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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/01/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 812 EL R.G.A.C.C. ELl'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 19/05/2023 da:
, nato il [...] a [...] e ivi residente CP_1
in Via Amatore Sciesa n. 24, C.F.: e , nata il C.F._1 Parte_1
24/07/1963 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) e ivi residente in [...],
C.F.: entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Romina Ascani C.F._2
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso e note scritte;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. conclude per l'accoglimento ELla domanda.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/05/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 10-9-1983 avevano contratto matrimonio concordatario in AN EN EL RO ( AP ),
iscritto nei Registri degli atti di matrimonio EL predetto Comune al n. 89, parte II, serie A, anno 1983;
- dall'unione erano nati i figli ( 14-12-1984 ), ( 12-2-1987 ) e ( 15-7-1993 ); Per_1 Per_2 Per_3
- la prosecuzione ELla convivenza era divenuta intollerabile;
1 tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina EL Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dinanzi allo stesso, fosse omologata la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi dichiarano di avere l'usufrutto e l'uso ELl'immobile sito in Via A, Sciesa in
AN EN EL RO ( AP ) vivendo separatamente ciascuno nel proprio piano,
precisamente il sig. nel primo e la sig.ra rispettivamente nel terzo ELlo CP_1 Pt_1
stabile assegnato con contratto notarile, che pur si allega, assegnato agli stessi figli divenuti maggiorenni;
2) L'abitazione sita a PE ( AP ) è stata assegnata agli stessi figli in qualità di proprietari;
3) Gli stessi figli ormai maggiorenni godono di indipendenza economica ormai da oltre vent'anni e nulla è dato da parte degli stessi genitori;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di non avere ciascuno nulla a pretendere;
5) L'autovettura tipo “ LAND ROVER “ targata ZA557XF già di proprietà di Parte_1
rimane di proprietà esclusiva ELla stessa.
[...]
Le parti, inoltre, domandavano che, decorsi i termini di legge, fosse anche pronunciato il divorzio tra loro, sempre alle condizioni sopra riportate.
Il Presidente EL Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il 28-6-2023
l'udienza di comparizione ELle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere EL P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 5-7-2023, il Tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti alle condizioni come sopra concordate e, con separata ordinanza in pari data,
rimetteva la causa sul ruolo EL Giudice relatore per l'udienza EL 24-1-2024 affinchè, decorsi i termini
2 di legge, fosse pronunciata sentenza di divorzio tra le stesse parti, disponendo che tale udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte. Acquisite dette note con le quali le parti chiedevano pronuncia di divorzio alle stesse condizioni ELla separazione, nonché il parere EL P.M. in sede, il Presidente relatore rimetteva nuovamente la causa in decisione dinanzi al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda è fondata.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione virtuale degli stessi dinanzi al Presidente EL Tribunale nel giudizio di separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 ELl'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è
evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni economiche stabilite tra le parti nei termini sopra riportati e coincidenti con le condizioni a suo tempo concordate per la separazione, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti stesse.
Le spese di lite ELl'intero giudizio, considerata la natura ELla controversia, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti in data 10-9-1983 in AN
EN EL RO ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio EL predetto Comune al n. 89,
parte II, serie A ELeg. 1, anno 1983, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria EL Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia ELla presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AN EN EL RO (
AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 26-1-2024.
3 Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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