o meno all'altezza del costato”.
L'informatore di parte resistente (nipote anch'egli di Testimone_2
non ha offerto alcun rilevante contributo conoscitivo non sapendo Parte_2
riferire alcunché sulla potatura né sull'altezza della siepe e limitandosi ad affermare che
“la siepe delimitava la scarpata” e che “il confine era individuato dai picchetti;
o meglio i picchetti ci saranno stati”.
L'informatrice di parte resistente , le cui dichiarazioni Persona_1
possono prima facie presentarsi favorevoli alle allegazioni dell'odierna reclamante
(“l'altezza della siepe non era uniforme ma ribadisco che il tratto che riguarda Pt_1
Co era più alta di me”; “il giardiniere è stato sostituito dal vivaio che ha tagliato la Co siepe in misura eccessiva. Il concordava con la e con me l'altezza della Pt_1 siepe”), da un lato, ha offerto un narrato impregnato di generiche valutazioni (si confronti la seguente eloquente verbalizzazione della sua escussione “Richiesta di dire Co sulla base di quali elementi di fatto la informatrice pensa che fosse stato autorizzato dall'amministratore condominiale a concordare con lei e con la l'altezzza della Pt_1 siepe, la sig.ra risponde di non saper rispondere”), dall'altro ha palesato in Per_1 maniera inequivoca il proprio interesse diretto e concreto alla decisione del presente procedimento avendo anche la manifestato similari doglianze (rivendicazioni in Per_1
tema di tutela della privacy) nei confronti dell'odierno Condominio reclamato (“La
condomina a giugno 2024 mi ha detto che il condominio aveva deciso di far potare CP_5
la siepe ma che non sarebbero state toccate né la siepe della sigra né la mia, perché Pt_1 vogliamo che la siepe sia abbastanza alta per tutelare la nostra privacy”).
L'informatore di parte resistente figlio della resistente ed Tes_3 CP_6 odierna reclamante, ha offerto un narrato non attendibile non solo in ragione dell'evidente rapporto di parentela ma anche in virtù della scarsa efficacia dimostrativa delle sue dichiarazioni.
Ed invero, premesso che diversamente da quanto dedotto dalla reclamante, l'altezza della siepe - anche a voler tener conto delle dichiarazione del di lei figlio – non sarebbe mai stata superiore ai 2 metri avendo il teste affermato che prima del Testimone_4
2018/2019 la siepe gli arrivava all'altezza del naso (il teste ha dichiarato di essere alto 173
10 cm) e che ora gli arriva appena sopra la cintola (presentando, a suo avviso, la siepe un'altezza di circa un metro ed una profondità decisamente diminuita).
Quanto poi alla più volte richiamata circostanza per cui la manutenzione della siepe da parte dei giardinieri indicati dal fosse sempre avvenuta previo consenso della CP_1 Pt_1 neanche il figlio è riuscito a dimostrare la sussistenza dell'espresso consenso della madre all'effettuazione del taglio: “Quando c'era il precedente amministratore, il giardiniere che era incaricato chiedeva a mia madre di quanto la siepe doveva essere tagliata. Non so se il giardiniere era stato o meno autorizzato dall'amministratore a concordare l'altezza della siepe con mia madre”.
L'informatrice di parte resistente geometra ed amica della Parte_3
ha avuto modo di confermare unicamente il fatto che prima del 2020 la siepe le Pt_1 arrivava all'incirca all'altezza del naso ed ora le arriverebbe alla cintola.
Quanto alla potatura della siepe ha, di fatto, confermato che in passato della relativa esecuzione se ne occupava un giardiniere e che “durante la sfrondatura, una volta si affacciò per salutare la e che successivamente il giardiniere sarebbe cambiato e Pt_1
che avrebbe provveduto ad una potatura più bassa della siepe.
L'informatrice è stata ritenuta correttamente inattendibile Persona_2
da parte del Giudice di prime cure essendo la stessa incorsa in un evidente errore nella misurazione della siepe che oggi ci occupa affermando che nel 1994 la siepe era alta 70-
80 cm e che solo nel 2020, per venire incontro alle doglianze della e per tutelare Pt_1 la di lei privacy l'altezza della siepe sarebbe stata aumentata fino ad un metro circa.
Sul punto si condivide la congrua valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha fondato il giudizio di inattendibilità della dichiarante “sulla considerazione che, se la
– per proteggere la sua privacy – nel 2020 si fosse accontentata di portare la Pt_1 siepe all'altezza di 1 metro, il presente procedimento non avrebbe ragion d'essere, visto che è pacifico tra le parti che, attualmente, la siepe è alta 1 metro. Pertanto, la necessità che ogni iniziativa, specie se costosa e impegnativa, come è la decisione di installare una rete, risponda a minimi canoni di razionalità, fa ritenere che la sig.ra si sbagli in ordine alla quantificazione dell'altezza della siepe. E' notorio che Per_2
molte persone non hanno la capacità di stimare con sufficiente approssimazione la distanza da (o l'altezza di) una persona o una cosa”.
