TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8211 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice RA LA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20926/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTE Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 115 73037 POGGIARDO
(LE) presso lo studio della difenditrice e, pertanto, domiciliato ex lege presso il domicilio digitale di quest'ultima Email_1
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. CERANTO CP_1 C.F._2
AB CO, elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara, n. 1 20122
MILANO presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accertare e dichiarare che la Sig.ra ha incassato a titolo di prestito CP_1
personale la somma complessiva pari ad € 18.000,00 e, per le ragioni sopra articolate, condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad € 12.000,00 o della diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo effettivo;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, nel merito
Rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto.
Spese del presente giudizio rifuse come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.5.2025 ha chiesto di Parte_1
condannare al pagamento di 12.000 euro, oltre interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo, a titolo di esatto adempimento agli obblighi restitutori assunti da per effetto dei contratti di mutuo conclusi tra le parti tra giugno 2023 e CP_1
aprile 2024 quando ha versato complessivamente 18.000 euro tramite Pt_1
bonifici eseguiti sul conto corrente intestato ad , che ha poi restituito a CP_1
a minor somma di 6.000 euro. Pt_1
A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta Pt_1
a. ha documentato di aver eseguito bonifici in favore di per 18.000 CP_1
euro (l'1.6.2023 per 10.000 euro doc.1, il 6.11.2023 per 4.000 euro doc. 2, il
15.1.2024 per 1.000 euro doc. 3, il 26.1.2024 per 2.000 euro doc. 4 e il
3.4.2024 per 1.000 euro doc. 5);
b. ha allegato che si è impegnata a restituire tali somme appena CP_1
possibile come desumibile dall'estratto della chat whatsapp intrattenuta dalle parti tra settembre 2023 e giugno 2024 (doc. 11 att.);
c. ha allegato inoltre che gli avrebbe successivamente restituito solo il CP_1
minor importo di 6.000 euro;
d. ha documentato di aver formulato quindi invito alla negoziazione assistita prima di introdurre il presente giudizio, nell'ambito della quale le parti non hanno raggiunto un accordo transattivo (doc.ti 6-10);
e. ha chiesto di essere ammesso a provare la fondatezza della sua pretesa tramite interrogatorio formale della convenuta a conferma del fatto che le parti del presente giudizio abbiano avuto una relazione sentimentale tra marzo 2023 e giugno 2024 e che nel corso della relazione Pt_1
pagina 2 di 5 avrebbe versato “dei soldi” ad “a titolo di prestito personale” e che CP_1
tale prestito venne eseguito in un momento di difficoltà economica dell'odierna convenuta.
2. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda proposta CP_1
da el presente giudizio deducendo che a eseguito in suo Pt_1 Pt_1
favore i bonifici documentati in ragione della relazione sentimentale allora in essere dalle parti, come dimostrerebbero le causali dei bonifici (“amore”, “amore incondizionato”, “amore chiuy” cfr. doc.ti 1, 2 att.) e come da lui riconosciuto nei messaggi scambiati sempre via chat whatsapp tra le parti (cfr. doc. 6 “non hai alcun debito pata.. dove andrò non servono i soldi” “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla tranquilla”) e ha dedotto di non essere quindi tenuta alla restituzione di quanto ricevuto, ritenendo che la pretesa di di ottenere la restituzione Pt_1
delle somme a lei consegnate a titolo di liberalità sarebbe espressiva di una condotta ritorsiva tenuta in conseguenza della fine della loro relazione sentimentale, avendo la convenuta già restituito tutti gli ulteriori importi ricevuti da per Pt_1
prestiti contratti per l'esercizio della sua attività lavorativa o eseguiti in favore di sua madre.
3. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha Pt_1
prodotto ulteriori estratti dalla chat intrattenuta con al fine di dimostrare CP_1
che la convenuta avrebbe invece riconosciuto in più occasioni di avere ulteriori debiti restitutori con l'attore rispetto a quelli contratti per l'acquisto di prodotti per il centro estetico dove la convenuta lavora e derivanti da prestiti eseguiti in favore della madre di (cfr. all. A, messaggio ore 11:19 “ ti devo ancora 500 di CP_1 mamma, il restante dei 6.700 e due versamenti”; all. C messaggio Instagram del
19.09.2023: “tra me e te c'è solo il sospeso di un debito che verrà onorato”; all. D sms del 15.06.2024 ore 18:45 “… e ti darò economicamente anche ciò che non ti meriti…ti vedrai con i miei per i tuoi recuperi”), contestando quindi la fondatezza delle difese di parte convenuta.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto dall'attore, siccome vertente su fatti irrilevanti ai fini della decisione e genericamente dedotti e quindi inidonei a provocare la confessione della convenuta.
pagina 3 di 5 5. La domanda di parte attrice si è rivelata infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. ha documentato di aver eseguito in favore di tra Parte_1 CP_1
giugno 2023 e aprile 2024 bonifici per oltre 18.000 euro.
7. L'attore ha dedotto che le parti fossero d'accordo al momento della consegna che tale importo era stato dato a titolo di mutuo, assumendo l'obbligazione di CP_1
restituirlo appena possibile.
Se non che l'attore non ha fornito prova di tale circostanza, specificamente contestata dalla convenuta, la quale ha viceversa dedotto di aver ricevuto tali importi da parte dell'attore in ragione della relazione sentimentale allora in corso tra le parti, senza che vi fosse alcun accordo tra le parti in ordine alla restituzione delle somme ricevute.
La causale dei bonifici documentata dallo stesso attore sembra confermare che lgi importi vennero consegnati dall'attore alla convenuta per spirito di liberalità (cfr. doc. 1 att. “amore”, doc. 2 att. “amore chiuy”) e anche i messaggi scambiati tra le parti nel tempo sembrano confermare le difese di parte convenuta (cfr. doc. 6 conv.
“non hai alcun debito pata.. dove andrò non servono i soldi” “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla tranquilla”).
Dai messaggi scambiati tra le parti, inoltre, emerge che anche quando la convenuta si è offerta di restituire somme ricevute dall'attore, quest'ultimo ritenesse tale impegno non corrispondente agli accordi tra le parti (cfr. all B. memoria 9.10.2025 att. “pata ma che dici…”).
Infine tra i vari pagamenti e restituzioni che nel tempo le parti paiono essersi scambiati (cfr. all. A memoria del 9.10.2025 di parte attrice) e tra le varie promesse di restituzione di importi ritenuti non dovuti dalla convenuta e dispense accordate dall'attore dall'eseguire tali pagamenti non appare possibile ricostruire con precisione quali importi fossero stati effettivamente versati a titolo di mutuo dall'attore alla convenuta e quali siano stati prestati spontaneamente per gli effetti di cui all'art. 2034 c.c.
Tuttavia, a fronte dell'allegata e documentata dazione di 14.000 euro eseguita dall'attore in favore dalla convenuta sino a fine dicembre 2023 (doc. 1 e 2 att.), il
27.12.2023 l'attore ha confermato alla convenuta che “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla, tranquilla” (doc. 2 conv.), coerentemente con la causale dei pagina 4 di 5 bonifici disposti per la consegna di tali somme che fanno inequivocabilmente riferimento alla relazione sentimentale allora intrattenuta tra , Pt_1 CP_1
di tal che deve ritenersi documentalmente provato così tali importi vennero prestati spontaneamente dall'attore alla convenuta per adempiere a una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c. e quindi senza che sia sorto in capo all'odierna convenuta l'obbligo di restituire le somme ricevute.
L'attore ha quindi allegato e documentato di aver consegnato dopo dicembre 2023 all'attrice altri 4.000 euro e tuttavia lo stesso attore ha confermato di aver ricevuto dalla convenuta a estinzione dell'intero credito posto a fondamento della domanda
6.000 euro.
Di conseguenza l'attore non ha documentato nel presente giudizio di avere diritto alla restituzione di alcun ulteriore importo dall'attrice.
8. La domanda proposta nel presente giudizio da si è quindi Parte_1
rivelata infondata e deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (solo orale).
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) condanna altresì la a rimborsare in favore di le spese Parte_1 CP_1
di giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 30 ottobre 2025
La giudice
RA LA SI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice RA LA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20926/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTE Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, 115 73037 POGGIARDO
(LE) presso lo studio della difenditrice e, pertanto, domiciliato ex lege presso il domicilio digitale di quest'ultima Email_1
- parte attrice - nei confronti di
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. CERANTO CP_1 C.F._2
AB CO, elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara, n. 1 20122
MILANO presso lo studio della difenditrice
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accertare e dichiarare che la Sig.ra ha incassato a titolo di prestito CP_1
personale la somma complessiva pari ad € 18.000,00 e, per le ragioni sopra articolate, condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad € 12.000,00 o della diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi sino al saldo effettivo;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, nel merito
Rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto.
Spese del presente giudizio rifuse come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15.5.2025 ha chiesto di Parte_1
condannare al pagamento di 12.000 euro, oltre interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo, a titolo di esatto adempimento agli obblighi restitutori assunti da per effetto dei contratti di mutuo conclusi tra le parti tra giugno 2023 e CP_1
aprile 2024 quando ha versato complessivamente 18.000 euro tramite Pt_1
bonifici eseguiti sul conto corrente intestato ad , che ha poi restituito a CP_1
a minor somma di 6.000 euro. Pt_1
A dimostrazione della fondatezza della domanda proposta Pt_1
a. ha documentato di aver eseguito bonifici in favore di per 18.000 CP_1
euro (l'1.6.2023 per 10.000 euro doc.1, il 6.11.2023 per 4.000 euro doc. 2, il
15.1.2024 per 1.000 euro doc. 3, il 26.1.2024 per 2.000 euro doc. 4 e il
3.4.2024 per 1.000 euro doc. 5);
b. ha allegato che si è impegnata a restituire tali somme appena CP_1
possibile come desumibile dall'estratto della chat whatsapp intrattenuta dalle parti tra settembre 2023 e giugno 2024 (doc. 11 att.);
c. ha allegato inoltre che gli avrebbe successivamente restituito solo il CP_1
minor importo di 6.000 euro;
d. ha documentato di aver formulato quindi invito alla negoziazione assistita prima di introdurre il presente giudizio, nell'ambito della quale le parti non hanno raggiunto un accordo transattivo (doc.ti 6-10);
e. ha chiesto di essere ammesso a provare la fondatezza della sua pretesa tramite interrogatorio formale della convenuta a conferma del fatto che le parti del presente giudizio abbiano avuto una relazione sentimentale tra marzo 2023 e giugno 2024 e che nel corso della relazione Pt_1
pagina 2 di 5 avrebbe versato “dei soldi” ad “a titolo di prestito personale” e che CP_1
tale prestito venne eseguito in un momento di difficoltà economica dell'odierna convenuta.
2. La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda proposta CP_1
da el presente giudizio deducendo che a eseguito in suo Pt_1 Pt_1
favore i bonifici documentati in ragione della relazione sentimentale allora in essere dalle parti, come dimostrerebbero le causali dei bonifici (“amore”, “amore incondizionato”, “amore chiuy” cfr. doc.ti 1, 2 att.) e come da lui riconosciuto nei messaggi scambiati sempre via chat whatsapp tra le parti (cfr. doc. 6 “non hai alcun debito pata.. dove andrò non servono i soldi” “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla tranquilla”) e ha dedotto di non essere quindi tenuta alla restituzione di quanto ricevuto, ritenendo che la pretesa di di ottenere la restituzione Pt_1
delle somme a lei consegnate a titolo di liberalità sarebbe espressiva di una condotta ritorsiva tenuta in conseguenza della fine della loro relazione sentimentale, avendo la convenuta già restituito tutti gli ulteriori importi ricevuti da per Pt_1
prestiti contratti per l'esercizio della sua attività lavorativa o eseguiti in favore di sua madre.
3. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. ha Pt_1
prodotto ulteriori estratti dalla chat intrattenuta con al fine di dimostrare CP_1
che la convenuta avrebbe invece riconosciuto in più occasioni di avere ulteriori debiti restitutori con l'attore rispetto a quelli contratti per l'acquisto di prodotti per il centro estetico dove la convenuta lavora e derivanti da prestiti eseguiti in favore della madre di (cfr. all. A, messaggio ore 11:19 “ ti devo ancora 500 di CP_1 mamma, il restante dei 6.700 e due versamenti”; all. C messaggio Instagram del
19.09.2023: “tra me e te c'è solo il sospeso di un debito che verrà onorato”; all. D sms del 15.06.2024 ore 18:45 “… e ti darò economicamente anche ciò che non ti meriti…ti vedrai con i miei per i tuoi recuperi”), contestando quindi la fondatezza delle difese di parte convenuta.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto dall'attore, siccome vertente su fatti irrilevanti ai fini della decisione e genericamente dedotti e quindi inidonei a provocare la confessione della convenuta.
pagina 3 di 5 5. La domanda di parte attrice si è rivelata infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. ha documentato di aver eseguito in favore di tra Parte_1 CP_1
giugno 2023 e aprile 2024 bonifici per oltre 18.000 euro.
7. L'attore ha dedotto che le parti fossero d'accordo al momento della consegna che tale importo era stato dato a titolo di mutuo, assumendo l'obbligazione di CP_1
restituirlo appena possibile.
Se non che l'attore non ha fornito prova di tale circostanza, specificamente contestata dalla convenuta, la quale ha viceversa dedotto di aver ricevuto tali importi da parte dell'attore in ragione della relazione sentimentale allora in corso tra le parti, senza che vi fosse alcun accordo tra le parti in ordine alla restituzione delle somme ricevute.
La causale dei bonifici documentata dallo stesso attore sembra confermare che lgi importi vennero consegnati dall'attore alla convenuta per spirito di liberalità (cfr. doc. 1 att. “amore”, doc. 2 att. “amore chiuy”) e anche i messaggi scambiati tra le parti nel tempo sembrano confermare le difese di parte convenuta (cfr. doc. 6 conv.
“non hai alcun debito pata.. dove andrò non servono i soldi” “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla tranquilla”).
Dai messaggi scambiati tra le parti, inoltre, emerge che anche quando la convenuta si è offerta di restituire somme ricevute dall'attore, quest'ultimo ritenesse tale impegno non corrispondente agli accordi tra le parti (cfr. all B. memoria 9.10.2025 att. “pata ma che dici…”).
Infine tra i vari pagamenti e restituzioni che nel tempo le parti paiono essersi scambiati (cfr. all. A memoria del 9.10.2025 di parte attrice) e tra le varie promesse di restituzione di importi ritenuti non dovuti dalla convenuta e dispense accordate dall'attore dall'eseguire tali pagamenti non appare possibile ricostruire con precisione quali importi fossero stati effettivamente versati a titolo di mutuo dall'attore alla convenuta e quali siano stati prestati spontaneamente per gli effetti di cui all'art. 2034 c.c.
Tuttavia, a fronte dell'allegata e documentata dazione di 14.000 euro eseguita dall'attore in favore dalla convenuta sino a fine dicembre 2023 (doc. 1 e 2 att.), il
27.12.2023 l'attore ha confermato alla convenuta che “i soldi non mi interessano, non mi devi nulla, tranquilla” (doc. 2 conv.), coerentemente con la causale dei pagina 4 di 5 bonifici disposti per la consegna di tali somme che fanno inequivocabilmente riferimento alla relazione sentimentale allora intrattenuta tra , Pt_1 CP_1
di tal che deve ritenersi documentalmente provato così tali importi vennero prestati spontaneamente dall'attore alla convenuta per adempiere a una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c. e quindi senza che sia sorto in capo all'odierna convenuta l'obbligo di restituire le somme ricevute.
L'attore ha quindi allegato e documentato di aver consegnato dopo dicembre 2023 all'attrice altri 4.000 euro e tuttavia lo stesso attore ha confermato di aver ricevuto dalla convenuta a estinzione dell'intero credito posto a fondamento della domanda
6.000 euro.
Di conseguenza l'attore non ha documentato nel presente giudizio di avere diritto alla restituzione di alcun ulteriore importo dall'attrice.
8. La domanda proposta nel presente giudizio da si è quindi Parte_1
rivelata infondata e deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (solo orale).
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) condanna altresì la a rimborsare in favore di le spese Parte_1 CP_1
di giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 30 ottobre 2025
La giudice
RA LA SI
pagina 5 di 5