Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Consigliere dr. Marco Genna
all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
), domiciliata in Roma, in VIA Parte 1 C.F. 1
LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell'Avv. GRECO ANDREA
), rappresentata e difesa dall'Avv. FULCHERI STEFANO C.F. 2
C.F. 3
APPELLANTE
E CP 1 P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA, presso l'Avvocatura Capitolina
e rappresentata dall'Avv. DI GREZIA TIZIANA ( C.F. 4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6560/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 16.04.2021.
Conclusioni dell'appellante: In principalità: Dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 92160005536 peri motivi esposti negli scritti difensivi di parte appellante.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'atto impugnato ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale. In subordine:
CP 1Conclusioni di Rigettare l'atto d'appello contro cui si resiste in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza oggetto del presente gravame. Con conseguente condanna di spese, anche generali, e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e cpa essendo il legale costituito dipendente dell'Ente civico.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con ricorso in riassunzione dalla 4^sez. Lavoro del Tribunale depositato in cancelleria in data 21.03.19 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 92160005536 del
23/06/16, notificata il 26.7.16, emessa da Controparte_2
per l'importo di € 5.028,47 comprensive di spese di accertamento
[...]
e notificazione. Il provvedimento è scaturito, a seguito di un verbale di accertamento di violazione n. 81100078951 del 30/06/2011 in cui veniva riscontrata la violazione dell'art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 209/03 poiché "non provvedeva ad inviare presso un centro di raccolta autorizzato per le opere di demolizione il veicolo tipo Chrysler targa AS549VG come previsto dall'articolo 5 coma 1 della legge di cui sopra [decreto legislativo n. 209 del 2003]. Il veicolo viene rimosso d'ufficio e convogliato presso il deposito "Ecofermet srl" sito in via di Ciampino 195, Roma" commessa in Roma, Via Luca Gaurico (sterrato), nella sua qualità di vedova dell'intestatario al P.R.A." sig. deceduto "
Persona 1
in data 4.2.2010».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto l'opposizione.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: -1. ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione dal momento che, oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto,
e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento. Il giudicante ha rilevato che la tutela del trasgressore resta piena, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione non presenti alcuna motivazione sulle deduzioni difensive proposte in fase amministrativa giacché le stesse possono essere riproposte davanti al giudice (Cass. Sez. 2, n. 20882 del 27/10/2005) precisando altresì che l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, motivata per relationem è pienamente legittima anche mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa purché conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice, ritenendo, pertanto, destituito di fondamento l'eccepito difetto di motivazione;
2. ha ritenuto infondato il riferimento all'art. 7 L. 689/81, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, dal momento che la sanzione sarebbe stata correttamente elevata e notificata all'odierna ricorrente in quanto erede del proprietario del veicolo, e non già quale erede del trasgressore, deceduto in data 04/02/2010 anteriormente all'accertamento della violazione di cui al verbale n. 81100078951 del 30/06/2011. Relativamente alle deduzioni svolte dalla ricorrente (laddove ha dichiarato di non essere erede del proprietario del veicolo), il giudice di primo grado ha rilevato che, al momento della decisione, negli atti del processo risultava mancante tutta la documentazione elencata nell'atto introduttivo, con conseguente decisione allo stato degli atti.
Parte 1 ha proposto appello al quale resiste CP_1
L'appello è stato deciso all'udienza del 03/04/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello contiene i seguenti motivi:
I) il primo è rubricato «Sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato»>; vi si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante l'assenza di motivazione del provvedimento amministrativo sul presupposto che il sindacato giurisdizionale non sarebbe limitato all'atto, dal momento che l'art. 18 L. 689/81 impone specificatamente l'obbligo di motivazione per la tipologia di atti di cui di discute. Al riguardo, parte appellante sostiene che, nel caso di specie, sia nel verbale di accertamento che nella successiva determinazione non emergerebbero le ragioni di fatto poste alla base della pretesa vantata. Si ritiene altresì che, nella fattispecie, l'onere di motivazione dell'ordinanza non sia stato assolto nemmeno per relationem atteso che il richiamo contenuto nella determina opposta al verbale di accertamento non consentirebbe di ritenere integrata la motivazione. Da ultimo, si sostiene che l'omessa indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le difese dell'opponente costituisce di per sé un vizio tale da determinare la nullità del provvedimento opposto;
II) il secondo è rubricato: «Infondatezza del provvedimento impugnato – violazione dell'art. 7 della legge 689/1981»; vi si sostiene, che l'odierna appellante non è mai stata qualificata quale “erede” del proprietario del veicolo, bensì unicamente quale "vedova dell'intestatario al PRA" e che dalla qualità di "vedova” non può discendere la conseguenza che la sig.ra Pt 1 costituisca il “trasgressore” della norma invocata derivandone, per contro, l'infondatezza del provvedimento impugnato, in assenza di prova della dedotta violazione da parte dell'esponente. Si contesta altresì la sentenza di primo grado per avere invertito l'onere della prova tra le parti e per avere imputato all'opponente il mancato rinvenimento del fascicolo di parte;
III) il terzo è rubricato «Illegittimità del riconoscimento della qualità di erede trasgressore - errata affermazione dell'onere probatorio»; vi si sostiene, che il giudice avrebbe fatto errata applicazione del principio di ripartizione dell'onere probatorio. Sul punto, si rappresenta che sarebbe stata l'Amministrazione a fallire la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della propria pretesa impositiva e non, come sostenuto dal giudicante di prime cure, l'opponente a non assolvere l'onere in ordine alla assenza della propria qualità di erede;
IV) il quarto è rubricato «Omesso esame della documentazione prodotta nel fascicolo r.g. n. 30510/2016 - tribunale di Roma - Sezione lavoro»; vi si sostiene che il giudice avrebbe errato ad imputare all'opponente l'assenza nel fascicolo di parte dei documenti asseritamente allegati. Sul punto, si specifica che il mancato rinvenimento del fascicolo sarebbe imputabile alla cancelleria dal momento che sarebbe stato depositato in sede di costituzione nel ruolo della sezione lavoro e successivamente riassegnato alla sezione ordinaria civile. Il giudicante avrebbe altresì errato a non valutare l'involontarietà dell'omissione e, di conseguenza, a disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti. L'appello principale è fondato.
