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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2/2025 del Tribunale di BU
ZI, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MOLINARI, pubblicata il 2 gennaio
2025, promossa da:
con l'avv. MARCO FUSARI, presso il cui Studio in Milano, Via Parte_1
Cosseria 2 elegge domicilio contro
e Controparte_1 [...]
.……………Contumaci Controparte_2
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
a) ferme restando tutte le statuizioni di merito della Sentenza n. 2/2025 resa dal Tribunale di
BU ZI-sez. Lavoro, in riforma del capo della sentenza di primo grado riguardante la
Pagina 1 liquidazione dei compensi professionali del procedimento, condannare il
[...]
alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, da Controparte_1 liquidarsi nella misura di € 1.339,00 per compensi professionali (già compreso l'aumento del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014), il tutto oltre spese generali (15%),
CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
b) con vittoria di spese (€ 32,25) e competenze anche del secondo grado di giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 2/2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di BU ZI nella causa promossa da contro il Parte_1 Controparte_3
ha così deciso:
[...]
“- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”.
Con ricorso depositato in data 06/08/23 allora docente precaria in servizio Parte_1
presso l'Istituto Comprensivo De Gasperi di Caronno Pertusella con contratto fino al 31 agosto 2023, conveniva in giudizio il Controparte_3
lamentando che non le era stata assegnata la carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge
13 luglio 2015 n. 107 (pari a € 500,00 per ogni anno di servizio), finalizzata all'acquisto di
Pagina 2 beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, per un totale di €
2.000,00 in relazione ai seguenti anni scolastici:
- 2019/20: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 08/10/2019 e cessazione al 30/06/2020, orario pieno n. 25 ore settimanali di lezione;
- 2020/21: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 08/10/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- 2021/22: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 21/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- 2022/23: in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione
Ciò esposto chiedeva la condanna del all'assegnazione di tale importo spettante per CP_3
la carta docente. esponendo di avere stipulato negli anni precedenti i seguenti contratti a tempo determinato:
Il , benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_3
Il Tribunale, dichiarata la contumacia del , accoglieva il ricorso, Controparte_3
richiamando a supporto di sua decisione sentenza della Suprema Corte del 27.10.2023, n.
29961, accertando che “risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti). Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che la parte ricorrente risulta essere assunta con contratto a tempo indeterminato. Conseguentemente
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
con atto depositato in data 29/01/25 ha proposto appello chiedendo la parziale Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Pagina 3 Con un unico motivo di appello censura la sentenza ritenendola errata in punto di Pt_1
determinazione delle spese di lite poiché, oltre a non indicare le fasi per le quali era avvenuta la liquidazione dei compensi professionali, il primo giudice, pur riconoscendo che il CP_3
era tenuto a rifondere integralmente le spese di causa in quanto parte totalmente soccombente, aveva poi liquidato una somma (€ 400,00) di molto inferiore ai minimi tabellari.
Premesso che il valore della controversia ammontava ad € 2.000,00, l'appellante rammenta che le nuove tabelle introdotte con il D.M. 147/2022 prevedono i seguenti compensi per le cause di lavoro dal valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00:
-Fase di studio della controversia: € 444,00
-Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
- Fase decisionale: € 373,00
Tot. € 1.030,00 oltre a
- aumento 30% ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014: € 309,00; (collegamenti ipertestuali)
- spese generali 15% su € 1.339,00: € 200,85
- cassa avvocati 4% su € 1.539,85 = € 61,59
Quindi per un totale complessivo pari ad € 1.601,44
All'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato.
L'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M 147/2022, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Pagina 4 Tale soglia di riduzione, per scelta normativa, costituisce un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n.
55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.” (così da ultimo Cass. n.
11102/2024, preceduta da Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e 9815 del
2023).
Nel caso esaminato, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 2.000,00, i valori medi dei compensi da considerare per lo scaglione (da €
1.100,01 e € 5.200,00), come previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e modificati dal
DM 147/2022, sono € 888,00 per la fase di studio, di € 425,00 per la fase introduttiva e di €
746,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 2.059,00, riducibile fino al
50%, ossia fino alla soglia minima di € 1.029,50.
