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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6102/2024
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
VERBALE D'UDIENZA DELLA CAUSA 6102 dell'anno 2024
Oggi, 9.1.2025 alle ore 10.30 dinanzi al giudice Vincenzo Ciliberti sono comparsi: per l'attore opponente l'avv. Chirico;
per la convenuta opposta l'avv. Cifalà; il giudice invita le parti a concludere e a formulare eventuali richieste;
il difensore dell'attore opponente insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, ferma la competenza funzionale del giudice adito per l'opposizione; sottolinea che l'attore non ha dato causa all'errore in cui è incorsa l'opposta nel radicamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la competenza territoriale era da valutare al momento della proposizione del ricorso;
sottolinea che l'errore dell'opposta non è scusabile poiché dalla definizione negativa del procedimento di cambio residenza al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sono trascorsi ventitré giorni;
inoltre, dalla verifica della residenza
(21.9.2023) alla proposizione del ricorso sono trascorsi settanta giorni;
chiede la distrazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario;
il difensore della convenuta opposta si riporta agli atti;
con riferimento alla questione di incompetenza territoriale sottolinea che non vi fu alcuna volontà di eludere il foro del consumatore, ed effettivamente l'opposta propose il ricorso al tribunale che si reputava essere competente quale foro del consumatore;
aderisce all'eccezione di incompetenza e chiede la compensazione delle spese di lite;
il difensore dell'attore opponente osserva che non vi è luogo all'adesione poiché il presente giudizio
è di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente;
inoltre sottolinea che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ma consegue alla soccombenza;
il difensore della convenuta opposta sottolinea che non vi è stata precedente adesione per le tempistiche della pubblica amministrazione relative all'accesso agli atti proposto presso il Comune
di Chioggia;
le parti chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza;
il giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10.45; il giudice ad ore 18.30 pronuncia la seguente
1 S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di I grado iscritta al numero 6102 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:
, con l'avv. Chirico Parte_1
attore opponente contro
con l'avv. Cifalà Controparte_1 convenuta opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e trattenuta in decisione come da verbale che precede sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'attore, come da memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.: in via pregiudiziale e/o preliminare,
accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova, essendo l'ingiunto un consumatore ed essendo egli residente nel comune di Padova, e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso in data
06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G. 17719/2023, dal Tribunale di
Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto emesso da un Tribunale territorialmente incompetente;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'opponente non rivesta la qualifica di consumatore nei suoi rapporti con accertare e dichiarare la Controparte_1
propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, foro indicato nel contratto, e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso in data 06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G. 17719/2023,
dal Tribunale di Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto emesso da un Tribunale
territorialmente incompetente;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto dell'eccezione di competenza si chiede: nel merito, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n.
151/2024 emesso in data 06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G.
17719/2023, dal Tribunale di Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto nulla è dovuto dal sig. alla società non avendo quest'ultima adempiuto le obbligazioni Parte_1 Controparte_1
previste dal contratto sottoscritto tra le parti e, nello specifico, non avendo presentato alcun PIANO
per il cliente ma, essendosi limitata alla presentazione di una domanda contenete dati non veritieri e palesemente errati;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della società e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 opposta alla restituzione di quanto versato dal sig. ossia la somma di € 10.248,00; Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: […];
2 Per la convenuta opposta, come da memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.: In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta ed essendo documentalmente provata la pretesa creditoria della società Nel merito: respingere, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2024 – R.G. D.I. n. 17719/2023, nonché tutte le domande, ivi compresa quella riconvenzionale, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in punto di condanna del Sig. Pt_1
tanto al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, quanto degli interessi sino
[...] all'effettivo saldo e delle spese monitorie già liquidate nonché delle successive occorrende e della tassa di registro del decreto ingiuntivo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e cpa come per legge. In via istruttoria: […].
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 151/2024 eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito, in ragione della sua qualità di consumatore e della sua residenza nel circondario di altro Tribunale all'epoca della proposizione del ricorso per il decreto ingiuntivo opposto. Ha poi svolto ulteriori difese nel merito.