11 Parimenti condivisibile è la valutazione di attendibilità offerta dal primo Giudicante sugli informatori - agente immobiliare che ha dichiarato che i) nel 2018 Tes_5 aveva reperito un acquirente di un immobile posto all'interno del Condominio;
ii) la siepe per cui è causa era alta 1 metro circa e iii) la sua cliente aveva comprato questo appartamento perché si vedeva il mare – e di - che ha Testimone_6
dichiarato che la siepe dal 1993 sino al 2019 è sempre stata alta circa 1 metro o anche meno – attesa la linearità del narrato e l'indifferenza dei dichiaranti alle posizioni delle parti.
Alla luce del compendio probatorio sopra richiamato non può assumere alcuna efficacia dirimente la fotografia prodotta dalla difesa attestante, a suo avviso, un'altezza Pt_1
della siepe di 2 metri prima del taglio del luglio 2023.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e considerato, il Collegio ritiene che il CP_1
abbia dato sufficiente prova dell'esistenza di un possesso giuridicamente
[...]
tutelabile della servitù di veduta panoramica di cui è stato illegittimamente spogliato.
Prima delle condotte perturbatrici della odierna reclamante la non rilevante altezza della siepe – mai superiore all'altezza media di un essere umano e sicuramente assestata a circa 1 metro poco (altezza della cintola dei dichiaranti) prima dell'apposizione da parte della del tendone oscurante (che avrebbe innalzato la copertura dalla sommità Pt_1
dei montanti della propria recinzione di oltre 1 metro e mezzo) – permetteva indubbiamente ai condomini di fruire e godere del panorama del golfo sottostante.
Il ha dato prova di aver provveduto a sue spese e tramite servizio di CP_1
giardinaggio all'attività di manutenzione della siepe, avendo cura di mantenere la vegetazione ad un'altezza che consentisse appunto di godere del panorama al di là della predetta siepe, id est il golfo sottostante.
Appare in tal senso priva di vizi la valutazione del Giudice di prime cure, condivisa da questo Collegio, secondo cui sarebbero inattendibili gli informatori e Parte_4
in quanto aventi un interesse in causa o comunque legati da un Testimone_4
rapporto di cointeressenza (la o di parentela (lo . Per_1 Tes_4
Risulta destituita di fondamento la contestazione dell'odierna reclamante relativa alla quantità di informatori escussi, essendo pacifico che la causa sia stata istruita mediante audizione di 8 informatori, quattro di parte ricorrente e quattro di parte resistente, di talché non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
12 Pertanto, dalle prove acquisite in primo grado, e, in particolare, dal complesso delle testimonianze assunte nel giudizio possessorio è emerso in maniera incontestabile l'esercizio del possesso di una servitù di panorama da parte del e la lesione CP_1
del predetto possesso da parte della reclamante mediante l'apposizione del telo verde oscurante sopra i montanti della rete di recinzione (cfr. fotografia di cui all'allegato 15 parte ricorrente).
Appare, peraltro, condivisibile, corretta e scevra di errori la valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la predetta lesione ordinando alla la Pt_1
rimozione del tendone nonché nella parte in cui ha ritenuto correttamente inapplicabile la tutela possessoria con riguardo alle opere (per lo più manufatti lignei) realizzate dall'odierna reclamante nella parte diradata della siepe collocata vicino alla recinzione del fondo non profilandosi per tali condotte la possibilità di lesione del possesso Pt_1
della servitù di panorama.
Alla luce di quanto sinora esposto i motivi di gravame volti a contestare la sussistenza del possesso della servitù di panorama meritano integrale reiezione.
Per contro, il reclamo risulta meritevole di accoglimento nella parte in cui la si Pt_1
duole della condanna alle spese di lite di cui alla pregressa fase.
Ed invero, avendo il spiegato una molteplicità di domande volte alla tutela CP_1
della medesima situazione possessoria e, avendo il Giudice ritenuto di accogliere soltanto la domanda del inerente alla rimozione del telo verde oscurante, CP_1 appare configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale, ad avviso del
Collegio doveva giustificare una compensazione integrale delle spese di lite.
In sede di costituzione nel presente procedimento il Condominio reclamato, nonostante a pag. 3 del predetto scritto difensivo si sia limitato a chiedere il rigetto del reclamo e la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali della presente fase
(“Per le ragioni in fatto e in diritto affidate alla presente Memoria difensiva, il
, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura Controparte_1
conferita a margine del ricorso introduttivo del Procedimento n. 1459/2024 R.G.A.C., chiede all'On.le Tribunale in Composizione Collegiale il rigetto dell'avverso reclamo e la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali del relativo stato”), nel corpo della memoria (segnatamente, pag. 14 e ss.) si è soffermato nel confutare il
13 giudizio espresso dal primo Giudicante in punto di insussistenza nelle altre condotte contestate alla egli atti di spoglio del diritto di veduta panoramica. Pt_1
Per quanto, come confermato dal procuratore del all'udienza dell'11 marzo CP_1
2025 non sia stato avanzato reclamo incidentale sul punto, parte reclamata sostiene che le condotte della non censurate dal Giudice di prime cure costituirebbero se non Pt_1
uno spoglio quantomeno un'azione di molestia, affermando altresì che tali condotte avrebbero reso meno agevoli le operazioni di manutenzione mediante le quali il eserciterebbe il proprio possesso sulla res. CP_1
Orbene, a prescindere dal fatto che parte reclamata non ha formulato reclamo incidentale, va comunque incidenter tantum rilevato che il non ha né CP_1
allegato né provato quale potrebbe essere la molestia causata dalle condotte della reclamante (non censurate dal Giudice di prime cure e che, lo si ripete, sarebbero integrate da: i) l'apposizione di un cancelletto rudimentale composto da pezzi di legno imperniati nei tronchi degli alberi a confine;
ii) l'inserimento di ulteriore materiale ligneo in corrispondenza dei punti più diradati della siepe;
iii) la collocazione di fili di ferro gommati per la sua intera estensione;
iv) la collocazione di una telecamera orientata verso l'edificio condominiale, con contestuale affissione di cartelli indicanti
“proprietà privata divieto d'accesso” e “area sottoposta a videosorveglianza”) e, in particolar modo, non è stato in grado di allegare e tantomeno provare in che modo tali condotte potrebbero rendere meno agevoli le operazioni di manutenzione.