L'importo di € 400,00, liquidato dal primo giudice a titolo di spese, risulta inferiore a tale valore minimo. Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza -limitatamente al capo impugnato- va, pertanto, riformata con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore dell'appellante nell'importo di € 1.030,00, pari ai minimi tariffari. Tale importo va nella fattispecie maggiorato di € 309,00 ai sensi dell'art 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 per la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali.
La somma liquidata a titolo di spese di lite va quindi rideterminata in complessivi € €
1.339,00.
Pagina 5 Devono essere confermate, nel contempo, le restanti statuizioni, non impugnate, della sentenza di prime cure sia di merito che sulle spese, inclusa la distrazione di queste ultime in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c..
In applicazione del principio di soccombenza segue, infine, nel dispositivo la condanna del a rifondere a pagano le spese del presente processo Controparte_1
d'appello, che si liquidano, per le prime due fasi e per quella di discussione, in misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi di scaglione (quello sino a € 1.100,00, come indicato alla pag. 6 del ricorso in appello), nell'importo di complessivi € 300,00 per compensi, oltre € 90,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm 55/2014,oltre al rimborso del
CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 (15% dei compensi), CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario anche per il grado di appello.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 2/2025 del Tribunale di BU ZI in funzione di
Cont Giudice del Lavoro, ridetermina le spese di lite del primo grado a carico del nell'importo di complessivi € 1.339,00 , di cui € 1030,00 per compensi ed € 339,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm 55/2014, oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%
Conferma nel resto.
Cont Condanna il al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi €
390,00 di cui € 300,00 per compensi ed € 90,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm
55/2014, oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%
Distrae le spese di entrambi i gradi in favore del difensore antistatario
Milano, 21/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 6
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.2/2025 del Tribunale di BU
ZI, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa MOLINARI, pubblicata il 2 gennaio
2025, promossa da:
con l'avv. MARCO FUSARI, presso il cui Studio in Milano, Via Parte_1
Cosseria 2 elegge domicilio contro
e Controparte_1 [...]
.……………Contumaci Controparte_2
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
a) ferme restando tutte le statuizioni di merito della Sentenza n. 2/2025 resa dal Tribunale di
BU ZI-sez. Lavoro, in riforma del capo della sentenza di primo grado riguardante la
Pagina 1 liquidazione dei compensi professionali del procedimento, condannare il
[...]
alla rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio, da Controparte_1 liquidarsi nella misura di € 1.339,00 per compensi professionali (già compreso l'aumento del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014), il tutto oltre spese generali (15%),
CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
b) con vittoria di spese (€ 32,25) e competenze anche del secondo grado di giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 2/2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di BU ZI nella causa promossa da contro il Parte_1 Controparte_3
ha così deciso:
[...]
“- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario”.
Con ricorso depositato in data 06/08/23 allora docente precaria in servizio Parte_1
presso l'Istituto Comprensivo De Gasperi di Caronno Pertusella con contratto fino al 31 agosto 2023, conveniva in giudizio il Controparte_3
lamentando che non le era stata assegnata la carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge
13 luglio 2015 n. 107 (pari a € 500,00 per ogni anno di servizio), finalizzata all'acquisto di
Pagina 2 beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, per un totale di €
2.000,00 in relazione ai seguenti anni scolastici:
- 2019/20: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 08/10/2019 e cessazione al 30/06/2020, orario pieno n. 25 ore settimanali di lezione;
- 2020/21: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 08/10/2020 e cessazione al 30/06/2021, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- 2021/22: in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 21/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- 2022/23: in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 09/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione
Ciò esposto chiedeva la condanna del all'assegnazione di tale importo spettante per CP_3
la carta docente. esponendo di avere stipulato negli anni precedenti i seguenti contratti a tempo determinato:
Il , benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_3
Il Tribunale, dichiarata la contumacia del , accoglieva il ricorso, Controparte_3
richiamando a supporto di sua decisione sentenza della Suprema Corte del 27.10.2023, n.
29961, accertando che “risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti). Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che la parte ricorrente risulta essere assunta con contratto a tempo indeterminato. Conseguentemente
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
con atto depositato in data 29/01/25 ha proposto appello chiedendo la parziale Parte_1
riforma della sentenza di primo grado.