La convenuta opposta si è tempestivamente costituita chiedendo inizialmente il rigetto delle eccezioni tutte svolte dal convenuto. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale nella comparsa di costituzione e risposta ha convenuto con l'attore sulla qualifica di quest'ultimo quale consumatore;
proprio in ragione di questa qualifica ella era ricorsa al tribunale intestato, giacché
secondo proprie verifiche dell'epoca l'ingiunto risultava risiedere in Chioggia;
si è pertanto riservata di aderire o meno all'eccezione di incompetenza territoriale, a seguito di verifiche. Nelle
successive memorie l'opposta si è rimessa alla decisione del giudicante sul punto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale merita accoglimento, in adesione alla concorde richiesta delle parti.
Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Dalla certificazione dell'anagrafe del Comune di Padova risulta che il ricorrente è residente presso quel Comune dal 3.10.2019 (doc. 19 fasc. attoreo).
Il procedimento amministrativo per il mutamento di residenza presso il comune di Chioggia, radicato il 25.8.2023 anche nell'interesse dell'attore, non ha infatti avuto esito positivo, come si
3 desume dal provvedimento dell'ufficiale dell'anagrafe di quel Comune dd. 6.11.2023 (doc. 24 fasc.
convenuta).
Al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (29.11.2023, doc. 7 fasc.
convenuta) la residenza dell'ingiunto era stabilita senza dubbio in Padova. Nessuna possibilità di errore sussisteva poiché all'epoca il procedimento di mutamento di residenza pendente presso il
Comune di Chioggia era stato già definito negativamente.
Il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 205/2006 si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del professionista (cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1875;
Cass., 26/9/2008, n. 24262, da ultimo Cass., sez. III, 5.6.2024 n. 15699).
In assenza di foro elettivo nel contratto azionato, l'autorità giudiziaria competente andava correttamente individuata nel tribunale di Padova, nel cui circondario l'ingiunto era ed è residente.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Dall'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione dell'adesione della convenuta all'eccezione, sostanzialmente manifestata sin dalle memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e formalizzata all'udienza di discussione, nonché dell'oggettiva incertezza circa la residenza dell'ingiunto, dovuta al fallimento del procedimento di mutamento di residenza in epoca prossima alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 9.1.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
VERBALE D'UDIENZA DELLA CAUSA 6102 dell'anno 2024
Oggi, 9.1.2025 alle ore 10.30 dinanzi al giudice Vincenzo Ciliberti sono comparsi: per l'attore opponente l'avv. Chirico;
per la convenuta opposta l'avv. Cifalà; il giudice invita le parti a concludere e a formulare eventuali richieste;
il difensore dell'attore opponente insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, ferma la competenza funzionale del giudice adito per l'opposizione; sottolinea che l'attore non ha dato causa all'errore in cui è incorsa l'opposta nel radicamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la competenza territoriale era da valutare al momento della proposizione del ricorso;
sottolinea che l'errore dell'opposta non è scusabile poiché dalla definizione negativa del procedimento di cambio residenza al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sono trascorsi ventitré giorni;
inoltre, dalla verifica della residenza
(21.9.2023) alla proposizione del ricorso sono trascorsi settanta giorni;
chiede la distrazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario;
il difensore della convenuta opposta si riporta agli atti;
con riferimento alla questione di incompetenza territoriale sottolinea che non vi fu alcuna volontà di eludere il foro del consumatore, ed effettivamente l'opposta propose il ricorso al tribunale che si reputava essere competente quale foro del consumatore;
aderisce all'eccezione di incompetenza e chiede la compensazione delle spese di lite;
il difensore dell'attore opponente osserva che non vi è luogo all'adesione poiché il presente giudizio
è di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente;
inoltre sottolinea che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ma consegue alla soccombenza;
il difensore della convenuta opposta sottolinea che non vi è stata precedente adesione per le tempistiche della pubblica amministrazione relative all'accesso agli atti proposto presso il Comune
di Chioggia;
le parti chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza;
il giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10.45; il giudice ad ore 18.30 pronuncia la seguente
1 S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di I grado iscritta al numero 6102 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da:
, con l'avv. Chirico Parte_1
attore opponente contro
con l'avv. Cifalà Controparte_1 convenuta opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e trattenuta in decisione come da verbale che precede sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'attore, come da memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.: in via pregiudiziale e/o preliminare,
accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova, essendo l'ingiunto un consumatore ed essendo egli residente nel comune di Padova, e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso in data
06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G. 17719/2023, dal Tribunale di
Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto emesso da un Tribunale territorialmente incompetente;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che l'opponente non rivesta la qualifica di consumatore nei suoi rapporti con accertare e dichiarare la Controparte_1
propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, foro indicato nel contratto, e, in ogni caso, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2024 emesso in data 06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G. 17719/2023,
dal Tribunale di Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto emesso da un Tribunale
territorialmente incompetente;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto dell'eccezione di competenza si chiede: nel merito, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n.