È dunque da confermare - per quanto, lo si ripete, non sia stata oggetto di espresso gravame incidentale - la valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la tutela possessoria con riferimento alla richiesta di rimozione delle opere sopra richiamate perché consistenti in attività legittime volte alla tutela sicurezza della propria abitazione.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte e stante la soccombenza reciproca delle parti sia nella pregressa che nella presente fase di giudizio, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
14 - in accoglimento parziale del reclamo ed a parziale revoca dell'ordinanza reclamata, dispone la compensazione integrale delle spese di lite della pregressa fase;
- rigetta, per il resto, il reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alberto Cecconi dott. Scaramuzzino Giulio
15
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Scaramuzzino Giulio Presidente dott. Alberto Cecconi Giudice Relatore dott. Simona Capurso Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/03/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 114/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] - c.f.: - e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], loc. Barabarca n. 32, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Martinelli e Federica Del Nista presso il cui studio sito in Livorno, Scali
D'Azeglio n. 20 è elettivamente domiciliata
RECLAMANTE contro
, corrente a Capoliveri (LI), Loc. Barabarca snc (C.F. Controparte_1
), in persona del proprio Amministratore p.t. dott.ssa P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Maria Sansi presso il cui studio sito in Spoleto
(PG), Viale Trento e Trieste n. 52 è elettivamente domiciliato
RECLAMATO
ha emesso la seguente
ORDINANZA
- 1. in data 17 gennaio 2025 ha proposto tempestivo reclamo ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale (G.I. Dott.
Massimo Orlando) in data 5 gennaio 2025 e comunicata alle parti il 7 gennaio 2025, con
1 la quale è stato accolto, nei limiti di cui alla parte motiva dell'ordinanza gravata, il ricorso per la reintegrazione nel possesso, iscritto al n R.G. 1459/2024, proposto dal nei suoi confronti. Controparte_1
In particolare, parte reclamante, a fondamento del proprio gravame, ha rappresentato i seguenti fatti:
- con ricorso ex art.703 c.p.c. il aveva adito l'intestato Controparte_1
Tribunale chiedendo l'eliminazione di un tendone verde apposto sui montanti di una rete recinzione collocata nelle immediate vicinanze di una siepe esistente in loco in quanto lesivo di un proprio asserito diritto di servitù di panorama sul golfo sottostante, nonché la rimozione di altri manufatti installati sulla medesima siepe, quali un cancelletto, dei cartelli ed una telecamera, tutti asseritamente apposti dall'odierna reclamante;
- di essersi ritualmente costituita in giudizio eccependo l'inesistenza di qualsivoglia diritto di vista panoramica in capo al e chiedendo, quindi, il rigetto delle CP_1
domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
- che la causa era stata istruita attraverso l'audizione degli informatori alle udienze del
27.09.2024 e del 07.11.2024, sentiti sulle seguenti circostanze individuate dal primo
Giudicante (con ordinanza del 26.07.2024) come rilevanti (segnatamente: a) della potatura si è occupato il condominio in autonomia o solo previo permesso di CP_1
?; b) qual è stata l'altezza della siepe, prima e dopo il 2020, anno in cui Parte_1
la sig.ra amministratore del condominio ha acquistato una unità CP_2 CP_1
immobiliare?; c) da quando la potatura della siepe ha comportato l'abbassamento della sua altezza da 3 o 2 metri a 1 metro?; d) da quali elementi si desume che la siepe è all'interno della proprietà della ); Pt_1
- il Giudice di prime cure, esaurita l'istruttoria, aveva accolto il ricorso ordinando: “a
di rimuovere il tendone verde oscurante” ma non le altre opere in Parte_1 quanto “da un lato non impediscono l'esercizio di fatto della veduta panoramica e, dall'altro, costituiscono legittimo esercizio del diritto del proprietario di tutelare la sicurezza della propria abitazione”;
- la sig.ra ha, quindi, proposto reclamo avverso la suindicata Parte_1
ordinanza ritenendo non corretta la valutazione operata dal primo Giudice sia degli elementi di fatto che di diritto esposti nel ricorso;
2 - nello specifico parte reclamante ha contestato l'ordinanza per i seguenti motivi:
➢ inesistenza del possesso ad usucapionem in capo al condominio: l'escussione degli informatori avrebbe di fatto smentito la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte. Dall'istruttoria sarebbe, infatti, emerso che la potatura delle siepi ad opera del sarebbe sempre stata effettuata con il consenso dell'odierna parte CP_1
reclamante e, pertanto, nessun possesso utile ad usucapionem, dunque, sarebbe mai stato esercitato dal e ciò in quanto l'esercizio di una relazione Controparte_1
