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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, sezione quarta civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Maria Letizia Barone Presidente rel. ed est. dott. Giulio Corsini Giudice dott. Alessia Giampietro Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 81-1/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale de:
, C.F. , titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 C.F._1 con sede in Palermo, vicolo Rera n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al
Numero REA PA- 130938;
a seguito di ricorso proposto da:
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_2 CP_1 assistita e difesa dall'avv. Mario Andreucci del Foro di Lucca;
[...]
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe, udito il relatore, sciogliendo la riserva assunta il 26 marzo 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Premesso che con ricorso iscritto al ruolo l'11 marzo 2025, la società ha Parte_2 chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di , n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, nei cui confronti vanta un credito di euro 15.507,20, rimasto insoddisfatto;
Rilevato che la società ricorrente, a sostegno della domanda, ha evidenziato di essere creditrice della del detto importo in ragione di n. 2 assegni dalla stessa ricevuti in Parte_1 pagamento della fattura n. 5226/2023 (assegno Unipol Banca n. 1017434230-07 datato
28.02.2024 di € 7.500,00 e assegno Unipol Banca n. 1017434226-03 datato 30.03.2024 di €
1 8.007,20) rimasti impagati per mancanza di fondi;
che malgrado il sollecito di pagamento inoltrato il 24 giugno 2024 la società è rimasta inadempiente;
che il detto protratto inadempimento e l'avvenuta cancellazione della dal Registro delle imprese con decorrenza dal'11 Parte_1 febbraio 2025 devono considerarsi sintomatici dell'incapacità della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni;
Dato atto che, sebbene il ricorso e il decreto di convocazione per l'udienza di audizione delle parti siano stati ritualmente notificati alla PEC di risultante al registro delle Parte_1 imprese, la stessa non si è costituita in giudizio e non è comparsa;
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che l'impresa ha sede in questo circondario;
Considerata sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, che ha dato prova documentale del credito allegato nei confronti della controparte, rimasto insoddisfatto malgrado apposito sollecito;
Rilevato che come risulta dalla visura della Camera di Commercio, Parte_1 svolgeva attività commerciale, avendo indicato quale attività esercitata quella di “commercio ambulante di profumi, giocattoli, chincaglieria, bigiotteria, cosmetici, articoli per l'igiene e la pulizia
(…)”;
Considerato che la predetta imprenditrice deve, altresì, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII., atteso che, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, peraltro escluso con riferimento alle esposizioni debitorie dalla documentazione agli atti acquisita d'ufficio dal Tribunale (cfr. infra);
Ritenuto che risulta, altresì, superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma,
C.C.I.I., tenuto conto del comprovato credito allegato da parte ricorrente e del debito della dell'importo complessivo di euro 957.931,08 per somme dovute all'Erario e ad altri Enti Parte_1 creditori, riportato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione nell'attestazione del 27 marzo 2025;
Considerato che dalle esposizioni debitorie sopra indicate, dal reiterato omesso riscontro alle richieste di pagamento inoltrate dalla dall'avvenuta cancellazione dal registro Parte_2 delle imprese con conseguente chiusura dell'attività, nonché dalle passività esposte nell'ultima dichiarazione dei redditi acquisita in atti, deve inoltre ritenersi comprovata la sussistenza a carico della dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII, quale incapacità della Parte_1 stessa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
2 Ritenuto, per le ragioni esposte, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Dato atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
Rilevato che, in ragione dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in applicazione dei principi della trasparenza, rotazione ed efficienza, e tenuto conto dell'attività svolta in pregresso, degli incarichi in corso - in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni- si reputa di nominare come Curatore l'avv. Marco
Montalbano;
visti gli artt. 1, 2, 27, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti , C.F. Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Palermo, vicolo Rera C.F._1
5, partita IVA , iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al Numero REA P.IVA_1
PA- 130938 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Giampietro;
nomina
Curatore l'avv. Marco Montalbano, che onera di far pervenire in Cancelleria la propria accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
nonché dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma 1
CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di presentare, entro trenta giorni, al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma
1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di attivare il domicilio digitale della procedura e di comunicarlo telematicamente, ex art. 126
CCII, alla Cancelleria ed al Registro delle imprese;
- di comunicare senza indugio, ex art. 200 CCII, a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
4 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
ordina
a di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali Parte_1 obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
avvisa di indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale Parte_1 intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
prescrive al Curatore di attenersi alle indicazioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del
Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di
Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata al debitore, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure
Concorsuali del Tribunale di Palermo del giorno 23 aprile 2025.
La Presidente rel. ed est.
Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Presidente del
Collegio Maria Letizia Barone.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, sezione quarta civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Maria Letizia Barone Presidente rel. ed est. dott. Giulio Corsini Giudice dott. Alessia Giampietro Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 81-1/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale de:
, C.F. , titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 C.F._1 con sede in Palermo, vicolo Rera n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al
Numero REA PA- 130938;
a seguito di ricorso proposto da:
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Parte_2 CP_1 assistita e difesa dall'avv. Mario Andreucci del Foro di Lucca;
[...]
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe, udito il relatore, sciogliendo la riserva assunta il 26 marzo 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Premesso che con ricorso iscritto al ruolo l'11 marzo 2025, la società ha Parte_2 chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di , n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale, nei cui confronti vanta un credito di euro 15.507,20, rimasto insoddisfatto;
Rilevato che la società ricorrente, a sostegno della domanda, ha evidenziato di essere creditrice della del detto importo in ragione di n. 2 assegni dalla stessa ricevuti in Parte_1 pagamento della fattura n. 5226/2023 (assegno Unipol Banca n. 1017434230-07 datato
28.02.2024 di € 7.500,00 e assegno Unipol Banca n. 1017434226-03 datato 30.03.2024 di €
1 8.007,20) rimasti impagati per mancanza di fondi;
che malgrado il sollecito di pagamento inoltrato il 24 giugno 2024 la società è rimasta inadempiente;
che il detto protratto inadempimento e l'avvenuta cancellazione della dal Registro delle imprese con decorrenza dal'11 Parte_1 febbraio 2025 devono considerarsi sintomatici dell'incapacità della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni;
Dato atto che, sebbene il ricorso e il decreto di convocazione per l'udienza di audizione delle parti siano stati ritualmente notificati alla PEC di risultante al registro delle Parte_1 imprese, la stessa non si è costituita in giudizio e non è comparsa;
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che l'impresa ha sede in questo circondario;
Considerata sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, che ha dato prova documentale del credito allegato nei confronti della controparte, rimasto insoddisfatto malgrado apposito sollecito;
Rilevato che come risulta dalla visura della Camera di Commercio, Parte_1 svolgeva attività commerciale, avendo indicato quale attività esercitata quella di “commercio ambulante di profumi, giocattoli, chincaglieria, bigiotteria, cosmetici, articoli per l'igiene e la pulizia
(…)”;
Considerato che la predetta imprenditrice deve, altresì, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII., atteso che, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, peraltro escluso con riferimento alle esposizioni debitorie dalla documentazione agli atti acquisita d'ufficio dal Tribunale (cfr. infra);
Ritenuto che risulta, altresì, superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma,
C.C.I.I., tenuto conto del comprovato credito allegato da parte ricorrente e del debito della dell'importo complessivo di euro 957.931,08 per somme dovute all'Erario e ad altri Enti Parte_1 creditori, riportato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione nell'attestazione del 27 marzo 2025;
Considerato che dalle esposizioni debitorie sopra indicate, dal reiterato omesso riscontro alle richieste di pagamento inoltrate dalla dall'avvenuta cancellazione dal registro Parte_2 delle imprese con conseguente chiusura dell'attività, nonché dalle passività esposte nell'ultima dichiarazione dei redditi acquisita in atti, deve inoltre ritenersi comprovata la sussistenza a carico della dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII, quale incapacità della Parte_1 stessa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
2 Ritenuto, per le ragioni esposte, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Dato atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
Rilevato che, in ragione dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in applicazione dei principi della trasparenza, rotazione ed efficienza, e tenuto conto dell'attività svolta in pregresso, degli incarichi in corso - in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni- si reputa di nominare come Curatore l'avv. Marco
Montalbano;
visti gli artt. 1, 2, 27, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti , C.F. Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Palermo, vicolo Rera C.F._1
5, partita IVA , iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al Numero REA P.IVA_1
PA- 130938 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Giampietro;
nomina
Curatore l'avv. Marco Montalbano, che onera di far pervenire in Cancelleria la propria accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
nonché dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma 1
CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di presentare, entro trenta giorni, al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma
1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di attivare il domicilio digitale della procedura e di comunicarlo telematicamente, ex art. 126
CCII, alla Cancelleria ed al Registro delle imprese;
- di comunicare senza indugio, ex art. 200 CCII, a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
4 c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
ordina
a di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali Parte_1 obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
avvisa di indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale Parte_1 intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
prescrive al Curatore di attenersi alle indicazioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del
Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di
Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata al debitore, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure
Concorsuali del Tribunale di Palermo del giorno 23 aprile 2025.
La Presidente rel. ed est.
Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Presidente del
Collegio Maria Letizia Barone.
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