151/2024 emesso in data 06.12.2023, pubblicato in data 18.01.2024, nel procedimento n. R.G.
17719/2023, dal Tribunale di Venezia, notificato in data 06.02.2024, in quanto nulla è dovuto dal sig. alla società non avendo quest'ultima adempiuto le obbligazioni Parte_1 Controparte_1
previste dal contratto sottoscritto tra le parti e, nello specifico, non avendo presentato alcun PIANO
per il cliente ma, essendosi limitata alla presentazione di una domanda contenete dati non veritieri e palesemente errati;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento da parte della società e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_1 opposta alla restituzione di quanto versato dal sig. ossia la somma di € 10.248,00; Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: […];
2 Per la convenuta opposta, come da memoria ex art. 171-ter, n. 1), c.p.c.: In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta ed essendo documentalmente provata la pretesa creditoria della società Nel merito: respingere, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2024 – R.G. D.I. n. 17719/2023, nonché tutte le domande, ivi compresa quella riconvenzionale, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto in punto di condanna del Sig. Pt_1
tanto al pagamento della somma ingiunta per sorte capitale, quanto degli interessi sino
[...] all'effettivo saldo e delle spese monitorie già liquidate nonché delle successive occorrende e della tassa di registro del decreto ingiuntivo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e cpa come per legge. In via istruttoria: […].
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 151/2024 eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito, in ragione della sua qualità di consumatore e della sua residenza nel circondario di altro Tribunale all'epoca della proposizione del ricorso per il decreto ingiuntivo opposto. Ha poi svolto ulteriori difese nel merito.
La convenuta opposta si è tempestivamente costituita chiedendo inizialmente il rigetto delle eccezioni tutte svolte dal convenuto. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale nella comparsa di costituzione e risposta ha convenuto con l'attore sulla qualifica di quest'ultimo quale consumatore;
proprio in ragione di questa qualifica ella era ricorsa al tribunale intestato, giacché
secondo proprie verifiche dell'epoca l'ingiunto risultava risiedere in Chioggia;
si è pertanto riservata di aderire o meno all'eccezione di incompetenza territoriale, a seguito di verifiche. Nelle
successive memorie l'opposta si è rimessa alla decisione del giudicante sul punto.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata disposta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale merita accoglimento, in adesione alla concorde richiesta delle parti.
Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Dalla certificazione dell'anagrafe del Comune di Padova risulta che il ricorrente è residente presso quel Comune dal 3.10.2019 (doc. 19 fasc. attoreo).
Il procedimento amministrativo per il mutamento di residenza presso il comune di Chioggia, radicato il 25.8.2023 anche nell'interesse dell'attore, non ha infatti avuto esito positivo, come si
3 desume dal provvedimento dell'ufficiale dell'anagrafe di quel Comune dd. 6.11.2023 (doc. 24 fasc.
convenuta).
Al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (29.11.2023, doc. 7 fasc.
convenuta) la residenza dell'ingiunto era stabilita senza dubbio in Padova. Nessuna possibilità di errore sussisteva poiché all'epoca il procedimento di mutamento di residenza pendente presso il
Comune di Chioggia era stato già definito negativamente.
Il foro del consumatore di cui all'art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 205/2006 si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile da parte del professionista (cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1875;
Cass., 26/9/2008, n. 24262, da ultimo Cass., sez. III, 5.6.2024 n. 15699).
In assenza di foro elettivo nel contratto azionato, l'autorità giudiziaria competente andava correttamente individuata nel tribunale di Padova, nel cui circondario l'ingiunto era ed è residente.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Dall'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione dell'adesione della convenuta all'eccezione, sostanzialmente manifestata sin dalle memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e formalizzata all'udienza di discussione, nonché dell'oggettiva incertezza circa la residenza dell'ingiunto, dovuta al fallimento del procedimento di mutamento di residenza in epoca prossima alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 9.1.2025.
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