materiale con il bene fondata sulla mera tolleranza del proprietario non costituisce prova del possesso;
➢ inesistenza di un diritto reale di servitù costituibile per usucapione: ad avviso della reclamante l'attività del non poteva essere considerata Controparte_1
possesso utile ad usucapionem non solo perché consentita per mero atto di tolleranza da parte del proprietario (art. 1144 c.c.) ma anche perché “non corrispondente” all'esercizio della servitù di veduta panoramica per mancanza di opere visibili inequivocabilmente destinate al suo esercizio (art. 1061 c.c.);
➢ errata valutazione delle prove assunte: la reclamante non avrebbe inteso affermare che la siepe è sempre stata costantemente alta almeno due metri come affermato dal
Giudice di prime cure (“In pratica, occorre stabilire se la siepe era alta più o meno di due metri….”); la avrebbe solo inteso affermare che negli anni precedenti agli Pt_1
ultimi indebiti tagli fatti eseguire unilateralmente dal la siepe Controparte_1
aveva mantenuto un'altezza ed una profondità tali da escludere o quanto meno fortemente limitare la possibilità di inspicere e prospicere nella di lei proprietà e ciò a tutela del proprio diritto alla privacy.
È contestata dalla reclamante anche la valutazione di inattendibilità dell'informatrice
(valutazione fondata dal primo Giudicante sul fatto che la dichiarante Persona_1
si avvantaggerebbe da una maggiore altezza della siepe) atteso che l'informatrice sarebbe una vicina della reclamante la cui proprietà non sarebbe delimitata dallo stesso tratto di siepe che insta nel fondo della ma da uno diverso. Ad avviso della Pt_1
reclamante risulterebbe, infine, erronea la valutazione del primo Giudice secondo cui dalle risultanze istruttorie si sarebbe desunto “con tranquillante certezza che la siepe è sempre stata alta più o meno un metro” (pag. 4 ordinanza reclamata) laddove, per contro, dalla foto prodotta dalla difesa della – foto mai disconosciuta dal Pt_1
3 Condominio reclamato – l'altezza della siepe, prima del taglio del 5 luglio 2023, avrebbe raggiunto l'altezza di circa 3 metri (altezza quest'ultima certamente “non raggiungibile da un giorno, e neppure da un mese, all'altro”);
➢ ingiusta esclusione di informatori precedentemente ammessi per aver il primo
Giudicante i) escusso all'udienza del 6 novembre 2024 ben tre informatori indicati dal ricorrente e ii) non accolto l'istanza di escussione dell'informatore della CP_1
convenuta (precedente amministratrice del Controparte_3 Controparte_1
“la quale avrebbe potuto, meglio di chiunque altro, riferire in maniera equanime non soltanto in merito all'altezza della siepe nel corso degli anni, ma anche sul fatto se gli interventi di taglio della medesima fossero stati frutto o meno di una interlocuzione tra le parti”;
➢ ingiusta imposizione dell'onere delle spese a carico della reclamante nonostante le domande formulate dal odierno reclamato fossero state accolte solo CP_1
parzialmente da parte del primo Giudicante.
- sulla scorta di quanto sopra la reclamante ha domandato la Parte_1
riforma integrale dell'ordinanza impugnata, con rigetto delle domande proposte dal siccome infondate in fatto e in diritto con condanna di Controparte_1 quest'ultimo alle spese di entrambi gradi di giudizio;
la reclamante ha chiesto, in subordine, la riforma del capo della decisione contenente la condanna della alla Pt_1
refusione delle intere spese processuali del giudizio di primo grado, con richiesta di provvedere alla loro compensazione ovvero alla “congrua riduzione delle stesse in misura percentuale, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Con decreto del 17 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza per la discussione della causa al giorno 11 marzo 2025.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto dalla controparte e ha domandato il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo conseguentemente la conferma dell'ordinanza impugnata con condanna della controparte alle spese della presente fase.
All'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento e precisando le conclusioni come da atti. Il Collegio ha riservato la decisione.
4 ***
In via preliminare, va disattesa l'istanza della reclamante volta ad ottenere l'escussione di un ulteriore informatore attesa la superfluità della stessa alla luce Controparte_3 dell'ampia istruttoria espletata dal Giudice di prime cure nella pregressa fase ove, lo si rammenti, sono stati sentiti ben 8 sommari informatori (peraltro, garantendo l'assoluta
“parità delle armi” essendo stati escussi n. 4 dichiaranti per parte).
Tanto brevemente premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia da accogliere limitatamente al capo sulle spese mentre per la restante parte merita il rigetto sulla scorta della seguente motivazione.