Il fulcro della motivazione della sentenza impugnata risiede in questo passaggio:
"In merito alle deduzioni svolte dalla ricorrente laddove ha dichiarato di non essere erede del proprietario del veicolo, poiché in regime di separazione legale, precisando che il de cuius aveva sottoscritto un testamento olografo a favore di altro soggetto, che la stessa ricorrente non avendo accettato l'eredità non rivestiva la qualità di erede, nonchè in ordine alla circostanza che la ricorrente "abbia manifestato espressamente la propria intenzione di rinunciare all'eredità”, rileva il giudicante che, al momento della decisione, negli atti del processo risulta mancante tutta la documentazione elencata nell'atto introduttivo come allegati e segnatamente: all 7) Copia stralcio atto di compravendita 10.6.2008 (Repertorio n. 66.256, raccolta n. 24.441); all. 8) Copia dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 22.9.2009; all.9) Copia testamento olografo, non essendo, peraltro, mai stato indicato l'atto di rinuncia all'eredità che avrebbe dovuto, comunque, essere antecedente all'elevazione del verbale di violazione, per poter essere invocato come causa esimente dalla responsabilità ascritta. Sul punto può considerarsi pacifico l'orientamento del S.C. nel senso che il mancato rinvenimento del fascicolo di parte al momento della decisione della causa (ovvero, il mancato reperimento di prove documentali all'interno di esso) "comporta che il giudice decida allo stato degli atti" (Cass. sez. III 16 luglio 1997, n. 6521) se non consta l'involontarietà dell'omessa restituzione del fascicolo (o dell'omesso inserimento di documenti a fine probatorio). Sulla base del principio di disposizione, infatti, il giudice deve decidere la causa in base ai soli elementi sottoposti al suo esame in sede di decisione, restando nell'esclusivo potere dispositivo delle parti ogni valutazione in ordine agli atti da sottoporre all'esame del giudicante al momento della decisione (Cass. sez. II 15 maggio 1987, n. 4479).".
Il tribunale non ha fatto buon governo dei principi che ha affermato di voler osservare.
La difesa dell'opponente si era basata, principalmente, sul difetto della qualità di erede del soggetto che, dal PRA, risultava intestatario dell'autoveicolo abbandonato su strada pubblica.
Non essendovi traccia del ritiro del fascicolo di parte non poteva, invero, ricavarsi la volontà di sottrarre i documenti offerti come prova al vaglio del giudice.
Quei documenti, comunque nuovamente prodotti in sede di gravame ed ammissibili perché non "nuovi" nel senso indicato dall'art. 345 cpc, dimostrano che l'appellante era separata legalmente dal proprietario del veicolo che, con testamento dell'anno 2007, aveva istituito come sua unica erede un diverso soggetto (la compagna).
Il testamento, ove anche annullabile, è comunque efficace;
il coniuge della ricorrente era deceduto in data 04/02/2010 e l'accertamento della violazione di cui al verbale n. 81100078951 risale al 30/06/2011. Nulla, in definitiva, depone nel senso della qualità di erede posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione che deve essere annullata.
Le spese del doppio grado devono essere compensate perché l'odierna appellante avrebbe dovuto verificare, all'atto della decisione della causa in primo grado, la presenza dei documenti prodotti, attuando la diligenza imposta dalla circostanza che il fascicolo era stato inizialmente incardinato presso una sezione del tribunale (lavoro) diversa da quella competente in materia di sanzioni amministrative.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 92160005536 del 23/06/16; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino