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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1501/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - P.za Duomo N. 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51353 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è comparso e la questione viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2018.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso di specie, parte ricorrente invoca l'applicazione della riduzione dell'IMU prevista dall'art. 13, comma
3, del d.l. n. 201 del 2011, assumendo lo stato di inagibilità dell'immobile.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 1016/2023), la riduzione in parola non opera automaticamente in ragione della mera sussistenza in fatto dell'inagibilità, ma presuppone la presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente ovvero, in alternativa, la dimostrazione che tale stato fosse già perfettamente noto all'ente impositore.
Nel caso di specie, non risulta che il contribuente abbia presentato la prescritta dichiarazione, né è stata fornita prova che lo stato di inagibilità dell'immobile fosse conosciuto dal Comune.
Ne consegue che difettano i presupposti per il riconoscimento della invocata riduzione d'imposta, con conseguente legittimità dell'operato dell'ente impositore.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00).
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - P.za Duomo N. 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51353 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è comparso e la questione viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2018.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso di specie, parte ricorrente invoca l'applicazione della riduzione dell'IMU prevista dall'art. 13, comma
3, del d.l. n. 201 del 2011, assumendo lo stato di inagibilità dell'immobile.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 1016/2023), la riduzione in parola non opera automaticamente in ragione della mera sussistenza in fatto dell'inagibilità, ma presuppone la presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente ovvero, in alternativa, la dimostrazione che tale stato fosse già perfettamente noto all'ente impositore.
Nel caso di specie, non risulta che il contribuente abbia presentato la prescritta dichiarazione, né è stata fornita prova che lo stato di inagibilità dell'immobile fosse conosciuto dal Comune.
Ne consegue che difettano i presupposti per il riconoscimento della invocata riduzione d'imposta, con conseguente legittimità dell'operato dell'ente impositore.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00).