In via preliminare, occorre evidenziare come l'azione di spoglio (o di reintegrazione), disciplinata dall'art. 1168 c.c., intentata nella pregressa fase dal odierno CP_1
reclamato sia un rimedio posto a tutela del possesso, inteso quale potere di fatto esercitato su una cosa mediante attività corrispondenti a quelle di un titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale minore.
Lo scopo dell'azione è quello di ripristinare la situazione possessoria preesistente all'atto illecito di spoglio, così da ricostituire la situazione fattuale che si era consolidata e prevenire forme di autotutela privata.
Come noto, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad OR possessionem.
Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché, illegittimo ed abusivo o di mala fede) purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talché l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad OR possessionem (sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299). Il concetto di possesso, poi, deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ma anche di qualsiasi altro diritto reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il
5 possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga.
Dall'altro lato, è necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo (v. Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res: ex plurimis, Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985
n. 4226; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10366).
Non sembra superfluo rammentare che ai fini della tutela del possesso, non occorre che esso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione (Cass. civ., n. 1139/1984, n. 1139,
1139/1982) o si esplichi in continui concreti atti di utilizzo del bene, purché il possessore possa ad libitum ripristinarne l'esercizio (cfr., Cass. civ., n. 11119/1997).
Ciò, in quanto, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio. Occorre, dunque, distinguere tra possesso utile ai fini dell'usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione (Cass. civ., sez. II, sentenza 3 agosto 2010, n. 18034), indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato della disponibilità del bene. In quest'ultima ipotesi è sufficiente un possesso qualsiasi, anche illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori del diritto di proprietà o di un altro diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974). In altri termini, il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionate (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020 (Rv.
659689 - 01).
Si è, infine, pure chiarito che l'accoglimento della domanda di reintegrazione, nella particolare ipotesi di spoglio di una servitù di passaggio (e quindi per analogia, trattandosi sempre di servitù negativa, anche nel caso che ci occupa), non è subordinata alla presenza di opere visibili e permanenti inequivocamente destinate all'esercizio del transito ma esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere
6 anche quello nel momento dello spoglio stesso (Cass. civ., n. 3055/1985), e della qualità dell'utilizzatore di possessore di un fondo al quale si accede mediante di esso (Cass. civ., n. 1139/1984; cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Cosenza sez. I,
19/01/2023, n.92 in Redazione Giuffrè 2023).
Va, peraltro, data continuità all'orientamento della Suprema Corte per cui va evitato che la tutela possessoria possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi (cfr. Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022, Rv. 665558 – 01; cfr., altresì, Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n.10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent, n. 21233 del 2009). Ciò, in quanto, nel giudizio possessorio viene tutelato di fatto lo ius possessionis, cioè
l'effettivo esercizio di facoltà e poteri di signoria sulla cosa (in tal senso cfr. Tribunale
Napoli sez. VI, 01/12/2021, n.9709 in Redazione Giuffrè 2021).
Tanto premesso e passando all'esame del merito della controversia, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della tutela possessoria richiesta dal come già correttamente accertato dal giudice di prime cure. Controparte_1
Per contro, non colgono nel segno i motivi di gravame articolati dalla reclamante.
Come già puntualmente affermato dal primo Giudicante all'udienza del 27 settembre
2024 in questa sede non possono trovare ingresso domande ed eccezioni petitorie;
nel presente procedimento si deve aver riguardo solo alla situazione di fatto e, per l'effetto, del tutto correttamente non sono state prese in considerazione ai fini della decisione le allegazioni e le richieste istruttorie volte a stabilire l'esatto confine tra le due proprietà.
Ciò premesso, il Condominio ricorrente (ed odierno reclamato), a fondamento dell'azione di reintegrazione, aveva allegato la compromissione – realizzata dall'odierna reclamante proprietaria di un fondo collocato a quota inferiore rispetto al fondo Pt_1 ove insiste il complesso condominiale- del diritto del “di godere del CP_1
panorama unico offerto dal sito, specie al tramonto, allorché il sole si adagia lentamente nelle acque del Golfo antistante”.
Si consideri che il possesso del diritto di veduta panoramica del Condominio (leso dalla non contestata apposizione del telone verde oscurante) non può che consistere nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione del complesso edilizio condominiale, pacificamente sito ad una quota più alta rispetto al fondo della
7 e con parimenti incontestata fruizione in capo al Condominio del piacevole Pt_1
panorama (golfo di Capoliveri).
Del resto, sia il dislivello fisiologico tra le due proprietà, sia la posizione ed orientamento conferiti all'edificio condominiale in fase costruttiva (“non casuale è la ubicazione degli affacci sul versante rivolto al mare”), unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie di cui alla pregressa fase (in particolare l'accertamento dell'altezza della siepe nel tempo immediatamente antecedente al patito spoglio) non potevano che condurre all'accertamento del possesso da parte del della CP_1
servitù di veduta panoramica. Come ha correttamente ravvisato il primo Giudicante
“Non è questa la sede per stabilire se il diritto reale di servitù di veduta panoramica sia stato legittimamente sorto, perché questa questione dovrà costituire oggetto dell'eventuale giudizio petitorio. Pertanto, l'iniziativa della resistente di installare un tendone verde oscurante al di sopra della rete di recinzione costituisce certamente un atto di spoglio del possesso della servitù di veduta panoramica, perché ne impedisce
l'esercizio”.
Va detto che la Suprema Corte, pronunciandosi sulla servitù di veduta panoramica
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01), ha avuto modo di statuire che la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 12793 del 14/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 8518 del 31/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012; Sez. 2,
Sentenza n. 8572 del 12/04/2006).
La servitù di veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale.
Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza – in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi (Cass. Sez. 2, Sentenza
8 n. 1206 del 13/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 20/10/1997; Sez. 2, Sentenza n.
6683 del 13/06/1995).
Orbene, richiamato quanto già sopra esposto sulla diversità tra possesso ad usucapionem e possesso tutelabile ai fini dell'accoglimento della invocata tutela possessoria, non colgono nel segno i motivi di gravame articolati dalla con Pt_1 riferimento alla presunta “inesistenza del possesso ad usucapionem” in capo al
Condominio ed alla presunta “inesistenza di un diritto reale di servitù costituibile per usucapione”.
Ed invero, premesso che la Suprema Corte nella richiamata pronuncia (Ordinanza n.
17922 del 22/06/2023, Rv. 668328 - 01) ha ammesso per la servitù di veduta panoramica la possibilità di essere acquistata (oltre che a titolo derivativo), a titolo originario per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, non sembra superfluo rammentare che l'odierna reclamante ha da sempre assunto la paternità circa la realizzazione delle opere contestate dal ricorrente e gli CP_1
informatori escussi nella pregressa fase hanno offerto un più che congruo supporto alle allegazioni difensive articolate dal ricorrente. CP_1
Ed invero, l'informatore (nipote della sig.ra la Testimone_1 Parte_2
quale aveva provveduto a far costruire l'immobile ove è ubicato il Condominio nonché ad “installare” la siepe che oggi ci occupa nel 1973) ha precisato che della potatura delle siepi nel tempo se ne era sempre fatto carico un addetto, su espresso incarico del
Dal narrato del dichiarante emerge che il non aveva mai CP_1 CP_1
richiesto a tal fine alcun permesso alla e che al più vi sarebbe stato un Pt_1 pacifico “dialogo” con quest'ultima sull'altezza della siepe (“Per quanto riguarda la potatura, l'addetto era incaricato dal condominio;
il non ha mai chiesto il CP_1 permesso alla l'addetto alla potatura può aver parlato con la sig.ra Pt_1 Pt_1
escludo che abbia chiesto alla sig.ra il permesso, possono aver dialogato Pt_1 sull'altezza della siepe”).
Particolarmente importante, ad avviso del Collegio, è il passaggio della deposizione del nella parte in cui il dichiarante afferma che fino a quando lo stesso era stato Tes_1
proprietario di uno degli appartamenti del Condominio (“fino a 3 o 4 anni fa” rispetto alla data della sua escussione 27.9.2024) la siepe presentava un altezza non così
9 rilevante (“Fino a quando sono stato proprietario dei due metri, la siepe è stata sempre più bassa di me (io sono alto 176 cm.) e mi arrivava più o meno all'altezza del costato”.
L'informatore di parte resistente (nipote anch'egli di Testimone_2
non ha offerto alcun rilevante contributo conoscitivo non sapendo Parte_2
riferire alcunché sulla potatura né sull'altezza della siepe e limitandosi ad affermare che
“la siepe delimitava la scarpata” e che “il confine era individuato dai picchetti;
o meglio i picchetti ci saranno stati”.
L'informatrice di parte resistente , le cui dichiarazioni Persona_1
possono prima facie presentarsi favorevoli alle allegazioni dell'odierna reclamante
(“l'altezza della siepe non era uniforme ma ribadisco che il tratto che riguarda Pt_1
Co era più alta di me”; “il giardiniere è stato sostituito dal vivaio che ha tagliato la Co siepe in misura eccessiva. Il concordava con la e con me l'altezza della Pt_1 siepe”), da un lato, ha offerto un narrato impregnato di generiche valutazioni (si confronti la seguente eloquente verbalizzazione della sua escussione “Richiesta di dire Co sulla base di quali elementi di fatto la informatrice pensa che fosse stato autorizzato dall'amministratore condominiale a concordare con lei e con la l'altezzza della Pt_1 siepe, la sig.ra risponde di non saper rispondere”), dall'altro ha palesato in Per_1 maniera inequivoca il proprio interesse diretto e concreto alla decisione del presente procedimento avendo anche la manifestato similari doglianze (rivendicazioni in Per_1
tema di tutela della privacy) nei confronti dell'odierno Condominio reclamato (“La
condomina a giugno 2024 mi ha detto che il condominio aveva deciso di far potare CP_5
la siepe ma che non sarebbero state toccate né la siepe della sigra né la mia, perché Pt_1 vogliamo che la siepe sia abbastanza alta per tutelare la nostra privacy”).