Pagina 3 Con un unico motivo di appello censura la sentenza ritenendola errata in punto di Pt_1
determinazione delle spese di lite poiché, oltre a non indicare le fasi per le quali era avvenuta la liquidazione dei compensi professionali, il primo giudice, pur riconoscendo che il CP_3
era tenuto a rifondere integralmente le spese di causa in quanto parte totalmente soccombente, aveva poi liquidato una somma (€ 400,00) di molto inferiore ai minimi tabellari.
Premesso che il valore della controversia ammontava ad € 2.000,00, l'appellante rammenta che le nuove tabelle introdotte con il D.M. 147/2022 prevedono i seguenti compensi per le cause di lavoro dal valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00:
-Fase di studio della controversia: € 444,00
-Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
- Fase decisionale: € 373,00
Tot. € 1.030,00 oltre a
- aumento 30% ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014: € 309,00; (collegamenti ipertestuali)
- spese generali 15% su € 1.339,00: € 200,85
- cassa avvocati 4% su € 1.539,85 = € 61,59
Quindi per un totale complessivo pari ad € 1.601,44
All'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato.
L'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M 147/2022, nella vigente formulazione prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Pagina 4 Tale soglia di riduzione, per scelta normativa, costituisce un limite minimo non valicabile a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando e ribadendo il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, comma 1, e 12, comma 1, d.m. n.
55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.” (così da ultimo Cass. n.
11102/2024, preceduta da Cass. nn. 24882, 24993, 10438, 10467, 10466, 9818 e 9815 del
2023).
Nel caso esaminato, come allegato dall'appellante e confermato dalla disamina del fascicolo di primo grado, l'attività difensiva si è articolata nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria.
Conseguentemente, tenuto conto del valore della causa, come determinato dal valore della domanda, pari a € 2.000,00, i valori medi dei compensi da considerare per lo scaglione (da €
1.100,01 e € 5.200,00), come previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e modificati dal
DM 147/2022, sono € 888,00 per la fase di studio, di € 425,00 per la fase introduttiva e di €
746,00 per la fase decisionale, per un valore complessivo di € 2.059,00, riducibile fino al
50%, ossia fino alla soglia minima di € 1.029,50.
L'importo di € 400,00, liquidato dal primo giudice a titolo di spese, risulta inferiore a tale valore minimo. Attesa l'inderogabilità dei valori minimi di scaglione, come determinata con la riduzione dei valori medi sino al 50% e non oltre, la sentenza -limitatamente al capo impugnato- va, pertanto, riformata con la rideterminazione dei compensi liquidati in favore dell'appellante nell'importo di € 1.030,00, pari ai minimi tariffari. Tale importo va nella fattispecie maggiorato di € 309,00 ai sensi dell'art 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 per la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali.
La somma liquidata a titolo di spese di lite va quindi rideterminata in complessivi € €
1.339,00.
Pagina 5 Devono essere confermate, nel contempo, le restanti statuizioni, non impugnate, della sentenza di prime cure sia di merito che sulle spese, inclusa la distrazione di queste ultime in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c..
In applicazione del principio di soccombenza segue, infine, nel dispositivo la condanna del a rifondere a pagano le spese del presente processo Controparte_1
d'appello, che si liquidano, per le prime due fasi e per quella di discussione, in misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi di scaglione (quello sino a € 1.100,00, come indicato alla pag. 6 del ricorso in appello), nell'importo di complessivi € 300,00 per compensi, oltre € 90,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm 55/2014,oltre al rimborso del
CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 (15% dei compensi), CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario anche per il grado di appello.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 2/2025 del Tribunale di BU ZI in funzione di
Cont Giudice del Lavoro, ridetermina le spese di lite del primo grado a carico del nell'importo di complessivi € 1.339,00 , di cui € 1030,00 per compensi ed € 339,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm 55/2014, oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%
Conferma nel resto.
Cont Condanna il al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in complessivi €
390,00 di cui € 300,00 per compensi ed € 90,00 per aumento ex art. 4, comma 1 bis, Dm
55/2014, oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%
Distrae le spese di entrambi i gradi in favore del difensore antistatario
Milano, 21/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 6