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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3136/2024 R.G. vertente
fra
C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza (PZ), alla Via Giovanni XXIII, 7, presso e nello studiodell'avv. Paolo Pagano,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Arabia Ippolito;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: 1) Riconoscere all'istante un danno biologico per postumi permanenti derivanti da malattia professionale nella misura del 14% così come evidenziato dalla Dott.ssa Per_1
in sede di CTP espletata, ovvero in altra percentuale o misura, maggiore o minore,
[...]
accertata in via di giustizia;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere all'Avv. Paolo Pagano, in quanto antistatatio;
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 18 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “
“La suddetta malattia professionale determina invalidità permanente valutabile allo stato attuale nella misura del 4% + 4% (8%, per impegno bilaterale delle scapolo-omerali), secondo Tabella Menomazione-Danno Biologico DM 12.07.2000, al punto 227 di detta CP_1
Tabella, a partire dalla data di inoltro della domanda di malattia professionale: 07.06.2021
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.11.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 8 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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