L'informatore di parte resistente figlio della resistente ed Tes_3 CP_6 odierna reclamante, ha offerto un narrato non attendibile non solo in ragione dell'evidente rapporto di parentela ma anche in virtù della scarsa efficacia dimostrativa delle sue dichiarazioni.
Ed invero, premesso che diversamente da quanto dedotto dalla reclamante, l'altezza della siepe - anche a voler tener conto delle dichiarazione del di lei figlio – non sarebbe mai stata superiore ai 2 metri avendo il teste affermato che prima del Testimone_4
2018/2019 la siepe gli arrivava all'altezza del naso (il teste ha dichiarato di essere alto 173
10 cm) e che ora gli arriva appena sopra la cintola (presentando, a suo avviso, la siepe un'altezza di circa un metro ed una profondità decisamente diminuita).
Quanto poi alla più volte richiamata circostanza per cui la manutenzione della siepe da parte dei giardinieri indicati dal fosse sempre avvenuta previo consenso della CP_1 Pt_1 neanche il figlio è riuscito a dimostrare la sussistenza dell'espresso consenso della madre all'effettuazione del taglio: “Quando c'era il precedente amministratore, il giardiniere che era incaricato chiedeva a mia madre di quanto la siepe doveva essere tagliata. Non so se il giardiniere era stato o meno autorizzato dall'amministratore a concordare l'altezza della siepe con mia madre”.
L'informatrice di parte resistente geometra ed amica della Parte_3
ha avuto modo di confermare unicamente il fatto che prima del 2020 la siepe le Pt_1 arrivava all'incirca all'altezza del naso ed ora le arriverebbe alla cintola.
Quanto alla potatura della siepe ha, di fatto, confermato che in passato della relativa esecuzione se ne occupava un giardiniere e che “durante la sfrondatura, una volta si affacciò per salutare la e che successivamente il giardiniere sarebbe cambiato e Pt_1
che avrebbe provveduto ad una potatura più bassa della siepe.
L'informatrice è stata ritenuta correttamente inattendibile Persona_2
da parte del Giudice di prime cure essendo la stessa incorsa in un evidente errore nella misurazione della siepe che oggi ci occupa affermando che nel 1994 la siepe era alta 70-
80 cm e che solo nel 2020, per venire incontro alle doglianze della e per tutelare Pt_1 la di lei privacy l'altezza della siepe sarebbe stata aumentata fino ad un metro circa.
Sul punto si condivide la congrua valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha fondato il giudizio di inattendibilità della dichiarante “sulla considerazione che, se la
– per proteggere la sua privacy – nel 2020 si fosse accontentata di portare la Pt_1 siepe all'altezza di 1 metro, il presente procedimento non avrebbe ragion d'essere, visto che è pacifico tra le parti che, attualmente, la siepe è alta 1 metro. Pertanto, la necessità che ogni iniziativa, specie se costosa e impegnativa, come è la decisione di installare una rete, risponda a minimi canoni di razionalità, fa ritenere che la sig.ra si sbagli in ordine alla quantificazione dell'altezza della siepe. E' notorio che Per_2
molte persone non hanno la capacità di stimare con sufficiente approssimazione la distanza da (o l'altezza di) una persona o una cosa”.
11 Parimenti condivisibile è la valutazione di attendibilità offerta dal primo Giudicante sugli informatori - agente immobiliare che ha dichiarato che i) nel 2018 Tes_5 aveva reperito un acquirente di un immobile posto all'interno del Condominio;
ii) la siepe per cui è causa era alta 1 metro circa e iii) la sua cliente aveva comprato questo appartamento perché si vedeva il mare – e di - che ha Testimone_6
dichiarato che la siepe dal 1993 sino al 2019 è sempre stata alta circa 1 metro o anche meno – attesa la linearità del narrato e l'indifferenza dei dichiaranti alle posizioni delle parti.
Alla luce del compendio probatorio sopra richiamato non può assumere alcuna efficacia dirimente la fotografia prodotta dalla difesa attestante, a suo avviso, un'altezza Pt_1
della siepe di 2 metri prima del taglio del luglio 2023.
Sulla scorta di quanto sopra esposto e considerato, il Collegio ritiene che il CP_1
abbia dato sufficiente prova dell'esistenza di un possesso giuridicamente
[...]
tutelabile della servitù di veduta panoramica di cui è stato illegittimamente spogliato.
Prima delle condotte perturbatrici della odierna reclamante la non rilevante altezza della siepe – mai superiore all'altezza media di un essere umano e sicuramente assestata a circa 1 metro poco (altezza della cintola dei dichiaranti) prima dell'apposizione da parte della del tendone oscurante (che avrebbe innalzato la copertura dalla sommità Pt_1
dei montanti della propria recinzione di oltre 1 metro e mezzo) – permetteva indubbiamente ai condomini di fruire e godere del panorama del golfo sottostante.
Il ha dato prova di aver provveduto a sue spese e tramite servizio di CP_1
giardinaggio all'attività di manutenzione della siepe, avendo cura di mantenere la vegetazione ad un'altezza che consentisse appunto di godere del panorama al di là della predetta siepe, id est il golfo sottostante.
Appare in tal senso priva di vizi la valutazione del Giudice di prime cure, condivisa da questo Collegio, secondo cui sarebbero inattendibili gli informatori e Parte_4
in quanto aventi un interesse in causa o comunque legati da un Testimone_4
rapporto di cointeressenza (la o di parentela (lo . Per_1 Tes_4
Risulta destituita di fondamento la contestazione dell'odierna reclamante relativa alla quantità di informatori escussi, essendo pacifico che la causa sia stata istruita mediante audizione di 8 informatori, quattro di parte ricorrente e quattro di parte resistente, di talché non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante.
12 Pertanto, dalle prove acquisite in primo grado, e, in particolare, dal complesso delle testimonianze assunte nel giudizio possessorio è emerso in maniera incontestabile l'esercizio del possesso di una servitù di panorama da parte del e la lesione CP_1
del predetto possesso da parte della reclamante mediante l'apposizione del telo verde oscurante sopra i montanti della rete di recinzione (cfr. fotografia di cui all'allegato 15 parte ricorrente).
Appare, peraltro, condivisibile, corretta e scevra di errori la valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la predetta lesione ordinando alla la Pt_1
rimozione del tendone nonché nella parte in cui ha ritenuto correttamente inapplicabile la tutela possessoria con riguardo alle opere (per lo più manufatti lignei) realizzate dall'odierna reclamante nella parte diradata della siepe collocata vicino alla recinzione del fondo non profilandosi per tali condotte la possibilità di lesione del possesso Pt_1
della servitù di panorama.
Alla luce di quanto sinora esposto i motivi di gravame volti a contestare la sussistenza del possesso della servitù di panorama meritano integrale reiezione.
Per contro, il reclamo risulta meritevole di accoglimento nella parte in cui la si Pt_1
duole della condanna alle spese di lite di cui alla pregressa fase.
Ed invero, avendo il spiegato una molteplicità di domande volte alla tutela CP_1
della medesima situazione possessoria e, avendo il Giudice ritenuto di accogliere soltanto la domanda del inerente alla rimozione del telo verde oscurante, CP_1 appare configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca, la quale, ad avviso del
Collegio doveva giustificare una compensazione integrale delle spese di lite.
In sede di costituzione nel presente procedimento il Condominio reclamato, nonostante a pag. 3 del predetto scritto difensivo si sia limitato a chiedere il rigetto del reclamo e la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali della presente fase
(“Per le ragioni in fatto e in diritto affidate alla presente Memoria difensiva, il
, in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura Controparte_1
conferita a margine del ricorso introduttivo del Procedimento n. 1459/2024 R.G.A.C., chiede all'On.le Tribunale in Composizione Collegiale il rigetto dell'avverso reclamo e la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali del relativo stato”), nel corpo della memoria (segnatamente, pag. 14 e ss.) si è soffermato nel confutare il
13 giudizio espresso dal primo Giudicante in punto di insussistenza nelle altre condotte contestate alla egli atti di spoglio del diritto di veduta panoramica. Pt_1
Per quanto, come confermato dal procuratore del all'udienza dell'11 marzo CP_1
2025 non sia stato avanzato reclamo incidentale sul punto, parte reclamata sostiene che le condotte della non censurate dal Giudice di prime cure costituirebbero se non Pt_1
uno spoglio quantomeno un'azione di molestia, affermando altresì che tali condotte avrebbero reso meno agevoli le operazioni di manutenzione mediante le quali il eserciterebbe il proprio possesso sulla res. CP_1
Orbene, a prescindere dal fatto che parte reclamata non ha formulato reclamo incidentale, va comunque incidenter tantum rilevato che il non ha né CP_1
allegato né provato quale potrebbe essere la molestia causata dalle condotte della reclamante (non censurate dal Giudice di prime cure e che, lo si ripete, sarebbero integrate da: i) l'apposizione di un cancelletto rudimentale composto da pezzi di legno imperniati nei tronchi degli alberi a confine;
ii) l'inserimento di ulteriore materiale ligneo in corrispondenza dei punti più diradati della siepe;
iii) la collocazione di fili di ferro gommati per la sua intera estensione;
iv) la collocazione di una telecamera orientata verso l'edificio condominiale, con contestuale affissione di cartelli indicanti
“proprietà privata divieto d'accesso” e “area sottoposta a videosorveglianza”) e, in particolar modo, non è stato in grado di allegare e tantomeno provare in che modo tali condotte potrebbero rendere meno agevoli le operazioni di manutenzione.
È dunque da confermare - per quanto, lo si ripete, non sia stata oggetto di espresso gravame incidentale - la valutazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la tutela possessoria con riferimento alla richiesta di rimozione delle opere sopra richiamate perché consistenti in attività legittime volte alla tutela sicurezza della propria abitazione.
Relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte e stante la soccombenza reciproca delle parti sia nella pregressa che nella presente fase di giudizio, il Collegio dispone l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
14 - in accoglimento parziale del reclamo ed a parziale revoca dell'ordinanza reclamata, dispone la compensazione integrale delle spese di lite della pregressa fase;
- rigetta, per il resto, il reclamo per le ragioni di cui in parte motiva;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alberto Cecconi dott. Scaramuzzino Giulio
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